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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 27/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 371/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato ex art. 281 terdecies c.p.c. e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 371/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. NATARELLA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE e domiciliato in Via Arco della Posta n. 5 66034 LANCIANO ITALIA
RICORRENTE contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. ZITIELLO LUCA e Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato C/O AVV. ILARIA BERGHELLA VIA SANTO SPIRITO, LANCIANO
RESISTENTE
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e note di trattazione scritta per l'udienza disposta ex art. 127 ter c.p.c., 281 sexies e terdecies c.p.c. per il giorno 16 gennaio 2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. ha adito il Tribunale di Lanciano per accertare, Parte_1 in rito semplificato, la responsabilità di e per danno Controparte_1 Controparte_2 subito per effetto della emissione di presunte polizze assicurative verificate inesistenti.
Infatti, a ragione del rapporto di fiducia esistente tra il ricorrente e il e, CP_3 successivamente il di lui figlio ha concluso con l'agente generale di alcuni CP_2 CP_1 investimenti, impegnando il proprio patrimonio in diverse polizze . Controparte_1
Il sig. ha proposto a che, a detta dell'agente, erano riservate a Controparte_2 Parte_2 clienti "privilegiati", giustificando così l'assenza di tali polizze sull'app dell'assicurazione.
Il rapporto del cliente con il proprio agente era esclusivo per informazioni, smobilizzi e reinvestimenti, sia telefonicamente che di persona. inviava periodicamente delle tabelle CP_2 riepilogative del portafoglio.
Solo nel novembre 2023, la figlia di , è stata informata da un ispettore di Parte_1 Pt_3 he diverse polizze risultavano false e non contabilizzate. CP_1
pagina 1 di 6 In particolare si trattava di due polizze "VITA RETAIL - GENERALI ONE":
◦ Polizza n. 31013354 del 01.09.2014 per € 100.000,00.
◦ Polizza n. 82043405 del 10.01.2019 per € 135.666,85, pagata con assegno bancario a nome di "M IA AG. CHIETI GENERALI ITALIA".
Ne è conseguita denuncia penale del contro presso la Procura della Pt_1 Controparte_2
Repubblica di Chieti e l'avvio del presente giudizio con richiesta di accertamento della responsabilità e condanna al pagamento della somma relativa alla liquidazione delle polizze per un totale di € 235.666,85.
La Compagnia, richiesta di provvedere alla liquidazione delle accese polizze vita, ha negato la spettanza delle somme, non presentandosi in mediazione.
I pagamenti effettuati per la stipula delle polizze sono avvenuti per il tramite di assegni intestati o bonifici sui conti correnti intestati all'agenzia di Chieti delle CP_1
Citando in giudizio la compagnia presso la quale il svolgeva l'attività di agente, parte CP_2 ricorrente intende far accertare la culpa in eligendo e in vigilando per non aver debitamente valutato la nomina ad agente e, comunque, controllato l'operato di Controparte_2
Si è costituita in giudizio la sola compagnia assicurativa, restando il contumace, spiegando CP_2 domanda riconvenzionale trasversale, eccependo la prescrizione, l'infondatezza delle domande e il concorso di colpa.
In via preliminare la compagnia ha chiesto la conversione del rito sommario di cognizione in rito ordinario a causa della complessità della lite e dell'istruttoria probatoria necessaria;
in caso di mancata costituzione di ha chiesto la fissazione di una nuova udienza per consentire la sua CP_2 CP_1 chiamata in causa o la notificazione della domanda riconvenzionale trasversale nei suoi confronti e comunque dichiararsi la inammissibilità della produzione documentale attorea non essendo specificato il nesso tra i documenti e le pretese avanzate.
Nel merito la difesa ha contestato la esistenza delle polizze delle quali l'attore chiede la liquidazione, infatti le polizze oggetto della causa (nn. 31013354 e 82043405) non sarebbero mai esistite e non c'è prova di una regolare proposta contrattuale, accettazione o quietanza di pagamento da parte della Compagnia. Pertanto, non potrebbe sussistere responsabilità contrattuale della compagnia.
