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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/04/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2038/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Cesira D'Anella Consigliere dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2038/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
MANZONI N. 17 21013 GALLARATE presso lo studio dell'avv. SEVERINI
ALESSANDRO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE CP_1 P.IVA_1
MONTENERO, 28 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. FRANCHI ALBERTO,
pagina 1 di 15 che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FRANCHI
MASSIMO ( ) VIALE MONTE NERO, 28 20135 MILANO;
C.F._2
APPELLATA
(C.F. CP_2 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ) CP_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: lesione personale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia alla Corte d'appello adita, accogliere il presente appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 46/2024, pubblicata il 10/01/2024, emessa dal
Tribunale di Busto Arsizio a definizione del giudizio n. R.G. 3769/2021
In via istruttoria ammettere le prove orali come richiesto nel primo motivo di appello.
Nel merito, condannare i convenuti in solido al pagamento delle ulteriori somme come richieste nei motivi di appello che verranno liquidate secondo giustizia da codesta
Corte.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e di quello di primo grado, liquidate per quest'ultimo secondo i criteri indicati nel motivo di impugnazione proposto, nonché delle anticipazioni documentate e degli accessori di Legge, il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Severini.
pagina 2 di 15 Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice d'Appello, contrariis reiectis
NEL MERITO
* in via principale: rigettare ogni domanda nei confronti di perché CP_1
infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese di lite.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte appellante, limitare ogni pretesa nei confronti di CP_1
a quei soli danni che risulteranno essere conseguenza immediata e diretta
[...]
dell'evento per cui è causa e nei limiti di quanto risulterà rigorosamente accertato e provato in punto an e quantum, detratto l'importo di € 345.099,41=, le spese legali distratte e detratti tutti gli importi eventualmente versati in favore di parte attrice da
[...]
per il sinistro per cui è causa. Controparte_4
Spese quantomeno compensate.
In via istruttoria: ordinare a parte attrice e/o a o a competente sede ex artt. CP_5 CP_6
210/213 c.p.c. la produzione in giudizio della quantificazione ed il dettaglio di ogni somma erogata a qualsivoglia titolo a favore della sig.ra Parte_1
pagina 3 di 15
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, , la Parte_1 CP_2 CP_3
e la chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in
[...] CP_1
conseguenza di un sinistro stradale, avvenuto il 18-8-2016, quando la deducente, trasportata sul motociclo BMW condotto dal coniuge , era rimasta coinvolta in un sinistro stradale Controparte_7 causato da colpa esclusiva di , conducente nell'occasione dell'autoveicolo Kia Sportage CP_2
di proprietà della assicurato per la r.c.a. con la che provenendo dalla Controparte_3 CP_1 opposta corsia di marcia rispetto al motociclo, invadeva quella di pertinenza di quest'ultima causando lo scontro.
Mentre e la rimanevano contumaci, si costituiva in giudizio la CP_2 Controparte_3 CP_1
chiedendo nelle proprie conclusioni il rigetto della domanda attorea, ovvero di accoglierla nei
[...]
limiti della somma di euro 30.000,00 già versata prima del giudizio.
Il Tribunale di Busto Arsizio, assunte prove orali e disposta una ctu medico-legale sulla persona dell'attrice, con la sentenza n.46\2024 pubblicata il 10 gennaio 2024, accoglieva la domanda attorea, ritenendo l'esclusiva responsabilità di nella determinazione del sinistro, e condannava i CP_2
convenuti al risarcimento del danno in favore di liquidandolo in euro 384.838,37 in Parte_1
valori attuali, e tenuto conto delle somme già corrisposte dalla compagnia di assicurazioni, condannava i convenuti solidalmente al pagamento dell'importo di euro 22.018,41 oltre interessi a far tempo dalla sentenza, ed oltre spese processuali.
Il primo giudice riteneva dimostrata, attraverso il rapporto relativo al sinistro redatto dalla Polizia
Locale di Sesto Calende e gli atti del processo penale a carico di , definito con sentenza CP_2
di patteggiamento, la dinamica del sinistro così come allegata dall'attrice, e conseguentemente la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di proprietà della Controparte_3
Quanto al danno patito dall'attrice, il tribunale, sulla base delle valutazioni del ctu, riteneva che Pt_1
a causa delle lesioni riportate nel sinistro, avesse patito una inabilità temporanea da
[...]
considerarsi assoluta al 100% per giorni 132, durante i ricoveri ospedalieri, temporanea al 75% per altri giorni 150, temporanea al 60% per ulteriori giorni 150.
Osservava il primo giudice come durante tale prolungato periodo di inabilità temporanea l'attrice avesse dovuto patire grave limitazione nelle normali attività socio-relazionali, lavorative e ludico-
pagina 4 di 15 ricreative, configurandosi un grado grave di temporanea sofferenza psicofisica pari a 5/5 (cinque/5), secondo quanto affermato dal ctu.
Quanto alla invalidità permanente, sempre sulla base delle valutazioni del ctu, il giudice di primo grado la quantificava nel 47,5%, osservando come l'entità dei postumi era tale da determinare attualmente un grado di sofferenza psico-fisica moderata, stimabile nella misura di 3 (tre) punti su 5.
Il tribunale liquidava all'attrice, sulla base delle tabelle milanesi, la somma di euro 38.197,87 a titolo di ristoro del danno patrimoniale, di euro 313.525,00 a titolo di danno non patrimoniale per l'invalidità permanente, di euro 33.115,50 a titolo di danno non patrimoniale per l'invalidità temporanea.
Per quanto ancora qui rileva, il primo giudice non riconosceva il danno esistenziale, ed il danno riflesso, chiesti dall'attrice, né ravvisava le condizioni per una personalizzazione del danno non patrimoniale.
Il tribunale risarciva il danno da invalidità temporanea escludendo la componente del danno morale soggettivo, in quanto non dedotto in modo espresso dall'attrice, escludeva il riconoscimento di interessi compensativi sul risarcimento, in assenza di deduzione e prova di uno specifico danno da ritardo, e liquidava le spese processuali sulla base dello scaglione della somma riconosciuta, non riconoscendo il rimborso delle spese stragiudiziali, né quelle di ctp.
Detta sentenza è stata impugnata da in forza di sette motivi di appello, che riguardano Parte_1
aspetti relativi al quantum.
Mentre e sono rimasti contumaci, si è costituita la CP_2 Controparte_3 CP_1
contestando il fondamento della impugnazione e chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza del 14-1-2025, il collegio rinviava la causa per la discussione orale all'udienza dell'11 marzo 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termini per note difensive, e riservando il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Entrambe le parti depositavano le memorie difensive autorizzate, e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
L'appellante con il primo motivo lamenta il mancato riconoscimento del danno esistenziale, e comunque della personalizzazione di quello riconosciuto secondo le tabelle milanesi.
