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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/12/2025, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EL RR Presidente
dott. EF AR Giudice est.
dott.ssa Ottavia Urto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3711/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f.: , in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di amministratore unico della società Controparte_1
(c.f.: ), (c.f.: P.IVA_1 Controparte_2
), (c.f.: C.F._2 Parte_2
), (c.f.: C.F._3 Parte_3
, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._4 dagli Avv.ti Giuseppe De Lucia (c.f.: e C.F._5 Parte_4
(c.f.: ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di C.F._6 quest'ultimo, in Macerata Campania (CE) alla Via Italia n. 10, giusta procura in calce al ricorso in riassunzione;
-attori- CONTRO
(c.f.: ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (c.f.: . C.F._7
-convenuta-
Oggetto: responsabilità civile dei magistrati.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Potenza, , in Parte_1 proprio e nella qualità di amministratore unico della Controparte_1
, e , convenivano in Controparte_2 Parte_2 Parte_3 giudizio la in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante p.t., al fine di sentire accertare e dichiarare il loro diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a seguito della condotta tenuta dai Magistrati, dott. Amerigo Palma e dott.ssa Rosa Maria
Verrastro, all'epoca dei fatti rispettivamente in servizio presso il Tribunale penale di Potenza, quali GIP e GUP.
A sostegno della domanda, in particolare, deducevano che la società a responsabilità limitata era proprietaria di un complesso turistico Controparte_1 ricettivo ubicato nel Comune di Sant'Angelo Le Fratte (PZ), identificato catastalmente al foglio 11, p.lla 1294, realizzato con permessi di costruire, di cui il secondo quale variante del primo, rilasciati originariamente alla sig.ra Parte_3
e che, a seguito di lettera anonima inviata alla locale Procura della
[...]
Repubblica, veniva aperto il procedimento penale n. 2213/2017 RG nell'ambito del quale, il GIP emetteva decreto n. 4045/2017 di sequestro preventivo delle opere fino a quel momento realizzate, in quanto considerate abusive.
Rappresentavano, inoltre, che a seguito di istanza di parte, il GIP revocava il provvedimento di sequestro preventivo, mentre il GUP rinviava a giudizio gli
Pagina 2 di 12 imputati per i reati di abuso d'ufficio e lottizzazione abusiva in relazione ai citati permessi di costruire e che il giudizio veniva, poi, definito con l'assoluzione degli imputati per insussistenza del fatto, giusta sentenza del 15.04.2021.
Invocando, quindi, la responsabilità civile ai sensi della L. 117/1988 in capo ai predetti magistrati del Tribunale di Potenza, per i danni patrimoniali emergenti e da lucro cessante derivanti dalla sospensione forzata dei lavori di completamento della struttura alberghiera nonché per i danni non patrimoniali consistenti in disturbi psichici alle persone dei ricorrenti, rassegnavano le seguenti conclusioni: “A)
Accertare e dichiarare che gli istanti hanno subito un danno ingiusto per effetto del provvedimento di sequestro preventivo del 04/01/2018, emesso dal GIP del
Tribunale di Potenza, Decreto RG GIP n. 4045/2017, Proc. Pen. N. 2213/2017
RGNR, su richiesta della Procura della Repubblica, e per effetto del decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP del Tribunale Penale di Potenza, nonostante il dissequestro del manufatto fondato sulla consulenza del CTU Persona_1
(consulente nominato nel procedimento civile di ATP Trib. Potenza, RG n.
995/2018), visto che i provvedimenti sono stati posti in essere dal/i magistrato/i con colpa grave nell'esercizio delle sue/loro funzioni secondo la previsione dell'art. 2
Legge n. 117/1988 per il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
B) Accertare e dichiarare che gli istanti hanno diritto di ottenere dallo Stato il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali;
C) Per effetto della declaratoria di responsabilità de qua, condannare la in persona del Presidente Controparte_3
l.r.p.t., al risarcimento dei danni, in favore della società Controparte_1 in persona del l.r.p.t., per la somma 2.935.182,20 euro per danni patrimoniali;
in favore di , per la somma di 50.000,00 euro, per danno non Parte_1 patrimoniale, per invalidità permanente del 10% per il periodo di invalidità temporanea;
in favore di per la somma di 50.000,00 euro, Parte_2 per danno non patrimoniale, per invalidità permanente del 10%, per il periodo di invalidità temporanea;
in favore di per la somma di 80.000,00 Parte_3 euro, per danno non patrimoniale, per invalidità permanente del 15%, per il
Pagina 3 di 12 periodo di invalidità temporanea;
in favore di per la somma Controparte_2 di 80.000,00 euro, per danno non patrimoniale, per invalidità permanente del 15%, per il periodo di invalidità temporanea;
con l'applicazione della Tabella del
Tribunale di Milano 2021, considerando anche la personalizzazione del danno biologico, ovvero alle somme che saranno ritenute di giustizia da determinarsi anche in via equitativa;
D) Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante p.t. eccependo, preliminarmente,
l'inammissibilità del ricorso introduttivo da intendersi quale ricorso ex art. 702 bis
c.p.c., come tale sottratto alla competenza del tribunale collegiale cui la presente controversia è devoluta e, nel merito, l'infondatezza della domanda per assenza di profili di dolo o colpa grave in capo ai magistrati a vario titolo coinvolti nella vicenda de qua.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Catanzaro, contrariis reiectis: 1) dichiarare inammissibile o respingere il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”.
Verificato il perfezionamento della comunicazione di avvio del procedimento ai magistrati coinvolti ai sensi dell'art. 6 della L. 117/1988, al fine di consentirne il loro intervento in giudizio, la causa, istruita documentalmente, veniva introitata in decisione all'udienza del 28.10.2025, con concessione del termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
2. In via del tutto preliminare, anche a conferma dell'ordinanza istruttoria del
14.04.2023, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte convenuta in relazione alla forma dell'atto introduttivo.
E tanto, in virtù del principio di conservazione degli atti processuali, consolidato nelle pronunce della Suprema Corte, secondo cui, gli atti processuali compiuti nelle
Pagina 4 di 12 forme proprie di un rito, poi rivelatosi errato, non sono nulli per tale solo motivo
(Cass. Civ., Sez. Un., 12.01.2022, n. 758; Cass. civ., Sez. Un., 13.01.2022, n. 927).
Infatti, ai sensi dell'art. 156, 3 comma c.p.c., la conversione di un atto introduttivo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre può realizzarsi se l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto.
Nel caso di specie, sebbene il giudizio sia stato introdotto con ricorso, la tempestiva costituzione della parte convenuta, deve ritenersi sanante della eventuale nullità formale, per raggiungimento dello scopo.
Ne discende che il profilo di inammissibilità sollevato da parte convenuta può ritenersi superato.
3. Nel merito e in virtù del principio della ragione più liquida, la domanda si rivela infondata e, come tale, deve essere rigettata.
Come sopra anticipato, parte attrice ha inteso promuovere l'azione di responsabilità civile dei magistrati in servizio al Tribunale penale di Potenza, ai sensi della L.
117/1988, deducendone la colpa grave in occasione della emissione dei provvedimenti di sequestro preventivo, prima, e di rinvio a giudizio, poi.
I fatti di causa traggono, sostanzialmente, origine dal rilascio, da parte del Sindaco del Comune di Sant'Angelo Le Fratte in qualità anche di Responsabile dell'Area
Tecnica ( , del permesso di costruire n. 10/2015 dell'11.11.2015 Persona_2
(cfr. all. 3 fascicolo parte attrice) in favore di titolare Parte_3 dell'omonima ditta individuale, nonché del successivo permesso in variante n.
09/2016 del 10.11.2016 (cfr. all. 4 fascicolo parte attrice), poi volturato a nome della società odierna attrice, per la realizzazione del complesso turistico ricettivo di sua proprietà, in deroga al PRG ai sensi dell'art. 14 del DPR n. 380/2001.
