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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1994 / 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 06/03/2025 innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente L'Avv. Baradel in sostituzione Avv. Dalla Torre per la parte convenuta il dott. CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 06/03/2025 , svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1994 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 23/09/2024
da
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. DALLA TORRE CRISTIANO
Contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. Controparte_3
) P.IVA_2
Con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell'Avv. Dario Lo Guarro
Motivi della decisione
Le parti ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il
[...]
esponendo di essere insegnanti con contratto a Controparte_2
tempo determinato e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine di durata annuale
Hanno chiesto accertarsi il diritto, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1,
1 comma 121, L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui e, per l'effetto,
previa disapplicazione della normativa nazionale confliggente con il diritto comunitario e la condanna all'adempimento in forma specifica mediante erogazione della Carta Elettronica per il valore corrispondente ai periodi di servizio annuale dedotti in giudizio
Si è costituito il ed ha chiesto il rigetto Controparte_2
del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata il ha chiesto CP_2
che nel caso di riconoscimento del diritto vantato dalla parte ricorrente, la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della
Carta.
***
Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
1. La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato i seguenti principi di diritto, La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza
fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso
diretta al . CP_2
2 2. Le parti ricorrenti, come comprovato dai contratti allegati e dallo stato matricolare allegato dal hanno provato di avere svolto CP_2
incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C (sino al termine delle attività didattiche con l'eccezione di seguito evidenziata.
3. Quanto alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico, seppure la Corte non si sia pronunciata espressamente, ha chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che “E' al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio- non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi,
essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui -
in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto -
eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie -
riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato” (punto 5.4 della motivazione). La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica
3 quell' ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
laddove invece, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario,
ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico (a tali condivise conclusioni è giunto questo Tribunale nelle prime applicazioni della citata pronuncia della
S.C.; cfr. Tribunale di Verona, sentenze 580/2023 e 581/2023 del
9.11.2023, 596/2023 e 597/2023 del 13.11.2023).
4. Ne consegue che il “bonus” non spetta alla ricorrente per Parte_2
il servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 in cui ha avuto incarico di supplenza per sostituzione di docente assente
5. La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: Ai docenti di cui al punto 1, ai quali
il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato
tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze
scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati
di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4 6. Non è contestato che le parti ricorrenti risultano essere alla data odierna “interne” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto iscritte in GPS e/o titolari di contratto attualmente in corso.
7. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può
essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
8. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. La S.C. nella pronuncia citata ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente: “Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di
adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto
valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il
conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito
anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016,
procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
9. Il ricorso va pertanto accolto, nei limiti sopra precisati con il riconoscimento della prestazione richiesta per gli anni di servizio elencati nelle conclusioni, con l'eccezione sopra evidenziata per la ricorrente Pt_2
5 10. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n.
55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, e dell'assistenza di una pluralità di parti con la medesima posizione processuale, seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si riconosce aumento per l'inserimento dei link ipertestuali per il collegamento ai documenti allegati al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per i seguenti anni scolastici a. a.s. 2022/2023 e 2023/2024 Parte_1
b. a.s. 2020/2021,2021/2022,2022/2023, Parte_2
2023/2024
2) Condanna il convenuto ad erogare alle parti ricorrenti la CP_2
prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente
ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite CP_2
sostenute dalle parti ricorrenti, liquidate in complessivi € 1339,00
6 per compensi professionali, € 49 per contributo unificato, oltre al rimborso spese generali al 15%, aumento 30% per inserimento link ipertestuali, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Verona, 06/03/2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
7
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1994 / 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 06/03/2025 innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente L'Avv. Baradel in sostituzione Avv. Dalla Torre per la parte convenuta il dott. CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 06/03/2025 , svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1994 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 23/09/2024
da
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. DALLA TORRE CRISTIANO
Contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. Controparte_3
) P.IVA_2
Con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell'Avv. Dario Lo Guarro
Motivi della decisione
Le parti ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il
[...]
esponendo di essere insegnanti con contratto a Controparte_2
tempo determinato e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine di durata annuale
Hanno chiesto accertarsi il diritto, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1,
1 comma 121, L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui e, per l'effetto,
previa disapplicazione della normativa nazionale confliggente con il diritto comunitario e la condanna all'adempimento in forma specifica mediante erogazione della Carta Elettronica per il valore corrispondente ai periodi di servizio annuale dedotti in giudizio
Si è costituito il ed ha chiesto il rigetto Controparte_2
del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata il ha chiesto CP_2
che nel caso di riconoscimento del diritto vantato dalla parte ricorrente, la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della
Carta.
***
Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
1. La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato i seguenti principi di diritto, La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza
fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso
diretta al . CP_2
2 2. Le parti ricorrenti, come comprovato dai contratti allegati e dallo stato matricolare allegato dal hanno provato di avere svolto CP_2
incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C (sino al termine delle attività didattiche con l'eccezione di seguito evidenziata.
3. Quanto alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico, seppure la Corte non si sia pronunciata espressamente, ha chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che “E' al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio- non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi,
essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui -
in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto -
eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie -
riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato” (punto 5.4 della motivazione). La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica
3 quell' ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
laddove invece, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario,
ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico (a tali condivise conclusioni è giunto questo Tribunale nelle prime applicazioni della citata pronuncia della
S.C.; cfr. Tribunale di Verona, sentenze 580/2023 e 581/2023 del
9.11.2023, 596/2023 e 597/2023 del 13.11.2023).
4. Ne consegue che il “bonus” non spetta alla ricorrente per Parte_2
il servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 in cui ha avuto incarico di supplenza per sostituzione di docente assente
5. La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: Ai docenti di cui al punto 1, ai quali
il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato
tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze
scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati
di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4 6. Non è contestato che le parti ricorrenti risultano essere alla data odierna “interne” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto iscritte in GPS e/o titolari di contratto attualmente in corso.
7. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può
essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
8. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. La S.C. nella pronuncia citata ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente: “Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di
adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto
valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il
conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito
anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016,
procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
9. Il ricorso va pertanto accolto, nei limiti sopra precisati con il riconoscimento della prestazione richiesta per gli anni di servizio elencati nelle conclusioni, con l'eccezione sopra evidenziata per la ricorrente Pt_2
5 10. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n.
55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, e dell'assistenza di una pluralità di parti con la medesima posizione processuale, seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si riconosce aumento per l'inserimento dei link ipertestuali per il collegamento ai documenti allegati al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per i seguenti anni scolastici a. a.s. 2022/2023 e 2023/2024 Parte_1
b. a.s. 2020/2021,2021/2022,2022/2023, Parte_2
2023/2024
2) Condanna il convenuto ad erogare alle parti ricorrenti la CP_2
prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente
ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite CP_2
sostenute dalle parti ricorrenti, liquidate in complessivi € 1339,00
6 per compensi professionali, € 49 per contributo unificato, oltre al rimborso spese generali al 15%, aumento 30% per inserimento link ipertestuali, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Verona, 06/03/2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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