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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/05/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6749/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 22 novembre 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Moira Parte_1 C.F._1
MANDELLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Alessandra Controparte_1 C.F._2
TELI, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: domanda cumulativa di separazione e divorzio ex artt. 473bis.49
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da note di trattazione scritta Parte_1 Controparte_1
depositate telematicamente da entrambe le parti il 9 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile il 26 Parte_1 Controparte_1
febbraio 2004 a Camaguey (Cuba), successivamente trascritto in Italia nei registri dello Stato Civile
del Comune di Vaprio d'Adda (MI). Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 22 novembre 2024, chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale da con addebito di responsabilità alla Controparte_1
stessa, domandando altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di pronuncia della separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. 898/1970, di dichiarare lo scioglimento del proprio matrimonio.
costituendosi in giudizio il 26 marzo 2025, aderiva alla domanda di Controparte_1
separazione e di successivo divorzio, opponendosi alla richiesta di addebito a lei della separazione.
In data 4 aprile 2025 le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo, depositando scrittura privata sottoscritta da entrambi i coniugi e chiedendo di celebrare in modalità telematica l'udienza di prima comparizione del 10 aprile 2025.
Il Giudice relatore, preso atto dell'istanza congiunta, ha pertanto disposto che l'udienza del 10 aprile fosse sostituita dal deposito di note scritte.
Con note di trattazione scritta depositate telematicamente da entrambe le parti il 9 aprile 2025, i coniugi hanno pertanto chiesto al Tribunale di decidere in conformità all'accordo raggiunto.
Il Giudice relatore ha recepito in via provvisoria ed urgente le condizioni di cui all'accordo raggiunto dai coniugi e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, riservandosi di riferire in camera di consiglio.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, visti i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e i reciproci impegni assunti. Valutata la rispondenza delle condizioni pattuite dalle parti alle norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo. Non essendo la domanda di divorzio ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi conciliare ex art. 2 L. 898/1970.
Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio civile il 26 febbraio 2004 a Camaguey (Cuba), successivamente trascritto in Italia nei registri dello Stato Civile del Comune di Vaprio
d'Adda (MI).;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Vaprio d'Adda (Atto n. 7, Parte II, Serie C, Anno 2004);
3. recepisce l'accordo delle parti, come di seguito trascritto:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel mutuo rispetto;
2) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti essendo titolari di adeguati redditi propri e, per tale motivo, non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
3) autorizzare i coniugi al rilascio e/o rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio
e/o documenti equipollenti;
4. spese di lite al definitivo.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Raffaella Cimminiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 22 novembre 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Moira Parte_1 C.F._1
MANDELLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Alessandra Controparte_1 C.F._2
TELI, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: domanda cumulativa di separazione e divorzio ex artt. 473bis.49
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da note di trattazione scritta Parte_1 Controparte_1
depositate telematicamente da entrambe le parti il 9 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile il 26 Parte_1 Controparte_1
febbraio 2004 a Camaguey (Cuba), successivamente trascritto in Italia nei registri dello Stato Civile
del Comune di Vaprio d'Adda (MI). Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 22 novembre 2024, chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale da con addebito di responsabilità alla Controparte_1
stessa, domandando altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di pronuncia della separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. 898/1970, di dichiarare lo scioglimento del proprio matrimonio.
costituendosi in giudizio il 26 marzo 2025, aderiva alla domanda di Controparte_1
separazione e di successivo divorzio, opponendosi alla richiesta di addebito a lei della separazione.
In data 4 aprile 2025 le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo, depositando scrittura privata sottoscritta da entrambi i coniugi e chiedendo di celebrare in modalità telematica l'udienza di prima comparizione del 10 aprile 2025.
Il Giudice relatore, preso atto dell'istanza congiunta, ha pertanto disposto che l'udienza del 10 aprile fosse sostituita dal deposito di note scritte.
Con note di trattazione scritta depositate telematicamente da entrambe le parti il 9 aprile 2025, i coniugi hanno pertanto chiesto al Tribunale di decidere in conformità all'accordo raggiunto.
Il Giudice relatore ha recepito in via provvisoria ed urgente le condizioni di cui all'accordo raggiunto dai coniugi e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, riservandosi di riferire in camera di consiglio.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, visti i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e i reciproci impegni assunti. Valutata la rispondenza delle condizioni pattuite dalle parti alle norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo. Non essendo la domanda di divorzio ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi conciliare ex art. 2 L. 898/1970.
Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio civile il 26 febbraio 2004 a Camaguey (Cuba), successivamente trascritto in Italia nei registri dello Stato Civile del Comune di Vaprio
d'Adda (MI).;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Vaprio d'Adda (Atto n. 7, Parte II, Serie C, Anno 2004);
3. recepisce l'accordo delle parti, come di seguito trascritto:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel mutuo rispetto;
2) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti essendo titolari di adeguati redditi propri e, per tale motivo, non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
3) autorizzare i coniugi al rilascio e/o rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio
e/o documenti equipollenti;
4. spese di lite al definitivo.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Raffaella Cimminiello