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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/02/2024, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 07.02.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5070/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Emilia Bonfiglio;
CONTRO
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, resistente rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Gerardo e
Consuelo Basile;
E NEI CONFRONTI
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. resistente rappresentato CP_2 P.IVA_2
e difeso dall'avv. Clara Tommaselli.
Oggetto: licenziamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.09.2023 premesso di esser stato assunto dal Parte_2 convenuto in data 12.10.2020, venendo adibito al Cantiere per l'esecuzione dei lavori CP_3 per la realizzazione della strada di collegamento tra il viale Gazzi e l'approdo FS per Via Don
Blasco, disimpegnando prevalentemente mansioni di operaio specializzato, Livello 3 del CCNL e, al bisogno, mansioni inferiori di operaio comune, Livello 1 del CCNL, sì da essere ascritto alla categoria degli operai polivalenti, esponeva che, a seguito di un periodo di sospensione per
C.I.G.O., aveva avuto sentore che la società avesse proceduto a licenziamenti senza comunicarli per iscritto e, pertanto, in esito a verifiche, aveva appreso di essere stato licenziato, con decorrenza 05.02.2023, unitamente ad altri dodici lavoratori.
1 Chiariva di aver impugnato il licenziamento con raccomandata del 03.04.2023, recapitata il 7 dello stesso mese.
Lamentava il mancato avverso rispetto della normativa in tema di licenziamento collettivo, con conseguente nullità e proprio diritto alla reintegra, al risarcimento del danno ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi del D.Lgs. n. 23/2015 e ciò sia vista l'assenza di forma scritta sia data la mancanza della preventiva consultazione sindacale e di tutti gli ulteriori adempimenti di legge.
Rilevava l'inefficacia del licenziamento in mancanza di forma scritta, in violazione dell'art. 2, della
L. 604/1966.
Precisava, quanto all'invocato risarcimento del danno, che l'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R. era pari ad € 2.421,32.
Denunziava, inoltre, la violazione del diritto di precedenza all'assunzione ex art. 15, L. 264/1949, per aver parte convenuta proceduto a nuove assunzioni senza ricollocare esso ricorrente, con proprio conseguente diritto al risarcimento del danno.
Chiedeva pertanto che venisse dichiarata la nullità del licenziamento, da intendersi quale collettivo, con condanna di controparte alla propria reintegra nonché al pagamento, in proprio favore, dell'indennità risarcitoria dal licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, da commisurarsi all'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R., pari ad € 2.421,32, o alla diversa misura ritenuta di giustizia, da maggiorarsi per accessori, come per legge, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali;
che venisse dichiarato inefficace il licenziamento in quanto intimato oralmente e, per l'effetto, per l'avversa condanna alla propria reintegra nonché al pagamento, in proprio favore, dell'indennità risarcitoria dal licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, da commisurarsi all'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del
T.F.R., pari ad € 2.421,32, o alla diversa misura ritenuta di giustizia, da maggiorarsi per accessori, come per legge, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali;
che venisse dichiarata l'inefficacia del licenziamento collettivo e, per l'effetto, previa declaratoria dell'estinzione del rapporto di lavoro con decorrenza dal licenziamento, per la condanna di parte convenuta al pagamento, in proprio favore, di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., da maggiorarsi per accessori, come per legge;
che venisse accertata la violazione del diritto di precedenza all'assunzione, con conseguenziale diritto al risarcimento del danno, da liquidarsi ex art. 1223 c.c. e da parametrarsi alle retribuzioni che esso ricorrente avrebbe ricevuto se fosse stato destinatario della proposta di assunzione, con decorrenza dal 27.04.2023 e sino al reperimento di altra occupazione lavorativa
2 nonché all'ulteriore risarcimento del danno da omessa contribuzione previdenziale o, in alternativa, alla costituzione, in proprio favore, di una rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962.
Con memoria del 09.11.2023 si costituiva in giudizio l' dichiarando di avere interesse in CP_2 merito all'accertamento del diritto attoreo e chiedendo la condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in proprio favore.
