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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/05/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1442/2022 R.G. tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Migliaccio Parte_1
-ricorrente-
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Muscatello
-resistente-
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
20.05.2025.
Con ricorso depositato in data 25.07.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 02.01.2022 al CP_2
30.04.2020, con contratto a tempo determinato part-time orizzontale, con la qualifica di operaio, addetto ai servizi di custodia di attrezzature e beni;
di aver osservato un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualmente previsto, avendo lavorato per n. 195,60 ore in più rispetto all'orario stabilito;
di non aver percepito nulla a titolo di tredicesima mensilità; di essere rimasta creditrice della somma di € 1.960,00, a titolo di straordinario e ratei tredicesima.
Ciò premesso, adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la condanna della datrice di lavoro al pagamento della somma sopra indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 1 Instaurato il contraddittorio, la società resistente, costituitasi tardivamente, deduceva l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante escussione testimoniale ed esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Stando alla documentazione in atti, la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società resistente dal 02.01.2022 al 30.04.2020, con contratto a tempo determinato part-time orizzontale per n. 24 ore settimanali, con la qualifica di personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di attrezzature e beni (cfr. contratto di lavoro allegato al ricorso).
Ciò posto, la ricorrente lamenta di aver osservato un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualmente previsto, avendo lavorato per n. 195,60 ore in più rispetto all'orario stabilito, senza percepire la relativa retribuzione.
Sul punto, deve rilevarsi che in materia di lavoro la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro straordinario (e supplementare) è a carico del lavoratore e deve rigorosamente riflettere la prestazione del lavoro che si pretende reso oltre i limiti di quello ordinario, nonché la misura della stessa, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente, ma con sua facoltà di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. (cfr. Tribunale Bari, sez. lav., 14 novembre
2006).
Orbene, nel caso di specie, lo svolgimento del lavoro straordinario così come dedotto dalla ricorrente non ha trovato sufficiente riscontro nella prova testimoniale espletata.
L'unico teste escusso, sig. , citato dal ricorrente (il quale ha Testimone_1 rinunciato all'ascolto del secondo testimone ammesso), nulla ha saputo riferire, avendo dichiarato di aver lavorato presso la Coop di Catanzaro come impiegato del punto vendita sito in Via Gioacchino da Fiore, di essere a conoscenza che la resistente si occupa del servizio di portierato per conto della Coop, ma non di non conoscere il ricorrente e di non ricordarsi di lui (cfr. verbale di udienza del 14.11.2023).
2 Interrogato all'udienza del 26.03.2024, il legale rappresentante ha dichiarato che il ricorrente ha rispettato gli orari di lavoro contrattualmente previsti e che l'eventuale orario straordinario svolto veniva dichiarato in busta paga e regolarmente retribuito.
La documentazione prodotta dal ricorrente, in particolare le “schede orario” relative alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020, talune recanti in intestazione
“AZ Coop” e timbro AZ S.p.a., altre prive sia firma che di intestazione, non sono idonee a dimostrare l'espletamento del lavoro straordinario, in quanto non riconducibili con sufficiente certezza alla società resistente.
Per le ragioni che precedono, in applicazione delle regole di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., la pretesa volta ad ottenere le differenze retributive per il lavoro straordinario asseritamente svolto non può trovare accoglimento.
Va rigettata, inoltre, la domanda di condanna al pagamento della tredicesima mensilità, in quanto erogata mensilmente al lavoratore per come si evince dalle buste paga in atti e i cui importi è incontestato siano stati regolarmente corrisposti.
Per le considerazioni che precedono, il ricordo va rigettato.
La qualità delle parti e l'equivocità del quadro istruttorio esaminato inducono a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M
.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, li 20.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1442/2022 R.G. tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Migliaccio Parte_1
-ricorrente-
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Muscatello
-resistente-
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
20.05.2025.
Con ricorso depositato in data 25.07.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 02.01.2022 al CP_2
30.04.2020, con contratto a tempo determinato part-time orizzontale, con la qualifica di operaio, addetto ai servizi di custodia di attrezzature e beni;
di aver osservato un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualmente previsto, avendo lavorato per n. 195,60 ore in più rispetto all'orario stabilito;
di non aver percepito nulla a titolo di tredicesima mensilità; di essere rimasta creditrice della somma di € 1.960,00, a titolo di straordinario e ratei tredicesima.
Ciò premesso, adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la condanna della datrice di lavoro al pagamento della somma sopra indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 1 Instaurato il contraddittorio, la società resistente, costituitasi tardivamente, deduceva l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante escussione testimoniale ed esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Stando alla documentazione in atti, la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società resistente dal 02.01.2022 al 30.04.2020, con contratto a tempo determinato part-time orizzontale per n. 24 ore settimanali, con la qualifica di personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di attrezzature e beni (cfr. contratto di lavoro allegato al ricorso).
Ciò posto, la ricorrente lamenta di aver osservato un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualmente previsto, avendo lavorato per n. 195,60 ore in più rispetto all'orario stabilito, senza percepire la relativa retribuzione.
Sul punto, deve rilevarsi che in materia di lavoro la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro straordinario (e supplementare) è a carico del lavoratore e deve rigorosamente riflettere la prestazione del lavoro che si pretende reso oltre i limiti di quello ordinario, nonché la misura della stessa, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente, ma con sua facoltà di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. (cfr. Tribunale Bari, sez. lav., 14 novembre
2006).
Orbene, nel caso di specie, lo svolgimento del lavoro straordinario così come dedotto dalla ricorrente non ha trovato sufficiente riscontro nella prova testimoniale espletata.
L'unico teste escusso, sig. , citato dal ricorrente (il quale ha Testimone_1 rinunciato all'ascolto del secondo testimone ammesso), nulla ha saputo riferire, avendo dichiarato di aver lavorato presso la Coop di Catanzaro come impiegato del punto vendita sito in Via Gioacchino da Fiore, di essere a conoscenza che la resistente si occupa del servizio di portierato per conto della Coop, ma non di non conoscere il ricorrente e di non ricordarsi di lui (cfr. verbale di udienza del 14.11.2023).
2 Interrogato all'udienza del 26.03.2024, il legale rappresentante ha dichiarato che il ricorrente ha rispettato gli orari di lavoro contrattualmente previsti e che l'eventuale orario straordinario svolto veniva dichiarato in busta paga e regolarmente retribuito.
La documentazione prodotta dal ricorrente, in particolare le “schede orario” relative alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020, talune recanti in intestazione
“AZ Coop” e timbro AZ S.p.a., altre prive sia firma che di intestazione, non sono idonee a dimostrare l'espletamento del lavoro straordinario, in quanto non riconducibili con sufficiente certezza alla società resistente.
Per le ragioni che precedono, in applicazione delle regole di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., la pretesa volta ad ottenere le differenze retributive per il lavoro straordinario asseritamente svolto non può trovare accoglimento.
Va rigettata, inoltre, la domanda di condanna al pagamento della tredicesima mensilità, in quanto erogata mensilmente al lavoratore per come si evince dalle buste paga in atti e i cui importi è incontestato siano stati regolarmente corrisposti.
Per le considerazioni che precedono, il ricordo va rigettato.
La qualità delle parti e l'equivocità del quadro istruttorio esaminato inducono a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M
.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, li 20.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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