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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/07/2025, n. 2974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2974 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
A LIAN
A
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 9 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2711/2024 R.G. cui è riunita la causa n. 8532/2024 R.G.
Promossa da
Parte_1 (c.f. C.F. 1 1) rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO
SILLUZIO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via E. D'Angiò, 2
-ricorrente-
contro
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTINA SCHILIRO' e SUSANNA MAZZAFERRI giuste procure generali in
Persona_1 di RomaNotar
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/3/2024 il ricorrente esponeva di aver ricevuto nell'anno 2022 un provvedimento di disconoscimento delle giornate agricole, pari a 151 giorni nell'anno 2017, e di avere proposto ricorso amministrativo avverso detto provvedimento, rimasto senza esito. Eccepiva in via preliminare la prescrizione delle somme richieste, trattandosi di indebito relativo all'anno 2017 e stante l'assenza di atti interruttivi nel quinquennio successivo all'indebito stesso. Nel
merito eccepiva l'infondatezza del provvedimento impugnato, vertendosi in tema di benefici erroneamente erogati dall' CP_1 e dovendo trovare applicazione il disposto dell'art. 52, comma 2,
della L. n. 88 del 1989. Osservava pertanto che, in caso di riscossione di rate di pensione (ma anche di prestazioni previdenziali e/o assistenziali) risultanti successivamente non dovute, non fosse ammesso il recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione fosse dovuta a dolo del beneficiario. Osservava ancora che detto principio fosse stato confermato dall'art. 13 della L. n.
412/1991, secondo cui la sanatoria dovesse operare in relazione a somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento dell' CP_1, che risultasse viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, fatto salvo il caso del dolo dell'interessato. Rilevava che quanto detto trovasse applicazione anche nel caso in cui l'errore consistesse nella mancata e/o erronea valutazione del diritto alla prestazione, ovvero nell'errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento, di cui l'CP_1 fosse a conoscenza. Aggiungeva che nella specie andassero applicati i principi di settore,
propri dell'indebito assistenziale, e non il principio generale di ripetizione dell'indebito sancito dall'art. 2033 c.c., e che in tale sottosistema la ripetizione dovesse essere esclusa in presenza di una situazione idonea a generare affidamento e di non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, ricorrente nella specie. A supporto dei propri assunti, riportava i principi dettati dalla Suprema
Corte in tema di indebito assistenziale e di affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede;
evidenziava che nelle specie mancasse il dolo atto a far venire meno detto affidamento. Evidenziava inoltre l'onere dell' CP_1 di attivare i controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito e che l'orientamento indicato fosse stato accolto anche dalla Corte Costituzionale,
applicandolo in ambito previdenziale. Concludeva che, alla luce dei principi riportati, le prestazioni erogate dall' CP_1 non fossero ripetibili, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo alcun dolo. Sempre nel merito evidenziava di avere effettivamente prestato attività lavorativa per la Controparte_2 come da documentazione che allegava, e di aver poi cessato l'attività. In
definitiva, chiedeva il riconoscimento delle giornate di lavoro prestate, pari a 151 giorni nel 2017, e che dunque lo stesso non fosse tenuto a restituire alcuna somma a titolo di disoccupazione agricola per intervenuta prescrizione e per i motivi esposti nel merito;
in via istruttoria, chiedeva che fosse ammessa prova per testi.
Fissata l'udienza di discussione e instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'CP_1.
L'ente osservava che il disconoscimento delle giornate fosse derivato da accertamenti ispettivi dell'ente previdenziale stesso. Eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda essendo decorsi i termini decadenziali di legge per la proposizione dell'azione giudiziaria;
invocava infatti l'applicazione nella specie del termine di 120 giorni previsto dall'art. 22, co. 1, del D.L. n. 30/70,
conv. con modifiche nella legge 83/1970, quale termine di natura sostanziale, non soggetto alla sanatoria ex art. 8 della legge n. 533/1973. Nel merito deduceva che l'iscrizione negli elenchi nominativi costituisse presupposto imprescindibile per farsi luogo all'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola e richiamava i principi in materia di onere della prova, osservando che gravasse sull'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza escludesse l'indebito. Richiamava il principio affermato dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui, in tema di indebito previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto, sicchè ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto. Applicato detto principio al caso di specie, rilevava che ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola, fosse onere del ricorrente provare non solo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ma anche la presenza degli altri requisiti necessari, quali la disoccupazione, i requisiti contributivi, l'anzianità contributiva e la natura agricola dell'attività svolta. Osservava che, non essendo stati provati i requisiti indefettibili dell'onerosità e della subordinazione, il ricorrente fosse decaduto dalla possibilità di proporre ogni difesa e istanza istruttoria e che non avesse assolto all'onere probatorio su di lui gravante di dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c. con la ditta in questione. Evidenziava
invece l'efficacia probatoria privilegiata del verbale di accertamento, redatto all'esito delle ispezioni alle quali era stata sottoposta la ditta, precisando che esso facesse piena prova fino a querela di falso,
alla stregua della disciplina di cui all'art. 2700 c.c.; deduceva che lo stesso fosse stato redatto sulla base della documentazione in possesso dell'azienda, dei libri contabili e delle dichiarazioni rese dai lavoratori, da ritenere attendibili, e che all'esito della verifica, le prestazioni agricole asseritamente svolte negli anni controversi fossero state disconosciute. Illustrava che si fosse proceduto all'annullamento delle giornate lavorative per incongruità tra reale consistenza economica della società e quantità di manodopera agricola denunciata, per anti-economicità della condotta imprenditoriale e per mancata prova documentale dell'effettivo pagamento delle retribuzioni agli operai agricoli. Denunziava inoltre l'omessa corresponsione da parte della cooperativa della contribuzione CP_1 nonché la sproporzione, per difetto, del numero e del volume delle operazioni eseguite rispetto ai volumi dichiarati al Fisco e all' CP_1, evidenziando che a conclusione degli accertamenti fosse emersa la simulazione dei rapporti di lavoro. Eccepiva quindi l'inammissibilità
della domanda per carenza di prova, non potendosi attribuire valore probatorio alle scritture contabili della cooperativa né alle buste paga prodotte, e rilevava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione,
da ritenersi decennale. In conclusione, chiedeva la riunione del presente procedimento ad altri connessi allo stesso;
che in via preliminare fosse accertata la tardività del ricorso per intervenuta decadenza e dunque la sua inammissibilità e, nel merito, che fosse dichiarata l'infondatezza di tutte le domande e, per l'effetto, la conferma del provvedimento di disconoscimento impugnato;
chiedeva inoltre che fossero dichiarati dovuti gli importi richiesti a titolo di ripetizione di indebite prestazioni di disoccupazione agricola.