Con memoria del 14.11.2023 si costituiva in giudizio la Controparte_1 rilevando l'infondatezza del ricorso e precisando che la Stazione Appaltante, a mezzo verbale del
30.06.2022, aveva sospeso “i lavori, a partire da oggi 30 giugno 2022, fino al successivo ordine di ripresa” per evento non addebitabile ad essa resistente. Chiariva, quindi, di aver disposto la C.I.G.O. al fine di garantire i livelli occupazionali ed una continuità reddituale alla propria forza lavoro, in attesa dello sblocco della sospensione ma che, avendo il Comune comunicato, con nota del
18.11.2022, di non poter garantire la regolare prosecuzione dei lavori, aveva dovuto effettuare i licenziamenti per g.m.o. dei lavoratori interessati, con decorrenza dal 06.02.2023, licenziamenti comunicati con nota del 03.02.2023 indirizzata alle OO.SS., fra cui quella a cui era iscritto il ricorrente, ovvero . Org_1
Rilevava di aver assolto il requisito di forma tramite l'invio della comunicazione di recesso alle
OO.SS., come confermato dalla tempestiva impugnazione stragiudiziale del licenziamento inviata dal lavoratore.
Precisava di non essere sottoposta all'applicazione della L. 223/1991 in quanto il settore edile ne era avulso.
Evidenziava la legittimità dei licenziamenti anche in quanto intimati per fine lavori.
Quanto alla dedotta violazione del diritto di precedenza, puntualizzava l'inapplicabilità dell'art. 15, comma 6, della L. 264/1949.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
L'udienza del 07.02.2024 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
2 Nel merito al fine di risolvere la controversia in esame occorre richiamare la disciplina di riferimento ed in particolare l'art. 2 della L. 604/1966 secondo cui “Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro”.
Orbene secondo consolidata giurisprudenza il licenziamento è un atto unilaterale recettizio (in tema, da ultimo, anche Cass. Civ., Sez. Lav., 28.09.2018, n. 23589) e “In tema di forma del licenziamento, l'art. 2 della legge n. 604 del 1966 esige, a pena di inefficacia, che il recesso sia comunicato al lavoratore per iscritto, ma non prescrive modalità specifiche di comunicazione;
sicché, non sussistendo per il datore
3 di lavoro l'onere di adoperare formule sacramentali, la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara.”
Ciò premesso va tuttavia rilevato che dall'esame della documentazione prodotta non risulta alcuna comunicazione diretta al ricorrente né, tantomeno, parte resistente ne ha Pt_2 menzionato l'esistenza, avendo invero dichiarato di aver comunicato il licenziamento per g.m.o. alle organizzazioni sindacali.
In mancanza di una comunicazione, indirizzata al lavoratore, da cui possa evincersi la volontà di irrogare il licenziamento deve considerarsi orale.
Inoltre va rilevato che la stessa comunicazione indirizzata alle organizzazioni sindacali non contiene l'indicativo del lavoratore ricorrente.
Ciò premesso, il licenziamento deve essere dichiarato inefficace, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di impugnazione.
6. Quanto alle conseguenze giuridiche si richiama l'art. 1 d.lgs 2015 n. 23 secondo cui “1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullita' del licenziamento perche' discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perche' riconducibile agli altri casi di nullita' espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita' e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.”
Tutto ciò premesso, la in persona del proprio legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, deve essere condannata a reintegrare nel posto di Parte_2 lavoro precedente occupato, ed al risarcimento del danno subito dal lavoratore pari ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 2.421,32, somma non specificamente contestata da parte resistente,
4 per il periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura comunque non inferiore a 5 mensilità.
Ancora, parte resistente va condannata a versare all i contributi previdenziali ed assistenziali CP_2 per il medesimo periodo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore del ricorrente e dell ex CP_2
D.M. n. 55/2014 e s.m.i. come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la durata del giudizio. Gli importi in favore del ricorrente devono essere distratti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del Pt_2 procuratore avv. Emilia Bonfiglio, sussistendone la dichiarazione di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara l'inefficacia del licenziamento irrogato al ricorrente e, per l'effetto, condanna la
[...]
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a reintegrare Controparte_1 nel posto di lavoro precedente occupato, ed a risarcire il danno pari ad Parte_2 un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 2.421,32 per il periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura comunque non inferiore a 5 mensilità, nonché a versare all' i contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo;
CP_2
- condanna la in persona del proprio legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 259,00 a titolo di rimborso del contributo unificato ed in € 4.628,50 per compensi oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., con distrazione in favore dell'avv. Emilia Bonfiglio, sussistendo la dichiarazione ex art. 93
c.p.c.;
- condanna la in persona del proprio legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dell che liquida in € 3.290,00 oltre CP_2 spese generali, c.p.a. ed i.v.a..