Dal compendio documentale in atti, oltre che dalle allegazioni di parte attrice, è emerso che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, a seguito di ricezione di lettera anonima, ha aperto il procedimento penale n. 2213/2017
R.G.N.R. nell'ambito del quale il GIP ha sottoposto a sequestro preventivo il fondo
Pagina 5 di 12 identificato catastalmente alla p.lla 1294 del foglio 11 del Comune di Sant'Angelo
Le Fratte, il relativo cantiere e le opere fino ad allora realizzate, sul presupposto dell'illegittimo rilascio dei premessi a costruire in deroga - trattandosi di zona agricola – sia per la carenza di preventiva istruttoria tecnica e sia per le cointeressenze del Sindaco, facente parte della compagine societaria della
Sant'Angelo s.r.l. , di cui (padre di ) era Parte_1 Parte_3
Amministratore unico e socio al 33,33%, unitamente a (socio al Controparte_4
58,33%), figlio del progettista firmatario delle relazioni tecniche relative all'istanza dell'originario premesso di costruire ( ), situazione tale da Parte_5 costituire violazione dell'obbligo di astenersi in situazione di conflitto di interessi.
Successivamente, in data 28.05.2019, il provvedimento di sequestro è stato revocato sul rilievo che la CTU espletata nell'ambito di separato procedimento di
ATP n. 995/2018, instaurato su impulso della società Controparte_1 aveva concluso per la legittimità del titolo che, dunque, consentiva la realizzazione dell'opera così come progettata (cfr. all. 5 fascicolo parte attrice), facendo emergere un quadro investigativo contraddittorio, tale da giustificare il dissequestro.
Nonostante l'avvenuto dissequestro del bene, la GIP/GUP dott.ssa Verrastro ha rinviato a giudizio, tra gli altri, gli odierni ricorrenti, e Parte_3
(cfr. all. 6 fascicolo parte attrice), i quali sono stati, poi, Controparte_2 assolti con sentenza n. 414/2021 del 15.04.2021 (cfr. all. 7 fascicolo parte attrice).
Così ricostruita fattualmente la vicenda in esame, parte attrice ha lamentato, in relazione al provvedimento di sequestro preventivo della struttura alberghiera,
l'inadeguatezza dell'attività investigativa, che sarebbe stata condotta solamente attraverso l'audizione di informatori, peraltro di indirizzo politicamente contrario a quello del Sindaco che ha rilasciato il permesso di costruire in deroga e, quindi, poco attendibili ed affidabili, mentre, in relazione al provvedimento del GUP che ha disposto il rinvio a giudizio, ha evidenziato come tale provvedimento fosse fondato semplicemente sulla ritenuta insufficienza a consentire di addivenire ad una sentenza di non luogo a procedere in relazione ai reati contestati della CTU redatta nel separato procedimento di ATP n. 995/2018 R.G.; CTU, tuttavia,
Pagina 6 di 12 contraddittoriamente ritenuta valida e sufficiente ai fini del disposto provvedimento di dissequestro.
Ciò premesso, la genericità dell'allegazione difensiva contenuta nel libello introduttivo di parte attrice non consente di ricondurre le condotte denunciate ad alcuna delle ipotesi di colpa grave individuate dall'art. 2, comma 3, L.b117/1988, tanto nel testo originario che in quello novellato con la L. n. 18 del 27.02.2015.
A mente della richiamata normativa, infatti, rappresentano ipotesi di colpa grave nel testo originario “a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà personale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione” (art. 2 comma 3) e, in quello novellato, la:
“violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrovertibilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrovertibilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione” (art. 2 comma 3).
Vieppiù, la normativa citata deve essere correlata a quanto previsto dal secondo comma della norma, che nel testo originario recita “Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dare luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove” (art. 2 comma 2) ed in quello novellato “Fatti salvi i commi 3 e 3 bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dare luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto nel quella di valutazione del fatto o delle prove”
(art. 2 comma 2) “ … ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta di legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto,
Pagina 7 di 12 in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza ….” (art. 2 comma 3 bis).