Con successiva istanza del 13/1/2025, l'CP_1 produceva il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021002281/DDL del 30/6/2023 riguardante la ditta “Natural Fruit 2013" società
cooperativa (in allegato alla memoria l'ente aveva prodotto il verbale ispettivo relativo alla ditta T.P. Fruit soc. coop. non riguardante il rapporto di lavoro in oggetto) nonché il dettaglio della posizione lavorativa del ricorrente.
Con ordinanza dell'1/10/2024 venivano rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti, ritenute non rilevanti né conducenti. Disposta la riunione al presente procedimento del giudizio iscritto al n.
8532/2024 R.G., connesso soggettivamente e oggettivamente al primo, veniva rigettata la richiesta di prova per testi, diretta e contraria, formulata anche in quest'ultimo giudizio e delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario;
nel medesimo provvedimento veniva fissata l'udienza del 9 luglio 2025 e disposto che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Con riferimento al giudizio n. 8532/2024 R.G., lo stesso è stato introdotto dal ricorso del 13/9/2024
con il quale è stato impugnato il provvedimento del 4/8/2024 di rigetto della domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2017, recante relativo indebito. In seno al ricorso il ricorrente ha sollevate le medesime eccezioni sollevate nel precedente giudizio, riproponendo le medesime domande di riconoscimento delle giornate di lavoro e di non dovutezza delle somme richieste dall' CP_1 a titolo di indebito per prestazioni di disoccupazione agricola.
Anche nel citato giudizio si è costituito l'ente previdenziale, eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza e l'infondatezza dello stesso, essendo la domanda rimasta sprovvista di prova, stante l'inidoneità dei mezzi istruttori articolati, tanto da doversi ritenere confermate le risultanze ispettive;
l'CP_1 si è riportato, pertanto, al contenuto del verbale ispettivo redatto il
30/6/2023 nei confronti della Controparte_2 Ha ribadito inoltre l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, da ritenersi decennale, nonché l'inapplicabilità della normativa in tema di indebito previdenziale invocata dal ricorrente. Ha infine sottoposto le medesime conclusioni rassegnate nel precedente giudizio.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. In particolare, il ricorrente ha insistito nel regolare svolgimento dell'attività lavorativa come operaio agricolo e nell'intervenuta prescrizione, rilevando l'esclusione di una sua responsabilità in ordine alle vicende societarie accertate.
L'CP_1, dal canto suo, in allegato alle note ha prodotto la sentenza del Tribunale di Catania n. 20/2024
di conferma del verbale di accertamento in origine allegato, n. 2021002266/DDL del 17/10/2022.
La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
********************
Si premette innanzitutto che, con nota pervenuta il 9/10/2023 (cfr. avviso di ricevimento in atti),
l'CP_1 ha comunicato al ricorrente l'avvenuto disconoscimento di giornate di lavoro agricolo intervenute dopo la pubblicazione degli elenchi annuali, pari a complessive 151 giornate OTD
nell'anno 2017.
Il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo avverso il suddetto provvedimento in data 16/10/2023
e detto ricorso è rimasto senza esito.
Successivamente, con nota del 4/8/2024, l'ente previdenziale ha comunicato che la domanda di disoccupazione agricola n. 2018770709874 relativa all'anno 2017 fosse stata respinta per i seguenti motivi: “non risulta iscritto negli elenchi agricoli"; nel provvedimento in oggetto è stato altresì
indicato un indebito residuo pari ad euro 2.108,34.
Ciò premesso, va innanzitutto esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza, sollevata dall' CP_1 e comunque relativa a questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 19/3/2014, n. 6331).
L'eccezione deve ritenersi infondata.
L'art. 22 del D.L. 3/2/1970, n. 7, convertito nella legge 11/3/1970, n. 83 dispone che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120
giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza". La Corte di Cassazione ha affermato che il suddetto termine di 120 giorni ha natura di decadenza sostanziale, così da non essere suscettibile di sanatoria ex art. 8 L. n. 533 del 1973 (cfr. fra le tante,
Cass. 21/4/2001 n. 5942; 8/11/2003 n. 16803; 10/8/2004 n. 15460, 18/5/2005 n. 10393; 6/7/2009 n.
15813).
Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 192 del 2005) non confliggente con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione dei termini decadenziali per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di cancellazione o di mancata inclusione negli elenchi nominativi è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali l'indennità di malattia e di maternità, e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi
(corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi).
Anche la Giurisprudenza di legittimità ha escluso ogni sospetto di illegittimità costituzionale della previsione normativa in esame.
Secondo costante indirizzo giurisprudenziale, in caso di presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal decreto legislativo 11/8/1993, n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il suindicato termine di 120 giorni decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dal citato art. 11, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (Cass. Sez. Lav. 16/1/2007, n. 813; Cass. 27/12/2011, n. 29070).
In caso invece di mancata presentazione del ricorso amministrativo, l'azione giudiziaria dovrà essere esercitata nei 120 giorni successivi alla scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal suddetto D.Lgs.
n. 375 del 1993, art. 11, per la presentazione del primo dei due previsti ricorsi amministrativi. A chiarimento, si precisa che il citato art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 (di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. a) della legge n. 421/92) prevede che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro la decisione della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede SCAU possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto".
Si evidenzia che l'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha soppresso il Servizio per i contributi unificati (SCAU) a decorrere dall'1 luglio 1995 ed ha trasferito le sue funzioni ed il suo personale all' CP 1 ed all'INAIL, secondo le rispettive competenze.
In definitiva, il lavoratore agricolo avverso ogni provvedimento lesivo dei propri diritti previdenziali
(accertamento negativo dei versamenti contributivi, mancata iscrizione nel relativo elenco ovvero cancellazione dallo stesso) ha la possibilità di rivolgersi prima alla competente autorità
CP amministrativa (inizialmente SCAU ed oggi ed in caso di esito negativo, decorsi ulteriori centoventi giorni dal provvedimento di diniego o dall'inutile decorso del termine ultimo per la definizione dell'iter procedurale, può adire l'autorità giudiziaria.
Al riguardo, si precisa che il riferimento fatto dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai “provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto" deve essere inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi che siano divenuti definitivi, perché
non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato ai sensi del citato art. 11 D.Lgs. n. 375 del 1993 (Cass. Sez. lavoro, n.
813/2007; Cass. Sez. lavoro, 5/6/2009 n. 13092; Cass. Sez. lavoro, 19/7/2011, n. 15785). Detta ultima disposizione, modificando la disciplina posta dal citato D.L. n. 7 del 1970, art. 17 - che assegnava alla mancata decisione del ricorso nei prescritti termini valore di accoglimento del ricorso medesimo
- attribuisce al silenzio dell'autorità preposta valore di provvedimento di rigetto.
Venendo al caso in esame, il ricorso introduttivo del giudizio risulta depositato nel rispetto del suddetto termine decadenziale.