Assume la come la gravità delle lesioni subite, il lungo periodo di invalidità temporanea e la Pt_1
richiesta di aspettativa di non retribuita, seguita da quella di pensionamento anticipato, tutte circostanze accertate in giudizio, permettessero di ravvisare quel radicale cambiamento delle abitudini di vita, che pagina 5 di 15 giustificava il riconoscimento di un danno esistenziale, o almeno la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale.
Secondo l'appellante, doveva anche essere valorizzata la circostanza che a causa dei gravi postumi riportati, la stessa aveva dovuto per il futuro rinunciare alla possibilità di dedicarsi a viaggi, a piedi od in motocicletta, fino ad allora svolti insieme al coniuge.
Si censura da parte della signora l'affermazione del primo giudice, secondo cui una persona Pt_1 invalida al 47,5% aveva la possibilità di avere una qualità della vita futura, in particolare nell'età anziana, esattamente identica a quella di una persona sana al 100%.
Aggiunge l'appellante come anche il lunghissimo periodo, pari a 432 giorni, di inabilità temporanea, avrebbe giustificato una personalizzazione in aumento del danno liquidato, attese le pesanti ripercussioni delle limitazioni subite durante detto periodo.
Era invece ragionevole ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit, che la qualità della vita di una persona anziana portatrice di una invalidità prossima al 50%, era destinata a cambiare radicalmente in peggio, attese le numerose limitazioni nella vita quotidiana.
Il motivo è solo parzialmente meritevole di accoglimento.
La doglianza è, anzitutto, infondata quanto alla chiesta personalizzazione del danno liquidato per l'invalidità permanente.
E' opportuno richiamare i principi costantemente affermati dalla Suprema Corte in tema di personalizzazione del danno non patrimoniale oggetto delle tabelle di liquidazione in uso negli uffici giudiziari.
Secondo la Corte Regolatrice “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento” (Cass. 5865\2021; Cass. 28988\2019; Cass. 31681\2024).
Si osserva dalla Suprema Corte come “..il danno alla salute in null'altro consiste, che nella compromissione del compimento degli atti della vita quotidiana. Non è quindi concepibile…un danno
"da lesione della salute", ed un diverso ed ulteriore danno da "incidenza della lesione della salute sulla vita quotidiana". Un danno alla salute che non incidesse sulla vita quotidiana non sarebbe nemmeno un pagina 6 di 15 danno risarcibile..Non è dunque corretto né dal punto di vista medico legale, né dal punto di vista giuridico, sostenere che nella stima del danno alla persona debba tenersi conto dapprima dei postumi permanenti, e poi dell'incidenza di essi sulla vita della vittima. I postumi permanenti, per essere tali, debbono necessariamente incidere sulla vita della vittima: per danno biologico deve intendersi infatti non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona .. La distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è piuttosto quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari…”.
Ancora si rileva dalla Corte di Cassazione come “…la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”): …dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale” (Cass. 21062\2024).
L'applicazione dei principi sopra indicati porta anzitutto a ritenere priva di fondamento la censura dell'appellante nella misura in cui lamenta che il tribunale avrebbe errato nel non avere tenuto conto delle ripercussioni del danno patito dalla medesima sulla sua vita quotidiana e sulla possibilità di attendere alle ordinarie attività, compresa la scelta di optare per il pensionamento anticipato dall'attività lavorativa.
Per quanto sopra osservato, la liquidazione del danno biologico permanente è di per sé un ristoro per equivalente delle conseguenze che la lesione della salute ha avuto sulla vita quotidiana, e avuto riguardo ai gravi postumi residuati alla signora i pregiudizi dalla stessa prospettati non possono Pt_1
che essere ritenuto comuni a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura.
Né le circostanze indicate nei capitoli di prova non ammessi dal primo giudice (riportati a pagine n.12 dell'appello) anche se confermate, potrebbero dimostrare la ricorrenza di pregiudizi peculiari ed indefettibili.
pagina 7 di 15 E' infatti evidente come i gravi postumi residuati all'odierna appellante comportino limitazioni fisiche che certamente sono idonee a limitare anche le scelte inerenti il tempo libero e le vacanze, posto che la perduta efficienza psico-fisica si riverbera in tutte le più varie attività che la presuppongono, e ciò vale per la generalità delle persone che abbiano subito quella determinata invalidità permanente.
Il motivo va invece accolto quanto alla domanda di personalizzazione del danno da invalidità temporanea.
Come si ricava dalla ctu, e come dato atto dalla stessa sentenza di primo grado, le sofferenze patite dalla danneggiata nel periodo di inabilità temporanea sono state particolarmente intense, con prolungati e plurimi ricoveri ospedalieri ed interventi chirurgici, e con intese successive terapie riabilitative.
In coerenza con detto quadro clinico, il ctu ha quantificato al massimo grado (5/5) la temporanea sofferenza psico-fisica della signora Pt_1
Pertanto, avuto alle attuali tabelle milanesi del danno non patrimoniale, applicabili al caso di specie in relazione alla necessità di liquidare nuovamente il risarcimento, la componente biologica del danno temporaneo, pari ad euro 84,00 va aumentata del 20%, ad euro 100,80.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui aveva omesso di riconoscere la componente della sofferenza soggettiva nel ristoro del danno da invalidità temporanea.
Assume la come l'interpretazione della domanda compiuta dal tribunale era eccessivamente Pt_1
formalistica, dal momento che valorizzando il richiamo ai principi affermati dalla Suprema Corte in tema di danno morale, e le circostanze evidenziate dal ctu, poteva ritenersi domandato anche il risarcimento del danno morale patito durante il periodo di invalidità temporanea.
Il motivo è fondato.
Osserva la Corte come il primo giudice abbia commesso un duplice errore, uno di giudizio, ed uno di calcolo.
Quello di giudizio risiede nell'aver affermato di non poter “riconoscere -in relazione al periodo di inabilità temporanea- la sofferenza soggettiva, già riconosciuta in relazione alla invalidità permanente e non specificamente addotta dalla parte attrice con riguardo all'arco temporale in questione”.
Nell'atto di citazione di primo grado l'attrice ha allegato l'esistenza di un danno morale, quale sofferenza interiore provocata dall'illecito, del quale ha chiesto il ristoro, senza alcuna limitazione della richiesta alla sola invalidità permanente.
Quello di calcolo, consiste nell'aver poi liquidato il danno da inabilità temporanea, come si ricava dalla somma complessiva riconosciuta, sulla base di un importo giornaliero di euro 99,00 per ogni giorno di pagina 8 di 15 assoluta, che secondo le tabelle del 2021 corrisponde alla somma del danno biologico di euro 72,00 con il danno morale soggettivo di euro 27,00.