Anche rispetto alla ipotesi extracontrattuale l'azione proposta da sarebbe solo contrattuale e non Pt_1 si può configurare responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c., in quanto non proposta. Ad ogni modo, ha eccepito la prescrizione quinquennale, sostenendo che avrebbe potuto accorgersi CP_1 Pt_1 dell'illecito di già nel 2014, data del presunto pagamento della prima polizza. CP_2
Infatti, nel corso del rapporto si sarebbero susseguite diverse anomalie che il ricorrente, soggetto qualificato in quanto ex agente assicurativo, avrebbe potuto riscontrare con la dovuta diligenza.
Il ricorrente, invece, si sarebbe affidato esclusivamente alle rendicontazioni di senza verificare CP_2
i documenti ufficiali di né segnalare anomalie. CP_1
In particolare, difetta nelle polizze la proposta contrattuale e un fascicolo informativo, si ravvisano errori nella indicazione dell'età dell'assicurato, negli importi e incongruenze nelle firme.
Manca la prova del pagamento con riferimento al premio relativo alla polizza n. 31013354 e comunque vi sarebbero stati rimborsi anomali per un totale di Euro 106.253,89 effettuati da a al di CP_2 Pt_1 fuori di contratti assicurativi, senza che abbia fornito una giustificazione. Pt_1
Da tutto ciò conseguirebbe il concorso di colpa del che, per mancanza di diligenza, avrebbe Pt_1 pagina 2 di 6 contribuito in modo determinante al danno subito.
Ad ogni modo viene avanzata domanda di manleva e regresso nei confronti di ritenendolo CP_2
l'unico responsabile dell'illecito sottolineando la violazione degli obblighi contrattuali e di legge in qualità di agente.
Ammesso l'interrogatorio formale del citato per l'udienza del 5 dicembre 2024, nessuno è CP_2 comparso.
Con provvedimento emesso in udienza, il Giudice istruttore ha rinviato per la discussione con termine fino a 10 giorni prima per note conclusive.
***
La domanda merita di trovare parziale accoglimento.
La compagnia assicurativa non ha contestato il rapporto di preposizione tra essa e l'agente quanto piuttosto che il comportamento di questi sia fuoriuscito dal mandato difettando così il nesso tra la condotta della compagnia (di elezione e vigilanza) rispetto al danno lamentato dal ricorrente.
In realtà il nesso di occasionalità necessaria di cui agli artt. 1228 e 2049 c.c. sussiste allorché le mansioni affidate al dipendente/preposto abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento illecito dell'ausiliario e ciò anche se il dipendente/preposto abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze o trasgredendo gli ordini ricevuti.
In applicazione del principio di causalità adeguata e in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, la connessione tra esercizio delle incombenze ed illecito dannoso è da escludere solo se sia del tutto anomala ed imprevedibile e non sia collegata alla natura e alle modalità dell'incarico affidato (Cass. 857/2020 Cass. 22058/2017; Cass. S U 13246/2019; Cass. 857/2020).
La responsabilità del preponente, infatti, ha natura oggettiva e sussiste per il solo fatto di avvantaggiarsi dell'attività del preposto, a prescindere dalla sussistenza di culpa in eligendo o in vigilando e quindi dalla valutazione della sua condotta in termini di colpa. Per tale ragione, l'assenza di colpa in capo alla preponente non può essere invocata come esimente della sua responsabilità (Cass. Sez. U. n.
13246/2019).
Il rapporto di preposizione appare "incontestato", pertanto occorre verificare l'esistenza del nesso di occasionalità necessaria tra incombenza e fatto dell'ausiliario
Nel caso che ci occupa la polizza n. 82042405 risulta corrisposta con assegno del valore di euro
135.000,00 corrisposto secondo le modalità di cui all'articolo 3 delle condizioni generali delle polizze generali One (all.to q parte ricorrente, art. 3 nota informatica recita “è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare. GENERALI ONE prevede il versamento di un premio unico. Il versamento può avvenire con le seguenti modalità: - tramite P.O.S., dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla società; - assegno intestato alla società con clausola di intrasferibilità; - per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla società; - per mezzo di pagamento effettuato in pari data con liquidazione di polizza/e emessa/e dalla società; - assegno non trasferibile intestato all'Agente in qualità di Agente Generali Italia S.p.A. - Divisione Lloyd Italico;
- bonifico effettuato direttamente su un conto corrente bancario o postale intestato all'Agente in qualità di Agente Italia S.p.A. - Divisione Lloyd Italico”). CP_1
Nell'assegno allegato da entrambe le parti alla polizza n. 82042405 si legge tale intestazione riportata anche nella girata.