Dalla documentazione versata in atti emerge che il provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo intervenute dopo la pubblicazione degli elenchi annuali sia stato notificato il
9/10/2023 (cfr. avviso di ricevimento in atti). Avverso il suddetto provvedimento di disconoscimento
è stato tempestivamente presentato ricorso amministrativo (ricorso n. 2439083 del 16/10/2023), come previsto dal d.lgs. n. 375/1993; decorso vanamente il termine di 90 giorni, il ricorso deve intendersi respinto (gennaio 2024); il ricorrente avrebbe potuto proporre ricorso dinanzi alla commissione centrale entro il termine di trenta giorni (febbraio 2024); con il decorso di ulteriori 90 giorni, il ricorso deve intendersi definitivamente respinto (maggio 2024).
Conclusosi in tal modo il procedimento amministrativo, da quest'ultima data è poi iniziato a decorrere l'ulteriore termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 co. 1 d.l. 3/2/1970 n. 7 convertito in legge
11/3/1970 n. 83 per la proposizione dell'azione giudiziaria, azione che pertanto avrebbe potuto essere esercitata fino al settembre 2024 e che, essendo stata promossa in data 13/3/2024 (data di deposito del primo ricorso), risulta essere stata proposta ampiamente nei termini.
Va, dunque, rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall' CP_1, con la conseguenza che le domande formulate dal ricorrente vanno dichiarate ammissibili.
Nel merito, tuttavia, dette domande devono ritenersi infondate e vanno rigettate per le ragioni che seguono.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
Ed infatti, ove l' CP_3 sia convenuto in giudizio per l'accertamento negativo dell'indebito previdenziale, grava sull'attore, che quell'accertamento abbia chiesto, l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta e dunque la debenza della prestazione stessa.
In proposito le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno composto il contrasto giurisprudenziale sorto al riguardo, statuendo che: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto" (cfr. Cass. S.U. 18046/2010; Cass. 2739/2016).
La Suprema Corte ha inoltre affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'CP_1 a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. sez. lav. 12/6/2000
n. 7995; Cass. sez. lav. 19/5/2003 n. 7845; Cass. sez. lav. 28/6/2011 n. 14296).
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha precisato quanto segue: "Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità
o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa".
Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass. sez. lav., 20/3/2001 n. 3975).
In definitiva, come chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite, "Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24
settembre 1940 n. 1949 e successive modifiche" (Cass. S.U. 26/10/2000 n. 1133, richiamata da Cass.
n. 14994/2005). Ne consegue che, chi agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Ora, nel caso in esame, il ricorrente non ha in effetti richiesto di provare alcunchè -segnatamente l'esistenza del rapporto di lavoro sottostante la pretesa prestazione ed il numero di giornate lavorate-
allegando unicamente di aver lavorato per la ditta “Natural Fruit 2013 Soc. Coop." e di aver perso,
ad un certo punto, il lavoro.
Sotto questo profilo, considerata la genericità delle suddette affermazioni, non può ritenersi che parte ricorrente abbia fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro svolto alle dipendenza dell'azienda agricola sopra indicata;
non vi è prova, infatti, dei caratteri tipici della subordinazione né di quegli elementi c.d. "sintomatici", che consentono quantomeno di poter presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es. la predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.).
Sul punto, il ricorrente si è limitato a versare in atti documentazione (cfr. buste paga) proveniente sostanzialmente dalla suddetta impresa e relativa al rapporto di lavoro in questione che, come meglio verrà precisato, non può rivestire alcun valore probatorio, articolando una prova per testi del tutto generica.
Giova evidenziare che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale
(cfr. Cass. sez. lav. 9/3/2009 n. 5645).
Pertanto, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la medesima provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della stessa.
Non appare sufficiente a tale fine la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa "alle dipendenze" di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - in specie per periodi di lavoro brevi (come nel caso che ci riguarda)
- rivestono carattere relativo e comunque non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Venendo al caso di specie, gli argomenti svolti dal ricorrente a sostegno dei propri assunti, anziché
essere diretti a comprovare la sussistenza degli elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato,
si sono erroneamente incentrati sul richiamo della normativa in tema di indebito pensionistico, ed in particolare del disposto dell'art. 52, comma 2, della L. n. 88 del 1989, invocando i principi di tutela dell'affidamento e di buona fede che riguardano l'indebito suindicato e dunque fattispecie diversa da quella in esame.
Si rileva pertanto l'inapplicabilità della normativa sulla quale poggia la domanda del ricorrente nonchè il difetto di prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura
(necessaria per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati e ai fini previdenziali invocati), non avendo parte ricorrente provato né l'esistenza del rapporto di lavoro né gli elementi che consentano di configurare la sussistenza della subordinazione, e ciò alla luce delle stesse allegazioni della parte, non avendo questa dedotto sufficienti elementi che consentano di configurare,
già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto.
Si ribadisce al riguardo che la documentazione prodotta, consistente in buste paga, non appare idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso soprattutto alla luce degli elementi ricavabili dal verbale unico di accertamento e notificazione versato in atti, relativo alla Natural Fruit 2013 soc. coop., al quale occorre far riferimento. Non v'è dubbio, infatti, che il rapporto di lavoro in questione sia stato formalmente intrattenuto con detta ultima società e non la T.P. Fruit soc. coop. (cfr. dettaglio posizione lavorativa e buste paga).
Ciò posto, procedendo all'esame del suddetto verbale ispettivo, l'inidoneità della documentazione prodotta emerge da quanto rilevato dagli ispettori al punto 5.b. del verbale stesso, intitolato "rapporti di lavoro fittizi in assenza totale di pagamento delle retribuzioni corrispondenti", ove viene riportata la tabella dei presunti lavoratori nei confronti dei quali, dall'esame delle movimentazioni patrimoniali, è emerso il mancato totale pagamento delle retribuzioni dichiarate all' CP_3
previdenziale e registrate nel Libro Unico del Lavoro. Al riguardo si osserva che, fra i lavoratori, il
Parte_1 è contenuto nell'elenco relativo all'anno 2017 riguardante l'indebito innome di "
questione.
Sul punto gli ispettori hanno evidenziato come, alla luce del disposto dell'art. 2094 c.c., la retribuzione rappresenti uno degli elementi costitutivi ed essenziali del contratto di lavoro e come la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisca prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione stessa;
e ciò in quanto, come affermato dalla Suprema Corte, la sottoscrizione "per quietanza" o "per ricevuta" apposta dal lavoratore sul documento non implichi, di per sé, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata nel documento stesso, e pertanto non sia da ritenere prova di tale pagamento (Cass. n. 9294/2011). Al riguardo i verbalizzanti hanno aggiunto che la società, relativamente ai lavoratori e agli anni riportati nella tabella, non avesse esibito alcuna documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni registrate nel Libro Unico del Lavoro.
