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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 934/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 934/2025 del R.V.G., avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 ivili di Campagna n° 3 (CF: ) CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 pa n° 10 (CF: ) CodiceFiscale_2 entrambi elettivamente domiciliati in Eboli, alla via Largo 4 Agosto 1943 n. 4, presso lo studio dell'avv. Giovanni Santimone dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. e avanzavano richiesta congiunta di Parte_1 Parte_2 sc i avevano contratto matrimonio a BRASOV (Romania) il 28/08/1999 e che dalla loro unione erano nati due figli,
, nata a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_1 Persona_2
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale R.G. 1474/14, terminato con decreto di omologa cronol. 2452/14 del 15.04.2014, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto e alle note di udienza del 24.6.2025, che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1) Il figlio minore iene affidato alla madre e che lo terrà con sé nella propria Per_2 abitazione sita in lla Via Caduti di Campagna n°3;
2) Il IG. continuerà a versare alla IG.ra , Parte_2 Parte_1
a titolo imento dei figli la somma di € ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, in prosieguo alle condizioni di cui alla sentenza di separazione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat e costo vita;
3) IG.ra incasserà dall' l'assegno unico ed universale per i Parte_1 CP_1 figli a ca Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 28 agosto 1999 a BRASOV (Romania) tra nata a [...] il Parte_1
07/05/1968 e residente ti Civili di Campagna n° 3 (CF:
) e , nato a [...] il C.F._3 Parte_2 en Via Europa n° 10 (CF:
, alle condizioni di cui in parte motiva;
C.F._4 B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 1° luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT Dott. Luigi Tortorella.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 934/2025 del R.V.G., avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 ivili di Campagna n° 3 (CF: ) CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 pa n° 10 (CF: ) CodiceFiscale_2 entrambi elettivamente domiciliati in Eboli, alla via Largo 4 Agosto 1943 n. 4, presso lo studio dell'avv. Giovanni Santimone dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. e avanzavano richiesta congiunta di Parte_1 Parte_2 sc i avevano contratto matrimonio a BRASOV (Romania) il 28/08/1999 e che dalla loro unione erano nati due figli,
, nata a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_1 Persona_2
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale R.G. 1474/14, terminato con decreto di omologa cronol. 2452/14 del 15.04.2014, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto e alle note di udienza del 24.6.2025, che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1) Il figlio minore iene affidato alla madre e che lo terrà con sé nella propria Per_2 abitazione sita in lla Via Caduti di Campagna n°3;
2) Il IG. continuerà a versare alla IG.ra , Parte_2 Parte_1
a titolo imento dei figli la somma di € ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, in prosieguo alle condizioni di cui alla sentenza di separazione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat e costo vita;
3) IG.ra incasserà dall' l'assegno unico ed universale per i Parte_1 CP_1 figli a ca Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 28 agosto 1999 a BRASOV (Romania) tra nata a [...] il Parte_1
07/05/1968 e residente ti Civili di Campagna n° 3 (CF:
) e , nato a [...] il C.F._3 Parte_2 en Via Europa n° 10 (CF:
, alle condizioni di cui in parte motiva;
C.F._4 B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Eboli (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 1° luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT Dott. Luigi Tortorella.