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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 12/11/2024, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. n. 695/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Filomena
Girardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 695 del Ruolo generale affari contenziosi
dell'anno 2021 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO MATERIA DI
FINANZIAMENTO , promossa da:
, C.F. , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Campobasso ed ivi residente a[...], e per Parte_2
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi
[...] C.F._2
residente a[...], rappresentati e difesi dall'Avv. Marco VITALE
(Cod. fisc. ) elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore C.F._3
in Campobasso al C.so Vittorio Emanuele II n. 63.
Attori opponenti
CONTRO
1 in persona del legale rappresentante P.t., con sede legale in Milano Controparte_1
alla via San Prospero n. 4, P.IVA rappresentata e difesa dall' Avv. Gianluca de P.IVA_1
Lima Souza ed elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio del difensore alla via
Riviera di Chiaia n. 267;
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 56/2021, notificato in data
16.03.2021, emesso dal tribunale di Campobasso il 20.01.2021, nell'ambito del procedimento monitorio n. 38/2021 R.G..
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45,
comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c.,
così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”
Con atto di citazione datato 01.04.2021, i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 56/2021 emesso il 20.01.2021
[...]
dal Tribunale di Campobasso con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 23.666,42 oltre interessi e spese.
2 In particolare, gli opponenti contestavano integralmente la domanda monitoria avanzata dalla parte Opposta che si fonda sul contratto di finanziamento stipulato il 23 luglio 20001
dalla signora sottoscritto da quale Parte_1 Parte_2
obbligato in solido.
La ricorrente diveniva titolare del suddetto credito nell'ambito di una CP_1
operazione di cartolarizzazione pro soluto ed in blocco acquistando i crediti a sofferenza,
tra cui quello del procedimento monitorio, da IFIS NPL S.p.a. che a sua volta lo aveva precedentemente acquistato da altri soggetti .
A seguito del ricorso presentato da il Tribunale di Campobasso, Controparte_2
nell'ambito, del procedimento monitorio n. R.G 38/2021, emetteva il decreto ingiuntivo n.
56/2021 del 20.01.2021, ingiungendo agli odierni opponenti e Parte_1
di pagare in solido fra loro, in favore della ricorrente, la somma di Parte_2
€ 23.666,42 così composta: € 7.014,82 in linea capitale, € 826,29 a titolo di interessi corrispettivi, € 15.825,31 per interessi di mora calcolati come da contratto, il tutto, oltre spese di lite liquidate nel decreto.
Con l'opposizione e hanno rilevato: i) l'omesso esperimento Parte_1 Parte_2
della procedura di mediazione da parte del creditore ricorrente e la improcedibilità della domanda giudiziaria;
ii) la mancata allegazione di fatti costitutivi del credito azionato e la nullità del contratto posto alla base della richiesta monitoria;
iii) l'applicazione di interessi indeterminati sulla somma azionata a titolo di credito;
la omessa e/o carente precisazione circa le cessioni pro soluto effettuate;
iv) la omessa e/o carente determinazione del credito per cui si procede;
v) la omessa e/o carente notifica al debitore ceduto a seguito di cessioni pro soluto. Per l'effetto essi hanno concluso chiedendo di : dichiarare improcedibile la
3 richiesta azionata con il procedimento monitorio per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
di non concedere e/o comunque rigettare qualunque istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.56/2021 non ricorrendone i presupposti di legge;
di accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti d'ingiunzione per le ragioni argomentate e conseguentemente revocarlo;
di accertare e dichiarare che le somme come ingiunte con il ricorso monitorio non sono dovute;
per l'effetto, di revocare e/o dichiarare nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo previa declaratoria di insussistenza del diritto reclamato dall'opposta a richiedere le somme cosi come ingiunte;
di accertare e dichiarare che gli interessi richiesti sull'importo indebitamente
vantato hanno generato il superamento del limite del tasso soglia di cui alla legge
108/1996; di condannare l'odierna opposta al pagamento delle spese e competenze tutte del presente giudizio, oltre IVA e CPA con aliquote di legge;
in via subordinata, di accertare il minor importo dovuto, per come emergerà in corso di causa.
Costituitasi in giudizio l'opposta ha chiesto: in via preliminare di Controparte_3
concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 56 del 20.1.2021
(RG 38/2021) ex art. 648 c.p.c.; in via definitiva e nel merito di rigettare, la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 56 del 20.1.2021 (RG 38/2021); in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse esser accertato in corso di causa come dovuto oltre interessi successivi;
in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM 55/2014, in
4 uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Assumeva l'opposta di avere diritto alla somma ingiunta, in virtù di contratto di finanziamento del 23.07.2001, concesso da Fiditalia S.p.a., alla signora Parte_1
per la somma di € 14.589,91, da rimborsare in sessanta (60) rate mensili
[...]
dell'importo di € 313,64 ciascuna e sottoscritto da quale obbligato Parte_2
in solido. Successivamente l'opposta diveniva titolare del suddetto credito, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione pro soluto ed in blocco acquistando i crediti a sofferenza, tra cui quello posto a base dell'azione monitoria, da IFIS NPL S.p.a. che a sua volta aveva acquistato i crediti da altri soggetti giuridici. Assumeva ,inoltre, parte opposta che sarebbe maturato un saldo debitore di € 23.666,42 di cui € 7.014,82 in linea capitale ed €
826,29 a titolo di interessi corrispettivi oltre che €15.825,31 per interessi di mora calcolati come da contratto, ovvero dalle singole scadenze all' effettivo pagamento nella misura del minor tasso applicabile tra quello di mora previsto dal contratto a quello massimo calcolato nel tasso soglia vigente per ciascun trimestre di riferimento alla data del
30.04.2019, oltre agli interessi di mora dalla data di intimazione del pagamento alla data del ricorso per decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 09.06.21 veniva rigettata l'istanza cautelare ex art. 648 cpc e veniva
“assegna(to) alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e per l'espletamento, ai sensi della normativa di riferimento, della relativa procedura, computati a decorrere dalla presente ordinanza”.