Sotto i profili di doglianza della parte attrice, dunque, le modifiche normative apportate nulla hanno cambiato, essendo sempre necessario verificare, ai fini dell'accertamento della responsabilità del magistrato, se l'attività interpretativa sia stata condotta nei limiti del sistema processuale o se si sia trattato di una motivazione aberrante tale da sconfinare nell'arbitrio.
Sulla scorta di ciò, anche la giurisprudenza di legittimità ha delineato limiti e contenuto della colpa grave, presupposto della responsabilità del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni.
Recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in linea con una precedente pronuncia a sezioni semplici (“La responsabilità civile dei magistrati è incentrata sulla colpa grave, tipizzata secondo ipotesi specifiche delineate dall'art. 2 della L. n. 117/1988 … tutte accomunate dalla ricorrenza di una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma applicata, ovvero una lettura di essa in contrasto con ogni criterio logico, oppure l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o, ancora, la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o, infine, lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero” – cfr. Cass. civ., n. 6791 del
07.04.2016), nel definire la violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, si è così espressa: “…va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2…ipotesi che può verificarsi in vari momenti dell'attività prodromica alla decisione, in cui la violazione non sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente e logicamente distinta, ossia quando l'errore del giudice cada sulla individuazione, ovvero sulla applicazione o, infine, sul significato della
Pagina 8 di 12 disposizione, intesa quest'ultima come fatto, come elaborato linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica” (cfr. Cass.
Civ., Sez. Un., n. 11747 del 03.05.2019; Cass. civ., sez. III, 15.11.2023, n. 31837).
Venendo ora al caso di specie e, facendo applicazione delle su esposte coordinate ermeneutiche, non può affermarsi che la condotta dei magistrati che si sono occupati della vicenda giudiziaria dedotta in giudizio sia connotata da profili di colpa grave.
Ed invero, la disciplina su citata, in uno agli arresti giurisprudenziali menzionati, esclude che il magistrato possa essere ritenuto responsabile per gli effetti pregiudizievoli che derivino dalla interpretazione della legge o dalla valutazione del fatto o delle prove, rappresentando tali attività l'essenza stessa della funzione che gli è affidata dalla legge e dalla Costituzione.
Pertanto, con riguardo al provvedimento di sequestro preventivo, che parte attrice non ha neppure inteso produrre in giudizio avendovi, invece, provveduto la convenuta (cfr. all. 2 fascicolo convenuta) può, comunque, affermarsi che l'attività investigativa, contrariamente a quanto asserito, non si è esaurita nell'audizione degli informatori, essendo consistita anche nell'acquisizione di copiosa e pertinente documentazione, per come evincibile, in particolare, dagli atti di delega di indagini alla PG (cfr. all. 30 fascicolo convenuta), e si è avvalsa, altresì, del contributo tecnico del Capo Ufficio Tecnico del Comune, , nominato Persona_3 ausiliario di P.G.
Peraltro, sempre dalla documentazione agli atti del fascicolo della convenuta, risulta che, avverso il provvedimento di sequestro, è stata proposta istanza di riesame, ad evasione della quale il Tribunale del riesame di Potenza, pronunciandosi in data 31.01.2018, ha rilevato: “Ciò posto, sulla scorta della valutazione complessiva del compendio indiziario in atti - è condivisibile la sussistenza del fumus boni iuris dei reati provvisoriamente ascritti agli indagali prospettata dal primo Giudice, considerato la vocazione agricola dell'area sita in agro del Comune di Sant'Angelo Le Fratte, per la quale vennero richiesti e rilasciati i permessi di costruire in deroga, e la conseguente trasformazione
Pagina 9 di 12 dell'assetto urbanistico del territori in violazione della normativa di settore, documentata in atti (cfr. verbale del 11.12.2017 e relativo fascicolo fotografico, allegali alla nota di PG prot. 70/1-17/2016 del 13.12.2017) … Risultano condivisibili anche le valutazioni espresse dalla pubblica accusa e fatte proprie dal
G.i.p. in merito al periculum in mora, poiché è evidente che la disponibilità del fondo in questione in capo all'indagato determinerebbe concretamente il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze dì entrambi i reati in contestazione e che solo l'apposizione del vincolo reale ha interrotto la prosecuzione dell'attività edificatoria avviata in violazione della normativa di settore e lo stravolgimento del territorio ad essa conseguente” (cfr. all.ti 4 e 30 fascicolo parte convenuta).
