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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/03/2024, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1775/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1775/2018 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. CANESSA LUIGI
ATTORI contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._3
(C.F. ), CP_2 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale ill.mo disattesa ogni contraria istanza, deduzione eccezione e difesa:
-accertare e dichiarare che non esiste alcuna servitù di passaggio, transito e sosta a carico del fondo di proprietà dei sigg. e , individuati al Catasto Fabbricati del Comune di Parte_1 Parte_2
Albareto F. 20 mapp. 306 e a favore della proprietà dei convenuti censita al CEU del Comune di Alba- reto al F. 20 mapp. 278 e conseguentemente inibire agli stessi e loro aventi causa qualsiasi uso illegit- timo, passaggio e sosta su tale terreno con adozione di ogni ulteriore provvedimento di legge e con fa- coltà per gli esponenti di porre in opera ogni e qualsivoglia misura (recinzione e/o delimitazione) al fine di evitare ulteriori abusi;
pagina 1 di 5 -accertare e dichiarare, altresì, che non esiste , servitù di scarico acque luride e fossa biologica a cari- co del fondo degli attori censito al Catasto Terreni del Comune di Albareto F.20 mapp. 190 e a favore dell'immobile di proprietà dei convenuti censito al Catasto Urbano del Comune di Albareto al F. 20 mapp. 278 con conseguenziale condanna degli stessi a eliminare a proprie spese le suddette opere rea- lizzate illegittimamente e ogni altro manufatto ivi esistente sul terreno degli esponenti come sopra pre- cisato.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano Parte_1 Parte_2 innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire accerta- Controparte_1 CP_2 re l'inesistenza di qualsiasi servitù a carico dei fondi di loro proprietà siti nel Comune di Albareto, lo- calità Cà Gallina, a favore di un fondo confinante di proprietà dei convenuti, con ordine a questi ultimi di cessare le condotte di turbativa e molestia poste in essere e di rimuovere le opera abusive realizzate nell'esercizio di tali pretese servitù.
Gli attori, in particolare, esponevano:
- di essere proprietari di un compendio immobiliare sito nel Comune di Albareto composto da vari appezzamenti di terreno, tra cui quelli identificati al CEU del medesimo Comune al Foglio 20,
Mappali 306, 307 e 190, oltre che di un fabbricato per civile abitazione, identificato al Mappale
273, e di un fabbricato collabente, privo di autonoma identificazione catastale, entrambi insistenti sul citato Mappale 306;
- che i convenuti, proprietari di un fabbricato per civile abitazione con una piccola area cortilizia identificato catastalmente al Foglio 20, Mappale 278, confinante con il Mappale 306, utilizzavano tale ultimo fondo per parcheggiare i loro autoveicoli, impedendo agli attori di recintarlo, oltre ad avere realizzato all'interno del Mappale 190 una fossa biologica a cielo aperto, un muro in cemen- to e degli scarichi di acque luride;
- che in tal modo i convenuti esercitavano di fatto sui fondi di proprietà degli attori una servitù di passaggio, transito e sosta (quanto al Mappale 306) oltre che una servitù di scarico e fossa biologi- ca (quanto al Mappale 190), senza averne alcun titolo, rendendo necessario adire l'autorità giudi- ziaria al fine di ottenere tutela del diritto di proprietà.
Non si costituivano in giudizio i convenuti, di cui veniva dichiarata la contumacia nel corso della prima udienza del 16/10/2018.
La causa era istruita sulla base della documentazione prodotta dagli attori, mediante l'audizione di un pagina 2 di 5 testimone e a mezzo di una CTU.
All'udienza del 14/09/2023 gli attori precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa era tratte- nuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclu- sionali e memorie di replica.
* * *
2. Le domande avanzate da parte degli attori sono fondate e devono pertanto essere accolte, per le ra- gioni di seguito specificate.
2.1. È noto che, in materia di azioni a difesa della proprietà, l'art. 949 c.c. consente al proprietario di agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio;
se sussistono anche turbative e molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.
Nel caso di specie, le condotte poste in essere dai convenuti manifestano chiaramente la pretesa di esercitare sui fondi di proprietà degli attori (identificati al CEU del Comune di Albareto al Foglio 20,
Mappali 306, 307 e 190) delle servitù, di cui si assumono titolari in qualità di proprietari del fondo con- finante (identificato al CEU del medesimo Comune al Foglio 20, Mappale 278), che si accompagnano a condotte di turbativa e molestia, creando una situazione di obiettiva incertezza che giustifica la propo- sizione della domanda negatoria di cui all'art. 949 c.c.