Ammessi ed espletati i termini ex art. 183 6°co. Cpc, veniva disposta una ctu tecnico contabile e nominato il dott. . All'esito dell'avvenuto deposito della ctu la Persona_1
5 causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 22.03.2024 . Alla suindicata udienza le parti si riportavano alle rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei chiesti termini ex art 190 cpc .
****
L'opposizione, all'esito dell'istruttoria espletata, e, segnatamente, della ctu contabile svolta, e' risultata infondata per quanto di seguito.
Sull'usurarieta' del tasso di mora pattuito nel contratto di finanziamento.
Le risultanze della ctu tecnico contabile espletata,- le cui conclusioni l'estensore della presente fa proprie in quanto esenti da vizi e contraddizioni,- hanno accertato la usurarieta' del tasso degli interessi di mora convenuti al momento della stipula del contratto di finanziamento. Per tale ragione va' dichiarata la nullita' e/ o l'inefficacia della relativa clausola del contratto di finanziamento ex art. 1815, secondo comma c.c.
Ed infatti, l'ausiliario, dopo aver individuato un tasso soglia di riferimento pari a 17,62% e una statuizione contrattuale del tasso di mora pari al 18%, ha azzerato gli interessi di mora applicati dalla societa' opposta per complessivi € 15.825,31. Ed infatti a pag. 13 e segg.
Dell'elaborato peritale il ctu afferma testualmente: “…Dal prospetto in atti non risultano
pagamenti effettivi di interessi di mora. Nella quantificazione operata nel decreto ingiuntivo oggetto
di opposizione, la banca ha applicato, come sopra già indicato, dalle singole scadenze all'effettivo
pagamento nella misura del minor tasso applicabile tra quello di mora previsto contrattualmente e
quello massimo stabilito nel tasso soglia vigente per ciascun trimestre di riferimento e fino alla data
del 30.04.2019 , oltre ad interessi di mora calcolati dalla data di intimazione del pagamento alla
data del ricorso per decreto ingiuntivo.
6 Invero, nello specifico, è stato osservato che (all. n. 4): la quantificazione operata dalla banca è stata
effettuata sulle rate effettivamente pagate (dalla n.1 del 30/08/2001 alla n. 35 del 30/06/2004)
applicando il tasso, come sopra individuato, sulla quota capitale delle singole rate pagate in ritardo,
per il periodo intercorrente tra la data di scadenza a quella di effettivo pagamento;
laddove le rate
non sono state pagate, e quindi per il periodo successivo alla rata n.35 (30/06/2004) e sino alla
scadenza del 30/07/2006 dell'ultima rata (n.60), la banca ha applicato il tasso mese per mese sulle
quote capitali delle rate sospese sino alla concorrenza della somma finale coincidente con il debito
residuo; dall'ultima rata e fino al 30/04/2019, la banca ha il tasso sul debito residuo il tasso
sull'intero debito residuo.Ciò detto, ai fini del presente quesito, è possibile rilevare che la banca non
ha applicato gli interessi di mora su altri interessi, ma solo su quote capitali…7) Osservazioni
delle Parti e relative controdeduzioni Il sottoscritto, nei termini previsti, ha inviato la Bozza di
CTU alle parti in data 25.11.2022 (all. n. 5). In data 25.12.2022, il dott. Persona_2
Consulente della parte convenuta, ha fatto pervenire le proprie osservazioni all'elaborato peritale
(all. n. 6). Il Consulente ha rappresentato di non condividere un unico punto della relazione peritale
predisposta dal Ctu laddove, in risposta al quesito n. 2, il sottoscritto, dopo aver individuato un
tasso soglia di riferimento pari a 17,62% e una statuizione contrattuale del tasso di mora pari al
18%, ha azzerato gli interessi di mora applicati dalla banca per complessivi € 15.825,31. Il dott.
non concorda sul punto rilevando che tale superiorità del tasso di interesse Persona_2
moratorio rispetto al tasso soglia è astratta. In particolare, il Consulente rileva che la
nella determinazione degli interessi moratori, ha utilizzato il minor tasso Controparte_1
applicabile tra quello di mora previsto contrattualmente e quello massimo stabilito nel tasso soglia
vigente per ciascun trimestre di riferimento e sino alla data del 30.04.2009. Il Consulente, nelle
proprie osservazioni, orienta l'analisi sulla concreta applicazione operata dalla Controparte_1
del tasso di interesse moratorio, qualificando come “astratta” la pattuizione contrattuale risultata
non conforme al tasso soglia di riferimento. Sul punto, il sottoscritto Ctu ha avuto modo di 7 precisare che la parte convenuta, pur avendo pattuito interessi di mora usurai, ha
effettivamente e concretamente applicato detti interessi in conformità al tasso soglia.
Peraltro, il criterio di calcolo concretamente applicato è stato anche dimostrato dal Consulente di
parte nella ricostruzione operata in atti (cfr. allegato n. 3 comparsa di costituzione della parte
convenuta). Tuttavia, sul punto il quesito sub 2) indica puntualmente: il Ctu accerti se il tasso di
interesse pattuito in sede di stipula del contratto, quello di mora e quello corrispettivo
singolarmente considerati, fosse o meno superiore a quello soglia anti usura previsto per quel
periodo [...]. Se sulla base dei parametri che precedono, risultasse superato il tasso soglia
ricostruisca il rapporto senza applicare alcun tasso di interesse ex art.1815, co.2 c.c., nella
formulazione attualmente vigente per tutta la durata del rapporto. Ove risulti l'usurarietà dei soli
tassi di mora, effettui una ulteriore ipotesi di calcolo senza applicare esclusivamente i detti per
l'intera durata del rapporto. Ebbene, nel caso di specie è emersa in maniera incontrovertibile la
pattuizione di un tasso di mora pari al 18% annuo, superiore al tasso soglia di riferimento;
conseguentemente, in conformità al quesito posto, che prevede la verifica della sola pattuizione (e
non dell'effettiva applicazione) del tasso di interesse usuraio, rilevato lo sforamento contrattuale
limitatamente al tasso di mora, il sottoscritto Ctu ha escluso dal calcolo operato dalla CP_1
gli interessi di mora applicati per complessivi € 15.825,31. Per dovere di completezza si
[...]