Con riferimento a detto aspetto, hanno pertanto così concluso: "l'insieme delle considerazioni sopra esposte, pur in presenza di una formale instaurazione dei rapporti di lavoro dichiarati, comporta che gli stessi non hanno avuto un regolare svolgimento e non hanno comportato il pagamento della correlata retribuzione;
pertanto, l'assenza di uno degli elementi essenziali nel sinallagma evidenziato dalla norma del Codice Civile, rappresenta un ulteriore elemento da cui scaturisce la nullità
contrattuale; per quanto sopra debitamente e puntualmente esposto, configura in maniera inequivocabile, come già precedentemente esposto al punto 5.a., la fattispecie di instaurazione e denuncia di rapporti di lavoro fittizi avente lo scopo di precostituire posizioni contributive atte ad ottenere l'erogazione delle correlate prestazioni da parte dell'Istituto previdenziale" (cfr. pag. 39
del verbale).
Più in generale, in seno al verbale ispettivo si è evidenziato che la società cooperativa in questione,
contrariamente a quanto riportato nella visura camerale, non fosse e non potesse essere definitiva considerato che, quale impresa senza terra, non svolgesse alcunacome Parte_2
attività agricola di coltivazioni e produzione ma solo un'attività di natura commerciale (cfr. pag. 21).
Sul punto, gli ispettori hanno illustrato come la società (in effetti non iscritta all'Albo Società
Cooperative) si fosse "limitata formalmente ad assumere personale dipendente al solo fine di inviarlo ad effettuare operazioni di raccolta presso fondi di terzi, con una netta ed irriducibile cesura tra datore di lavoro formale e l'effettivo utilizzatore delle prestazioni di pagamento (cfr. Circolari CP_1 n.
126/2009, n. 94/2019 e n. 56/2020)". Da ciò ne è derivato l'assoluto mancato controllo da parte della suddetta società, in qualità di datore di lavoro, sia nella fase iniziale dell'instaurazione dei presunti rapporti di lavoro (stipula dei contratti di lavoro/assunzioni) sia nelle fasi di presunto svolgimento degli stessi (poteri di etero-direzione e quantificazione del numero di lavoratori da occupare e della contabilizzazione delle giornate lavorative) e di conclusione (emissione buste paga/pagamento delle retribuzioni).
Da quanto accertato è emerso che, nonostante la formale assunzione di manodopera alle dirette dipendenze della la stessa di fatto, nella persona del socio Controparte_4
,
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, non ha mai esercitato il potere direttivo e di controllo tipico del datore di lavoro, la c.d. "eterodirezione", nei confronti dei lavoratori oggetto degli adempimenti previdenziali messi in atto;
ciò è emerso dal raffronto incrociato delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti aventi formalmente la titolarità della gestione aziendale e quelle acquisite da parte dei presunti lavoratori (cfr. pag. 30).
Sono state inoltre riscontrate altre incongruenze e, con riferimento all'anno 2017 e precisamente ai prodotti “limoni e arance", sono risultate delle “differenze tra costi di acquisto e ricavi di vendita ben superiori rispetto alle consuetudinarie percentuali di ricarico dovute ai costi di raccolta”.
A completamento delle indagini, gli ispettori hanno pertanto così concluso: "Per quanto sopra, con riferimento al periodo ricompreso tra il 01.01.2016 ed il 31.12.2021, presumendo una interposizione di manodopera non conforme alle disposizioni vigenti, della quale non è possibile allo stato degli atti circoscrivere i confini in termini di soggetti coinvolti, sia come effettivi utilizzatori che come presunti prestatori d'opera, nonché degli eventuali corrispondenti periodi di paga, gli scriventi ritengono non validamente costituiti tutti i rapporti di lavoro denunciati dalla
[...]
, con conseguente integrale disconoscimento degli stessi in Controparte_5
capo alla stessa".
E' stato pertanto disposto il disconoscimento della totalità dei rapporti di lavoro instaurati nel periodo suddetto tra la società cooperativa ed i soggetti indicati nell'elenco di cui all'allegato n. 1 (costituente parte integrante del verbale), per i quali sono state disconosciute le giornate denunciate;
in definitiva,
detti rapporti, fra cui quello in esame, sono stati ritenuti nulli e privi di ogni effetto anche al fine del riconoscimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali.
Or, considerate le anomalie evidenziate in sede di accertamenti ispettivi (nemmeno oggetto di generica contestazione da parte del ricorrente), la documentazione di provenienza del presunto datore di lavoro consistente in buste paga perde, per l'anzidetto, qualsivoglia rilevanza. Attesa la constatata assenza nel rapporto di lavoro de quo dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c. nonchè l'assenza di elementi di segno contrario che avrebbe potuto offrire il ricorrente, appare evidente che detto rapporto
(non diversamente dagli altri coinvolti negli accertamenti) sia stato instaurato fittiziamente a scapito degli Istituti previdenziali e che il datore di lavoro, attraverso il rilascio delle buste paga, abbia concorso nell'attività simulatoria.
Ciò detto, il ricorrente ha anche eccepito la prescrizione a base dell'assunto dell'insussistenza del diritto dell' CP_1 di richiedere la restituzione delle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione. Al riguardo deve osservarsi che, trattandosi di somme versate, secondo la prospettazione dell'ente, in mancanza dei presupposti giustificativi dell'erogazione del trattamento,
la pretesa restitutoria fatta valere dall' CP_1 configura una ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo ed è, pertanto, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
Considerato che le somme a titolo di indennità di disoccupazione si riferiscono all'anno 2017 e che,
verosimilmente, sono state corrisposte nell'anno 2018, il suddetto termine decennale di prescrizione non può ritenersi decorso al momento della ricezione della nota del 4/8/2024 versata in atti, con la quale è stata chiesta la restituzione della complessiva somma di euro 2.108,34 siccome indebitamente corrisposta a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2017.
Considerato pertanto detto termine decennale, non può dichiararsi prescritto il diritto dell' CP_1 alla ripetizione d'indebito, decorrente dalla data del pagamento (Cass. n. 10250/2014). Alla luce delle considerazioni complessivamente svolte, il ricorso appare infondato sia sotto il profilo della dedotta prescrizione sia con riferimento al merito, essendo privo di sufficienti allegazioni e di idoneo corredo probatorio.
In definitiva, la cancellazione delle giornate lavorative asseritamente prestate nel 2017 presso la ditta
"Natural Fruit 2013 soc. coop." ha fatto venir meno il requisito contributivo minimo necessario per godere dell'indennità di disoccupazione agricola, con la conseguenza che va rigettata la domanda volta al riconoscimento del diritto all'erogazione della suddetta indennità in relazione al medesimo anno, e ciò atteso che il disconoscimento delle giornate lavorative fa venir meno i presupposti necessari per il diritto alle richieste prestazioni previdenziali.