Osserva il Collegio come la componente del danno morale soggettivo, è ricavabile, nella fattispecie in esame, con ragionamento presuntivo, dalla particolare intensità, sopra evidenziata, delle sofferenze patite dalla danneggiata, sottolineate, quanto al periodo di inabilità temporanea, anche dal ctu, che ha attribuito ad esse il grado massimo della scala di valutazione.
Deve pertanto riconoscersi alla signora quanto al danno da inabilità temporanea, anche la Pt_1
componente relativa alla sofferenza soggettiva, pari secondo le ultime tabelle, ad euro 31 per ogni giorno.
Pertanto in conseguenza del parziale accoglimento dei primi due motivi di appello, avuto riguardo ad un parametro, per ogni giorno di invalidità assoluta, complessivo di euro 131,80 (100,80 +31), ed operando la riduzione proporzionale per i giorni di invalidità parziale, il risarcimento spettante alla signora per il danno non patrimoniale da invalidità temporanea va rideterminato nel Pt_1
complessivo importo di euro 44.087,10 (euro 17.397,60 per l'inabilità assoluta, euro 14.827,50 per l'inabilità parziale al 75%, euro 11.862,00 per l'inabilità parziale al 60%), in luogo di quello di euro
33.115,50 riconosciuto dal primo giudice.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta come erroneamente il primo giudice aveva omesso di riconoscere il risarcimento del danno riflesso.
Secondo la con la domanda proposta, respinta dal tribunale, era stato chiesto il risarcimento per Pt_1
lo sconvolgimento della vita relazionale a causa del grave danno subito, in seguito allo stesso sinistro, dal marito, che aveva riportato una inabilità permanente del 38.5% ed una invalidità temporanea di 543 giorni, come accertato in un separato giudizio.
Secondo l'appellante, il lunghissimo periodo di inabilità temporanea del marito, ed il rilevante danno biologico accertato, avevano modificato in pejus la relazione coniugale.
Il motivo è infondato.
Il fatto illecito dedotto dall'attrice in questo giudizio a sostegno delle proprie istanze risarcitorie, è rappresentato unicamente dalle lesioni alla medesima provocate dal conducente del veicolo di proprietà della Controparte_3
I danni causati dal fatto illecito compiuto nei confronti di , coniuge dell'odierna Controparte_7
appellante, sono stati oggetto -come la stessa riconosce- di un giudizio separato, promosso dal Pt_1
pagina 9 di 15 predetto sig. e definito, sempre secondo parte appellante, con una sentenza che ha accolto la CP_7 domanda risarcitoria dell'attore.
Risulta quindi corretta l'affermazione della sentenza impugnata in questa sede, secondo cui quello prospettato dalla signora non può ascriversi alla categoria del danno riflesso. Pt_1
L'accertamento dell'illecito commesso ai danni di , è stato oggetto di un diverso Controparte_7 processo, nell'ambito del quale sono state accertate, attraverso indagini peritali, le lesioni subite dal danneggiato e le sue conseguenze psicofisiche sulla sua persona.
Il fatto costitutivo dell'ipotetico danno riflesso subito dalle vittime secondarie, è rappresentato, si ripete, dall'illecito compiuto nei confronti della vittima primaria, e dalle conseguenze dello stesso, tutte circostanze estranee al presente giudizio, come confermato dalla stessa prospettazione dell'appellante, che ha prodotto in questo grado di appello la sentenza n.45\2024, che ha accolto le domande risarcitorie di , dalla quale dovrebbero ricavarsi quelle circostanze -e cioè la gravità delle lesioni Controparte_7
subite dal sig. fondanti la domanda di risarcimento del danno riflesso. CP_7
Risulta pertanto evidente come, nel presente processo, il primo giudice non poteva accertare le conseguenze del fatto illecito commesso ai danni di , perché oggetto di un altro Controparte_7
giudizio, ed infatti nessuna indagine medico-legale è stata compiuta sulla persona del coniuge della odierna appellante.
I fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno riflesso, quale vittima secondaria dell'illecito commesso ai danni del sig. non sono stati dedotti -e non potevano esserlo per quanto CP_7
osservato- dalla signora con la conseguenza che correttamente la detta domanda non è stata Pt_1
accolta dalla sentenza impugnata.
Tra i danni subiti a causa delle lesioni riportate dalla signora a causa del sinistro, le uniche Pt_1
dedotte in giudizio, non può essere compreso il danno riflesso, conseguenza, in ipotesi, delle lesioni psico-fisiche provocate al sig. CP_7
Con il quarto motivo si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto gli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
Il motivo è fondato.
Come insegna la Suprema Corte “In tema risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito” (Cass.10376\2024; Cass.
4938\2023).
pagina 10 di 15 Nel caso di specie, come si evince dall'atto introduttivo di primo grado, la signora aveva chiesto Pt_1
anche il riconoscimento degli interessi.
Quanto alle modalità di calcolo, laddove siano stato corrisposti, come accade nella fattispecie, acconti, deve trovare applicazione il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente” (Cass. 23927\2023).
Pertanto, nella presente fattispecie, devono essere riconosciuti a gli interessi Parte_1
compensativi sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno (ad eccezione dell'importo di euro 2.531,00 per spese stragiudiziali, che non genera interessi se non dalla presente sentenza, come sarà indicato nell'esame del quinto motivo), calcolati al tasso legale, a far tempo dall'illecito, sulla somma devalutata al momento del fatto, che si incrementa anno per anno per effetto degli indici istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, decurtando il montante, sul quale calcolare i detti accessori, degli acconti ricevuti dal momento del loro pagamento, risultando incontroverso che la abbia versato il 27-10-2017 la somma di euro 30.000,00 ed il 22-11-2021 quella di euro CP_1
293.081,00.
Quindi dal 28-10-2017 il capitale, determinato mediante un'operazione di devalutazione come sopra indicato, sul quale calcolare gli interessi dovrà essere diminuito di euro 30.000,00 ed allo stesso modo il montante, dalla data del 23-11-2021, sarà diminuito dell'importo di euro 293.081,00.
Con il quinto motivo si censura la statuizione con la quale il tribunale ha respinto la domanda di rimborso delle spese legali per l'assistenza stragiudiziale.
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
Il primo giudice ha respinto detta richiesta con la seguente motivazione :” “Non possono essere riconosciute in via autonoma le spese legali per le procedure stragiudiziali ante causam, non essendo provata la positiva ed effettiva incidenza delle attività stragiudiziali in ordine alla composizione della lite. Le stesse, pertanto, vengono liquidate insieme alle spese di lite del presente giudizio”.
pagina 11 di 15 Detta argomentazione si pone in evidente contrasto con l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente” (Cass. 15265\2023; Cass. S.U. 24481\2020; Cass. SU 16990\2017).
La richiesta in esame può trovare accoglimento, ma non per l'importo chiesto dall'appellante di euro
6.750,00 oltre oneri di legge, per un totale di euro 8.565,03 indicato nella nota pro forma allegata in primo grado (doc. 14).
