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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/05/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2438/2024 r.g. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Di Trani. Sezione Civile – Area Famiglia, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Laura Cantore Presidente dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel. dott.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/12/2024 da
, nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. SALVEMINI GIOVANNI , C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (CF: Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. PISTILLO MARIA , C.F._2
- Ricorrenti – nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege -
OGGETTO : regolamentazione della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) CONCLUSIONI: come in atti
FATTO
I ricorrenti, non uniti in matrimonio, hanno una figlia , nata il [...] ; Per_1 con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 17/12/2024, hanno congiuntamente chiesto di regolamentare le modalità di affidamento e mantenimento della minore.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento, il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto in data 3.11.2025 .
Il giudice delegato con provvedimento del 24.3.2025, dopo l'audizione dei genitori, ha rimesso la causa alla decisione del Tribunale in composizione collegiale.
DIRITTO
Sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'affidamento del figlio minore , Per_1 nata il [...], prevedendone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, hanno regolamentato le modalità di incontro con il padre, genitore non collocatario, la contribuzione di quest'ultimo al mantenimento della bambina, nella misura mensile di € 220,00, oltre alla partecipazione da parte del padre al 50% delle spese straordinarie per la figlia, mentre l'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla madre.
L'accordo può essere recepito, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo anzi conforme all'interesse superiore della minore, in ragione della previsione dell'affidamento condiviso, in linea con l'opzione preferita dal legislatore, della regolamentazione delle modalità di incontro con il padre in modo da garantire un rapporto continuativo e costante con la minore nel rispetto del principio di bigenitorialità, dell'importo del mantenimento a carico del genitore non collocatario concordato in misura superiore ai minimi fissati per prassi da questo Tribunale.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) recepisce l'accordo tra le parti, di cui al ricorso congiunto sottoscritto e depositato in via telematica il 17/12/2024, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, i cui patti si dichiarano efficaci e costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Trani, il 13.5.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Sandra Moselli dott. ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Di Trani. Sezione Civile – Area Famiglia, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Laura Cantore Presidente dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel. dott.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/12/2024 da
, nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. SALVEMINI GIOVANNI , C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (CF: Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. PISTILLO MARIA , C.F._2
- Ricorrenti – nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege -
OGGETTO : regolamentazione della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) CONCLUSIONI: come in atti
FATTO
I ricorrenti, non uniti in matrimonio, hanno una figlia , nata il [...] ; Per_1 con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 17/12/2024, hanno congiuntamente chiesto di regolamentare le modalità di affidamento e mantenimento della minore.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento, il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto in data 3.11.2025 .
Il giudice delegato con provvedimento del 24.3.2025, dopo l'audizione dei genitori, ha rimesso la causa alla decisione del Tribunale in composizione collegiale.
DIRITTO
Sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'affidamento del figlio minore , Per_1 nata il [...], prevedendone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, hanno regolamentato le modalità di incontro con il padre, genitore non collocatario, la contribuzione di quest'ultimo al mantenimento della bambina, nella misura mensile di € 220,00, oltre alla partecipazione da parte del padre al 50% delle spese straordinarie per la figlia, mentre l'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla madre.
L'accordo può essere recepito, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo anzi conforme all'interesse superiore della minore, in ragione della previsione dell'affidamento condiviso, in linea con l'opzione preferita dal legislatore, della regolamentazione delle modalità di incontro con il padre in modo da garantire un rapporto continuativo e costante con la minore nel rispetto del principio di bigenitorialità, dell'importo del mantenimento a carico del genitore non collocatario concordato in misura superiore ai minimi fissati per prassi da questo Tribunale.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) recepisce l'accordo tra le parti, di cui al ricorso congiunto sottoscritto e depositato in via telematica il 17/12/2024, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, i cui patti si dichiarano efficaci e costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Trani, il 13.5.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Sandra Moselli dott. ssa Laura Cantore