Avuto riguardo alla complessità della fattispecie esaminata e delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
PQM
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania il 9 luglio 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
A
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 9 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2711/2024 R.G. cui è riunita la causa n. 8532/2024 R.G.
Promossa da
Parte_1 (c.f. C.F. 1 1) rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO
SILLUZIO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via E. D'Angiò, 2
-ricorrente-
contro
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTINA SCHILIRO' e SUSANNA MAZZAFERRI giuste procure generali in
Persona_1 di RomaNotar
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/3/2024 il ricorrente esponeva di aver ricevuto nell'anno 2022 un provvedimento di disconoscimento delle giornate agricole, pari a 151 giorni nell'anno 2017, e di avere proposto ricorso amministrativo avverso detto provvedimento, rimasto senza esito. Eccepiva in via preliminare la prescrizione delle somme richieste, trattandosi di indebito relativo all'anno 2017 e stante l'assenza di atti interruttivi nel quinquennio successivo all'indebito stesso. Nel
merito eccepiva l'infondatezza del provvedimento impugnato, vertendosi in tema di benefici erroneamente erogati dall' CP_1 e dovendo trovare applicazione il disposto dell'art. 52, comma 2,
della L. n. 88 del 1989. Osservava pertanto che, in caso di riscossione di rate di pensione (ma anche di prestazioni previdenziali e/o assistenziali) risultanti successivamente non dovute, non fosse ammesso il recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione fosse dovuta a dolo del beneficiario. Osservava ancora che detto principio fosse stato confermato dall'art. 13 della L. n.
412/1991, secondo cui la sanatoria dovesse operare in relazione a somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento dell' CP_1, che risultasse viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, fatto salvo il caso del dolo dell'interessato. Rilevava che quanto detto trovasse applicazione anche nel caso in cui l'errore consistesse nella mancata e/o erronea valutazione del diritto alla prestazione, ovvero nell'errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento, di cui l'CP_1 fosse a conoscenza. Aggiungeva che nella specie andassero applicati i principi di settore,
propri dell'indebito assistenziale, e non il principio generale di ripetizione dell'indebito sancito dall'art. 2033 c.c., e che in tale sottosistema la ripetizione dovesse essere esclusa in presenza di una situazione idonea a generare affidamento e di non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, ricorrente nella specie. A supporto dei propri assunti, riportava i principi dettati dalla Suprema
Corte in tema di indebito assistenziale e di affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede;
evidenziava che nelle specie mancasse il dolo atto a far venire meno detto affidamento. Evidenziava inoltre l'onere dell' CP_1 di attivare i controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito e che l'orientamento indicato fosse stato accolto anche dalla Corte Costituzionale,
applicandolo in ambito previdenziale. Concludeva che, alla luce dei principi riportati, le prestazioni erogate dall' CP_1 non fossero ripetibili, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo alcun dolo. Sempre nel merito evidenziava di avere effettivamente prestato attività lavorativa per la Controparte_2 come da documentazione che allegava, e di aver poi cessato l'attività. In
definitiva, chiedeva il riconoscimento delle giornate di lavoro prestate, pari a 151 giorni nel 2017, e che dunque lo stesso non fosse tenuto a restituire alcuna somma a titolo di disoccupazione agricola per intervenuta prescrizione e per i motivi esposti nel merito;
in via istruttoria, chiedeva che fosse ammessa prova per testi.
Fissata l'udienza di discussione e instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'CP_1.
L'ente osservava che il disconoscimento delle giornate fosse derivato da accertamenti ispettivi dell'ente previdenziale stesso. Eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda essendo decorsi i termini decadenziali di legge per la proposizione dell'azione giudiziaria;
invocava infatti l'applicazione nella specie del termine di 120 giorni previsto dall'art. 22, co. 1, del D.L. n. 30/70,
conv. con modifiche nella legge 83/1970, quale termine di natura sostanziale, non soggetto alla sanatoria ex art. 8 della legge n. 533/1973. Nel merito deduceva che l'iscrizione negli elenchi nominativi costituisse presupposto imprescindibile per farsi luogo all'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola e richiamava i principi in materia di onere della prova, osservando che gravasse sull'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza escludesse l'indebito. Richiamava il principio affermato dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui, in tema di indebito previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto, sicchè ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto. Applicato detto principio al caso di specie, rilevava che ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola, fosse onere del ricorrente provare non solo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ma anche la presenza degli altri requisiti necessari, quali la disoccupazione, i requisiti contributivi, l'anzianità contributiva e la natura agricola dell'attività svolta. Osservava che, non essendo stati provati i requisiti indefettibili dell'onerosità e della subordinazione, il ricorrente fosse decaduto dalla possibilità di proporre ogni difesa e istanza istruttoria e che non avesse assolto all'onere probatorio su di lui gravante di dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c. con la ditta in questione. Evidenziava
invece l'efficacia probatoria privilegiata del verbale di accertamento, redatto all'esito delle ispezioni alle quali era stata sottoposta la ditta, precisando che esso facesse piena prova fino a querela di falso,
alla stregua della disciplina di cui all'art. 2700 c.c.; deduceva che lo stesso fosse stato redatto sulla base della documentazione in possesso dell'azienda, dei libri contabili e delle dichiarazioni rese dai lavoratori, da ritenere attendibili, e che all'esito della verifica, le prestazioni agricole asseritamente svolte negli anni controversi fossero state disconosciute. Illustrava che si fosse proceduto all'annullamento delle giornate lavorative per incongruità tra reale consistenza economica della società e quantità di manodopera agricola denunciata, per anti-economicità della condotta imprenditoriale e per mancata prova documentale dell'effettivo pagamento delle retribuzioni agli operai agricoli. Denunziava inoltre l'omessa corresponsione da parte della cooperativa della contribuzione CP_1 nonché la sproporzione, per difetto, del numero e del volume delle operazioni eseguite rispetto ai volumi dichiarati al Fisco e all' CP_1, evidenziando che a conclusione degli accertamenti fosse emersa la simulazione dei rapporti di lavoro. Eccepiva quindi l'inammissibilità
della domanda per carenza di prova, non potendosi attribuire valore probatorio alle scritture contabili della cooperativa né alle buste paga prodotte, e rilevava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione,
da ritenersi decennale. In conclusione, chiedeva la riunione del presente procedimento ad altri connessi allo stesso;
che in via preliminare fosse accertata la tardività del ricorso per intervenuta decadenza e dunque la sua inammissibilità e, nel merito, che fosse dichiarata l'infondatezza di tutte le domande e, per l'effetto, la conferma del provvedimento di disconoscimento impugnato;
chiedeva inoltre che fossero dichiarati dovuti gli importi richiesti a titolo di ripetizione di indebite prestazioni di disoccupazione agricola.