rappresenta sin d'ora che, ove la verifica fosse stata indirizzata alla concreta applicazione del tasso
di mora (e non alla pattuizione contrattuale), sarebbe risultata un'applicazione del tasso di mora
conforme al tasso soglia di riferimento via via rilevato, con conseguente correttezza dei calcoli
operati dalla banca nel decreto ingiuntivo opposto. 8) Conclusioni Sulla base del quesito posto, degli
accertamenti operati, delle metodologie adottate e della documentazione esaminata, il sottoscritto
Ctu è giunto alle seguenti conclusioni:
1. Il TEGM rilevato al momento della pattuizione, per la
categoria di credito finalizzato all'acquisto rateale, con riferimento ai finanziamenti superiori ad €
5.164,56 è pari a 11,75% a cui corrisponde un tasso soglia usuraio pari a 17,62% ;
2. Il tasso annuo
8 nominale (TAN) stabilito in contratto è pari a 10,50%., conseguentemente ricade nei limiti del
tasso soglia. Il tasso di mora, stabilito in contratto con un minimo del 18%, è risultato superiore al
tasso soglia di riferimento. Conseguentemente, in aderenza al quesito posto, occorre espungere la
somma applicata nel decreto ingiuntivo, a titolo di interessi di mora, per € 15.825,31, con
consequenziale riduzione del debito a complessivi € 7.841,11 oltre interessi e spese legali;
3. Il
T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) ricalcolato dal sottoscritto Ctu è perfettamente
coincidente al T.A.E.G. contrattuale.
4. La non ha applicato gli interessi di mora su altri CP_4
interessi, ma solo su quote capitali…”
Avendo, pertanto, il CTU verificato la sussistenza dell'usura originaria, ossia il superamento del tasso soglia dell'usura al momento della pattuizione, cio' comporta soltanto l'accertamento della nullità e/o l'inefficacia della corrispondente clausola contrattuale. Benche' il quesito, richiedesse all'ausiliario,- in caso di accertamento del superamento del tasso soglia degli interessi al momento della pattuizione degli stessi-, la predisposizione di un calcolo che azzerasse gli interessi usurari, nella specie quelli moratori, tuttavia l'importo richiesto a titolo di interessi di mora, per € 15.825,31 non va'
detratto dalla somma richiesta nel decreto ingiuntivo opposto, Cio' in quanto il ctu, dott.
Per_ D' , ha accertato, attraverso l'indagine peritale condotta con la verifica indirizzata alla concreta applicazione del tasso di mora (nonostante la pattuizione contrattuale),
un'applicazione del tasso di mora conforme al tasso soglia di riferimento via via
rilevato, con conseguente correttezza dei calcoli operati dalla banca nel decreto
ingiuntivo opposto.(Cfr. pagg. 13 e segg ctu)
E', pertanto, corretta e condivisibile l'osservazione formulata dal ctp di parte opposta ,
dott. , con il rilievo formulato secondo cui tale superiorità del tasso di interesse Per_3
moratorio rispetto al tasso soglia è astratta. In particolare, il predetto Consulente di parte nelle
9 osservazioni formulate alla bozza della ctu evidenziava che “… la nella Controparte_1
determinazione degli interessi moratori, ha utilizzato il mino r tasso applicabile tra quello di mora
previsto contrattualmente e quello massimo stabilito nel tasso soglia vigente per ciascun trimestre
di riferimento e sino alla data del 30.04.2009…” focalizzando l'analisi sulla concreta applicazione operata dalla del tasso di interesse moratorio e Controparte_1
qualificando come “astratta” la pattuizione contrattuale risultata non conforme al tasso soglia di riferimento.
Pertanto, in linea con il quesito sub 2) affidato al ctu, il quale contiene anche lo specifico riferimento a:”… Il CTU tenga conto dei principi di diritto statuiti dalle SS.UU. con la
sentenza pubblicata lo scorso 18 settembre n.19597/2020…” l'importo degli interessi moratori di euro 15.831,21 non va sottratta dall'importo ingiunto, attesa la correttezza,
accertata dal ctu, dell'applicazione concreta degli interessi di mora sempre al di sotto del tasso soglia(Cfr. ctu pagg. 13 e segg.).
Sull'asserito carattere usurario degli interessi questo Giudicante ha fatto ricorso alla consulenza tecnica che è pervenuta a delle risultanze, frutto di valutazioni logiche,
coerenti ed esenti da censura nei singoli passaggi motivazionali in ordine alle modalità di calcolo ai fini dell'accertamento dell'usura ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c., rispettose della normativa di riferimento e dell'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità allora vigente, che possono essere fatte proprie dal giudicante integrate però
dal recente orientamento della Suprema Corte in tema di accertamento dell'usura sul
tasso di mora.
Le SS.UU. hanno chiarito che ciò che rileva in concreto è il tasso moratorio applicato;
l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del
10 patto, puo' essere accertata benche' di fatto gli interessi moratori non siano stati applicati ed in tal caso la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità,
laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dalla Banca e/o dalla societa' finanziatrice.
Onde tale sentenza non avrà ancora l'effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art. 1224 cod.
civ.): effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione - presupposta dalla sentenza di accertamento mero pre-inadempimento - che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato. La
disciplina antiusura - affermano pertanto le Sezioni Unite - intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, inclusi gli interessi moratori che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento - trasformandosi il meccanismo tecnico -
giuridico da quello del termine a quello della condizione e anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura.
Affermata l'assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina antiusura, le Sezioni Unite
sostengono che in caso di accertamento di avvenuto superamento della soglia antiusura da parte del tasso di mora si applichi l'art. 1815, comma 2, cod. civ., ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro. Reputano infatti che la norma citata possa
11 trovare una interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari,
faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato. Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. Il Collegio trae la sua convinzione dalla considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro.
Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura,
in applicazione dell'art. 1224 cod. civ., sempre che - peraltro - quelli siano lecitamente convenuti. Tale conclusione è confortata - secondo le Sezioni Unite - dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto eurounitario, come vive dalle interpretazioni rese ad opera della Corte di Giustizia dell'Unione, che più volte è stata adita in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori e si è
espressa nel senso secondo cui continuano - pur caduta la clausola sugli interessi moratori
- ad essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime, in quanto la direttiva 93/13/CEE non osta a che si giunga alla
«soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto» (Corte di giustizia 7 agosto 2018, cit., punti 76-78):
12 ciò in quanto «gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa» (punto 76) e ove «la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata» (punto 77).