Le anomalie che parte resistente sottopone al Giudicante attengono:
a- alla sottoscrizione di contratto all'età di 89 anni con scadenza oltre 90 anni, tetto massimo;
pagina 3 di 6 b- diverso ammontare tra rendicontazione e contratto.
Sul punto a. la polizza e quietanza prodotta riporta la sottoscrizione della per Controparte_1 rappresentante legale, non potendo richiedersi al contraente oltra-ottantenne una diligenza oltre quella di verifica del contratto di polizza sottoscritto.
Sul punto b. fa fede la quietanza che corrisponde al valore dell'assegno allegato e riporta estremi della polizza sottoscritta.
Rispetto alla polizza n. 31013354 del 1° settembre 2014 non v'è prova di pagamento nelle forme indicate da contratto, con l'effetto di non poterla ritenere comunque validamente conclusa.
Questo Giudice istruttore ritiene che i fatti accertati e documentati provino inequivocabilmente la responsabilità oggettiva dell'appellata per i fatti illeciti perpetrati dal suo agente ex art. 2049 c.c. unitamente alla responsabilità dell'agente stesso contrattuale rispetto al rapporto di polizza concluso con il ricorrente, senza che rilevi l'eccezione rispetto al titolo contrattuale invocato essendo circostanziata la richiesta anche per culpa.
È pacifico e documentato che il sig. volgesse attività assicurativa per conto di CP_2 [...]
. CP_1
È altresì documentato che il sig. avesse ricevuto dal sig. , al fine di CP_2 Parte_1 effettuare degli investimenti, la somma di euro 135.66,85 il giorno 10.01.2019, ossia nel periodo in cui svolgeva l'attività di agente come risulta da visura in atti.
I fatti illeciti di appropriazione delle somme consegnate dal sig. nonché i raggiri e gli artifici Pt_1 posti in essere anche in danno di numerosi altri clienti, avvennero quando il sig. sercitava CP_2
l'attività di assicuratore per conto di , con la mansione di agente generale. Controparte_1
A tali inequivoci indizi circa la sussistenza del rapporto di occasionalità necessaria tra mansioni e fatti illeciti, si aggiunga la girata sottoscritta dal ella sua qualità di agente generale CP_2 CP_1
nelle forme di cui al contratto concluso e polizza rilasciata con dichiarazione di pagamento in
[...] pari data.
Pertanto, tutti gli elementi emersi, valutati insieme, rappresentano indizi gravi, precisi e concordanti, che depongono per la sussistenza della responsabilità indiretta ed oggettiva anche della compagnia assicurativa, che si è avvalsa dell'operato dell'agente generale.
Le mansioni espletate dall'agente nell'interesse della compagnia hanno senz'altro agevolato la commissione dei fatti illeciti de quibus: ed invero i fatti illeciti sono stati commessi allorché il sig. ra agente e spendeva il nome di agente della compagnia CP_2
La condotta del soggetto danneggiato può fare venire meno la responsabilità solo qualora sia per lui chiaramente percepibile che il preposto, abusando dei suoi poteri, agisca per finalità estranee a quelle del preponente, ovvero quando sia consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale da parte dell'agente od abbia prestato acquiescenza all'irregolare agire dello stesso, ma non è questo certamente il caso, giacché non vi è alcun elemento dal quale si evinca che il sig. fosse Pt_1 consapevole (o addirittura colluso) dell'agire illecito dell'agente. Per converso, a riprova della condotta tenuta dall'agente, numerosi clienti hanno sporto denuncia per fatti di appropriazione indebita e di truffa, avendo l'agente utilizzato artifici e raggiri per fare credere che esistessero prodotti d'investimento in verità inesistenti.