Con successiva istanza del 13/1/2025, l'CP_1 produceva il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021002281/DDL del 30/6/2023 riguardante la ditta “Natural Fruit 2013" società
cooperativa (in allegato alla memoria l'ente aveva prodotto il verbale ispettivo relativo alla ditta T.P. Fruit soc. coop. non riguardante il rapporto di lavoro in oggetto) nonché il dettaglio della posizione lavorativa del ricorrente.
Con ordinanza dell'1/10/2024 venivano rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti, ritenute non rilevanti né conducenti. Disposta la riunione al presente procedimento del giudizio iscritto al n.
8532/2024 R.G., connesso soggettivamente e oggettivamente al primo, veniva rigettata la richiesta di prova per testi, diretta e contraria, formulata anche in quest'ultimo giudizio e delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario;
nel medesimo provvedimento veniva fissata l'udienza del 9 luglio 2025 e disposto che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Con riferimento al giudizio n. 8532/2024 R.G., lo stesso è stato introdotto dal ricorso del 13/9/2024
con il quale è stato impugnato il provvedimento del 4/8/2024 di rigetto della domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2017, recante relativo indebito. In seno al ricorso il ricorrente ha sollevate le medesime eccezioni sollevate nel precedente giudizio, riproponendo le medesime domande di riconoscimento delle giornate di lavoro e di non dovutezza delle somme richieste dall' CP_1 a titolo di indebito per prestazioni di disoccupazione agricola.
Anche nel citato giudizio si è costituito l'ente previdenziale, eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza e l'infondatezza dello stesso, essendo la domanda rimasta sprovvista di prova, stante l'inidoneità dei mezzi istruttori articolati, tanto da doversi ritenere confermate le risultanze ispettive;
l'CP_1 si è riportato, pertanto, al contenuto del verbale ispettivo redatto il
30/6/2023 nei confronti della Controparte_2 Ha ribadito inoltre l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, da ritenersi decennale, nonché l'inapplicabilità della normativa in tema di indebito previdenziale invocata dal ricorrente. Ha infine sottoposto le medesime conclusioni rassegnate nel precedente giudizio.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. In particolare, il ricorrente ha insistito nel regolare svolgimento dell'attività lavorativa come operaio agricolo e nell'intervenuta prescrizione, rilevando l'esclusione di una sua responsabilità in ordine alle vicende societarie accertate.
L'CP_1, dal canto suo, in allegato alle note ha prodotto la sentenza del Tribunale di Catania n. 20/2024
di conferma del verbale di accertamento in origine allegato, n. 2021002266/DDL del 17/10/2022.
La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
********************
Si premette innanzitutto che, con nota pervenuta il 9/10/2023 (cfr. avviso di ricevimento in atti),
l'CP_1 ha comunicato al ricorrente l'avvenuto disconoscimento di giornate di lavoro agricolo intervenute dopo la pubblicazione degli elenchi annuali, pari a complessive 151 giornate OTD
nell'anno 2017.
Il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo avverso il suddetto provvedimento in data 16/10/2023
e detto ricorso è rimasto senza esito.
Successivamente, con nota del 4/8/2024, l'ente previdenziale ha comunicato che la domanda di disoccupazione agricola n. 2018770709874 relativa all'anno 2017 fosse stata respinta per i seguenti motivi: “non risulta iscritto negli elenchi agricoli"; nel provvedimento in oggetto è stato altresì
indicato un indebito residuo pari ad euro 2.108,34.
Ciò premesso, va innanzitutto esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza, sollevata dall' CP_1 e comunque relativa a questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 19/3/2014, n. 6331).
L'eccezione deve ritenersi infondata.
L'art. 22 del D.L. 3/2/1970, n. 7, convertito nella legge 11/3/1970, n. 83 dispone che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120
giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza". La Corte di Cassazione ha affermato che il suddetto termine di 120 giorni ha natura di decadenza sostanziale, così da non essere suscettibile di sanatoria ex art. 8 L. n. 533 del 1973 (cfr. fra le tante,
Cass. 21/4/2001 n. 5942; 8/11/2003 n. 16803; 10/8/2004 n. 15460, 18/5/2005 n. 10393; 6/7/2009 n.
15813).
Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 192 del 2005) non confliggente con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione dei termini decadenziali per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di cancellazione o di mancata inclusione negli elenchi nominativi è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali l'indennità di malattia e di maternità, e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi
(corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi).
Anche la Giurisprudenza di legittimità ha escluso ogni sospetto di illegittimità costituzionale della previsione normativa in esame.
Secondo costante indirizzo giurisprudenziale, in caso di presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal decreto legislativo 11/8/1993, n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il suindicato termine di 120 giorni decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dal citato art. 11, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (Cass. Sez. Lav. 16/1/2007, n. 813; Cass. 27/12/2011, n. 29070).
In caso invece di mancata presentazione del ricorso amministrativo, l'azione giudiziaria dovrà essere esercitata nei 120 giorni successivi alla scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal suddetto D.Lgs.
n. 375 del 1993, art. 11, per la presentazione del primo dei due previsti ricorsi amministrativi. A chiarimento, si precisa che il citato art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 (di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. a) della legge n. 421/92) prevede che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro la decisione della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede SCAU possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto".
Si evidenzia che l'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha soppresso il Servizio per i contributi unificati (SCAU) a decorrere dall'1 luglio 1995 ed ha trasferito le sue funzioni ed il suo personale all' CP 1 ed all'INAIL, secondo le rispettive competenze.
In definitiva, il lavoratore agricolo avverso ogni provvedimento lesivo dei propri diritti previdenziali
(accertamento negativo dei versamenti contributivi, mancata iscrizione nel relativo elenco ovvero cancellazione dallo stesso) ha la possibilità di rivolgersi prima alla competente autorità
CP amministrativa (inizialmente SCAU ed oggi ed in caso di esito negativo, decorsi ulteriori centoventi giorni dal provvedimento di diniego o dall'inutile decorso del termine ultimo per la definizione dell'iter procedurale, può adire l'autorità giudiziaria.
Al riguardo, si precisa che il riferimento fatto dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai “provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto" deve essere inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi che siano divenuti definitivi, perché
non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato ai sensi del citato art. 11 D.Lgs. n. 375 del 1993 (Cass. Sez. lavoro, n.
813/2007; Cass. Sez. lavoro, 5/6/2009 n. 13092; Cass. Sez. lavoro, 19/7/2011, n. 15785). Detta ultima disposizione, modificando la disciplina posta dal citato D.L. n. 7 del 1970, art. 17 - che assegnava alla mancata decisione del ricorso nei prescritti termini valore di accoglimento del ricorso medesimo
- attribuisce al silenzio dell'autorità preposta valore di provvedimento di rigetto.
Venendo al caso in esame, il ricorso introduttivo del giudizio risulta depositato nel rispetto del suddetto termine decadenziale.