Quanto, infatti, alla concreta attività svolta prima della introduzione del giudizio, è documentato l'invio di una comunicazione via pec, da parte del legale della signora alla con la quale Pt_1 CP_1
si comunicava di avere avuto mandato dalla cliente di chiedere il ristoro dei danni subiti a causa del sinistro, e si chiedeva alla destinataria della missiva di voler provvedere al ristoro dei danni, invitandola alla procedura di negoziazione assistita.
Potendo ritenersi questa attività, svolta dal legale, diretta a prevenire il processo e ad assicurarne un esito favorevole, e quindi considerando come un danno emergente il costo della stessa, il rimborso deve liquidarsi secondo le tariffe forensi, stabilite dal DM 55 del 2014, nella formulazione vigente al momento della prestazione dell'attività (2020), avuto riguardo allo scaglione di valore applicabile
(cause di valore indeterminabile di media complessità) ed applicando il valore minimo, atteso che non risultano ulteriori attività oltre quella sopra indicata.
Spetta pertanto all'appellante, a titolo di danno emergente per attività di assistenza legale stragiudiziale,
l'importo di euro 1737,00 pari, con gli oneri di legge (4% per cpa ed iva 22%), e rimborso spese forfettario, ad euro 2.531,49, con interessi dalla presente pronuncia al saldo, non essendovi prova che vi sia stato un effettivo esborso da parte della signora in favore del suo difensore, e quindi non Pt_1
sussistendo ragioni né per rivalutare l'importo né per una decorrenza degli interessi più favorevole per la parte danneggiata.
pagina 12 di 15 Pertanto, il risarcimento spettante alla signora va incrementato, in linea capitale, della somma di Pt_1
euro 10.971,60 a titolo di danno non patrimoniale per inabilità temporanea (pari alla differenza tra quanto liquidato dalla Corte e quanto liquidato dal primo giudice) e di euro 2.531,49 a titolo di danno emergente, per le spese di assistenza stragiudiziale, per un totale di euro 13.503,09.
Con il sesto motivo l'appellante censura il capo della sentenza che ha regolato le spese di lite.
Lamenta l'appellante come il tribunale aveva utilizzato lo scaglione di valore corrispondente alla somma riconosciuta con la sentenza, omettendo di considerare come solo il primo acconto di euro
30.000,00 era stato corrisposto prima del giudizio, mentre la somma di euro 293.081,00 era stata versata il 22-11-2021, dopo l'introduzione del giudizio di primo grado, notificato il 10 agosto 2021.
Il motivo è fondato nei limiti che di seguito verranno indicati.
Come riconosciuto dalla stessa , l'importo di euro 293.081,00 è stato corrisposto alla signora CP_1
“con assegno emesso il 22-11-2021” (v. note di trattazione scritta per l'udienza dell'1-6-2022). Pt_1
Pertanto, lo scaglione di valore per la liquidazione del compenso relativo alle fasi studio ed introduttiva, svolte in un momento antecedente al versamento della somma di euro 293.081,00, deve essere individuato, includendo anche detto importo, in quello delle cause di valore da euro 260.001 ad euro 520.000, e quindi il compenso per le due fasi va rispettivamente individuato in euro 3.544,00 ed in euro 2.338,00.
Per la fase istruttoria e decisionale, deve applicarsi lo scaglione individuato dal primo giudice, confermando il parametro minimo per la seconda delle dette fasi, atteso il modello semplificato di decisione prescelto, e quindi il compenso va determinato in euro 1.806,00 per la fase istruttoria ed in euro 1.453,00 per la fase decisoria.
Il compenso spettante per il primo grado va pertanto rideterminato nell'importo di euro 10.947,00 oltre iva, cpa, 15% rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato.
Con il settimo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del primo giudice, sulla domanda di rimborso delle spese di ctp.
Il motivo è fondato, nei limiti che saranno indicati.
Come insegna la Suprema Corte, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate,
a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 26729\2024).
pagina 13 di 15 Nella fattispecie in esame, seppure, come affermato dalla Suprema Corte, l'attività svolta dal consulente di parte è riconducibile al contratto d'opera professionale, da ciò conseguendo che il relativo compenso deve essere determinato sulla base delle relative tariffe professionali, e non secondo i criteri seguiti per la determinazione delle spettanze del consulente tecnico d'ufficio, l'importo che può essere riconosciuto all'appellante, che ha quantificato la richiesta in euro 8.540,00, va determinato nella somma di euro 4.000,00, includendo la stessa nella liquidazione delle spese processuali di primo grado, risultando manifestamente eccessivo il maggiore importo richiesto, relativo ad attività di assistenza durante lo svolgimento della ctu.
Detta somma di euro 4.000,00 va pertanto aggiunta alla liquidazione delle spese processuali per il primo grado.
Pertanto, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata nei termini sopra indicati, con la condanna di e la al pagamento in favore di CP_1 CP_2 Controparte_3 Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale da inabilità temporanea, della somma di euro 44.087,10 in luogo di quella di euro 33.115,50 riconosciuta dal tribunale, al rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale per l'importo di euro 2.531,49 e di quelle di ctp, come sopra determinate, ed al riconoscimento di interessi a dar tempo dall'illecito, oltre alla riliquidazione delle spese processuali relative al primo grado.
Tenuto conto dell'esito complessivo del presente giudizio, che ha visto una soccombenza delle parti appellate, queste vanno condannate al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, nei termini sopra indicati nell'esame del sesto motivo di appello, e quanto al presente grado di appello, tenuto conto dei detti parametri, per le tre fasi, studio, introduttiva,
e decisionale, esclusa quella istruttoria non svoltasi, e dello scaglione corrispondente alla maggior somma riconosciuta all'appellante, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato, tutte da distrarsi in favore dell'avv. Alessandro
Severini, dichiaratosi antistatario.
Anche gli esborsi relativi alla ctu espletata in primo grado devono essere posti, con lo stesso criterio adottato per le spese processuali, a carico degli appellati.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma della Parte_1
sentenza di primo grado, condanna e già detratti gli CP_1 CP_2 Controparte_3
pagina 14 di 15 acconti corrisposti dalla , al pagamento della somma di euro 35.521,50, in luogo di quella di CP_1
euro 22.018,41 stabilita dalla sentenza di primo grado, oltre gli interessi compensativi sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno, con le decorrenze e modalità indicate in motivazione;
b)condanna e al pagamento in favore di CP_1 CP_2 Controparte_3 Parte_1
delle spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 4000,00 per rimborso spese di ctp, in euro 10.947,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese generali, rimborso contributo unificato, e quanto al presente grado di appello, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato, tutte con distrazione in favore dell'avv. Alessandro Severini;
c)pone le spese di ctu espletata in primo grado a carico di e CP_1 CP_2 CP_3
[...]
d)conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Cesira D'Anella Consigliere dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2038/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
MANZONI N. 17 21013 GALLARATE presso lo studio dell'avv. SEVERINI
ALESSANDRO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE CP_1 P.IVA_1
MONTENERO, 28 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. FRANCHI ALBERTO,
pagina 1 di 15 che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FRANCHI
MASSIMO ( ) VIALE MONTE NERO, 28 20135 MILANO;
C.F._2
APPELLATA
(C.F. CP_2 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ) CP_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: lesione personale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia alla Corte d'appello adita, accogliere il presente appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 46/2024, pubblicata il 10/01/2024, emessa dal
Tribunale di Busto Arsizio a definizione del giudizio n. R.G. 3769/2021
In via istruttoria ammettere le prove orali come richiesto nel primo motivo di appello.