In particolare, come confermato dalle dichiarazioni del teste e dalle risultanze della Testimone_1
CTU affidata al Geom. , i convenuti: Persona_1
- usano l'area cortilizia adiacente al fabbricato di proprietà degli attori (Mappale 306) come se fos- se il cortile della loro abitazione (Mappale 278), parcheggiando la loro vettura e transitandovi quotidianamente;
- hanno costruito un muro in cemento sul fondo di proprietà degli attori (Mappale 190) in cui sono state installate delle tubazioni che, attraversando una strada comunale, scaricano liberamente nel citato fondo liquami provenienti dalla loro abitazione (Mappale 278).
Le risultanze istruttorie consentono indubbiamente di rilevare come tale situazione non corrisponda alla titolarità di alcun diritto reale che legittimi i convenuti a tenere le condotte sopra richiamate.
Invero, come rilevato in sede di CTU, l'esame dei titoli di provenienza e delle note di trascrizione pro- dotte agli atti (doc.
1-3 di parte attrice), coì come confermato dalle ricerche eseguite dal Geom. Per_1
sugli atti pregressi, non consente di ravvisare la sussistenza di alcuna servitù a favore del fondo di pro- prietà dei convenuti e a carico di quelli di proprietà degli attori, fondi peraltro pervenuti alle parti dal medesimo dante causa (cfr. pag.
5-6 della relazione del CTU).
Del resto, come emerso nel corso degli accertamenti peritali, i convenuti sono proprietari di un piccolo pagina 3 di 5 appezzamento di terreno (Mappale 133) che risulta essere stato da loro acquistato con l'atto di compra- vendita della loro abitazione proprio per ovviare alla carenza di un'area cortilizia adiacente alla stessa, mentre dall'esame delle pratiche edilizie non risulta alcuna autorizzazione concessa ai convenuti per la realizzazione del muro presente sulla proprietà degli attori, che risulta pertanto opera abusivamente rea- lizzata.
In questo contesto, non possono che condividersi le conclusioni del CTU che ravvisano l'assenza di qualsivoglia servitù di passaggio, transito e sosta a carico del fondo attoreo identificato al Mappale 306
e l'assenza di qualsivoglia servitù di scarico acque luride e fossa biologica a carico del fondo attoreo identificato al Mappale 190.
Ne segue che le domande di parte attrice devono essere accolte, con ordine ai convenuti a cessare le condotte di turbativa poste in essere ed a rimuovere le opere abusive realizzate nell'esercizio delle pre- tese servitù.
L'apposizione di una recinzione sul confine del fondo costituisce una facoltà riconosciuta per legge al proprietario, il cui accertamento, esclusa la sussistenza di gravami al diritto di proprietà degli attori de- rivanti da diritti dei convenuti, non richiede espressa statuizione giudiziale.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in capo ai convenuti. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa, con applicazione dei para- metri di cui al D.M. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (cause di valore indeterminato, complessità bassa, valori tra i minimi ed i medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Per le medesime ragioni, sono definitivamente poste a carico dei convenuti le spese di CTU, liquidate come da separato decreto agli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta l'inesistenza di una servitù di passaggio, transito e sosta a carico del fondo di proprietà degli attori identificato al Catasto fabbricati del Comune di Albareto (PR), al Foglio 20, Mappa- le 306, e a favore del fondo di proprietà dei convenuti censito al CEU del medesimo Comune al
Foglio 20, Mappale 278, e per l'effetto ordina ai convenuti di cessare le condotte di uso, pas- saggio e sosta del suddetto fondo;
- accerta l'inesistenza di una servitù di scarico di acque luride e fossa biologica a carico del fondo di proprietà degli attori identificato al Catasto Terreni del Comune di Albareto al Foglio 20,
Mappale 190, ed a favore del fondo di proprietà dei convenuti censito al CEU del medesimo pagina 4 di 5 Comune al Foglio 20, Mappale 278, e per l'effetto condanna i convenuti ad eliminare a proprie spese le opere presenti sul terreno degli attori volte a esercitare tale pretesa servitù;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio Controparte_1 CP_2 nei confronti di e liquidandole in complessivi € Parte_1 Parte_2
5.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU, liquidate come da separato decreto agli atti.
