Art. 1.
Le autorizzazioni per i servizi regolari e per i regolari specializzati, di cui all'articolo 2 del regolamento n. 517/1972 del consiglio delle Comunita' europee del 28 febbraio 1972, vengono rilasciate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, tramite le direzioni compartimentali e gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che hanno la loro sede sul territorio nazionale e che siano in possesso dei requisiti di capacita' morale, tecnica e finanziaria per essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali di persone.
Le autorizzazioni per i servizi regolari e per i regolari specializzati, di cui all'articolo 2 del regolamento n. 517/1972 del consiglio delle Comunita' europee del 28 febbraio 1972, vengono rilasciate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, tramite le direzioni compartimentali e gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che hanno la loro sede sul territorio nazionale e che siano in possesso dei requisiti di capacita' morale, tecnica e finanziaria per essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali di persone.