Nel merito, condannare i convenuti in solido al pagamento delle ulteriori somme come richieste nei motivi di appello che verranno liquidate secondo giustizia da codesta
Corte.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e di quello di primo grado, liquidate per quest'ultimo secondo i criteri indicati nel motivo di impugnazione proposto, nonché delle anticipazioni documentate e degli accessori di Legge, il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Severini.
pagina 2 di 15 Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice d'Appello, contrariis reiectis
NEL MERITO
* in via principale: rigettare ogni domanda nei confronti di perché CP_1
infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese di lite.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte appellante, limitare ogni pretesa nei confronti di CP_1
a quei soli danni che risulteranno essere conseguenza immediata e diretta
[...]
dell'evento per cui è causa e nei limiti di quanto risulterà rigorosamente accertato e provato in punto an e quantum, detratto l'importo di € 345.099,41=, le spese legali distratte e detratti tutti gli importi eventualmente versati in favore di parte attrice da
[...]
per il sinistro per cui è causa. Controparte_4
Spese quantomeno compensate.
In via istruttoria: ordinare a parte attrice e/o a o a competente sede ex artt. CP_5 CP_6
210/213 c.p.c. la produzione in giudizio della quantificazione ed il dettaglio di ogni somma erogata a qualsivoglia titolo a favore della sig.ra Parte_1
pagina 3 di 15
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, , la Parte_1 CP_2 CP_3
e la chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in
[...] CP_1
conseguenza di un sinistro stradale, avvenuto il 18-8-2016, quando la deducente, trasportata sul motociclo BMW condotto dal coniuge , era rimasta coinvolta in un sinistro stradale Controparte_7 causato da colpa esclusiva di , conducente nell'occasione dell'autoveicolo Kia Sportage CP_2
di proprietà della assicurato per la r.c.a. con la che provenendo dalla Controparte_3 CP_1 opposta corsia di marcia rispetto al motociclo, invadeva quella di pertinenza di quest'ultima causando lo scontro.
Mentre e la rimanevano contumaci, si costituiva in giudizio la CP_2 Controparte_3 CP_1
chiedendo nelle proprie conclusioni il rigetto della domanda attorea, ovvero di accoglierla nei
[...]
limiti della somma di euro 30.000,00 già versata prima del giudizio.
Il Tribunale di Busto Arsizio, assunte prove orali e disposta una ctu medico-legale sulla persona dell'attrice, con la sentenza n.46\2024 pubblicata il 10 gennaio 2024, accoglieva la domanda attorea, ritenendo l'esclusiva responsabilità di nella determinazione del sinistro, e condannava i CP_2
convenuti al risarcimento del danno in favore di liquidandolo in euro 384.838,37 in Parte_1
valori attuali, e tenuto conto delle somme già corrisposte dalla compagnia di assicurazioni, condannava i convenuti solidalmente al pagamento dell'importo di euro 22.018,41 oltre interessi a far tempo dalla sentenza, ed oltre spese processuali.
Il primo giudice riteneva dimostrata, attraverso il rapporto relativo al sinistro redatto dalla Polizia
Locale di Sesto Calende e gli atti del processo penale a carico di , definito con sentenza CP_2
di patteggiamento, la dinamica del sinistro così come allegata dall'attrice, e conseguentemente la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di proprietà della Controparte_3
Quanto al danno patito dall'attrice, il tribunale, sulla base delle valutazioni del ctu, riteneva che Pt_1
a causa delle lesioni riportate nel sinistro, avesse patito una inabilità temporanea da
[...]
considerarsi assoluta al 100% per giorni 132, durante i ricoveri ospedalieri, temporanea al 75% per altri giorni 150, temporanea al 60% per ulteriori giorni 150.
Osservava il primo giudice come durante tale prolungato periodo di inabilità temporanea l'attrice avesse dovuto patire grave limitazione nelle normali attività socio-relazionali, lavorative e ludico-
pagina 4 di 15 ricreative, configurandosi un grado grave di temporanea sofferenza psicofisica pari a 5/5 (cinque/5), secondo quanto affermato dal ctu.
Quanto alla invalidità permanente, sempre sulla base delle valutazioni del ctu, il giudice di primo grado la quantificava nel 47,5%, osservando come l'entità dei postumi era tale da determinare attualmente un grado di sofferenza psico-fisica moderata, stimabile nella misura di 3 (tre) punti su 5.
Il tribunale liquidava all'attrice, sulla base delle tabelle milanesi, la somma di euro 38.197,87 a titolo di ristoro del danno patrimoniale, di euro 313.525,00 a titolo di danno non patrimoniale per l'invalidità permanente, di euro 33.115,50 a titolo di danno non patrimoniale per l'invalidità temporanea.
Per quanto ancora qui rileva, il primo giudice non riconosceva il danno esistenziale, ed il danno riflesso, chiesti dall'attrice, né ravvisava le condizioni per una personalizzazione del danno non patrimoniale.
Il tribunale risarciva il danno da invalidità temporanea escludendo la componente del danno morale soggettivo, in quanto non dedotto in modo espresso dall'attrice, escludeva il riconoscimento di interessi compensativi sul risarcimento, in assenza di deduzione e prova di uno specifico danno da ritardo, e liquidava le spese processuali sulla base dello scaglione della somma riconosciuta, non riconoscendo il rimborso delle spese stragiudiziali, né quelle di ctp.
Detta sentenza è stata impugnata da in forza di sette motivi di appello, che riguardano Parte_1
aspetti relativi al quantum.
Mentre e sono rimasti contumaci, si è costituita la CP_2 Controparte_3 CP_1
contestando il fondamento della impugnazione e chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza del 14-1-2025, il collegio rinviava la causa per la discussione orale all'udienza dell'11 marzo 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termini per note difensive, e riservando il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Entrambe le parti depositavano le memorie difensive autorizzate, e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
L'appellante con il primo motivo lamenta il mancato riconoscimento del danno esistenziale, e comunque della personalizzazione di quello riconosciuto secondo le tabelle milanesi.