Il rapporto di preposizione tra agente e compagnia, i rapporti tra cliente e agente, la pacifica consegna all'agente della somma di cui è chiesta la restituzione, la spendita del nome della compagnia da parte dell'agente, la protrazione del rapporto di preposizione alla data dell'appropriazione della somma, sono elementi certamente idonei a configurare la responsabilità oggettiva e indiretta della società ex art.
pagina 4 di 6 2049 cod. civ. Tale responsabilità trova la sua ragion d'essere, per un verso, nel fatto che l'agire dell'agente è uno degli strumenti dei quali il preponente si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, secondo la regola cuius commoda eius et incommoda; per altro verso, nell'esigenza di offrire una adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte per il tramite dell'agente, giacché appunto per le caratteristiche di questo genere di offerte la buona fede dei clienti può più facilmente esserne sorpresa e aggirata (v. Cass. Sez. U. n. 13246/2019, in particolare § 24).
Anche la eccezione di prescrizione non merita di trovare accoglimento non essendo provata la possibilità, per le ragioni esposte, di retrodatare il momento in cui il diritto può essere fatto valere a data anteriore a quella dichiarata dal ricorrente.
La domanda principale va, pertanto, accolta nei limiti di euro 135.666,85 corrisposti per la polizza n. 82042405 oltre interessi legali a norma dell'articolo 6 Condizioni di Assicurazione fino al saldo.
Ogni domanda riconvenzionale trasversale non merita di trovare accoglimento in difetto dei presupposti per la invocata manleva.
Le spese di lite vanno poste a carico delle parti soccombenti e Controparte_1 CP_2
e vengono liquidate seguendo il valore del decisum, in applicazione del DM 147/22, tenuto
[...] conto dell'attività difensiva svolta, della mancanza di attività istruttoria orale e del rito prescelto e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Vengono poste a carico delle parti soccombenti, in via solidale, anche le spese di mediazione obbligatoria rendicontate dal legale.
Sul punto viene in rilievo l'applicazione dell'art. 12 bis, D.lgs 28/2010 comma 2 che prevede quale sanzione conseguente alla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione la condanna della parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per giudizio.
Non essendosi ravvisate nel corso del procedimento ragioni sottese alla omessa partecipazione alla mediazione, va disposta la ulteriore condanna al versamento della somma pari al contributo unificato all'entrata del bilancio di Stato.
Dispone, a norma dell'articolo 12 bis comma 4 Dlgs28/2010, la trasmissione della sentenza alla IVASS Autorità di Vigilanza competente
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso, definitivamente pronunciando, ex artt. 281 sexies, terdecies c.p.c. e 127 ter c.p.c.,
- in accoglimento del ricorso proposto da , condanna in solido Parte_1 CP_2
in qualità di agente generale, e la compagnia al versamento in
[...] Controparte_1 favore di della somma di euro 138.666,85 oltre interessi convenzionali Parte_1 dalla richiesta al saldo;
- rigetta la domanda per la restante parte;
Condanna in solido e in persona del l.r.p.t. al Controparte_2 Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate in euro 7.052,00 per compensi Parte_1 oltre euro 576,90 per spese, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
pagina 5 di 6 Condanna in solido e in persona del l.r.p.t. al Controparte_2 Controparte_1 pagamento delle spese di mediazione pari ad euro 323,28 oltre 890,00 per spese di attivazione in favore del ricorrente vittorioso. Parte_1
Condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di Controparte_1 importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per giudizio.
Dispone la trasmissione della sentenza alla Autorità di Vigilanza IVASS a mezzo pec.
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies c.p.c. e 127 ter c.p.c, pubblicata mediante deposito nel termine di cui all'articolo 281 sexies comma 3 c.p.c. come richiamato dall'articolo 281 terdecies c.p.c.