Parma, 28/03/2024
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1775/2018 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. CANESSA LUIGI
ATTORI contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._3
(C.F. ), CP_2 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale ill.mo disattesa ogni contraria istanza, deduzione eccezione e difesa:
-accertare e dichiarare che non esiste alcuna servitù di passaggio, transito e sosta a carico del fondo di proprietà dei sigg. e , individuati al Catasto Fabbricati del Comune di Parte_1 Parte_2
Albareto F. 20 mapp. 306 e a favore della proprietà dei convenuti censita al CEU del Comune di Alba- reto al F. 20 mapp. 278 e conseguentemente inibire agli stessi e loro aventi causa qualsiasi uso illegit- timo, passaggio e sosta su tale terreno con adozione di ogni ulteriore provvedimento di legge e con fa- coltà per gli esponenti di porre in opera ogni e qualsivoglia misura (recinzione e/o delimitazione) al fine di evitare ulteriori abusi;
pagina 1 di 5 -accertare e dichiarare, altresì, che non esiste , servitù di scarico acque luride e fossa biologica a cari- co del fondo degli attori censito al Catasto Terreni del Comune di Albareto F.20 mapp. 190 e a favore dell'immobile di proprietà dei convenuti censito al Catasto Urbano del Comune di Albareto al F. 20 mapp. 278 con conseguenziale condanna degli stessi a eliminare a proprie spese le suddette opere rea- lizzate illegittimamente e ogni altro manufatto ivi esistente sul terreno degli esponenti come sopra pre- cisato.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano Parte_1 Parte_2 innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire accerta- Controparte_1 CP_2 re l'inesistenza di qualsiasi servitù a carico dei fondi di loro proprietà siti nel Comune di Albareto, lo- calità Cà Gallina, a favore di un fondo confinante di proprietà dei convenuti, con ordine a questi ultimi di cessare le condotte di turbativa e molestia poste in essere e di rimuovere le opera abusive realizzate nell'esercizio di tali pretese servitù.
Gli attori, in particolare, esponevano:
- di essere proprietari di un compendio immobiliare sito nel Comune di Albareto composto da vari appezzamenti di terreno, tra cui quelli identificati al CEU del medesimo Comune al Foglio 20,
Mappali 306, 307 e 190, oltre che di un fabbricato per civile abitazione, identificato al Mappale
273, e di un fabbricato collabente, privo di autonoma identificazione catastale, entrambi insistenti sul citato Mappale 306;
- che i convenuti, proprietari di un fabbricato per civile abitazione con una piccola area cortilizia identificato catastalmente al Foglio 20, Mappale 278, confinante con il Mappale 306, utilizzavano tale ultimo fondo per parcheggiare i loro autoveicoli, impedendo agli attori di recintarlo, oltre ad avere realizzato all'interno del Mappale 190 una fossa biologica a cielo aperto, un muro in cemen- to e degli scarichi di acque luride;
- che in tal modo i convenuti esercitavano di fatto sui fondi di proprietà degli attori una servitù di passaggio, transito e sosta (quanto al Mappale 306) oltre che una servitù di scarico e fossa biologi- ca (quanto al Mappale 190), senza averne alcun titolo, rendendo necessario adire l'autorità giudi- ziaria al fine di ottenere tutela del diritto di proprietà.
Non si costituivano in giudizio i convenuti, di cui veniva dichiarata la contumacia nel corso della prima udienza del 16/10/2018.
La causa era istruita sulla base della documentazione prodotta dagli attori, mediante l'audizione di un pagina 2 di 5 testimone e a mezzo di una CTU.
All'udienza del 14/09/2023 gli attori precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa era tratte- nuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclu- sionali e memorie di replica.
* * *
2. Le domande avanzate da parte degli attori sono fondate e devono pertanto essere accolte, per le ra- gioni di seguito specificate.
2.1. È noto che, in materia di azioni a difesa della proprietà, l'art. 949 c.c. consente al proprietario di agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio;
se sussistono anche turbative e molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.
Nel caso di specie, le condotte poste in essere dai convenuti manifestano chiaramente la pretesa di esercitare sui fondi di proprietà degli attori (identificati al CEU del Comune di Albareto al Foglio 20,
Mappali 306, 307 e 190) delle servitù, di cui si assumono titolari in qualità di proprietari del fondo con- finante (identificato al CEU del medesimo Comune al Foglio 20, Mappale 278), che si accompagnano a condotte di turbativa e molestia, creando una situazione di obiettiva incertezza che giustifica la propo- sizione della domanda negatoria di cui all'art. 949 c.c.