Assume la come la gravità delle lesioni subite, il lungo periodo di invalidità temporanea e la Pt_1
richiesta di aspettativa di non retribuita, seguita da quella di pensionamento anticipato, tutte circostanze accertate in giudizio, permettessero di ravvisare quel radicale cambiamento delle abitudini di vita, che pagina 5 di 15 giustificava il riconoscimento di un danno esistenziale, o almeno la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale.
Secondo l'appellante, doveva anche essere valorizzata la circostanza che a causa dei gravi postumi riportati, la stessa aveva dovuto per il futuro rinunciare alla possibilità di dedicarsi a viaggi, a piedi od in motocicletta, fino ad allora svolti insieme al coniuge.
Si censura da parte della signora l'affermazione del primo giudice, secondo cui una persona Pt_1 invalida al 47,5% aveva la possibilità di avere una qualità della vita futura, in particolare nell'età anziana, esattamente identica a quella di una persona sana al 100%.
Aggiunge l'appellante come anche il lunghissimo periodo, pari a 432 giorni, di inabilità temporanea, avrebbe giustificato una personalizzazione in aumento del danno liquidato, attese le pesanti ripercussioni delle limitazioni subite durante detto periodo.
Era invece ragionevole ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit, che la qualità della vita di una persona anziana portatrice di una invalidità prossima al 50%, era destinata a cambiare radicalmente in peggio, attese le numerose limitazioni nella vita quotidiana.
Il motivo è solo parzialmente meritevole di accoglimento.
La doglianza è, anzitutto, infondata quanto alla chiesta personalizzazione del danno liquidato per l'invalidità permanente.
E' opportuno richiamare i principi costantemente affermati dalla Suprema Corte in tema di personalizzazione del danno non patrimoniale oggetto delle tabelle di liquidazione in uso negli uffici giudiziari.
Secondo la Corte Regolatrice “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento” (Cass. 5865\2021; Cass. 28988\2019; Cass. 31681\2024).
Si osserva dalla Suprema Corte come “..il danno alla salute in null'altro consiste, che nella compromissione del compimento degli atti della vita quotidiana. Non è quindi concepibile…un danno
"da lesione della salute", ed un diverso ed ulteriore danno da "incidenza della lesione della salute sulla vita quotidiana". Un danno alla salute che non incidesse sulla vita quotidiana non sarebbe nemmeno un pagina 6 di 15 danno risarcibile..Non è dunque corretto né dal punto di vista medico legale, né dal punto di vista giuridico, sostenere che nella stima del danno alla persona debba tenersi conto dapprima dei postumi permanenti, e poi dell'incidenza di essi sulla vita della vittima. I postumi permanenti, per essere tali, debbono necessariamente incidere sulla vita della vittima: per danno biologico deve intendersi infatti non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona .. La distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è piuttosto quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari…”.
Ancora si rileva dalla Corte di Cassazione come “…la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”): …dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale” (Cass. 21062\2024).
L'applicazione dei principi sopra indicati porta anzitutto a ritenere priva di fondamento la censura dell'appellante nella misura in cui lamenta che il tribunale avrebbe errato nel non avere tenuto conto delle ripercussioni del danno patito dalla medesima sulla sua vita quotidiana e sulla possibilità di attendere alle ordinarie attività, compresa la scelta di optare per il pensionamento anticipato dall'attività lavorativa.
Per quanto sopra osservato, la liquidazione del danno biologico permanente è di per sé un ristoro per equivalente delle conseguenze che la lesione della salute ha avuto sulla vita quotidiana, e avuto riguardo ai gravi postumi residuati alla signora i pregiudizi dalla stessa prospettati non possono Pt_1
che essere ritenuto comuni a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura.
Né le circostanze indicate nei capitoli di prova non ammessi dal primo giudice (riportati a pagine n.12 dell'appello) anche se confermate, potrebbero dimostrare la ricorrenza di pregiudizi peculiari ed indefettibili.
pagina 7 di 15 E' infatti evidente come i gravi postumi residuati all'odierna appellante comportino limitazioni fisiche che certamente sono idonee a limitare anche le scelte inerenti il tempo libero e le vacanze, posto che la perduta efficienza psico-fisica si riverbera in tutte le più varie attività che la presuppongono, e ciò vale per la generalità delle persone che abbiano subito quella determinata invalidità permanente.
Il motivo va invece accolto quanto alla domanda di personalizzazione del danno da invalidità temporanea.
Come si ricava dalla ctu, e come dato atto dalla stessa sentenza di primo grado, le sofferenze patite dalla danneggiata nel periodo di inabilità temporanea sono state particolarmente intense, con prolungati e plurimi ricoveri ospedalieri ed interventi chirurgici, e con intese successive terapie riabilitative.
In coerenza con detto quadro clinico, il ctu ha quantificato al massimo grado (5/5) la temporanea sofferenza psico-fisica della signora Pt_1
Pertanto, avuto alle attuali tabelle milanesi del danno non patrimoniale, applicabili al caso di specie in relazione alla necessità di liquidare nuovamente il risarcimento, la componente biologica del danno temporaneo, pari ad euro 84,00 va aumentata del 20%, ad euro 100,80.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui aveva omesso di riconoscere la componente della sofferenza soggettiva nel ristoro del danno da invalidità temporanea.
Assume la come l'interpretazione della domanda compiuta dal tribunale era eccessivamente Pt_1
formalistica, dal momento che valorizzando il richiamo ai principi affermati dalla Suprema Corte in tema di danno morale, e le circostanze evidenziate dal ctu, poteva ritenersi domandato anche il risarcimento del danno morale patito durante il periodo di invalidità temporanea.
Il motivo è fondato.
Osserva la Corte come il primo giudice abbia commesso un duplice errore, uno di giudizio, ed uno di calcolo.
Quello di giudizio risiede nell'aver affermato di non poter “riconoscere -in relazione al periodo di inabilità temporanea- la sofferenza soggettiva, già riconosciuta in relazione alla invalidità permanente e non specificamente addotta dalla parte attrice con riguardo all'arco temporale in questione”.
Nell'atto di citazione di primo grado l'attrice ha allegato l'esistenza di un danno morale, quale sofferenza interiore provocata dall'illecito, del quale ha chiesto il ristoro, senza alcuna limitazione della richiesta alla sola invalidità permanente.
Quello di calcolo, consiste nell'aver poi liquidato il danno da inabilità temporanea, come si ricava dalla somma complessiva riconosciuta, sulla base di un importo giornaliero di euro 99,00 per ogni giorno di pagina 8 di 15 assoluta, che secondo le tabelle del 2021 corrisponde alla somma del danno biologico di euro 72,00 con il danno morale soggettivo di euro 27,00.
Osserva il Collegio come la componente del danno morale soggettivo, è ricavabile, nella fattispecie in esame, con ragionamento presuntivo, dalla particolare intensità, sopra evidenziata, delle sofferenze patite dalla danneggiata, sottolineate, quanto al periodo di inabilità temporanea, anche dal ctu, che ha attribuito ad esse il grado massimo della scala di valutazione.