Messina, 29 febbraio 2024 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il dott. Fabio Retto funzionario CP_4
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
5
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 07.02.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5070/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Emilia Bonfiglio;
CONTRO
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, resistente rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Gerardo e
Consuelo Basile;
E NEI CONFRONTI
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. resistente rappresentato CP_2 P.IVA_2
e difeso dall'avv. Clara Tommaselli.
Oggetto: licenziamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.09.2023 premesso di esser stato assunto dal Parte_2 convenuto in data 12.10.2020, venendo adibito al Cantiere per l'esecuzione dei lavori CP_3 per la realizzazione della strada di collegamento tra il viale Gazzi e l'approdo FS per Via Don
Blasco, disimpegnando prevalentemente mansioni di operaio specializzato, Livello 3 del CCNL e, al bisogno, mansioni inferiori di operaio comune, Livello 1 del CCNL, sì da essere ascritto alla categoria degli operai polivalenti, esponeva che, a seguito di un periodo di sospensione per
C.I.G.O., aveva avuto sentore che la società avesse proceduto a licenziamenti senza comunicarli per iscritto e, pertanto, in esito a verifiche, aveva appreso di essere stato licenziato, con decorrenza 05.02.2023, unitamente ad altri dodici lavoratori.
1 Chiariva di aver impugnato il licenziamento con raccomandata del 03.04.2023, recapitata il 7 dello stesso mese.
Lamentava il mancato avverso rispetto della normativa in tema di licenziamento collettivo, con conseguente nullità e proprio diritto alla reintegra, al risarcimento del danno ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi del D.Lgs. n. 23/2015 e ciò sia vista l'assenza di forma scritta sia data la mancanza della preventiva consultazione sindacale e di tutti gli ulteriori adempimenti di legge.
Rilevava l'inefficacia del licenziamento in mancanza di forma scritta, in violazione dell'art. 2, della
L. 604/1966.
Precisava, quanto all'invocato risarcimento del danno, che l'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R. era pari ad € 2.421,32.
Denunziava, inoltre, la violazione del diritto di precedenza all'assunzione ex art. 15, L. 264/1949, per aver parte convenuta proceduto a nuove assunzioni senza ricollocare esso ricorrente, con proprio conseguente diritto al risarcimento del danno.
Chiedeva pertanto che venisse dichiarata la nullità del licenziamento, da intendersi quale collettivo, con condanna di controparte alla propria reintegra nonché al pagamento, in proprio favore, dell'indennità risarcitoria dal licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, da commisurarsi all'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R., pari ad € 2.421,32, o alla diversa misura ritenuta di giustizia, da maggiorarsi per accessori, come per legge, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali;
che venisse dichiarato inefficace il licenziamento in quanto intimato oralmente e, per l'effetto, per l'avversa condanna alla propria reintegra nonché al pagamento, in proprio favore, dell'indennità risarcitoria dal licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, da commisurarsi all'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del
T.F.R., pari ad € 2.421,32, o alla diversa misura ritenuta di giustizia, da maggiorarsi per accessori, come per legge, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali;
che venisse dichiarata l'inefficacia del licenziamento collettivo e, per l'effetto, previa declaratoria dell'estinzione del rapporto di lavoro con decorrenza dal licenziamento, per la condanna di parte convenuta al pagamento, in proprio favore, di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., da maggiorarsi per accessori, come per legge;
che venisse accertata la violazione del diritto di precedenza all'assunzione, con conseguenziale diritto al risarcimento del danno, da liquidarsi ex art. 1223 c.c. e da parametrarsi alle retribuzioni che esso ricorrente avrebbe ricevuto se fosse stato destinatario della proposta di assunzione, con decorrenza dal 27.04.2023 e sino al reperimento di altra occupazione lavorativa
2 nonché all'ulteriore risarcimento del danno da omessa contribuzione previdenziale o, in alternativa, alla costituzione, in proprio favore, di una rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962.
Con memoria del 09.11.2023 si costituiva in giudizio l' dichiarando di avere interesse in CP_2 merito all'accertamento del diritto attoreo e chiedendo la condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in proprio favore.
