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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/05/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4114 del ruolo generale dell'anno 2020 promossa
DA
(C.F. ) e, Parte_1 C.F._1 nella qualità di suo amministratore di sostegno, Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'Avv. Angelo Sonnino e dall'Avv. Bruno Funaro, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Valenza, come da procura in atti;
-parte convenuta-
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 chiedeva la condanna della parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti a causa della indebita utilizzazione di somme di denaro dell'attrice in assenza di valida autorizzazione della proprietaria. L'attrice deduceva in particolare che, in conseguenza ed a causa dell'indebito utilizzo da parte della convenuta di proprie somme di denaro e del compimento di diverse operazioni finanziarie, una parte cospicua del suo patrimonio aveva subito un forte depauperamento.
1 Chiedeva quindi l'accertamento della responsabilità ex artt. 2043 o
2041 c.c. della parte convenuta nella causazione dei danni subiti, con conseguente condanna di al risarcimento di tutti Controparte_1
i danni patiti, nella somma complessiva di € 110.855,50. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: A) accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta posta in essere dalla Sig.ra
per le causali di cui in narrativa, condannando Controparte_1 per l'effetto quest'ultima, ex art. 2043 c.c., al risarcimento del danno cagionato alla Sig.ra Parte_1 complessivamente pari ad € 110.855,50;
B) in via gradata e/o alternativa, nella denegata e non creduta ipotesi della mancanza dei presupposti per il risarcimento del danno, condannare la Sig.ra ex art. 2041 c.c., a Controparte_1 versare un indennizzo in favore della Sig.ra Parte_1 complessivamente pari ad € 110.855,50. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Con comparsa del 25.03.2021 si costituiva , quale Parte_2 amministratore di sostegno della attrice, nominato in data
24.11.2020 dal Tribunale di Tivoli.
Rassegnava le medesime conclusioni originariamente formulate da
. Parte_1
costituendosi ritualmente in giudizio, chiedeva Controparte_1 il rigetto delle domande in quanto infondate e la condanna della parte attrice ex art. 96 c.p.c.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:- in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. delle somme di cui alla domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c.; - nel merito:
a) rigettare tutte le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto;
b) condannare l'attrice, ravvisandosi, nella fattispecie l'ipotesi di lite temeraria, al risarcimento dei danni ex art. 96 I comma c.p.c., da determinarsi in via equitativa.
Condannare l'attrice, in forza di quanto previsto dal D.M. 55/2014, al pagamento delle spese e competenze di lite, al rimborso per spese generali nella misura del 15%., oltre CPA ed IVA, come per legge, di lite”. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale e disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica, all'udienza del
06.11.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza emessa in pari data sulle conclusioni
2 rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
Le domande avanzate da non possono essere Parte_1 accolte per le ragioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente rilevare che la parte attrice è attualmente sottoposta a procedura di amministrazione di sostegno presso il
Tribunale di Tivoli, con nomina quale amministratore del figlio a far data dal 24.11.2020. Parte_2
La parte attrice ha agito invocando la tutela ex art. 2043 c.c. o ex art. 2041 c.c., contestando la arbitrarietà e la illegittimità dell'operato della convenuta nell'attività di gestione del Controparte_1 patrimonio della stessa attrice.
Come noto, gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c. consistono nella condotta illecita, nella ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, nel nesso causale tra la prima e la seconda, nella prova di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso.
Nel caso di specie non è stata raggiunta la prova della illiceità della condotta posta in essere dalla convenuta ed avente ad oggetto la gestione patrimoniale in favore della odierna attrice e non è stata raggiunta la prova del carattere ingiusto e non giustificato della diminuzione patrimoniale allegata dalla parte attrice.
A sostegno della legittimità del proprio operato la convenuta ha prodotto dichiarazione sottoscritta dalla stessa , Parte_1 risalente alla data del 08.04.2019, in cui rivolgeva alla figlia una espressa richiesta di gestione delle risorse economiche per gli anni successivi e confermava il proprio consenso su tutte le azioni sino a quel momento compiute dalla figlia sul suo patrimonio.
Nel corso del giudizio tale documento è stato oggetto di specifico disconoscimento ex art. 214 c.p.c. e di tempestiva istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
Al fine di accertare la autografia di detta scrittura è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio di natura grafologica.
Con accertamenti approfonditi, sorretti da ampia motivazione e condivisi dal Tribunale perché dettagliati, fondati su evidenze scientifiche espressamente richiamate e prive di elementi di contraddittorietà o di vizi logici, il ctu ha concluso per la autografia della sottoscrizione.
Deve quindi ritenersi accertato che detta scrittura privata (doc. n. 5
3 del fascicolo di parte convenuta) sia stata sottoscritta da
[...]
. Parte_1
Tanto premesso, occorre altresì rilevare che parte attrice ha sollevato
– in merito al medesimo documento – eccezione di annullamento ex art. 428 c.c.
Secondo tale disposizione possono essere annullati su istanza della parte danneggiata o degli aventi causa gli atti compiuti da un soggetto che – sebbene non formalmente interdetto – al momento del compimento dell'atto e per qualsiasi causa, anche provvisoria, versava in una condizione di incapacità di intendere e di volere.
Nel caso in esame occorre escludere la permanente condizione di incapacità di intendere e di volere della attrice, atteso che – come pacificamente emerge dagli atti - allo stato è sottoposta ad una procedura di amministrazione di sostegno, la quale impone la sussistenza, in capo al beneficiario, di una residua - seppur ridotta - capacità di gestire l'ordinaria amministrazione.
È necessario dunque verificare se l'attrice fosse – al momento della sottoscrizione della scrittura privata - in una condizione di incapacità di intendere e di volere solo provvisoria.
Parte attrice non ha elaborato specifiche allegazioni sul punto né ha validamente introdotto nel presente giudizio elementi di prova sufficienti a dimostrare la perdita della capacità di intendere e di volere di alla data del 08.04.2019, al momento Parte_1 della sottoscrizione del doc. n. 5 prodotto dalla convenuta.
La documentazione medica prodotta nel corso del giudizio evidenzia diverse e gravi patologie a carico dell'attrice, ma per sia tipologia che per epoca di accertamento non consentono di escludere la capacità di intendere e di volere della stessa alla Parte_1 data del 08.04.2019.
In merito alle ulteriori istanze istruttorie conferma il Tribunale la valutazione di inammissibilità delle istanze di prova orale avanzate dalle parti, perché articolate in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 244 c.p.c. e secondo capitoli di prova generici, valutativi, relativi a circostanze non rilevanti ai fini del decidere o da provare in via documentale.
Analogamente si conferma la valutazione di inammissibilità della istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata da parte attrice, poiché formulata in modo generico, senza rispettare le prescrizioni di cui all'art. 94 disp att. c.p.c.
Non sono pertanto integrati i presupposti per l'annullamento della
4 scrittura ex art. 428 c.c.
Dalle precedenti considerazione deriva che, in ragione della validità della scrittura del 08.04.2019, della paternità della sottoscrizione imputabile a e della esclusione di una Parte_1 incapacità di intendere e di volere della attrice al tempo della sottoscrizione, deve concludersi che la stessa attrice abbia affidato alla figlia la gestione del proprio patrimonio. Controparte_1
L'azione ex art. 2043 c.c. deve dunque essere rigettata per mancata prova della illiceità della condotta posta in essere dalla convenuta e per mancata prova del carattere ingiusto e non giustificato della diminuzione patrimoniale allegata dalla parte attrice.
In via subordinata l'attrice ha esercitato l'azione ex art. 2041 c.c., i cui elementi costitutivi risiedono nell'incremento patrimoniale di un soggetto, nel fatto che detto arricchimento sia correlato, attraverso un nesso di causalità, al depauperamento di un altro soggetto, nonché nel fatto che detto arricchimento sia privo di una causa legittima. Come noto, se l'incremento patrimoniale è conseguenza di un contratto, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale, esso non si può considerare un ingiustificato arricchimento (ex plurimis, Cass. ordinanza n.
23471 del 2 settembre 2024; Cass. civ. n. 16864/2023; Cass. civ. n.
4909/2023).
Ritiene il Tribunale che non sia provato l'arricchimento della convenuta, nonché l'assenza di una causa legittima dello stesso. E' circostanza pacifica tra le parti la gestione da parte della convenuta del patrimonio dell'attrice. Quest'ultima, tuttavia, non ha provato che dette finanze siano state utilizzate dalla convenuta a beneficio proprio e non per il sostentamento della stessa attrice e per la gestione ordinaria del suo patrimonio. inoltre non ha provato che l'asserito Parte_1 arricchimento di sia stato privo di causa Controparte_1 legittima, atteso che è stato accertato in giudizio (come sopra chiarito) che con dichiarazione del 08.04.2019 sottoscritta dalla stessa , quest'ultima chiedeva alla figlia di Parte_1 gestire nel futuro le proprie risorse economiche e ratificava tutto l'operato sino a quel momento posto in essere nella gestione del patrimonio materno.
Con carattere assorbente rispetto alle eccezioni preliminari, quindi, anche la domanda ex art. 2041 c.c. deve essere rigettata, perché infondata nel merito.
5 Infine la convenuta ha chiesto la condanna della parte attrice al pagamento di una somma di denaro ex art. 96 c.p.c.
Si osserva che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni ex art. 96, 1, c., c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo
(mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Il primo presupposto può ravvisarsi nella conoscenza della infondatezza domanda e delle tesi sostenute ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza. Il secondo presupposto invece richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur" o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n.
7583/2004; Cass. civ. sentenza n. 9080/2013; Cass. Sez. L, Sentenza
n. 24645 del 27/11/2007).
Nel caso di specie, da un lato, tale asserita responsabilità è stata genericamente dedotta dalla parte convenuta senza alcuna prova del
"quantum debeatur" e, dall'altro, dall'esame degli atti di causa si deve escludere la sussistenza di mala fede o di colpa grave della parte attrice, quali elementi che devono necessariamente ed alternativamente sussistere ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
In conclusione, ritiene il Tribunale che non siano integrati i presupposti previsti dall'art. 96 c.p.c. per l'accoglimento della domanda.
Le spese di ctu devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 77/2018, in ragione della complessità dei fatti oggetto di causa, dei rapporti familiari tra le parti, della pendenza di una procedura di amministrazione di sostegno a carico della attrice, nonché della difficoltà la parte attrice di provare il danno in concreto patito.
P.Q.M.
6 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta le domande di parte attrice;
- pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti nella misura del
50% ciascuna;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Latina, 24.05.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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