Quanto agli effetti concreti, tenuto conto che il contratto di mutuo, nel cui genus va ricondotto ogni finanziamento, è un contratto di durata, agli effetti dell'art. 1458 cod. civ.,
in considerazione del carattere non istantaneo, ma prolungato della durata del prestito, e dell'utilità per il mutuatario consistente nel godimento del danaro - retribuito dalla controprestazione, del pari durevole, degli interessi - assicuratogli dal mutuante per il tempo convenuto, caduta la clausola sugli interessi moratori, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti;
tale effetto, peraltro, richiede che in sé il tasso degli interessi corrispettivi sia lecito.
In conclusione, affermano le Sezioni Unite, ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato;
se il mutuatario intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto,
circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal mutuante.
Per quanto sovraesposto va' corretta ed integrata la conclusione del ctu che, per effetto dell'azzeramento degli interessi di mora, ritenuti usurari sulla base della pattuizione originaria, senza tenere conto del positivo accertamento della concreta applicazione del tasso corretto infra soglia e, quindi, anche dei principi di diritto fissati dalla citata sentenza
13 della S.C. a SS.UU., ha riconosciuto dovuto il minore importo di euro 7.841,11 quale debito residuo in capo agli opponenti. Ed invece, per quanto innanzi, deve essere dichiarata la nullita' e/o la inefficacia della pattuizione usuraria del contratto di finanziamento , ma va confermato l'importo dovuto a titolo di interessi di mora in quanto correttamente calcolati(secondo quanto accertato dal ctu).
Nessuna delle ulteriori doglianze mosse dagli opponenti e' risultata fondata.
Non e' fondata la doglianza in ordine alla inidoneita' della documentazione posta dalla opposta a base della richiesta azionata monitoriamente per le ragioni di seguito esplicitate.
In via preliminare va anzitutto rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulta fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (cfr. Cass. n. 10704 del 27.09.1999;
Cass. n. 4974 del 18.04.2000; Cass. n. 6663 del 09.05.2002). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite per il procedimento monitorio
(Cass. n. 15702 del 12.08.2004).
14 L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, difatti, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (Cass. n. 3984 del 18.03.2003;
Cass. Sez. Unite n. 7447 del 07.07.1993).
Ciò detto in via generale sulla eccezione sollevata dagli opponenti circa la inesistenza dei presupposti di legge per la pronuncia del decreto monitorio va' evidenziato che la societa'
opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante ed infatti, come rilevato dallo stesso ctu, la documentazione prodotta agli atti ed oggetto di analisi contabile ha riguardato il contratto di finanziamento e l'estratto ex art. 50 TUB .
La cessione da Ifis NPL S.p.A. a risulta iscritta nel registro delle imprese Controparte_1
nonché pubblicata in Gazzetta Ufficiale come si evince dalla visura storica della
[...]
con l'annotazione delle cessioni e l'estratto dell'elenco debitori ceduti riferito alla CP_1
posizione oggetto dell'odierno procedimento.(Cfr. Allegati n. 10 e n. 11 della produzione monitoria).
Mentre, per ciò che concerne i mutamenti di titolarità susseguitisi negli anni e per provare la propria legittimazione attiva, l'opposta ha prodotto i seguenti documenti che CP_1
dimostrano la titolarità del credito:
(i) Fiditalia S.p.A., cedeva il credito a (Allegato n. 4 del fascicolo Controparte_5
monitorio);
(ii) La stessa, a sua volta, cedeva il credito di cui al ricorso a (Allegato n. 5 Controparte_6
del fascicolo monitorio);
(iii) In data 29.6.2018, veniva conferito ramo d'azienda relativo all'Area NPL di CP_6
alla Ifis Npl S.p.A. subentrando quest'ultima, in continuità in tutti i rapporti, attivi e
[...]
15 passivi, facenti capo all'Area NPL di (Allegato n. 6 del fascicolo Controparte_6
monitorio);
(iv) IFIS NPL S.p.A., infine, cedeva il credito alla società (Allegato n. 7 del Controparte_1
fascicolo monitorio).
Inoltre, infondata e' risultata l'eccezione in merito alla mancata comunicazione della cessione del credito.
Invero, risulta documentalmente provato che gli opponenti hanno ricevuto apposita comunicazione di avvenuta cessione del credito e contestuale diffida (Allegato n. 8 del fascicolo monitorio) da parte della cessionaria ed hanno anche corrisposto le prime 35 rate del finanziamento oggetto del giudizio (Allegato n. 3 del monitorio)
Conclusivamente per le ragioni sovraesposte l'opposizione proposta va' respinta ed il decreto ingiuntivo opposto va' confermato.
Le spese, ivi comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli opponenti per la meta' e compensate per il restante 50%, liquidate in base al D.M.
55/2014 e s. m. e i., con riferimento all'attivita' effettivamente svolta ed allo scaglione di riferimento, applicata una congrua riduzione per la limitazione della fase istruttoria alla produzione documentale ed alla ctu contabile svolta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice Onorario Filomena Girardi,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa, così
provvede:
Rigetta l'opposizione alla luce delle risultanze della espletata ctu tecnico contabile per effetto della quale
16 Dichiara la nullita' e/od inefficacia della clausola relativa al tasso di interesse di mora previsto nel contratto di finanziamento stipulato il 23.07.2001 a causa della accertata usurarieta' dello stesso al momento della sua pattuizione;
Conferma il decreto ingiuntivo n. 56/2021, notificato in data 16.03.2021, emesso dal tribunale di Campobasso il 20.01.2021, nell'ambito del procedimento monitorio n. 38/2021
R.G., oggetto della presente opposizione del quale dichiara la esecutorieta';
Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in euro 1.269,00 per compensi oltre rimborso forfetario del 15 %, Iva e cap se dovuti come per legge.
Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% per ciascuna parte.