Lanciano, 27 gennaio 2025
Il Giudice dott. Chiara D'Alfonso
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato ex art. 281 terdecies c.p.c. e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 371/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. NATARELLA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE e domiciliato in Via Arco della Posta n. 5 66034 LANCIANO ITALIA
RICORRENTE contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. ZITIELLO LUCA e Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato C/O AVV. ILARIA BERGHELLA VIA SANTO SPIRITO, LANCIANO
RESISTENTE
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e note di trattazione scritta per l'udienza disposta ex art. 127 ter c.p.c., 281 sexies e terdecies c.p.c. per il giorno 16 gennaio 2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. ha adito il Tribunale di Lanciano per accertare, Parte_1 in rito semplificato, la responsabilità di e per danno Controparte_1 Controparte_2 subito per effetto della emissione di presunte polizze assicurative verificate inesistenti.
Infatti, a ragione del rapporto di fiducia esistente tra il ricorrente e il e, CP_3 successivamente il di lui figlio ha concluso con l'agente generale di alcuni CP_2 CP_1 investimenti, impegnando il proprio patrimonio in diverse polizze . Controparte_1
Il sig. ha proposto a che, a detta dell'agente, erano riservate a Controparte_2 Parte_2 clienti "privilegiati", giustificando così l'assenza di tali polizze sull'app dell'assicurazione.
Il rapporto del cliente con il proprio agente era esclusivo per informazioni, smobilizzi e reinvestimenti, sia telefonicamente che di persona. inviava periodicamente delle tabelle CP_2 riepilogative del portafoglio.
Solo nel novembre 2023, la figlia di , è stata informata da un ispettore di Parte_1 Pt_3 he diverse polizze risultavano false e non contabilizzate. CP_1
pagina 1 di 6 In particolare si trattava di due polizze "VITA RETAIL - GENERALI ONE":
◦ Polizza n. 31013354 del 01.09.2014 per € 100.000,00.
◦ Polizza n. 82043405 del 10.01.2019 per € 135.666,85, pagata con assegno bancario a nome di "M IA AG. CHIETI GENERALI ITALIA".
Ne è conseguita denuncia penale del contro presso la Procura della Pt_1 Controparte_2
Repubblica di Chieti e l'avvio del presente giudizio con richiesta di accertamento della responsabilità e condanna al pagamento della somma relativa alla liquidazione delle polizze per un totale di € 235.666,85.
La Compagnia, richiesta di provvedere alla liquidazione delle accese polizze vita, ha negato la spettanza delle somme, non presentandosi in mediazione.
I pagamenti effettuati per la stipula delle polizze sono avvenuti per il tramite di assegni intestati o bonifici sui conti correnti intestati all'agenzia di Chieti delle CP_1
Citando in giudizio la compagnia presso la quale il svolgeva l'attività di agente, parte CP_2 ricorrente intende far accertare la culpa in eligendo e in vigilando per non aver debitamente valutato la nomina ad agente e, comunque, controllato l'operato di Controparte_2
Si è costituita in giudizio la sola compagnia assicurativa, restando il contumace, spiegando CP_2 domanda riconvenzionale trasversale, eccependo la prescrizione, l'infondatezza delle domande e il concorso di colpa.
In via preliminare la compagnia ha chiesto la conversione del rito sommario di cognizione in rito ordinario a causa della complessità della lite e dell'istruttoria probatoria necessaria;
in caso di mancata costituzione di ha chiesto la fissazione di una nuova udienza per consentire la sua CP_2 CP_1 chiamata in causa o la notificazione della domanda riconvenzionale trasversale nei suoi confronti e comunque dichiararsi la inammissibilità della produzione documentale attorea non essendo specificato il nesso tra i documenti e le pretese avanzate.
Nel merito la difesa ha contestato la esistenza delle polizze delle quali l'attore chiede la liquidazione, infatti le polizze oggetto della causa (nn. 31013354 e 82043405) non sarebbero mai esistite e non c'è prova di una regolare proposta contrattuale, accettazione o quietanza di pagamento da parte della Compagnia. Pertanto, non potrebbe sussistere responsabilità contrattuale della compagnia.
