Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02036/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00756/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 756 del 2025, proposto da
ER ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Amedeo Stoppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliato come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'ottemperanza
alla Sentenza n. 62/2024 pubblicata il 06/02/2024 emessa dal Tribunale di Arezzo nell’ambito del procedimento, n. R.G. 1239/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa SI De LI e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, è stato accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 e a ricevere sulla carta l’accredito delle corrispondenti somme per le annualità (indicate in ricorso) in cui è stata omessa nei suoi confronti la corresponsione del beneficio economico, oltre interessi dal dovuto al saldo.
2. Con ricorso notificato il 15 marzo 2025, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
E’ stata altresì richiesta la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a..
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con memoria di stile.
4. Nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025, è stato formulato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a. in ordine alla possibile sussistenza di un profilo di inammissibilità del ricorso, stante il deposito in giudizio del certificato di mancata impugnazione della sentenza ottemperanda rilasciato dalla Corte di Appello di Firenze, in luogo del certificato di passaggio in giudicato rilasciato dal Tribunale di Arezzo ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
La causa è stata posta in decisione.
5. Visto quanto precede, si rammenta innanzi tutto che, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., l’azione per l’ottemperanza va proposta con ricorso, unitamente al quale deve essere depositato, in copia autentica, il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
Sul punto, la giurisprudenza ha condivisibilmente evidenziato che, in base alla disposizione richiamata, è onere del ricorrente fornire la prova del passaggio in giudicato dei provvedimenti del giudice ordinario di cui si chiede l’ottemperanza, essendo il termine “eventuale”, utilizzato dal legislatore al comma 2 dell’art. 114 c.p.a., relativo all'ottemperanza dei provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, anche se non passati in giudicato, indicati nell’art. 112, comma 2, lettera b) c.p.a. (cfr., tra le tante, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 17 dicembre 2019, n. 3020; Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5645).
Nel caso di specie, come anticipato nelle premesse, ai fini della suddetta prova, non è stato prodotto il certificato di cui all'art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., rilasciato dal cancelliere del Tribunale di Arezzo che ha emesso la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, bensì l’attestazione di mancata impugnazione rilasciata dalla Corte di Appello di Firenze, nella quale, peraltro, si afferma espressamente che “Resta fermo, per l’Ufficio che ha emesso la suddetta sentenza, l’onere della verifica dei termini e della regolarità delle notifiche ai fini dell’eventuale certificazione del passaggio in giudicato della sentenza” (cfr. doc. 2 cit.).
Pertanto, visto il contenuto della richiamata attestazione e in assenza di ulteriori elementi di prova dai quali poter desumere il passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare, il presente ricorso va dichiarato inammissibile.
6. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della costituzione meramente formale dell’Amministrazione debitrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SI La DI, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
SI De LI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI De LI | SI La DI |
IL SEGRETARIO