CASS
Sentenza 8 febbraio 2022
Sentenza 8 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/02/2022, n. 4361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4361 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA BR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/06/2021 del TRIB. LIBERTA di SANTA MARIA CAPUA VETERE udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le conclusioni del PG LUIGI CUOMO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV. GENNARO BARTOLINO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 4361 Anno 2022 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 03/12/2021 31547/2021 RITENUTO IN FATTO 1.11 sig. AB VI ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per l'annullamento dell'ordinanza del 08/06/2021 del Tribunale di Santa IA Capua Vetere che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 18/03/2021 del GIP del medesimo Tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui agli artt. 81, cpv., 2, d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto nella qualità di legale rappresentante della società «Abrametal S.r.l.», ha ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto ovvero di beni per un valore equivalente all'ammontare dell'imposta evasa pari ad euro 3.598.627,97, provvedimento in esecuzione del quale sono state sequestrate somme di denaro di sua titolarità e beni mobili registrati di sua proprietà. 1.1.Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione apparente in ordine alla mancata trasmissione dei quaderni "Pigna" sequestrati all'indagata Portolano IA e la violazione dei diritti di difesa e dei principi del giusto processo. 1.2.Con il secondo deduce il vizio di motivazione apparente, illogica e contraddittoria in ordine al fumus del reato ed al valore del profitto oggetto di sequestro. 1.3.Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione apparente e illogica in relazione alla denunciata carenza di indizi per gli anni di imposta precedenti al 2018. 2.Con memoria del 20/11/2021, il difensore ha replicato alla richiesta del PG di declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3.11 ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. 4.0sserva il Collegio: 4.1.come più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi /7 nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di n i ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno;
tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01); 4.2 Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto); 4.3.anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.). 4.4.in tal caso, però, è onere del ricorrente spiegare la natura decisiva della questione omessa alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi 2 chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento;
4.5.nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi che legittimano il ricorso per cassazione;
4.6.il Tribunale del riesame ha ampiamente dato conto delle ragioni della propria decisione adottando una motivazione che in alcun modo può essere definita "apparente" o "mancante", nel senso sopra spiegato, avendo illustrato, alla luce della documentazione sequestrata, degli accertamenti bancari, delle conversazioni intercorse per telefono, via mail, via whatsapp ed intercettate, il complesso meccanismo imbastito dalla Portolano IA (e dai suoi sodali) per consentire, alle imprese che acquistavano in nero, o comunque altrove, grandi quantità di metalli, di giustificare contabilmente tali acquisti mediante fatture emesse anche a prezzi gonfiati dalle "cartiere" facenti capo al sodalizio della Portolani e che venivano pagate con denaro "retrocesso" alle imprese acquirenti previo pagamento di una percentuale;
né, alla luce delle considerazioni che precedono, la mancata acquisizione del cd. quaderno "Pigna" nella sua integralità, avuto riguardo alla 'ratio decidendi' nella sua completezza (ratio che il ricorrente neglige) e alla sufficienza indiziaria del quadro accusatorio, è decisiva;
4.7.il ricorrente, di fatto, compulsa uno scrutinio sul governo degli indizi di reato effettuato dal Tribunale il quale, peraltro, dà anche conto del fatto che tale sufficienza indiziaria costituisce lo standard probatorio minimo richiesto ai fini della adozione della misura cautelare reale;
4.8.orbene, ai fini della adozione del sequestro preventivo, sono sufficienti gli indizi di reato, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale (Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010, Olivier', Rv. 246415; Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006, Bonura, Rv. 234212); 4.9.il fatto indiziante è di per sé normalmente significativo di una pluralità di fatti non noti, per cui in tal caso si può pervenire al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi solo applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Ma tale operazione comporta la trasformazione dell'indizio in prova e comporta una regola di giudizio diversa da quella richiesta in sede cautelare reale. Poiché infatti l'indizio ha valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - del reato per il quale è stato adottato il sequestro preventivo, quello di segno contrario deve essere di natura tale da privare l'indizio accusatorio, con immediata evidenza, persino di 3 tale portata possibilistica, così che si possa giungere alla conclusione che il sequestro è stato adottato in assenza, appunto, di indizi. Non è perciò coerente con il tipo di giudizio tipico della fase cautelare reale opporre all'indizio accusatorio uno uguale e di segno contrario che comunque non priva il primo della sua astratta attitudine a ricondurre il fatto nell'ambito della fattispecie di reato ipotizzata. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 03/12/2021.