Anche rispetto alla ipotesi extracontrattuale l'azione proposta da sarebbe solo contrattuale e non Pt_1 si può configurare responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c., in quanto non proposta. Ad ogni modo, ha eccepito la prescrizione quinquennale, sostenendo che avrebbe potuto accorgersi CP_1 Pt_1 dell'illecito di già nel 2014, data del presunto pagamento della prima polizza. CP_2
Infatti, nel corso del rapporto si sarebbero susseguite diverse anomalie che il ricorrente, soggetto qualificato in quanto ex agente assicurativo, avrebbe potuto riscontrare con la dovuta diligenza.
Il ricorrente, invece, si sarebbe affidato esclusivamente alle rendicontazioni di senza verificare CP_2
i documenti ufficiali di né segnalare anomalie. CP_1
In particolare, difetta nelle polizze la proposta contrattuale e un fascicolo informativo, si ravvisano errori nella indicazione dell'età dell'assicurato, negli importi e incongruenze nelle firme.
Manca la prova del pagamento con riferimento al premio relativo alla polizza n. 31013354 e comunque vi sarebbero stati rimborsi anomali per un totale di Euro 106.253,89 effettuati da a al di CP_2 Pt_1 fuori di contratti assicurativi, senza che abbia fornito una giustificazione. Pt_1
Da tutto ciò conseguirebbe il concorso di colpa del che, per mancanza di diligenza, avrebbe Pt_1 pagina 2 di 6 contribuito in modo determinante al danno subito.
Ad ogni modo viene avanzata domanda di manleva e regresso nei confronti di ritenendolo CP_2
l'unico responsabile dell'illecito sottolineando la violazione degli obblighi contrattuali e di legge in qualità di agente.
Ammesso l'interrogatorio formale del citato per l'udienza del 5 dicembre 2024, nessuno è CP_2 comparso.
Con provvedimento emesso in udienza, il Giudice istruttore ha rinviato per la discussione con termine fino a 10 giorni prima per note conclusive.
***
La domanda merita di trovare parziale accoglimento.
La compagnia assicurativa non ha contestato il rapporto di preposizione tra essa e l'agente quanto piuttosto che il comportamento di questi sia fuoriuscito dal mandato difettando così il nesso tra la condotta della compagnia (di elezione e vigilanza) rispetto al danno lamentato dal ricorrente.
In realtà il nesso di occasionalità necessaria di cui agli artt. 1228 e 2049 c.c. sussiste allorché le mansioni affidate al dipendente/preposto abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento illecito dell'ausiliario e ciò anche se il dipendente/preposto abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze o trasgredendo gli ordini ricevuti.
In applicazione del principio di causalità adeguata e in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, la connessione tra esercizio delle incombenze ed illecito dannoso è da escludere solo se sia del tutto anomala ed imprevedibile e non sia collegata alla natura e alle modalità dell'incarico affidato (Cass. 857/2020 Cass. 22058/2017; Cass. S U 13246/2019; Cass. 857/2020).
La responsabilità del preponente, infatti, ha natura oggettiva e sussiste per il solo fatto di avvantaggiarsi dell'attività del preposto, a prescindere dalla sussistenza di culpa in eligendo o in vigilando e quindi dalla valutazione della sua condotta in termini di colpa. Per tale ragione, l'assenza di colpa in capo alla preponente non può essere invocata come esimente della sua responsabilità (Cass. Sez. U. n.
13246/2019).
Il rapporto di preposizione appare "incontestato", pertanto occorre verificare l'esistenza del nesso di occasionalità necessaria tra incombenza e fatto dell'ausiliario
Nel caso che ci occupa la polizza n. 82042405 risulta corrisposta con assegno del valore di euro
135.000,00 corrisposto secondo le modalità di cui all'articolo 3 delle condizioni generali delle polizze generali One (all.to q parte ricorrente, art. 3 nota informatica recita “è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare. GENERALI ONE prevede il versamento di un premio unico. Il versamento può avvenire con le seguenti modalità: - tramite P.O.S., dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla società; - assegno intestato alla società con clausola di intrasferibilità; - per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla società; - per mezzo di pagamento effettuato in pari data con liquidazione di polizza/e emessa/e dalla società; - assegno non trasferibile intestato all'Agente in qualità di Agente Generali Italia S.p.A. - Divisione Lloyd Italico;
- bonifico effettuato direttamente su un conto corrente bancario o postale intestato all'Agente in qualità di Agente Italia S.p.A. - Divisione Lloyd Italico”). CP_1
Nell'assegno allegato da entrambe le parti alla polizza n. 82042405 si legge tale intestazione riportata anche nella girata.