Vieppiù, la citata ordinanza è stata confermata dalla Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 448 del 04/07/2018, ha ritenuto la stessa “connotata da approfondita motivazione circa la sussistenza del fumus dei reati ipotizzati stante la ritenuta illegittimità dei permessi di costruire in deroga rilasciati previa deliberazione del consiglio comunale, a cui aveva partecipato anche il sindaco e responsabile dell'area tecnica , legato da interessi di famiglia Persona_2 della richiedente ( , sorella dell'attuale ricorrente cui poi il Parte_3 permesso veniva volturato) ed alla famiglia del progettista delle opere” per poi proseguire rilevando che “Il ricorso, adducendo la mancanza di motivazione, si limita a censurare la sufficienza della stessa e la logicità di tali valutazioni senza prospettare specifici profili di violazione di legge…” (cfr. all. 5 fascicolo convenuta).
Del resto, anche il provvedimento di dissequestro, reso all'udienza del 25/05/2019
(cfr. all. 7 fascicolo convenuta), ha confermato la sussistenza del fumus commissi delicti costituente, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., presupposto legittimante l'applicazione della misura cautelare reale che, dunque, non necessita della sussistenza dei “gravi indizi di colpevolezza” richiesti per le misure cautelari personali.
Pagina 10 di 12 Con la conseguenza che il provvedimento di dissequestro, lungi dal censurare le motivazioni del provvedimento revocato, ha posto a proprio fondamento la rilevata contraddittorietà del quadro investigativo per come emerso a seguito della CTU di cui al procedimento civile di ATP.
Con riguardo, invece, al decreto che ha disposto il rinvio a giudizio (cfr. all. 6 fascicolo parte attrice), ben può affermarsi che neppure questo appare porsi in termini di contrasto con quello di dissequestro, avendo confermato la contraddizione fra le risultanze emerse in sede investigativa e quelle emerse in sede civile, di guisa da rendere necessario l'approfondimento dibattimentale (“nel procedimento esiste un conflitto tra consulenti, uno dei quali nominato dal giudice civile, sulla legittimità degli atti amministrativi sottesi all'imputazione, conflitto che va risolto attraverso l'approfondimento dibattimentale”).
Di talché ritiene questo Tribunale di dover escludere, anche con riguardo a tale provvedimento, i caratteri della abnormità e/o stravolgimento dei fatti o delle prove, genericamente paventati dalla parte attrice.
Né a contraria conclusione può giungersi per effetto della sentenza di assoluzione degli imputati (cfr. all. 7 fascicolo parte attrice) che, di per sé, non vale a configurare una responsabilità ex legge 117/1988 dei magistrati, in ragione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 comma 2 della legge citata che esclude che possa dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto ovvero di valutazione del fatto e della prova.
Tanto più che tale sentenza assolutoria risulta resa con formula dubitativa ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p.
Ne discende che, in mancanza dei presupposti di cui all'art. 2 L. 117/1988, la domanda risarcitoria formulata deve essere rigettata, dovendosi altresì confermare la valutazione di inammissibilità ed ininfluenza dei mezzi istruttori richiesti dalla parte attrice.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 per lo scaglione corrispondente al valore del presente giudizio (da € 2.000.001,00 ad €
Pagina 11 di 12 4.000.000,00), con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo e avuto riguardo al minimo tariffario, in ragione della scarsa complessità in diritto delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
13.232,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17/12/2025.
Il giudice est. Il Presidente
EF AR EL RR
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