Dalla documentazione versata in atti emerge che il provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo intervenute dopo la pubblicazione degli elenchi annuali sia stato notificato il
9/10/2023 (cfr. avviso di ricevimento in atti). Avverso il suddetto provvedimento di disconoscimento
è stato tempestivamente presentato ricorso amministrativo (ricorso n. 2439083 del 16/10/2023), come previsto dal d.lgs. n. 375/1993; decorso vanamente il termine di 90 giorni, il ricorso deve intendersi respinto (gennaio 2024); il ricorrente avrebbe potuto proporre ricorso dinanzi alla commissione centrale entro il termine di trenta giorni (febbraio 2024); con il decorso di ulteriori 90 giorni, il ricorso deve intendersi definitivamente respinto (maggio 2024).
Conclusosi in tal modo il procedimento amministrativo, da quest'ultima data è poi iniziato a decorrere l'ulteriore termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 co. 1 d.l. 3/2/1970 n. 7 convertito in legge
11/3/1970 n. 83 per la proposizione dell'azione giudiziaria, azione che pertanto avrebbe potuto essere esercitata fino al settembre 2024 e che, essendo stata promossa in data 13/3/2024 (data di deposito del primo ricorso), risulta essere stata proposta ampiamente nei termini.
Va, dunque, rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall' CP_1, con la conseguenza che le domande formulate dal ricorrente vanno dichiarate ammissibili.
Nel merito, tuttavia, dette domande devono ritenersi infondate e vanno rigettate per le ragioni che seguono.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
Ed infatti, ove l' CP_3 sia convenuto in giudizio per l'accertamento negativo dell'indebito previdenziale, grava sull'attore, che quell'accertamento abbia chiesto, l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta e dunque la debenza della prestazione stessa.
In proposito le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno composto il contrasto giurisprudenziale sorto al riguardo, statuendo che: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto" (cfr. Cass. S.U. 18046/2010; Cass. 2739/2016).
La Suprema Corte ha inoltre affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'CP_1 a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. sez. lav. 12/6/2000
n. 7995; Cass. sez. lav. 19/5/2003 n. 7845; Cass. sez. lav. 28/6/2011 n. 14296).
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha precisato quanto segue: "Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità
o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa".
Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass. sez. lav., 20/3/2001 n. 3975).
In definitiva, come chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite, "Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24
settembre 1940 n. 1949 e successive modifiche" (Cass. S.U. 26/10/2000 n. 1133, richiamata da Cass.
n. 14994/2005). Ne consegue che, chi agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Ora, nel caso in esame, il ricorrente non ha in effetti richiesto di provare alcunchè -segnatamente l'esistenza del rapporto di lavoro sottostante la pretesa prestazione ed il numero di giornate lavorate-
allegando unicamente di aver lavorato per la ditta “Natural Fruit 2013 Soc. Coop." e di aver perso,
ad un certo punto, il lavoro.
Sotto questo profilo, considerata la genericità delle suddette affermazioni, non può ritenersi che parte ricorrente abbia fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro svolto alle dipendenza dell'azienda agricola sopra indicata;
non vi è prova, infatti, dei caratteri tipici della subordinazione né di quegli elementi c.d. "sintomatici", che consentono quantomeno di poter presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es. la predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.).
Sul punto, il ricorrente si è limitato a versare in atti documentazione (cfr. buste paga) proveniente sostanzialmente dalla suddetta impresa e relativa al rapporto di lavoro in questione che, come meglio verrà precisato, non può rivestire alcun valore probatorio, articolando una prova per testi del tutto generica.
Giova evidenziare che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale
(cfr. Cass. sez. lav. 9/3/2009 n. 5645).
Pertanto, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la medesima provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della stessa.
Non appare sufficiente a tale fine la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa "alle dipendenze" di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - in specie per periodi di lavoro brevi (come nel caso che ci riguarda)
- rivestono carattere relativo e comunque non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Venendo al caso di specie, gli argomenti svolti dal ricorrente a sostegno dei propri assunti, anziché
essere diretti a comprovare la sussistenza degli elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato,
si sono erroneamente incentrati sul richiamo della normativa in tema di indebito pensionistico, ed in particolare del disposto dell'art. 52, comma 2, della L. n. 88 del 1989, invocando i principi di tutela dell'affidamento e di buona fede che riguardano l'indebito suindicato e dunque fattispecie diversa da quella in esame.
Si rileva pertanto l'inapplicabilità della normativa sulla quale poggia la domanda del ricorrente nonchè il difetto di prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura
(necessaria per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati e ai fini previdenziali invocati), non avendo parte ricorrente provato né l'esistenza del rapporto di lavoro né gli elementi che consentano di configurare la sussistenza della subordinazione, e ciò alla luce delle stesse allegazioni della parte, non avendo questa dedotto sufficienti elementi che consentano di configurare,
già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto.
Si ribadisce al riguardo che la documentazione prodotta, consistente in buste paga, non appare idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso soprattutto alla luce degli elementi ricavabili dal verbale unico di accertamento e notificazione versato in atti, relativo alla Natural Fruit 2013 soc. coop., al quale occorre far riferimento. Non v'è dubbio, infatti, che il rapporto di lavoro in questione sia stato formalmente intrattenuto con detta ultima società e non la T.P. Fruit soc. coop. (cfr. dettaglio posizione lavorativa e buste paga).
Ciò posto, procedendo all'esame del suddetto verbale ispettivo, l'inidoneità della documentazione prodotta emerge da quanto rilevato dagli ispettori al punto 5.b. del verbale stesso, intitolato "rapporti di lavoro fittizi in assenza totale di pagamento delle retribuzioni corrispondenti", ove viene riportata la tabella dei presunti lavoratori nei confronti dei quali, dall'esame delle movimentazioni patrimoniali, è emerso il mancato totale pagamento delle retribuzioni dichiarate all' CP_3
previdenziale e registrate nel Libro Unico del Lavoro. Al riguardo si osserva che, fra i lavoratori, il
Parte_1 è contenuto nell'elenco relativo all'anno 2017 riguardante l'indebito innome di "
questione.
Sul punto gli ispettori hanno evidenziato come, alla luce del disposto dell'art. 2094 c.c., la retribuzione rappresenti uno degli elementi costitutivi ed essenziali del contratto di lavoro e come la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisca prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione stessa;
e ciò in quanto, come affermato dalla Suprema Corte, la sottoscrizione "per quietanza" o "per ricevuta" apposta dal lavoratore sul documento non implichi, di per sé, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata nel documento stesso, e pertanto non sia da ritenere prova di tale pagamento (Cass. n. 9294/2011). Al riguardo i verbalizzanti hanno aggiunto che la società, relativamente ai lavoratori e agli anni riportati nella tabella, non avesse esibito alcuna documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni registrate nel Libro Unico del Lavoro.