In particolare, come confermato dalle dichiarazioni del teste e dalle risultanze della Testimone_1
CTU affidata al Geom. , i convenuti: Persona_1
- usano l'area cortilizia adiacente al fabbricato di proprietà degli attori (Mappale 306) come se fos- se il cortile della loro abitazione (Mappale 278), parcheggiando la loro vettura e transitandovi quotidianamente;
- hanno costruito un muro in cemento sul fondo di proprietà degli attori (Mappale 190) in cui sono state installate delle tubazioni che, attraversando una strada comunale, scaricano liberamente nel citato fondo liquami provenienti dalla loro abitazione (Mappale 278).
Le risultanze istruttorie consentono indubbiamente di rilevare come tale situazione non corrisponda alla titolarità di alcun diritto reale che legittimi i convenuti a tenere le condotte sopra richiamate.
Invero, come rilevato in sede di CTU, l'esame dei titoli di provenienza e delle note di trascrizione pro- dotte agli atti (doc.
1-3 di parte attrice), coì come confermato dalle ricerche eseguite dal Geom. Per_1
sugli atti pregressi, non consente di ravvisare la sussistenza di alcuna servitù a favore del fondo di pro- prietà dei convenuti e a carico di quelli di proprietà degli attori, fondi peraltro pervenuti alle parti dal medesimo dante causa (cfr. pag.
5-6 della relazione del CTU).
Del resto, come emerso nel corso degli accertamenti peritali, i convenuti sono proprietari di un piccolo pagina 3 di 5 appezzamento di terreno (Mappale 133) che risulta essere stato da loro acquistato con l'atto di compra- vendita della loro abitazione proprio per ovviare alla carenza di un'area cortilizia adiacente alla stessa, mentre dall'esame delle pratiche edilizie non risulta alcuna autorizzazione concessa ai convenuti per la realizzazione del muro presente sulla proprietà degli attori, che risulta pertanto opera abusivamente rea- lizzata.
In questo contesto, non possono che condividersi le conclusioni del CTU che ravvisano l'assenza di qualsivoglia servitù di passaggio, transito e sosta a carico del fondo attoreo identificato al Mappale 306
e l'assenza di qualsivoglia servitù di scarico acque luride e fossa biologica a carico del fondo attoreo identificato al Mappale 190.
Ne segue che le domande di parte attrice devono essere accolte, con ordine ai convenuti a cessare le condotte di turbativa poste in essere ed a rimuovere le opere abusive realizzate nell'esercizio delle pre- tese servitù.
L'apposizione di una recinzione sul confine del fondo costituisce una facoltà riconosciuta per legge al proprietario, il cui accertamento, esclusa la sussistenza di gravami al diritto di proprietà degli attori de- rivanti da diritti dei convenuti, non richiede espressa statuizione giudiziale.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in capo ai convenuti. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa, con applicazione dei para- metri di cui al D.M. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (cause di valore indeterminato, complessità bassa, valori tra i minimi ed i medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Per le medesime ragioni, sono definitivamente poste a carico dei convenuti le spese di CTU, liquidate come da separato decreto agli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta l'inesistenza di una servitù di passaggio, transito e sosta a carico del fondo di proprietà degli attori identificato al Catasto fabbricati del Comune di Albareto (PR), al Foglio 20, Mappa- le 306, e a favore del fondo di proprietà dei convenuti censito al CEU del medesimo Comune al
Foglio 20, Mappale 278, e per l'effetto ordina ai convenuti di cessare le condotte di uso, pas- saggio e sosta del suddetto fondo;
- accerta l'inesistenza di una servitù di scarico di acque luride e fossa biologica a carico del fondo di proprietà degli attori identificato al Catasto Terreni del Comune di Albareto al Foglio 20,
Mappale 190, ed a favore del fondo di proprietà dei convenuti censito al CEU del medesimo pagina 4 di 5 Comune al Foglio 20, Mappale 278, e per l'effetto condanna i convenuti ad eliminare a proprie spese le opere presenti sul terreno degli attori volte a esercitare tale pretesa servitù;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio Controparte_1 CP_2 nei confronti di e liquidandole in complessivi € Parte_1 Parte_2
5.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU, liquidate come da separato decreto agli atti.
Parma, 28/03/2024
Il Giudice
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