Deve pertanto riconoscersi alla signora quanto al danno da inabilità temporanea, anche la Pt_1
componente relativa alla sofferenza soggettiva, pari secondo le ultime tabelle, ad euro 31 per ogni giorno.
Pertanto in conseguenza del parziale accoglimento dei primi due motivi di appello, avuto riguardo ad un parametro, per ogni giorno di invalidità assoluta, complessivo di euro 131,80 (100,80 +31), ed operando la riduzione proporzionale per i giorni di invalidità parziale, il risarcimento spettante alla signora per il danno non patrimoniale da invalidità temporanea va rideterminato nel Pt_1
complessivo importo di euro 44.087,10 (euro 17.397,60 per l'inabilità assoluta, euro 14.827,50 per l'inabilità parziale al 75%, euro 11.862,00 per l'inabilità parziale al 60%), in luogo di quello di euro
33.115,50 riconosciuto dal primo giudice.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta come erroneamente il primo giudice aveva omesso di riconoscere il risarcimento del danno riflesso.
Secondo la con la domanda proposta, respinta dal tribunale, era stato chiesto il risarcimento per Pt_1
lo sconvolgimento della vita relazionale a causa del grave danno subito, in seguito allo stesso sinistro, dal marito, che aveva riportato una inabilità permanente del 38.5% ed una invalidità temporanea di 543 giorni, come accertato in un separato giudizio.
Secondo l'appellante, il lunghissimo periodo di inabilità temporanea del marito, ed il rilevante danno biologico accertato, avevano modificato in pejus la relazione coniugale.
Il motivo è infondato.
Il fatto illecito dedotto dall'attrice in questo giudizio a sostegno delle proprie istanze risarcitorie, è rappresentato unicamente dalle lesioni alla medesima provocate dal conducente del veicolo di proprietà della Controparte_3
I danni causati dal fatto illecito compiuto nei confronti di , coniuge dell'odierna Controparte_7
appellante, sono stati oggetto -come la stessa riconosce- di un giudizio separato, promosso dal Pt_1
pagina 9 di 15 predetto sig. e definito, sempre secondo parte appellante, con una sentenza che ha accolto la CP_7 domanda risarcitoria dell'attore.
Risulta quindi corretta l'affermazione della sentenza impugnata in questa sede, secondo cui quello prospettato dalla signora non può ascriversi alla categoria del danno riflesso. Pt_1
L'accertamento dell'illecito commesso ai danni di , è stato oggetto di un diverso Controparte_7 processo, nell'ambito del quale sono state accertate, attraverso indagini peritali, le lesioni subite dal danneggiato e le sue conseguenze psicofisiche sulla sua persona.
Il fatto costitutivo dell'ipotetico danno riflesso subito dalle vittime secondarie, è rappresentato, si ripete, dall'illecito compiuto nei confronti della vittima primaria, e dalle conseguenze dello stesso, tutte circostanze estranee al presente giudizio, come confermato dalla stessa prospettazione dell'appellante, che ha prodotto in questo grado di appello la sentenza n.45\2024, che ha accolto le domande risarcitorie di , dalla quale dovrebbero ricavarsi quelle circostanze -e cioè la gravità delle lesioni Controparte_7
subite dal sig. fondanti la domanda di risarcimento del danno riflesso. CP_7
Risulta pertanto evidente come, nel presente processo, il primo giudice non poteva accertare le conseguenze del fatto illecito commesso ai danni di , perché oggetto di un altro Controparte_7
giudizio, ed infatti nessuna indagine medico-legale è stata compiuta sulla persona del coniuge della odierna appellante.
I fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno riflesso, quale vittima secondaria dell'illecito commesso ai danni del sig. non sono stati dedotti -e non potevano esserlo per quanto CP_7
osservato- dalla signora con la conseguenza che correttamente la detta domanda non è stata Pt_1
accolta dalla sentenza impugnata.
Tra i danni subiti a causa delle lesioni riportate dalla signora a causa del sinistro, le uniche Pt_1
dedotte in giudizio, non può essere compreso il danno riflesso, conseguenza, in ipotesi, delle lesioni psico-fisiche provocate al sig. CP_7
Con il quarto motivo si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto gli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
Il motivo è fondato.
Come insegna la Suprema Corte “In tema risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito” (Cass.10376\2024; Cass.
4938\2023).
pagina 10 di 15 Nel caso di specie, come si evince dall'atto introduttivo di primo grado, la signora aveva chiesto Pt_1
anche il riconoscimento degli interessi.
Quanto alle modalità di calcolo, laddove siano stato corrisposti, come accade nella fattispecie, acconti, deve trovare applicazione il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente” (Cass. 23927\2023).
Pertanto, nella presente fattispecie, devono essere riconosciuti a gli interessi Parte_1
compensativi sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno (ad eccezione dell'importo di euro 2.531,00 per spese stragiudiziali, che non genera interessi se non dalla presente sentenza, come sarà indicato nell'esame del quinto motivo), calcolati al tasso legale, a far tempo dall'illecito, sulla somma devalutata al momento del fatto, che si incrementa anno per anno per effetto degli indici istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, decurtando il montante, sul quale calcolare i detti accessori, degli acconti ricevuti dal momento del loro pagamento, risultando incontroverso che la abbia versato il 27-10-2017 la somma di euro 30.000,00 ed il 22-11-2021 quella di euro CP_1
293.081,00.
Quindi dal 28-10-2017 il capitale, determinato mediante un'operazione di devalutazione come sopra indicato, sul quale calcolare gli interessi dovrà essere diminuito di euro 30.000,00 ed allo stesso modo il montante, dalla data del 23-11-2021, sarà diminuito dell'importo di euro 293.081,00.
Con il quinto motivo si censura la statuizione con la quale il tribunale ha respinto la domanda di rimborso delle spese legali per l'assistenza stragiudiziale.
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
Il primo giudice ha respinto detta richiesta con la seguente motivazione :” “Non possono essere riconosciute in via autonoma le spese legali per le procedure stragiudiziali ante causam, non essendo provata la positiva ed effettiva incidenza delle attività stragiudiziali in ordine alla composizione della lite. Le stesse, pertanto, vengono liquidate insieme alle spese di lite del presente giudizio”.
pagina 11 di 15 Detta argomentazione si pone in evidente contrasto con l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente” (Cass. 15265\2023; Cass. S.U. 24481\2020; Cass. SU 16990\2017).
La richiesta in esame può trovare accoglimento, ma non per l'importo chiesto dall'appellante di euro
6.750,00 oltre oneri di legge, per un totale di euro 8.565,03 indicato nella nota pro forma allegata in primo grado (doc. 14).