Così deciso in Campobasso, il 3 novembre 2024
Il Giudice Onorario
Filomena Girardi
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Filomena
Girardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 695 del Ruolo generale affari contenziosi
dell'anno 2021 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO MATERIA DI
FINANZIAMENTO , promossa da:
, C.F. , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Campobasso ed ivi residente a[...], e per Parte_2
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi
[...] C.F._2
residente a[...], rappresentati e difesi dall'Avv. Marco VITALE
(Cod. fisc. ) elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore C.F._3
in Campobasso al C.so Vittorio Emanuele II n. 63.
Attori opponenti
CONTRO
1 in persona del legale rappresentante P.t., con sede legale in Milano Controparte_1
alla via San Prospero n. 4, P.IVA rappresentata e difesa dall' Avv. Gianluca de P.IVA_1
Lima Souza ed elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio del difensore alla via
Riviera di Chiaia n. 267;
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 56/2021, notificato in data
16.03.2021, emesso dal tribunale di Campobasso il 20.01.2021, nell'ambito del procedimento monitorio n. 38/2021 R.G..
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45,
comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c.,
così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”
Con atto di citazione datato 01.04.2021, i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 56/2021 emesso il 20.01.2021
[...]
dal Tribunale di Campobasso con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 23.666,42 oltre interessi e spese.
2 In particolare, gli opponenti contestavano integralmente la domanda monitoria avanzata dalla parte Opposta che si fonda sul contratto di finanziamento stipulato il 23 luglio 20001
dalla signora sottoscritto da quale Parte_1 Parte_2
obbligato in solido.
La ricorrente diveniva titolare del suddetto credito nell'ambito di una CP_1
operazione di cartolarizzazione pro soluto ed in blocco acquistando i crediti a sofferenza,
tra cui quello del procedimento monitorio, da IFIS NPL S.p.a. che a sua volta lo aveva precedentemente acquistato da altri soggetti .
A seguito del ricorso presentato da il Tribunale di Campobasso, Controparte_2
nell'ambito, del procedimento monitorio n. R.G 38/2021, emetteva il decreto ingiuntivo n.
56/2021 del 20.01.2021, ingiungendo agli odierni opponenti e Parte_1
di pagare in solido fra loro, in favore della ricorrente, la somma di Parte_2
€ 23.666,42 così composta: € 7.014,82 in linea capitale, € 826,29 a titolo di interessi corrispettivi, € 15.825,31 per interessi di mora calcolati come da contratto, il tutto, oltre spese di lite liquidate nel decreto.
Con l'opposizione e hanno rilevato: i) l'omesso esperimento Parte_1 Parte_2
della procedura di mediazione da parte del creditore ricorrente e la improcedibilità della domanda giudiziaria;
ii) la mancata allegazione di fatti costitutivi del credito azionato e la nullità del contratto posto alla base della richiesta monitoria;
iii) l'applicazione di interessi indeterminati sulla somma azionata a titolo di credito;
la omessa e/o carente precisazione circa le cessioni pro soluto effettuate;
iv) la omessa e/o carente determinazione del credito per cui si procede;
v) la omessa e/o carente notifica al debitore ceduto a seguito di cessioni pro soluto. Per l'effetto essi hanno concluso chiedendo di : dichiarare improcedibile la
3 richiesta azionata con il procedimento monitorio per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
di non concedere e/o comunque rigettare qualunque istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.56/2021 non ricorrendone i presupposti di legge;
di accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti d'ingiunzione per le ragioni argomentate e conseguentemente revocarlo;
di accertare e dichiarare che le somme come ingiunte con il ricorso monitorio non sono dovute;
per l'effetto, di revocare e/o dichiarare nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo previa declaratoria di insussistenza del diritto reclamato dall'opposta a richiedere le somme cosi come ingiunte;
di accertare e dichiarare che gli interessi richiesti sull'importo indebitamente
vantato hanno generato il superamento del limite del tasso soglia di cui alla legge
108/1996; di condannare l'odierna opposta al pagamento delle spese e competenze tutte del presente giudizio, oltre IVA e CPA con aliquote di legge;
in via subordinata, di accertare il minor importo dovuto, per come emergerà in corso di causa.
Costituitasi in giudizio l'opposta ha chiesto: in via preliminare di Controparte_3
concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 56 del 20.1.2021
(RG 38/2021) ex art. 648 c.p.c.; in via definitiva e nel merito di rigettare, la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 56 del 20.1.2021 (RG 38/2021); in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse esser accertato in corso di causa come dovuto oltre interessi successivi;
in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM 55/2014, in
4 uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Assumeva l'opposta di avere diritto alla somma ingiunta, in virtù di contratto di finanziamento del 23.07.2001, concesso da Fiditalia S.p.a., alla signora Parte_1
per la somma di € 14.589,91, da rimborsare in sessanta (60) rate mensili
[...]
dell'importo di € 313,64 ciascuna e sottoscritto da quale obbligato Parte_2
in solido. Successivamente l'opposta diveniva titolare del suddetto credito, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione pro soluto ed in blocco acquistando i crediti a sofferenza, tra cui quello posto a base dell'azione monitoria, da IFIS NPL S.p.a. che a sua volta aveva acquistato i crediti da altri soggetti giuridici. Assumeva ,inoltre, parte opposta che sarebbe maturato un saldo debitore di € 23.666,42 di cui € 7.014,82 in linea capitale ed €
826,29 a titolo di interessi corrispettivi oltre che €15.825,31 per interessi di mora calcolati come da contratto, ovvero dalle singole scadenze all' effettivo pagamento nella misura del minor tasso applicabile tra quello di mora previsto dal contratto a quello massimo calcolato nel tasso soglia vigente per ciascun trimestre di riferimento alla data del
30.04.2019, oltre agli interessi di mora dalla data di intimazione del pagamento alla data del ricorso per decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 09.06.21 veniva rigettata l'istanza cautelare ex art. 648 cpc e veniva
“assegna(to) alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e per l'espletamento, ai sensi della normativa di riferimento, della relativa procedura, computati a decorrere dalla presente ordinanza”.
