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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/10/2025, n. 8039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8039 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44493 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Parte_1 C.F._1
Premuroso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Milano, Viale Regina
Margherita n.41, come da procura allegata in atti;
OPPONENTE
E
(CF e PIVA ), con sede legale in RE ES (MI) via Po 47/a, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Borsani, presso il cui studio in Parabiago (MI), via Sant'Ambrogio 27, è elettivamente domiciliata, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 15907/2023 del Tribunale di Milano;
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c depositate in sostituzione dell'udienza del
30.09.2025.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato il 28.11.2023 il sig. ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 15907/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 13.10.2023 (pubblicato il
17.10.2023 e notificato il 23.10.2023), con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di
Euro 40.780,00 (oltre interessi di mora e spese del procedimento) in favore della società CP_1
a saldo del corrispettivo dei lavori di ristrutturazione eseguiti da quest'ultima all'immobile di
[...] proprietà dell'opponente sito in Rho, alla via D'Azeglio n.2, in esecuzione del contratto di appalto sottoscritto in data 15.12.2020.
Il , in particolare, contestava di dovere pagare l'importo di cui al decreto ingiuntivo, Parte_1 eccependo di avere integralmente pagato il prezzo dovuto, mentre era rimasta parzialmente CP_1 inadempiente alle proprie obbligazioni, non avendo eseguito alcune opere (del valore di euro
22.700,00 +IVA) e non avendo realizzato a regola d'arte altre (con vizi da emendare per euro 7.300,00
+IVA); eccepiva, inoltre, che l'opposta aveva accumulato 241 giorni di ritardo nella ultimazione dei lavori, con conseguente applicazione della penale contrattuale giornaliera per complessivi euro
18.075,75.
L'opponente, pertanto, concludeva chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, dichiararsi l'inadempimento contrattuale della società appaltatrice, con condanna di alla restituzione della quota parte di prezzo pagata in eccesso, alla restituzione dei Controparte_1 compensi per opere non eseguite, alla refusione dei costi di ripristino dei lavori contestati per vizi e difetti e, infine, al pagamento della penale contrattualmente pattuita per la ritardata consegna dei lavori, il tutto per la complessiva somma di euro 49.566,00, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, da stabilirsi in corso di causa.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando nel merito quanto Controparte_1 sostenuto dall'opponente e negando, in particolare, l'esistenza dei vizi e ritardi lamentati da controparte;
concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali avanzate dal , con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato e vittoria di Parte_1 spese e competenze di lite.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed espletata la prima udienza di comparizione, veniva disposta ed espletata c.t.u. volta alla quantificazione dei lavori eseguiti dall'opposta e all'accertamento dei vizi lamentati dall'opponente.
All'esito, con ordinanza del 19.12.2024, il Giudice rigettava le istanze di prova orale delle parti, le quali rassegnavano le conclusioni contenute nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025 e la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.. Ciò premesso, l'opposizione proposta da è fondata e, pertanto, va revocato il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, con accoglimento anche della domanda riconvenzionale avanzata dal medesimo nei limiti e termini di seguito indicati.
Come detto in premessa, il credito azionato in sede monitoria da riguarda il Controparte_1 corrispettivo del saldo residuo per i lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà del committente opponente sito in Rho alla via D'Azeglio, come indicati nel contratto sottoscritto in data
15.12.2020 e relativo capitolato (v. sub doc.
1-2 fascicolo opposta), oltre ad opere extra contratto.
Ciò premesso, alla luce delle contestazioni svolte dall'opponente, relative alla mancata esecuzione di alcune opere nonché alla presenza di alcuni vizi, è stata disposta una consulenza tecnica al fine di CP_ descrivere e quantificare le opere eseguite da e accertare l'esistenza dei vizi lamentati. CP_1
Ebbene, il nominato c.t.u., arch. sulla scorta di accurato esame dei luoghi di Persona_1 causa e della documentazione allegata dalle parti, ha avuto modo di verificare le opere realizzate dall'opposta presso l'immobile dell'opponente (sia contrattuali che extra contratto), quantificandone il valore per euro 215.006,00 IVA compresa (v. pagg.
7-10 relazione c.t.u.).
Da tale importo vanno detratti costi di riparazione per i vizi e difetti rilevati dal c.t.u. e quantificati in euro 4.378,00 Iva compresa (v. pagg.
9-10 relazione c.t.u.).