Con riferimento a detto aspetto, hanno pertanto così concluso: "l'insieme delle considerazioni sopra esposte, pur in presenza di una formale instaurazione dei rapporti di lavoro dichiarati, comporta che gli stessi non hanno avuto un regolare svolgimento e non hanno comportato il pagamento della correlata retribuzione;
pertanto, l'assenza di uno degli elementi essenziali nel sinallagma evidenziato dalla norma del Codice Civile, rappresenta un ulteriore elemento da cui scaturisce la nullità
contrattuale; per quanto sopra debitamente e puntualmente esposto, configura in maniera inequivocabile, come già precedentemente esposto al punto 5.a., la fattispecie di instaurazione e denuncia di rapporti di lavoro fittizi avente lo scopo di precostituire posizioni contributive atte ad ottenere l'erogazione delle correlate prestazioni da parte dell'Istituto previdenziale" (cfr. pag. 39
del verbale).
Più in generale, in seno al verbale ispettivo si è evidenziato che la società cooperativa in questione,
contrariamente a quanto riportato nella visura camerale, non fosse e non potesse essere definitiva considerato che, quale impresa senza terra, non svolgesse alcunacome Parte_2
attività agricola di coltivazioni e produzione ma solo un'attività di natura commerciale (cfr. pag. 21).
Sul punto, gli ispettori hanno illustrato come la società (in effetti non iscritta all'Albo Società
Cooperative) si fosse "limitata formalmente ad assumere personale dipendente al solo fine di inviarlo ad effettuare operazioni di raccolta presso fondi di terzi, con una netta ed irriducibile cesura tra datore di lavoro formale e l'effettivo utilizzatore delle prestazioni di pagamento (cfr. Circolari CP_1 n.
126/2009, n. 94/2019 e n. 56/2020)". Da ciò ne è derivato l'assoluto mancato controllo da parte della suddetta società, in qualità di datore di lavoro, sia nella fase iniziale dell'instaurazione dei presunti rapporti di lavoro (stipula dei contratti di lavoro/assunzioni) sia nelle fasi di presunto svolgimento degli stessi (poteri di etero-direzione e quantificazione del numero di lavoratori da occupare e della contabilizzazione delle giornate lavorative) e di conclusione (emissione buste paga/pagamento delle retribuzioni).
Da quanto accertato è emerso che, nonostante la formale assunzione di manodopera alle dirette dipendenze della la stessa di fatto, nella persona del socio Controparte_4
,
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, non ha mai esercitato il potere direttivo e di controllo tipico del datore di lavoro, la c.d. "eterodirezione", nei confronti dei lavoratori oggetto degli adempimenti previdenziali messi in atto;
ciò è emerso dal raffronto incrociato delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti aventi formalmente la titolarità della gestione aziendale e quelle acquisite da parte dei presunti lavoratori (cfr. pag. 30).
Sono state inoltre riscontrate altre incongruenze e, con riferimento all'anno 2017 e precisamente ai prodotti “limoni e arance", sono risultate delle “differenze tra costi di acquisto e ricavi di vendita ben superiori rispetto alle consuetudinarie percentuali di ricarico dovute ai costi di raccolta”.
A completamento delle indagini, gli ispettori hanno pertanto così concluso: "Per quanto sopra, con riferimento al periodo ricompreso tra il 01.01.2016 ed il 31.12.2021, presumendo una interposizione di manodopera non conforme alle disposizioni vigenti, della quale non è possibile allo stato degli atti circoscrivere i confini in termini di soggetti coinvolti, sia come effettivi utilizzatori che come presunti prestatori d'opera, nonché degli eventuali corrispondenti periodi di paga, gli scriventi ritengono non validamente costituiti tutti i rapporti di lavoro denunciati dalla
[...]
, con conseguente integrale disconoscimento degli stessi in Controparte_5
capo alla stessa".
E' stato pertanto disposto il disconoscimento della totalità dei rapporti di lavoro instaurati nel periodo suddetto tra la società cooperativa ed i soggetti indicati nell'elenco di cui all'allegato n. 1 (costituente parte integrante del verbale), per i quali sono state disconosciute le giornate denunciate;
in definitiva,
detti rapporti, fra cui quello in esame, sono stati ritenuti nulli e privi di ogni effetto anche al fine del riconoscimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali.
Or, considerate le anomalie evidenziate in sede di accertamenti ispettivi (nemmeno oggetto di generica contestazione da parte del ricorrente), la documentazione di provenienza del presunto datore di lavoro consistente in buste paga perde, per l'anzidetto, qualsivoglia rilevanza. Attesa la constatata assenza nel rapporto di lavoro de quo dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c. nonchè l'assenza di elementi di segno contrario che avrebbe potuto offrire il ricorrente, appare evidente che detto rapporto
(non diversamente dagli altri coinvolti negli accertamenti) sia stato instaurato fittiziamente a scapito degli Istituti previdenziali e che il datore di lavoro, attraverso il rilascio delle buste paga, abbia concorso nell'attività simulatoria.
Ciò detto, il ricorrente ha anche eccepito la prescrizione a base dell'assunto dell'insussistenza del diritto dell' CP_1 di richiedere la restituzione delle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione. Al riguardo deve osservarsi che, trattandosi di somme versate, secondo la prospettazione dell'ente, in mancanza dei presupposti giustificativi dell'erogazione del trattamento,
la pretesa restitutoria fatta valere dall' CP_1 configura una ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo ed è, pertanto, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
Considerato che le somme a titolo di indennità di disoccupazione si riferiscono all'anno 2017 e che,
verosimilmente, sono state corrisposte nell'anno 2018, il suddetto termine decennale di prescrizione non può ritenersi decorso al momento della ricezione della nota del 4/8/2024 versata in atti, con la quale è stata chiesta la restituzione della complessiva somma di euro 2.108,34 siccome indebitamente corrisposta a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2017.
Considerato pertanto detto termine decennale, non può dichiararsi prescritto il diritto dell' CP_1 alla ripetizione d'indebito, decorrente dalla data del pagamento (Cass. n. 10250/2014). Alla luce delle considerazioni complessivamente svolte, il ricorso appare infondato sia sotto il profilo della dedotta prescrizione sia con riferimento al merito, essendo privo di sufficienti allegazioni e di idoneo corredo probatorio.
In definitiva, la cancellazione delle giornate lavorative asseritamente prestate nel 2017 presso la ditta
"Natural Fruit 2013 soc. coop." ha fatto venir meno il requisito contributivo minimo necessario per godere dell'indennità di disoccupazione agricola, con la conseguenza che va rigettata la domanda volta al riconoscimento del diritto all'erogazione della suddetta indennità in relazione al medesimo anno, e ciò atteso che il disconoscimento delle giornate lavorative fa venir meno i presupposti necessari per il diritto alle richieste prestazioni previdenziali.
Avuto riguardo alla complessità della fattispecie esaminata e delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
PQM
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania il 9 luglio 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio