Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/04/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
Verbale di udienza della causa n. 1297/2024 r.g.a.
Oggi 24 aprile 2025 ad ore 12:15 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere
con l'assistenza del cancelliere Francesca De Carlo
Sono comparsi: per l'appellante l'avv. Alessandra Gambazzi
per l'appellato l'avv. Daniele Tonon
Le parti richiamano le conclusioni già precisate con il deposito di note scritte.
La Corte invita le parti a discutere oralmente la causa.
Le parti si riportano ai rispettivi atti.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad ore 12:30.
Alle ore 14:30 la Corte rientra e, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa da:
(c.f. ), difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Alessandra Gambazzi
(appellante)
nei confronti di
(c.f. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Simone Perazzolo e dall'avv. Daniele Tonon
(appellato)
sulle seguenti conclusioni:
2 per l'appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis: In via preliminare, dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza R.G. n. 3980/2016; In via principale e nel merito, accogliere per il motivo dedotto in narrativa il proposto appello e per l'effetto dichiarare la nullità dell'ordinanza R.G. n. 3980/2016, pronunciata dal Tribunale di Padova in data 20 settembre 2016 e notificata con formula esecutiva in data 18 giugno 2024; per l'effetto, disporre la rimessione della causa al Tribunale di Padova al fine di instaurare correttamente il giudizio. Con vittoria delle spese e competenze del giudizio, diritti ed onorari.
per l'appellato:
Rigettare l'appello proposto dal Sig. . Spese e Parte_1 competenze di lite, compreso il rimborso spese generali e accessori fiscali e previdenziali, integralmente rifuse;
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della eccezione di nullità della sentenza di primo grado, disporre ai sensi dell'art. 354 c.p.c. la rimessione della causa al Tribunale di Padova. Spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedeva al Tribunale Controparte_1
di Padova che fosse condannato a corrispondergli la Parte_1
somma di Euro 10.629,00, oltre interessi legali dal 18 gennaio 2016 al saldo.
Il ricorrente deduceva di avere mutuato a controparte l'importo di denaro suddetto, che non gli era stato restituito.
non si costituiva in giudizio. Parte_1
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata il 19 settembre 2016
(depositata il 20 settembre 2016), il giudice, rilevato che Parte_1
3 non si era presentato a rendere l'interrogatorio formale, accoglieva Pt_1
il ricorso e condannava al pagamento dell'importo Parte_1
suddetto.
Con atto di citazione notificato il 18 luglio 2024, Parte_1
proponeva appello, affermando di essere venuto a conoscenza dell'ordinanza solamente il 18 giugno 2024, allorché le venne notificata unitamente all'atto di precetto.
Con unico motivo d'impugnazione, eccepiva la nullità Parte_1
dell'ordinanza, poiché era nulla la notificazione del ricorso ex art. 702 bis
c.p.c. e del decreto che fissava l'udienza (notificazione compiuta a un indirizzo che non corrispondeva a quello di residenza).
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello, in quanto la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio si era regolarmente perfezionata per compiuta giacenza del plico raccomandato non ritirato dal destinatario.
Con ordinanza del 7 febbraio 2025 era richiesto alle parti di esibire gli originali di certificati e comunicazioni provenienti dal Comune di TO
ZI.
Le conclusioni erano precisate con note scritte depositate nel termine fissato.
All'udienza odierna, fissata ex art. 281 sexies c.p.c., le parti hanno discusso oralmente la causa.
***
4 1. sostiene che, alla data di notificazione del ricorso ex Parte_1
art. 702 bis c.p.c., non risiedeva più in TO ZI (via Bellotti n. 28),
ma era iscritto all'Aire. Il 28 marzo 2016 egli aveva comunicato all'ufficio anagrafe del predetto Comune nuovo indirizzo di Lagos
(Nigeria). Il successivo 10 maggio 2016 si trasferiva in quel paese.
Pertanto, la notificazione del ricorso, compiuta il 12-17 maggio 2016
presso l'indirizzo di TO ZI, era nulla.
afferma, invece, che la notificazione del ricorso e del Controparte_1
decreto che fissava l'udienza si sia perfezionata il 27 maggio 2016 per compiuta giacenza. L'iscrizione all'Aire di Mola era avvenuta solamente l'8 giugno 2016.
2. La documentazione esibita con gli atti introduttivi del giudizio di appello è contraddittoria.
L'appellante ha prodotto comunicazione data 28 marzo 2016 (prot. n.
29740) con cui il Comune di TO ZI comunicava a che aveva Pt_1
provveduto alla “variazione dell'indirizzo Aire con decorrenza
27/03/2016”.