Le valutazioni e le stime svolte dal CTU si ritengono condivisibili in quanto frutto dell'attento esame dei luoghi e della documentazione ritualmente prodotta, fondati su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivata, con indicazione specifica dei motivi per cui vengono disattese le diverse valutazioni fatte dal consulente di parte opposta.
Pertanto, il valore delle complessive opere realizzate a regola d'arte dall'opposta presso l'immobile dell'opponente ammonta ad euro 210.628,00 IVA compresa.
Dal costo delle opere che deve essere pagato dal committente va detratto, tuttavia, l'importo di euro
32.780,00 IVA inclusa pacificamente pagato all'opposta dal (ove è Controparte_2 ubicato l'immobile dell'opponente) per i lavori di rifacimento del tetto sovrastante l'appartamento del , come confermato anche dal preventivo Edil 2003/Condominio del 19.09.2021, dalla Parte_1 delibera assembleare di approvazione dei lavori del 6.10.2021 e dal contratto del 25.11.2021 tra il ed (v. doc. 5-6-8 fascicolo opponente). CP_2 CP_1
Da tali documenti si evince che i lavori di rifacimento del tetto coincidono con quelli previsti nel contratto di appalto del 15.12.2020 intervenuto con il e indicati nel relativo computo Parte_1 metrico, il cui costo era già compreso, dunque, nel prezzo pattuito nel predetto contratto (v. doc.
1-2 opponente). È evidente allora che, avendo l'opposta già ricevuto il pagamento dei lavori di rifacimento del tetto dal qualora il prezzo degli stessi venisse pagato anche dal , si verificherebbe CP_2 Parte_1 una ingiustificata duplicazione di pagamenti in favore dell'appaltatrice, come correttamente eccepito dall'opponente.
Ne consegue che l'importo che il committente era tenuto a versare alla ditta appaltatrice per i lavori svolti ammonta ad euro 177.848,00 iva compresa (210.628,00 - 32.780,009).
Quanto ai pagamenti eseguiti, risulta documentato e non contestato che il ha corrisposto Parte_1 all'appaltatrice la somma di euro 192.355,90 IVA compresa (v. docc 3-4-10-11 opponente).
Pertanto, risulta dovuta in favore dell'opponente, in ragione del corrispettivo pagato in eccesso, la somma di euro 14.507,90 (192.355,90 – 177.848,00).
Ritiene il Tribunale che nulla, invece, può essere riconosciuto all'opponente a titolo di penale contrattuale, essendo fatto notorio i ritardi negli approvvigionamenti dei materiali nel periodo della pandemia di Covid ed essendo pacifico che, rispetto alle opere originariamente previste dal contratto inter partes, sono state commissionate delle opere aggiuntive ed extra significative.
E'infatti principio concordemente affermato dalla Suprema Corte quello per cui “quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori;
perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine. In mancanza, incombe al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera,
l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” (Cass. n. 10201/2012; Cass. n. 20484/2011;
Cass. n. 7242/2001).
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, va Controparte_1 condannata al pagamento, in favore dell'opponente, della somma di euro 14.507,90, oltre gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale (28.11.2023) al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da nota spese allegata dall'opponente nel rispetto dei parametri di cui al d.m. n. 55/14 e successivi aggiornamenti (con esclusione dell'aumento ex art. 4 comma 8)
Allo stesso modo le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte opposta nella misura liquidata con decreto del 19.12.2024, con conseguente pagamento in favore dell'opponente dell'importo di euro 1.773,39 dal medesimo corrisposto a tale titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 15907/2023 proposta da nei confronti di con atto di citazione ritualmente notificato in data Parte_1 Controparte_1
28.11.2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e la domanda riconvenzionale avanzate nell'interesse di Parte_1
e, per l'effetto, revoca l'impugnato decreto ingiuntivo n. 15907/2023 del Tribunale di
[...]
Milano e condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, della Controparte_1 somma di Euro 14.507,90, oltre gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale (28.11.2023) al saldo.
2) ND parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore di parte opponente, liquidando le stesse in euro 8.805,00, di cui 286,00 per spese vive ed euro 8.519,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) Pone le spese delle CTU, liquidate con decreto del 19.12.2024, a totale e definitivo carico di parte opposta, con conseguente obbligo di pagamento, in favore dell'opponente, dell'importo di euro 1.773,39 dal medesimo corrisposto a tale titolo.
Milano, 23 ottobre 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale