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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 261/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 261/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGI FABIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in viale Treviri 63100 Ascoli Piceno Italia presso il difensore avv. GIORGI FABIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGI FABIO e Parte_2 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in viale Treviri 63100 Ascoli Piceno Italia presso il difensore avv. GIORGI FABIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGI FABIO e Parte_3 C.F._3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in viale Treviri 63100 Ascoli Piceno Italia presso il difensore avv. GIORGI FABIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGI Parte_4 C.F._4
FABIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in viale Treviri 63100 Ascoli Piceno Italia presso il difensore avv. GIORGI FABIO
ATTORE/I contro
C.F. ), - CONTUMACE Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 09/05/2024 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 3 IN FATTO E DIRITTO
Viene in decisione la causa proposta – nelle forme di cui all'art. 281-decies c.p.c. e con riferimento all'art. 2872 c.c. - dai signori , Parte_4 Parte_3 Pt_2
e contro per ottenere la cancellazione
[...] Parte_1 Controparte_1
(ovvero riduzione) di ipoteche iscritte su beni di loro proprietà.
I ricorrenti espongono che è cessionaria di crediti già Controparte_1 intestati ad per finanziamenti concessi a Controparte_2 Controparte_3 con garanzie prestate dagli attuali ricorrenti.
[...]
In particolare i ricorrenti deducono che i crediti della società creditrice sono garantiti da ipoteche – volontarie e giudiziali – iscritte su beni di loro proprietà. Nel ricorso sono partitamente indicati gli atti di costituzione delle suddette garanzie reali, gli estremi identificativi dei beni ipotecati, gli importi delle garanzie iscritte, eccetera.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti deducono che il valore dei beni ipotecati eccede l'importo complessivo dei crediti, ben oltre i limiti di cui all'art. 2875 c.c.; pertanto agiscono per ottenere la riduzione, o la cancellazione, delle ipoteche.
La controparte non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
Procedendosi ora alla decisione della controversia, si osserva innanzi tutto che i ricorrenti usano ripetutamente il termine “cancellazione” della ipoteca, mentre le argomentazioni addotte e tutto il contesto richiamano piuttosto l'istituto della
“riduzione” della ipoteca. A norma dell'art. 2872 c.c. la riduzione della ipoteca può consistere anche nel restringere l'ipoteca ad alcuni beni liberandone gli altri;
e questo è in effetti ciò che chiedono i ricorrenti. La domanda viene dunque presa in esame in questi termini.
A prova del fondamento della loro domanda i ricorrenti hanno prodotto documenti intesi a dimostrare quale sia, attualmente (all'esito di varie vicende) l'ammontare dei crediti vantati dalla controparte Inoltre hanno prodotto altri Controparte_1 documenti (fra i quali una perizia giurata relativa ad alcuni cespiti) dai quali risulta l'ipotetico valore di mercato dei beni offerti in garanzia.
In proposito, si osserva che quanto dedotto e dimostrato dai ricorrenti, riguardo alla sproporzione dei valori dei beni ipotecati rispetto all'ammontare dei crediti della controparte, non appare sufficiente per l'accoglimento della domanda.
Ed invero, dato e non concesso che i presunti valori di mercato attribuiti ai beni in questione siano tutti stimati correttamente, non si può non notare che nulla viene detto riguardo alla loro effettiva situazione giuridica. Non viene detto, cioè, se essi siano gravati o meno da trascrizioni (ad es. relative a pignoramenti immobiliari), ovvero da iscrizioni ipotecarie, o da altre cause di prelazione, tali da prevalere sulle ipoteche di cui qui si discute.
pagina 2 di 3 In questa situazione non si può avere alcuna certezza che una eventuale riduzione delle ipoteche abbia a risultare indifferente dal punto di vista della tutela dei creditori.
Si può aggiungere che nella perizia giurata (doc. 24 della produzione dei ricorrenti) il perito, nell'esporre la propria valutazione, ha espressamente avvertito che quest'ultima
“non tiene conto di eventuali abusi edilizi negli immobili descritti”. In sostanza, il perito ha voluto sottolineare che non ha svolto indagini e di conseguenza non si pronuncia riguardo alla regolarità urbanistico-edilizia degli immobili. Peraltro è noto che la presenza di abusi edilizi può incidere sensibilmente sul valore commerciale e anzi sulla stessa commerciabilità sul libero mercato.
In questa situazione la domanda non può essere accolta.
Spese irrepetibili per la parte vittoriosa contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta la domanda;
- Spese irripetibili per il contumace.
Perugia, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 261/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGI FABIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in viale Treviri 63100 Ascoli Piceno Italia presso il difensore avv. GIORGI FABIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGI FABIO e Parte_2 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in viale Treviri 63100 Ascoli Piceno Italia presso il difensore avv. GIORGI FABIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGI FABIO e Parte_3 C.F._3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in viale Treviri 63100 Ascoli Piceno Italia presso il difensore avv. GIORGI FABIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGI Parte_4 C.F._4
FABIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in viale Treviri 63100 Ascoli Piceno Italia presso il difensore avv. GIORGI FABIO
ATTORE/I contro
C.F. ), - CONTUMACE Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 09/05/2024 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 3 IN FATTO E DIRITTO
Viene in decisione la causa proposta – nelle forme di cui all'art. 281-decies c.p.c. e con riferimento all'art. 2872 c.c. - dai signori , Parte_4 Parte_3 Pt_2
e contro per ottenere la cancellazione
[...] Parte_1 Controparte_1
(ovvero riduzione) di ipoteche iscritte su beni di loro proprietà.
I ricorrenti espongono che è cessionaria di crediti già Controparte_1 intestati ad per finanziamenti concessi a Controparte_2 Controparte_3 con garanzie prestate dagli attuali ricorrenti.
[...]
In particolare i ricorrenti deducono che i crediti della società creditrice sono garantiti da ipoteche – volontarie e giudiziali – iscritte su beni di loro proprietà. Nel ricorso sono partitamente indicati gli atti di costituzione delle suddette garanzie reali, gli estremi identificativi dei beni ipotecati, gli importi delle garanzie iscritte, eccetera.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti deducono che il valore dei beni ipotecati eccede l'importo complessivo dei crediti, ben oltre i limiti di cui all'art. 2875 c.c.; pertanto agiscono per ottenere la riduzione, o la cancellazione, delle ipoteche.
La controparte non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
Procedendosi ora alla decisione della controversia, si osserva innanzi tutto che i ricorrenti usano ripetutamente il termine “cancellazione” della ipoteca, mentre le argomentazioni addotte e tutto il contesto richiamano piuttosto l'istituto della
“riduzione” della ipoteca. A norma dell'art. 2872 c.c. la riduzione della ipoteca può consistere anche nel restringere l'ipoteca ad alcuni beni liberandone gli altri;
e questo è in effetti ciò che chiedono i ricorrenti. La domanda viene dunque presa in esame in questi termini.
A prova del fondamento della loro domanda i ricorrenti hanno prodotto documenti intesi a dimostrare quale sia, attualmente (all'esito di varie vicende) l'ammontare dei crediti vantati dalla controparte Inoltre hanno prodotto altri Controparte_1 documenti (fra i quali una perizia giurata relativa ad alcuni cespiti) dai quali risulta l'ipotetico valore di mercato dei beni offerti in garanzia.
In proposito, si osserva che quanto dedotto e dimostrato dai ricorrenti, riguardo alla sproporzione dei valori dei beni ipotecati rispetto all'ammontare dei crediti della controparte, non appare sufficiente per l'accoglimento della domanda.
Ed invero, dato e non concesso che i presunti valori di mercato attribuiti ai beni in questione siano tutti stimati correttamente, non si può non notare che nulla viene detto riguardo alla loro effettiva situazione giuridica. Non viene detto, cioè, se essi siano gravati o meno da trascrizioni (ad es. relative a pignoramenti immobiliari), ovvero da iscrizioni ipotecarie, o da altre cause di prelazione, tali da prevalere sulle ipoteche di cui qui si discute.
pagina 2 di 3 In questa situazione non si può avere alcuna certezza che una eventuale riduzione delle ipoteche abbia a risultare indifferente dal punto di vista della tutela dei creditori.
Si può aggiungere che nella perizia giurata (doc. 24 della produzione dei ricorrenti) il perito, nell'esporre la propria valutazione, ha espressamente avvertito che quest'ultima
“non tiene conto di eventuali abusi edilizi negli immobili descritti”. In sostanza, il perito ha voluto sottolineare che non ha svolto indagini e di conseguenza non si pronuncia riguardo alla regolarità urbanistico-edilizia degli immobili. Peraltro è noto che la presenza di abusi edilizi può incidere sensibilmente sul valore commerciale e anzi sulla stessa commerciabilità sul libero mercato.
In questa situazione la domanda non può essere accolta.
Spese irrepetibili per la parte vittoriosa contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta la domanda;
- Spese irripetibili per il contumace.
Perugia, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 3 di 3