Le anomalie che parte resistente sottopone al Giudicante attengono:
a- alla sottoscrizione di contratto all'età di 89 anni con scadenza oltre 90 anni, tetto massimo;
pagina 3 di 6 b- diverso ammontare tra rendicontazione e contratto.
Sul punto a. la polizza e quietanza prodotta riporta la sottoscrizione della per Controparte_1 rappresentante legale, non potendo richiedersi al contraente oltra-ottantenne una diligenza oltre quella di verifica del contratto di polizza sottoscritto.
Sul punto b. fa fede la quietanza che corrisponde al valore dell'assegno allegato e riporta estremi della polizza sottoscritta.
Rispetto alla polizza n. 31013354 del 1° settembre 2014 non v'è prova di pagamento nelle forme indicate da contratto, con l'effetto di non poterla ritenere comunque validamente conclusa.
Questo Giudice istruttore ritiene che i fatti accertati e documentati provino inequivocabilmente la responsabilità oggettiva dell'appellata per i fatti illeciti perpetrati dal suo agente ex art. 2049 c.c. unitamente alla responsabilità dell'agente stesso contrattuale rispetto al rapporto di polizza concluso con il ricorrente, senza che rilevi l'eccezione rispetto al titolo contrattuale invocato essendo circostanziata la richiesta anche per culpa.
È pacifico e documentato che il sig. volgesse attività assicurativa per conto di CP_2 [...]
. CP_1
È altresì documentato che il sig. avesse ricevuto dal sig. , al fine di CP_2 Parte_1 effettuare degli investimenti, la somma di euro 135.66,85 il giorno 10.01.2019, ossia nel periodo in cui svolgeva l'attività di agente come risulta da visura in atti.
I fatti illeciti di appropriazione delle somme consegnate dal sig. nonché i raggiri e gli artifici Pt_1 posti in essere anche in danno di numerosi altri clienti, avvennero quando il sig. sercitava CP_2
l'attività di assicuratore per conto di , con la mansione di agente generale. Controparte_1
A tali inequivoci indizi circa la sussistenza del rapporto di occasionalità necessaria tra mansioni e fatti illeciti, si aggiunga la girata sottoscritta dal ella sua qualità di agente generale CP_2 CP_1
nelle forme di cui al contratto concluso e polizza rilasciata con dichiarazione di pagamento in
[...] pari data.
Pertanto, tutti gli elementi emersi, valutati insieme, rappresentano indizi gravi, precisi e concordanti, che depongono per la sussistenza della responsabilità indiretta ed oggettiva anche della compagnia assicurativa, che si è avvalsa dell'operato dell'agente generale.
Le mansioni espletate dall'agente nell'interesse della compagnia hanno senz'altro agevolato la commissione dei fatti illeciti de quibus: ed invero i fatti illeciti sono stati commessi allorché il sig. ra agente e spendeva il nome di agente della compagnia CP_2
La condotta del soggetto danneggiato può fare venire meno la responsabilità solo qualora sia per lui chiaramente percepibile che il preposto, abusando dei suoi poteri, agisca per finalità estranee a quelle del preponente, ovvero quando sia consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale da parte dell'agente od abbia prestato acquiescenza all'irregolare agire dello stesso, ma non è questo certamente il caso, giacché non vi è alcun elemento dal quale si evinca che il sig. fosse Pt_1 consapevole (o addirittura colluso) dell'agire illecito dell'agente. Per converso, a riprova della condotta tenuta dall'agente, numerosi clienti hanno sporto denuncia per fatti di appropriazione indebita e di truffa, avendo l'agente utilizzato artifici e raggiri per fare credere che esistessero prodotti d'investimento in verità inesistenti.