Ammessi ed espletati i termini ex art. 183 6°co. Cpc, veniva disposta una ctu tecnico contabile e nominato il dott. . All'esito dell'avvenuto deposito della ctu la Persona_1
5 causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 22.03.2024 . Alla suindicata udienza le parti si riportavano alle rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei chiesti termini ex art 190 cpc .
****
L'opposizione, all'esito dell'istruttoria espletata, e, segnatamente, della ctu contabile svolta, e' risultata infondata per quanto di seguito.
Sull'usurarieta' del tasso di mora pattuito nel contratto di finanziamento.
Le risultanze della ctu tecnico contabile espletata,- le cui conclusioni l'estensore della presente fa proprie in quanto esenti da vizi e contraddizioni,- hanno accertato la usurarieta' del tasso degli interessi di mora convenuti al momento della stipula del contratto di finanziamento. Per tale ragione va' dichiarata la nullita' e/ o l'inefficacia della relativa clausola del contratto di finanziamento ex art. 1815, secondo comma c.c.
Ed infatti, l'ausiliario, dopo aver individuato un tasso soglia di riferimento pari a 17,62% e una statuizione contrattuale del tasso di mora pari al 18%, ha azzerato gli interessi di mora applicati dalla societa' opposta per complessivi € 15.825,31. Ed infatti a pag. 13 e segg.
Dell'elaborato peritale il ctu afferma testualmente: “…Dal prospetto in atti non risultano
pagamenti effettivi di interessi di mora. Nella quantificazione operata nel decreto ingiuntivo oggetto
di opposizione, la banca ha applicato, come sopra già indicato, dalle singole scadenze all'effettivo
pagamento nella misura del minor tasso applicabile tra quello di mora previsto contrattualmente e
quello massimo stabilito nel tasso soglia vigente per ciascun trimestre di riferimento e fino alla data
del 30.04.2019 , oltre ad interessi di mora calcolati dalla data di intimazione del pagamento alla
data del ricorso per decreto ingiuntivo.
6 Invero, nello specifico, è stato osservato che (all. n. 4): la quantificazione operata dalla banca è stata
effettuata sulle rate effettivamente pagate (dalla n.1 del 30/08/2001 alla n. 35 del 30/06/2004)
applicando il tasso, come sopra individuato, sulla quota capitale delle singole rate pagate in ritardo,
per il periodo intercorrente tra la data di scadenza a quella di effettivo pagamento;
laddove le rate
non sono state pagate, e quindi per il periodo successivo alla rata n.35 (30/06/2004) e sino alla
scadenza del 30/07/2006 dell'ultima rata (n.60), la banca ha applicato il tasso mese per mese sulle
quote capitali delle rate sospese sino alla concorrenza della somma finale coincidente con il debito
residuo; dall'ultima rata e fino al 30/04/2019, la banca ha il tasso sul debito residuo il tasso
sull'intero debito residuo.Ciò detto, ai fini del presente quesito, è possibile rilevare che la banca non
ha applicato gli interessi di mora su altri interessi, ma solo su quote capitali…7) Osservazioni
delle Parti e relative controdeduzioni Il sottoscritto, nei termini previsti, ha inviato la Bozza di
CTU alle parti in data 25.11.2022 (all. n. 5). In data 25.12.2022, il dott. Persona_2
Consulente della parte convenuta, ha fatto pervenire le proprie osservazioni all'elaborato peritale
(all. n. 6). Il Consulente ha rappresentato di non condividere un unico punto della relazione peritale
predisposta dal Ctu laddove, in risposta al quesito n. 2, il sottoscritto, dopo aver individuato un
tasso soglia di riferimento pari a 17,62% e una statuizione contrattuale del tasso di mora pari al
18%, ha azzerato gli interessi di mora applicati dalla banca per complessivi € 15.825,31. Il dott.
non concorda sul punto rilevando che tale superiorità del tasso di interesse Persona_2
moratorio rispetto al tasso soglia è astratta. In particolare, il Consulente rileva che la
nella determinazione degli interessi moratori, ha utilizzato il minor tasso Controparte_1
applicabile tra quello di mora previsto contrattualmente e quello massimo stabilito nel tasso soglia
vigente per ciascun trimestre di riferimento e sino alla data del 30.04.2009. Il Consulente, nelle
proprie osservazioni, orienta l'analisi sulla concreta applicazione operata dalla Controparte_1
del tasso di interesse moratorio, qualificando come “astratta” la pattuizione contrattuale risultata
non conforme al tasso soglia di riferimento. Sul punto, il sottoscritto Ctu ha avuto modo di 7 precisare che la parte convenuta, pur avendo pattuito interessi di mora usurai, ha
effettivamente e concretamente applicato detti interessi in conformità al tasso soglia.
Peraltro, il criterio di calcolo concretamente applicato è stato anche dimostrato dal Consulente di
parte nella ricostruzione operata in atti (cfr. allegato n. 3 comparsa di costituzione della parte
convenuta). Tuttavia, sul punto il quesito sub 2) indica puntualmente: il Ctu accerti se il tasso di
interesse pattuito in sede di stipula del contratto, quello di mora e quello corrispettivo
singolarmente considerati, fosse o meno superiore a quello soglia anti usura previsto per quel
periodo [...]. Se sulla base dei parametri che precedono, risultasse superato il tasso soglia
ricostruisca il rapporto senza applicare alcun tasso di interesse ex art.1815, co.2 c.c., nella
formulazione attualmente vigente per tutta la durata del rapporto. Ove risulti l'usurarietà dei soli
tassi di mora, effettui una ulteriore ipotesi di calcolo senza applicare esclusivamente i detti per
l'intera durata del rapporto. Ebbene, nel caso di specie è emersa in maniera incontrovertibile la
pattuizione di un tasso di mora pari al 18% annuo, superiore al tasso soglia di riferimento;
conseguentemente, in conformità al quesito posto, che prevede la verifica della sola pattuizione (e
non dell'effettiva applicazione) del tasso di interesse usuraio, rilevato lo sforamento contrattuale
limitatamente al tasso di mora, il sottoscritto Ctu ha escluso dal calcolo operato dalla CP_1
gli interessi di mora applicati per complessivi € 15.825,31. Per dovere di completezza si
[...]
rappresenta sin d'ora che, ove la verifica fosse stata indirizzata alla concreta applicazione del tasso
di mora (e non alla pattuizione contrattuale), sarebbe risultata un'applicazione del tasso di mora
conforme al tasso soglia di riferimento via via rilevato, con conseguente correttezza dei calcoli
operati dalla banca nel decreto ingiuntivo opposto. 8) Conclusioni Sulla base del quesito posto, degli
accertamenti operati, delle metodologie adottate e della documentazione esaminata, il sottoscritto
Ctu è giunto alle seguenti conclusioni:
1. Il TEGM rilevato al momento della pattuizione, per la
categoria di credito finalizzato all'acquisto rateale, con riferimento ai finanziamenti superiori ad €
5.164,56 è pari a 11,75% a cui corrisponde un tasso soglia usuraio pari a 17,62% ;
2. Il tasso annuo
8 nominale (TAN) stabilito in contratto è pari a 10,50%., conseguentemente ricade nei limiti del
tasso soglia. Il tasso di mora, stabilito in contratto con un minimo del 18%, è risultato superiore al
tasso soglia di riferimento. Conseguentemente, in aderenza al quesito posto, occorre espungere la
somma applicata nel decreto ingiuntivo, a titolo di interessi di mora, per € 15.825,31, con
consequenziale riduzione del debito a complessivi € 7.841,11 oltre interessi e spese legali;
3. Il
T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) ricalcolato dal sottoscritto Ctu è perfettamente
coincidente al T.A.E.G. contrattuale.
4. La non ha applicato gli interessi di mora su altri CP_4
interessi, ma solo su quote capitali…”
Avendo, pertanto, il CTU verificato la sussistenza dell'usura originaria, ossia il superamento del tasso soglia dell'usura al momento della pattuizione, cio' comporta soltanto l'accertamento della nullità e/o l'inefficacia della corrispondente clausola contrattuale. Benche' il quesito, richiedesse all'ausiliario,- in caso di accertamento del superamento del tasso soglia degli interessi al momento della pattuizione degli stessi-, la predisposizione di un calcolo che azzerasse gli interessi usurari, nella specie quelli moratori, tuttavia l'importo richiesto a titolo di interessi di mora, per € 15.825,31 non va'
detratto dalla somma richiesta nel decreto ingiuntivo opposto, Cio' in quanto il ctu, dott.
Per_ D' , ha accertato, attraverso l'indagine peritale condotta con la verifica indirizzata alla concreta applicazione del tasso di mora (nonostante la pattuizione contrattuale),
un'applicazione del tasso di mora conforme al tasso soglia di riferimento via via
rilevato, con conseguente correttezza dei calcoli operati dalla banca nel decreto
ingiuntivo opposto.(Cfr. pagg. 13 e segg ctu)
E', pertanto, corretta e condivisibile l'osservazione formulata dal ctp di parte opposta ,
dott. , con il rilievo formulato secondo cui tale superiorità del tasso di interesse Per_3
moratorio rispetto al tasso soglia è astratta. In particolare, il predetto Consulente di parte nelle
9 osservazioni formulate alla bozza della ctu evidenziava che “… la nella Controparte_1
determinazione degli interessi moratori, ha utilizzato il mino r tasso applicabile tra quello di mora
previsto contrattualmente e quello massimo stabilito nel tasso soglia vigente per ciascun trimestre
di riferimento e sino alla data del 30.04.2009…” focalizzando l'analisi sulla concreta applicazione operata dalla del tasso di interesse moratorio e Controparte_1
qualificando come “astratta” la pattuizione contrattuale risultata non conforme al tasso soglia di riferimento.
Pertanto, in linea con il quesito sub 2) affidato al ctu, il quale contiene anche lo specifico riferimento a:”… Il CTU tenga conto dei principi di diritto statuiti dalle SS.UU. con la
sentenza pubblicata lo scorso 18 settembre n.19597/2020…” l'importo degli interessi moratori di euro 15.831,21 non va sottratta dall'importo ingiunto, attesa la correttezza,
accertata dal ctu, dell'applicazione concreta degli interessi di mora sempre al di sotto del tasso soglia(Cfr. ctu pagg. 13 e segg.).
Sull'asserito carattere usurario degli interessi questo Giudicante ha fatto ricorso alla consulenza tecnica che è pervenuta a delle risultanze, frutto di valutazioni logiche,
coerenti ed esenti da censura nei singoli passaggi motivazionali in ordine alle modalità di calcolo ai fini dell'accertamento dell'usura ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c., rispettose della normativa di riferimento e dell'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità allora vigente, che possono essere fatte proprie dal giudicante integrate però
dal recente orientamento della Suprema Corte in tema di accertamento dell'usura sul
tasso di mora.
Le SS.UU. hanno chiarito che ciò che rileva in concreto è il tasso moratorio applicato;
l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del
10 patto, puo' essere accertata benche' di fatto gli interessi moratori non siano stati applicati ed in tal caso la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità,
laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dalla Banca e/o dalla societa' finanziatrice.
Onde tale sentenza non avrà ancora l'effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art. 1224 cod.
civ.): effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione - presupposta dalla sentenza di accertamento mero pre-inadempimento - che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato. La
disciplina antiusura - affermano pertanto le Sezioni Unite - intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, inclusi gli interessi moratori che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento - trasformandosi il meccanismo tecnico -
giuridico da quello del termine a quello della condizione e anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura.
Affermata l'assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina antiusura, le Sezioni Unite
sostengono che in caso di accertamento di avvenuto superamento della soglia antiusura da parte del tasso di mora si applichi l'art. 1815, comma 2, cod. civ., ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro. Reputano infatti che la norma citata possa
11 trovare una interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari,
faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato. Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. Il Collegio trae la sua convinzione dalla considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro.
Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura,
in applicazione dell'art. 1224 cod. civ., sempre che - peraltro - quelli siano lecitamente convenuti. Tale conclusione è confortata - secondo le Sezioni Unite - dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto eurounitario, come vive dalle interpretazioni rese ad opera della Corte di Giustizia dell'Unione, che più volte è stata adita in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori e si è
espressa nel senso secondo cui continuano - pur caduta la clausola sugli interessi moratori
- ad essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime, in quanto la direttiva 93/13/CEE non osta a che si giunga alla
«soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto» (Corte di giustizia 7 agosto 2018, cit., punti 76-78):
12 ciò in quanto «gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa» (punto 76) e ove «la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata» (punto 77).
