Art. 3. 1. All'onere derivante dalla quota annua di partecipazione dell'Italia all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, cosi' come determinata negli atti internazionali di cui all'articolo 1, valutato in lire 1.900.000.000 per l'anno 1985, in lire 2.100.000.000 per l'anno 1986 ed in lire 2.300.000.000 per l'anno 1987, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sul capitolo 461 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Articolo 3 della Legge 9 maggio 1986, n. 149
Articolo 2Articolo 4
- Legge 9 maggio 1986, n. 149
Articolo 3 della Legge 9 maggio 1986, n. 149
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11 maggio 1986
11 maggio 1986
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