Il rapporto di preposizione tra agente e compagnia, i rapporti tra cliente e agente, la pacifica consegna all'agente della somma di cui è chiesta la restituzione, la spendita del nome della compagnia da parte dell'agente, la protrazione del rapporto di preposizione alla data dell'appropriazione della somma, sono elementi certamente idonei a configurare la responsabilità oggettiva e indiretta della società ex art.
pagina 4 di 6 2049 cod. civ. Tale responsabilità trova la sua ragion d'essere, per un verso, nel fatto che l'agire dell'agente è uno degli strumenti dei quali il preponente si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, secondo la regola cuius commoda eius et incommoda; per altro verso, nell'esigenza di offrire una adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte per il tramite dell'agente, giacché appunto per le caratteristiche di questo genere di offerte la buona fede dei clienti può più facilmente esserne sorpresa e aggirata (v. Cass. Sez. U. n. 13246/2019, in particolare § 24).
Anche la eccezione di prescrizione non merita di trovare accoglimento non essendo provata la possibilità, per le ragioni esposte, di retrodatare il momento in cui il diritto può essere fatto valere a data anteriore a quella dichiarata dal ricorrente.
La domanda principale va, pertanto, accolta nei limiti di euro 135.666,85 corrisposti per la polizza n. 82042405 oltre interessi legali a norma dell'articolo 6 Condizioni di Assicurazione fino al saldo.
Ogni domanda riconvenzionale trasversale non merita di trovare accoglimento in difetto dei presupposti per la invocata manleva.
Le spese di lite vanno poste a carico delle parti soccombenti e Controparte_1 CP_2
e vengono liquidate seguendo il valore del decisum, in applicazione del DM 147/22, tenuto
[...] conto dell'attività difensiva svolta, della mancanza di attività istruttoria orale e del rito prescelto e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Vengono poste a carico delle parti soccombenti, in via solidale, anche le spese di mediazione obbligatoria rendicontate dal legale.
Sul punto viene in rilievo l'applicazione dell'art. 12 bis, D.lgs 28/2010 comma 2 che prevede quale sanzione conseguente alla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione la condanna della parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per giudizio.
Non essendosi ravvisate nel corso del procedimento ragioni sottese alla omessa partecipazione alla mediazione, va disposta la ulteriore condanna al versamento della somma pari al contributo unificato all'entrata del bilancio di Stato.
Dispone, a norma dell'articolo 12 bis comma 4 Dlgs28/2010, la trasmissione della sentenza alla IVASS Autorità di Vigilanza competente
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso, definitivamente pronunciando, ex artt. 281 sexies, terdecies c.p.c. e 127 ter c.p.c.,
- in accoglimento del ricorso proposto da , condanna in solido Parte_1 CP_2
in qualità di agente generale, e la compagnia al versamento in
[...] Controparte_1 favore di della somma di euro 138.666,85 oltre interessi convenzionali Parte_1 dalla richiesta al saldo;
- rigetta la domanda per la restante parte;
Condanna in solido e in persona del l.r.p.t. al Controparte_2 Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate in euro 7.052,00 per compensi Parte_1 oltre euro 576,90 per spese, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
pagina 5 di 6 Condanna in solido e in persona del l.r.p.t. al Controparte_2 Controparte_1 pagamento delle spese di mediazione pari ad euro 323,28 oltre 890,00 per spese di attivazione in favore del ricorrente vittorioso. Parte_1
Condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di Controparte_1 importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per giudizio.
Dispone la trasmissione della sentenza alla Autorità di Vigilanza IVASS a mezzo pec.
Sentenza resa ex articolo 281 terdecies c.p.c. e 127 ter c.p.c, pubblicata mediante deposito nel termine di cui all'articolo 281 sexies comma 3 c.p.c. come richiamato dall'articolo 281 terdecies c.p.c.
Lanciano, 27 gennaio 2025
Il Giudice dott. Chiara D'Alfonso
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