Dai timbri apposti sul passaporto, contenenti il visto rilasciato il 26 aprile
2016, risulta che entrò in Nigeria il 10 maggio 2016, ma vi uscì il 6 Pt_1
giugno 2016 (entrò nuovamente il 23 agosto 2016, ma lasciò il paese il 26
settembre 2016).
Dal certificato rilasciato dal Comune di TO ZI, prodotto in causa dall'appellato, risulta invece che fu iscritto “per espatrio” all'Aire Pt_1
solo in data 8 giugno 2016.
5 E' stato perciò chiesto alle parti di produrre in causa gli originali dei documenti suddetti, onde consentire alla Corte di verificarne l'autenticità
e appurarne l'effettivo contenuto.
L'appellato ha prodotto in originale il certificato di residenza rilasciato dal Comune di TO ZI il 17 novembre 2016, da cui risulta che
è “iscritto il 08/06/2016 per espatrio/res. estero”, con Parte_2
indicazione del recapito presso un indirizzo nigeriano.
L'appellante non ha compiuto depositi in originale. Ha tuttavia depositato: - copia di comunicazione del Comune analoga a quella già
prodotta; - copia di un certificato del Consolato generale d'Italia in Lagos
del 28 dicembre 2016, che attesta che era iscritto “nello schedario Pt_1
consolare”, privo d'indicazione della data di tale iscrizione;
- copia di certificato del Ministero dell'Interno Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente del 30 aprile 2022, da cui risulta che dall'8 Pt_1
giugno 2016, era iscritto all'Aire, ma con residenza non in Nigeria, bensì
in Moldavia (città di Chisinau).
3. In sintesi, l'unico documento originale - certificato di residenza
A.I.R.E. del Comune di TO ZI, depositato in causa dall'appellato -
attesta che l'iscrizione all'Aire è avvenuta l'8 giugno 2016.
Ammesso che siano autentiche (non sono state esibite in originale, come richiesto, e neppure vi un'attestazione chiarificatrice da parte del
Comune, che la parte era stata onerata di procurarsi con l'ordinanza del 7
febbraio 2025), non si spiega il contenuto delle comunicazioni dello
6 stesso Comune indirizzate a in cui si parla di iscrizione avvenuta il Pt_1
28 marzo 2016.
In ogni caso, dall'esame del passaporto si evince che il 28 marzo 2016
non era ancora stato in Nigeria: il visto è del mese successivo e il Pt_1
primo ingresso avverrà solo due mesi dopo. Quindi, non poteva corrispondere al vero la dichiarazione di residenza in Nigeria compiuta nel mese di marzo (fermo restando che, come si evince sempre dall'esame del passaporto, è rimasto in Nigeria per un periodo di tempo Pt_1
piuttosto limitato).
Il certificato di residenza del Comune di TO ZI è coerente, quanto alla data di iscrizione all'Aire, con la certificazione del Ministero degli
Interni, che pure riporta come data di iscrizione all'Aire l'8 giugno 2016
(a prescindere dal fatto, che l'appellante non ha inteso spiegare, che l'indirizzo estero dichiarato, secondo quest'ultima certificazione, era in
Moldavia e non in Nigeria).
Dunque, la notifica compiuta il 17 maggio 2017 (perfezionatasi il 27
maggio 2016), è valida. In quella data risiedeva ancora a TO Pt_1
ZI. Il mancato ritiro della raccomandata è perciò dipeso da una sua libera decisione.
4. La validità della notificazione dell'atto di citazione comporta l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto dopo che era ampiamente trascorso il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c.
Non può perciò darsi ingresso all'interrogatorio formale dell'appellato,
con cui l'appellante vorrebbe dimostrare che il denaro gli era stato dato
7 per compiere “un'operazione commerciale da effettuare sul territorio africano consistente nell'acquisto e successiva vendita di prodotti ad uso alimentare”, nonché il fatto che era a conoscenza che “nel 2016” CP_1
si era trasferito in Nigeria (conoscenza che è temporalmente Pt_1
imprecisata e nulla aggiunge a quanto sopra già osservato).
L'appello è perciò respinto con integrale conferma dell'impugnata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pronunciata il 19 settembre 2016 e depositata il 20 settembre 2016 dal Tribunale di Padova.
5. Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi indicati dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.201 ed euro
26.000, con esclusione del compenso per la fase istruttoria che non si è
tenuta.
6. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già
corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile di appello iscritta al n. 1297/24 r.g., così ha deciso:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ex art. 702 ter
c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Padova il 19 settembre 2016 e depositata il 20 settembre 2016;
8 - condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali che liquida in Euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 24 aprile 2025
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon
Il consigliere estensore dott. Alessandro Rizzieri
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