Quanto agli effetti concreti, tenuto conto che il contratto di mutuo, nel cui genus va ricondotto ogni finanziamento, è un contratto di durata, agli effetti dell'art. 1458 cod. civ.,
in considerazione del carattere non istantaneo, ma prolungato della durata del prestito, e dell'utilità per il mutuatario consistente nel godimento del danaro - retribuito dalla controprestazione, del pari durevole, degli interessi - assicuratogli dal mutuante per il tempo convenuto, caduta la clausola sugli interessi moratori, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti;
tale effetto, peraltro, richiede che in sé il tasso degli interessi corrispettivi sia lecito.
In conclusione, affermano le Sezioni Unite, ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato;
se il mutuatario intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto,
circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal mutuante.
Per quanto sovraesposto va' corretta ed integrata la conclusione del ctu che, per effetto dell'azzeramento degli interessi di mora, ritenuti usurari sulla base della pattuizione originaria, senza tenere conto del positivo accertamento della concreta applicazione del tasso corretto infra soglia e, quindi, anche dei principi di diritto fissati dalla citata sentenza
13 della S.C. a SS.UU., ha riconosciuto dovuto il minore importo di euro 7.841,11 quale debito residuo in capo agli opponenti. Ed invece, per quanto innanzi, deve essere dichiarata la nullita' e/o la inefficacia della pattuizione usuraria del contratto di finanziamento , ma va confermato l'importo dovuto a titolo di interessi di mora in quanto correttamente calcolati(secondo quanto accertato dal ctu).
Nessuna delle ulteriori doglianze mosse dagli opponenti e' risultata fondata.
Non e' fondata la doglianza in ordine alla inidoneita' della documentazione posta dalla opposta a base della richiesta azionata monitoriamente per le ragioni di seguito esplicitate.
In via preliminare va anzitutto rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulta fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (cfr. Cass. n. 10704 del 27.09.1999;
Cass. n. 4974 del 18.04.2000; Cass. n. 6663 del 09.05.2002). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite per il procedimento monitorio
(Cass. n. 15702 del 12.08.2004).
14 L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, difatti, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (Cass. n. 3984 del 18.03.2003;
Cass. Sez. Unite n. 7447 del 07.07.1993).
Ciò detto in via generale sulla eccezione sollevata dagli opponenti circa la inesistenza dei presupposti di legge per la pronuncia del decreto monitorio va' evidenziato che la societa'
opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante ed infatti, come rilevato dallo stesso ctu, la documentazione prodotta agli atti ed oggetto di analisi contabile ha riguardato il contratto di finanziamento e l'estratto ex art. 50 TUB .
La cessione da Ifis NPL S.p.A. a risulta iscritta nel registro delle imprese Controparte_1
nonché pubblicata in Gazzetta Ufficiale come si evince dalla visura storica della
[...]
con l'annotazione delle cessioni e l'estratto dell'elenco debitori ceduti riferito alla CP_1
posizione oggetto dell'odierno procedimento.(Cfr. Allegati n. 10 e n. 11 della produzione monitoria).
Mentre, per ciò che concerne i mutamenti di titolarità susseguitisi negli anni e per provare la propria legittimazione attiva, l'opposta ha prodotto i seguenti documenti che CP_1
dimostrano la titolarità del credito:
(i) Fiditalia S.p.A., cedeva il credito a (Allegato n. 4 del fascicolo Controparte_5
monitorio);
(ii) La stessa, a sua volta, cedeva il credito di cui al ricorso a (Allegato n. 5 Controparte_6
del fascicolo monitorio);
(iii) In data 29.6.2018, veniva conferito ramo d'azienda relativo all'Area NPL di CP_6
alla Ifis Npl S.p.A. subentrando quest'ultima, in continuità in tutti i rapporti, attivi e
[...]
15 passivi, facenti capo all'Area NPL di (Allegato n. 6 del fascicolo Controparte_6
monitorio);
(iv) IFIS NPL S.p.A., infine, cedeva il credito alla società (Allegato n. 7 del Controparte_1
fascicolo monitorio).
Inoltre, infondata e' risultata l'eccezione in merito alla mancata comunicazione della cessione del credito.
Invero, risulta documentalmente provato che gli opponenti hanno ricevuto apposita comunicazione di avvenuta cessione del credito e contestuale diffida (Allegato n. 8 del fascicolo monitorio) da parte della cessionaria ed hanno anche corrisposto le prime 35 rate del finanziamento oggetto del giudizio (Allegato n. 3 del monitorio)
Conclusivamente per le ragioni sovraesposte l'opposizione proposta va' respinta ed il decreto ingiuntivo opposto va' confermato.
Le spese, ivi comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli opponenti per la meta' e compensate per il restante 50%, liquidate in base al D.M.
55/2014 e s. m. e i., con riferimento all'attivita' effettivamente svolta ed allo scaglione di riferimento, applicata una congrua riduzione per la limitazione della fase istruttoria alla produzione documentale ed alla ctu contabile svolta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice Onorario Filomena Girardi,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa, così
provvede:
Rigetta l'opposizione alla luce delle risultanze della espletata ctu tecnico contabile per effetto della quale
16 Dichiara la nullita' e/od inefficacia della clausola relativa al tasso di interesse di mora previsto nel contratto di finanziamento stipulato il 23.07.2001 a causa della accertata usurarieta' dello stesso al momento della sua pattuizione;
Conferma il decreto ingiuntivo n. 56/2021, notificato in data 16.03.2021, emesso dal tribunale di Campobasso il 20.01.2021, nell'ambito del procedimento monitorio n. 38/2021
R.G., oggetto della presente opposizione del quale dichiara la esecutorieta';
Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in euro 1.269,00 per compensi oltre rimborso forfetario del 15 %, Iva e cap se dovuti come per legge.
Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% per ciascuna parte.
Così deciso in Campobasso, il 3 novembre 2024
Il Giudice Onorario
Filomena Girardi
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