Con memoria del 14.11.2023 si costituiva in giudizio la Controparte_1 rilevando l'infondatezza del ricorso e precisando che la Stazione Appaltante, a mezzo verbale del
30.06.2022, aveva sospeso “i lavori, a partire da oggi 30 giugno 2022, fino al successivo ordine di ripresa” per evento non addebitabile ad essa resistente. Chiariva, quindi, di aver disposto la C.I.G.O. al fine di garantire i livelli occupazionali ed una continuità reddituale alla propria forza lavoro, in attesa dello sblocco della sospensione ma che, avendo il Comune comunicato, con nota del
18.11.2022, di non poter garantire la regolare prosecuzione dei lavori, aveva dovuto effettuare i licenziamenti per g.m.o. dei lavoratori interessati, con decorrenza dal 06.02.2023, licenziamenti comunicati con nota del 03.02.2023 indirizzata alle OO.SS., fra cui quella a cui era iscritto il ricorrente, ovvero . Org_1
Rilevava di aver assolto il requisito di forma tramite l'invio della comunicazione di recesso alle
OO.SS., come confermato dalla tempestiva impugnazione stragiudiziale del licenziamento inviata dal lavoratore.
Precisava di non essere sottoposta all'applicazione della L. 223/1991 in quanto il settore edile ne era avulso.
Evidenziava la legittimità dei licenziamenti anche in quanto intimati per fine lavori.
Quanto alla dedotta violazione del diritto di precedenza, puntualizzava l'inapplicabilità dell'art. 15, comma 6, della L. 264/1949.
Tanto premesso, concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
L'udienza del 07.02.2024 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
2 Nel merito al fine di risolvere la controversia in esame occorre richiamare la disciplina di riferimento ed in particolare l'art. 2 della L. 604/1966 secondo cui “Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro”.
Orbene secondo consolidata giurisprudenza il licenziamento è un atto unilaterale recettizio (in tema, da ultimo, anche Cass. Civ., Sez. Lav., 28.09.2018, n. 23589) e “In tema di forma del licenziamento, l'art. 2 della legge n. 604 del 1966 esige, a pena di inefficacia, che il recesso sia comunicato al lavoratore per iscritto, ma non prescrive modalità specifiche di comunicazione;
sicché, non sussistendo per il datore
3 di lavoro l'onere di adoperare formule sacramentali, la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara.”
Ciò premesso va tuttavia rilevato che dall'esame della documentazione prodotta non risulta alcuna comunicazione diretta al ricorrente né, tantomeno, parte resistente ne ha Pt_2 menzionato l'esistenza, avendo invero dichiarato di aver comunicato il licenziamento per g.m.o. alle organizzazioni sindacali.
In mancanza di una comunicazione, indirizzata al lavoratore, da cui possa evincersi la volontà di irrogare il licenziamento deve considerarsi orale.
Inoltre va rilevato che la stessa comunicazione indirizzata alle organizzazioni sindacali non contiene l'indicativo del lavoratore ricorrente.
Ciò premesso, il licenziamento deve essere dichiarato inefficace, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di impugnazione.
6. Quanto alle conseguenze giuridiche si richiama l'art. 1 d.lgs 2015 n. 23 secondo cui “1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullita' del licenziamento perche' discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perche' riconducibile agli altri casi di nullita' espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita' e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.”
Tutto ciò premesso, la in persona del proprio legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, deve essere condannata a reintegrare nel posto di Parte_2 lavoro precedente occupato, ed al risarcimento del danno subito dal lavoratore pari ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 2.421,32, somma non specificamente contestata da parte resistente,
4 per il periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura comunque non inferiore a 5 mensilità.
Ancora, parte resistente va condannata a versare all i contributi previdenziali ed assistenziali CP_2 per il medesimo periodo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore del ricorrente e dell ex CP_2
D.M. n. 55/2014 e s.m.i. come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la durata del giudizio. Gli importi in favore del ricorrente devono essere distratti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del Pt_2 procuratore avv. Emilia Bonfiglio, sussistendone la dichiarazione di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara l'inefficacia del licenziamento irrogato al ricorrente e, per l'effetto, condanna la
[...]
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a reintegrare Controparte_1 nel posto di lavoro precedente occupato, ed a risarcire il danno pari ad Parte_2 un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 2.421,32 per il periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura comunque non inferiore a 5 mensilità, nonché a versare all' i contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo;
CP_2
- condanna la in persona del proprio legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 259,00 a titolo di rimborso del contributo unificato ed in € 4.628,50 per compensi oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., con distrazione in favore dell'avv. Emilia Bonfiglio, sussistendo la dichiarazione ex art. 93
c.p.c.;
- condanna la in persona del proprio legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dell che liquida in € 3.290,00 oltre CP_2 spese generali, c.p.a. ed i.v.a..
Messina, 29 febbraio 2024 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il dott. Fabio Retto funzionario CP_4
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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