Quanto, infatti, alla concreta attività svolta prima della introduzione del giudizio, è documentato l'invio di una comunicazione via pec, da parte del legale della signora alla con la quale Pt_1 CP_1
si comunicava di avere avuto mandato dalla cliente di chiedere il ristoro dei danni subiti a causa del sinistro, e si chiedeva alla destinataria della missiva di voler provvedere al ristoro dei danni, invitandola alla procedura di negoziazione assistita.
Potendo ritenersi questa attività, svolta dal legale, diretta a prevenire il processo e ad assicurarne un esito favorevole, e quindi considerando come un danno emergente il costo della stessa, il rimborso deve liquidarsi secondo le tariffe forensi, stabilite dal DM 55 del 2014, nella formulazione vigente al momento della prestazione dell'attività (2020), avuto riguardo allo scaglione di valore applicabile
(cause di valore indeterminabile di media complessità) ed applicando il valore minimo, atteso che non risultano ulteriori attività oltre quella sopra indicata.
Spetta pertanto all'appellante, a titolo di danno emergente per attività di assistenza legale stragiudiziale,
l'importo di euro 1737,00 pari, con gli oneri di legge (4% per cpa ed iva 22%), e rimborso spese forfettario, ad euro 2.531,49, con interessi dalla presente pronuncia al saldo, non essendovi prova che vi sia stato un effettivo esborso da parte della signora in favore del suo difensore, e quindi non Pt_1
sussistendo ragioni né per rivalutare l'importo né per una decorrenza degli interessi più favorevole per la parte danneggiata.
pagina 12 di 15 Pertanto, il risarcimento spettante alla signora va incrementato, in linea capitale, della somma di Pt_1
euro 10.971,60 a titolo di danno non patrimoniale per inabilità temporanea (pari alla differenza tra quanto liquidato dalla Corte e quanto liquidato dal primo giudice) e di euro 2.531,49 a titolo di danno emergente, per le spese di assistenza stragiudiziale, per un totale di euro 13.503,09.
Con il sesto motivo l'appellante censura il capo della sentenza che ha regolato le spese di lite.
Lamenta l'appellante come il tribunale aveva utilizzato lo scaglione di valore corrispondente alla somma riconosciuta con la sentenza, omettendo di considerare come solo il primo acconto di euro
30.000,00 era stato corrisposto prima del giudizio, mentre la somma di euro 293.081,00 era stata versata il 22-11-2021, dopo l'introduzione del giudizio di primo grado, notificato il 10 agosto 2021.
Il motivo è fondato nei limiti che di seguito verranno indicati.
Come riconosciuto dalla stessa , l'importo di euro 293.081,00 è stato corrisposto alla signora CP_1
“con assegno emesso il 22-11-2021” (v. note di trattazione scritta per l'udienza dell'1-6-2022). Pt_1
Pertanto, lo scaglione di valore per la liquidazione del compenso relativo alle fasi studio ed introduttiva, svolte in un momento antecedente al versamento della somma di euro 293.081,00, deve essere individuato, includendo anche detto importo, in quello delle cause di valore da euro 260.001 ad euro 520.000, e quindi il compenso per le due fasi va rispettivamente individuato in euro 3.544,00 ed in euro 2.338,00.
Per la fase istruttoria e decisionale, deve applicarsi lo scaglione individuato dal primo giudice, confermando il parametro minimo per la seconda delle dette fasi, atteso il modello semplificato di decisione prescelto, e quindi il compenso va determinato in euro 1.806,00 per la fase istruttoria ed in euro 1.453,00 per la fase decisoria.
Il compenso spettante per il primo grado va pertanto rideterminato nell'importo di euro 10.947,00 oltre iva, cpa, 15% rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato.
Con il settimo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del primo giudice, sulla domanda di rimborso delle spese di ctp.
Il motivo è fondato, nei limiti che saranno indicati.
Come insegna la Suprema Corte, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate,
a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 26729\2024).
pagina 13 di 15 Nella fattispecie in esame, seppure, come affermato dalla Suprema Corte, l'attività svolta dal consulente di parte è riconducibile al contratto d'opera professionale, da ciò conseguendo che il relativo compenso deve essere determinato sulla base delle relative tariffe professionali, e non secondo i criteri seguiti per la determinazione delle spettanze del consulente tecnico d'ufficio, l'importo che può essere riconosciuto all'appellante, che ha quantificato la richiesta in euro 8.540,00, va determinato nella somma di euro 4.000,00, includendo la stessa nella liquidazione delle spese processuali di primo grado, risultando manifestamente eccessivo il maggiore importo richiesto, relativo ad attività di assistenza durante lo svolgimento della ctu.
Detta somma di euro 4.000,00 va pertanto aggiunta alla liquidazione delle spese processuali per il primo grado.
Pertanto, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata nei termini sopra indicati, con la condanna di e la al pagamento in favore di CP_1 CP_2 Controparte_3 Parte_1
a titolo di danno non patrimoniale da inabilità temporanea, della somma di euro 44.087,10 in luogo di quella di euro 33.115,50 riconosciuta dal tribunale, al rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale per l'importo di euro 2.531,49 e di quelle di ctp, come sopra determinate, ed al riconoscimento di interessi a dar tempo dall'illecito, oltre alla riliquidazione delle spese processuali relative al primo grado.
Tenuto conto dell'esito complessivo del presente giudizio, che ha visto una soccombenza delle parti appellate, queste vanno condannate al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, nei termini sopra indicati nell'esame del sesto motivo di appello, e quanto al presente grado di appello, tenuto conto dei detti parametri, per le tre fasi, studio, introduttiva,
e decisionale, esclusa quella istruttoria non svoltasi, e dello scaglione corrispondente alla maggior somma riconosciuta all'appellante, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato, tutte da distrarsi in favore dell'avv. Alessandro
Severini, dichiaratosi antistatario.
Anche gli esborsi relativi alla ctu espletata in primo grado devono essere posti, con lo stesso criterio adottato per le spese processuali, a carico degli appellati.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma della Parte_1
sentenza di primo grado, condanna e già detratti gli CP_1 CP_2 Controparte_3
pagina 14 di 15 acconti corrisposti dalla , al pagamento della somma di euro 35.521,50, in luogo di quella di CP_1
euro 22.018,41 stabilita dalla sentenza di primo grado, oltre gli interessi compensativi sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno, con le decorrenze e modalità indicate in motivazione;
b)condanna e al pagamento in favore di CP_1 CP_2 Controparte_3 Parte_1
delle spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 4000,00 per rimborso spese di ctp, in euro 10.947,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese generali, rimborso contributo unificato, e quanto al presente grado di appello, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso contributo unificato, tutte con distrazione in favore dell'avv. Alessandro Severini;
c)pone le spese di ctu espletata in primo grado a carico di e CP_1 CP_2 CP_3
[...]
d)conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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