lette le conclusioni del PG LUIGI CUOMO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV. GENNARO BARTOLINO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 4361 Anno 2022 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 03/12/2021 31547/2021 RITENUTO IN FATTO 1.11 sig. AB VI ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per l'annullamento dell'ordinanza del 08/06/2021 del Tribunale di Santa IA Capua Vetere che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 18/03/2021 del GIP del medesimo Tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui agli artt. 81, cpv., 2, d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto nella qualità di legale rappresentante della società «Abrametal S.r.l.», ha ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto ovvero di beni per un valore equivalente all'ammontare dell'imposta evasa pari ad euro 3.598.627,97, provvedimento in esecuzione del quale sono state sequestrate somme di denaro di sua titolarità e beni mobili registrati di sua proprietà. 1.1.Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione apparente in ordine alla mancata trasmissione dei quaderni "Pigna" sequestrati all'indagata Portolano IA e la violazione dei diritti di difesa e dei principi del giusto processo. 1.2.Con il secondo deduce il vizio di motivazione apparente, illogica e contraddittoria in ordine al fumus del reato ed al valore del profitto oggetto di sequestro. 1.3.Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione apparente e illogica in relazione alla denunciata carenza di indizi per gli anni di imposta precedenti al 2018. 2.Con memoria del 20/11/2021, il difensore ha replicato alla richiesta del PG di declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3.11 ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. 4.0sserva il Collegio: 4.1.come più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi /7 nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di n i ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno;
tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01); 4.2 Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto); 4.3.anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.). 4.4.in tal caso, però, è onere del ricorrente spiegare la natura decisiva della questione omessa alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi 2 chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento;
4.5.nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi che legittimano il ricorso per cassazione;
4.6.il Tribunale del riesame ha ampiamente dato conto delle ragioni della propria decisione adottando una motivazione che in alcun modo può essere definita "apparente" o "mancante", nel senso sopra spiegato, avendo illustrato, alla luce della documentazione sequestrata, degli accertamenti bancari, delle conversazioni intercorse per telefono, via mail, via whatsapp ed intercettate, il complesso meccanismo imbastito dalla Portolano IA (e dai suoi sodali) per consentire, alle imprese che acquistavano in nero, o comunque altrove, grandi quantità di metalli, di giustificare contabilmente tali acquisti mediante fatture emesse anche a prezzi gonfiati dalle "cartiere" facenti capo al sodalizio della Portolani e che venivano pagate con denaro "retrocesso" alle imprese acquirenti previo pagamento di una percentuale;
né, alla luce delle considerazioni che precedono, la mancata acquisizione del cd. quaderno "Pigna" nella sua integralità, avuto riguardo alla 'ratio decidendi' nella sua completezza (ratio che il ricorrente neglige) e alla sufficienza indiziaria del quadro accusatorio, è decisiva;
4.7.il ricorrente, di fatto, compulsa uno scrutinio sul governo degli indizi di reato effettuato dal Tribunale il quale, peraltro, dà anche conto del fatto che tale sufficienza indiziaria costituisce lo standard probatorio minimo richiesto ai fini della adozione della misura cautelare reale;
4.8.orbene, ai fini della adozione del sequestro preventivo, sono sufficienti gli indizi di reato, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale (Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010, Olivier', Rv. 246415; Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006, Bonura, Rv. 234212); 4.9.il fatto indiziante è di per sé normalmente significativo di una pluralità di fatti non noti, per cui in tal caso si può pervenire al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi solo applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Ma tale operazione comporta la trasformazione dell'indizio in prova e comporta una regola di giudizio diversa da quella richiesta in sede cautelare reale. Poiché infatti l'indizio ha valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - del reato per il quale è stato adottato il sequestro preventivo, quello di segno contrario deve essere di natura tale da privare l'indizio accusatorio, con immediata evidenza, persino di 3 tale portata possibilistica, così che si possa giungere alla conclusione che il sequestro è stato adottato in assenza, appunto, di indizi. Non è perciò coerente con il tipo di giudizio tipico della fase cautelare reale opporre all'indizio accusatorio uno uguale e di segno contrario che comunque non priva il primo della sua astratta attitudine a ricondurre il fatto nell'ambito della fattispecie di reato ipotizzata. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 03/12/2021.