Ordinanza collegiale 25 febbraio 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 04/06/2025, n. 4207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4207 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04207/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00182/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 182 del 2024, proposto da
IE LE, AN D'TO, rappresentate e difese dagli avvocati Vincenzo Piscitelli, Michela Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Benevento - sez. Lavoro - n. 1226/2022, nella causa iscritta ai nn. RR GG 2986/2022 + 3042/2022 riuniti, pubblicata in data 22.12.2022, notificata in formula esecutiva in data 14.03.2023, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti hanno proposto la presente azione di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza n. 1226/2022 del Tribunale di Benevento, con la quale è stato riconosciuto il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del corpo docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015; è stato condannato, altresì, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare, sulla carta elettronica di ciascuna docente, la somma di euro 2500,00.
A sostegno del gravame, le ricorrenti deducono che l’Amministrazione resistente provvedeva a corrispondere le sole spese e competenze di lite, ma non dava esecuzione all’erogazione del beneficio della cd. Carta Docente; hanno, quindi, insistito per l’integrale esecuzione della sentenza ovvero per sentir condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad emettere l’idoneo provvedimento per il pagamento delle somme spettanti, in virtù del riconoscimento in favore delle stesse ricorrenti, del diritto ad usufruire del benefico economico legato alla carta docente.
Pervenuta alla camera di consiglio del 14 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Tribunale rileva che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato ed è stata notificata, in forma esecutiva al Ministero dell’Istruzione, con posta certificata del 10 gennaio 2023.
Alla luce di ciò, anche considerando che il Ministero, costituitosi con memoria formale, nulla ha controdedotto, il ricorso va accolto.
Deve, pertanto, condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad ottemperare alla sentenza del Tribunale di Benevento - Sez. Lavoro n. 1226/2022, resa nei giudizi nn. 2986/2022 e 3042/2022 riuniti, provvedendo al pagamento delle somme spettanti alle ricorrenti in virtù del riconoscimento, in loro favore, del diritto ad usufruire del benefico economico legato alla carta docente. Il tutto, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrente dalla notificazione e/o dalla comunicazione della presente sentenza.
Si nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Benevento, affinché provveda direttamente, o tramite un delegato, decorso infruttuosamente il termine assegnato all’Amministrazione, a mera richiesta di parte ricorrente, al compimento di tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza azionata.
Si pone a carico del Ministero dell’Istruzione l’eventuale compenso del Commissario ad acta, da liquidarsi al termine delle operazioni commissariali, previo deposito, in Segreteria, di relazione circa le attività svolte.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad ottemperare alla sentenza del Tribunale di Benevento - Sez. Lavoro n. 1226/2022, resa nei giudizi nn. 2986/2022 e 3042/2022 riuniti, provvedendo al pagamento delle somme spettanti alle ricorrenti, in virtù del riconoscimento in favore delle stesse, del diritto ad usufruire del benefico economico legato alla carta docente. Il tutto, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrente dalla notificazione e / o comunicazione della presente sentenza.
Nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Benevento, affinché provveda direttamente, o tramite un delegato, decorso infruttuosamente il termine assegnato all’Amministrazione, a mera richiesta di parte ricorrente, al compimento di tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza azionata, con eventuali spese a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla refusione delle spese e competenze di lite che liquida in euro 1500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO