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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere rel. dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4241/2024 R.G. riservata dall'istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 7 maggio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso per procura in calce alla citazione in appello dall'Avvocato Luigi Ricciardelli (c.f.
[...]
) e dall'Avvocato Antonio Ricciardelli (c.f. ), nel C.F._2 CodiceFiscale_3
loro studio in Caserta al Corso Trieste n. 146 elettivamente domiciliato, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili digitali e Email_1
Email_2
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_4
E
nato a [...] il [...], c.f. , e Controparte_2 CodiceFiscale_5 [...]
, nato a [...] [...], c.f. CP_3 CodiceFiscale_6
APPELLATI – NON COSTITUITI
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 827/2024 pubblicata in data 28 febbraio 2024 in materia di accertamento di diritti dominicali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la citazione notificata a mezzo p.e.c. il 25 settembre 2024 e iscritta a ruolo il successivo 2 ottobre 2024 ha impugnato la sentenza n. 827/2024 pubblicata il 28 febbraio Parte_1
2024 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo parzialmente la domanda proposta da , ha accertato in capo a costei la proprietà esclusiva Controparte_1 degli immobili posti al piano terra del fabbricato sito in Caserta alla via Salomone n. 4, e contraddistinti al Catasto Fabbricati rispettivamente al foglio 500, particella 701, sub 1
(consistenza di un vano e mezzo posto a sinistra dell'androne per chi entra) ed al foglio 500, particella 701, sub. 8 (casolino posto a sinistra dell'androne per chi entra) e per l'effetto lo ha condannato a rilasciarli liberi da cose e persone e a ripristinarne lo stato. La prefata decisione ha poi, sempre in accoglimento della domanda attorea, accertato la condominialità del pianerottolo posto al primo piano dello stabile in contestazione, condannando ugualmente al ripristino dello stato dei luoghi, incluso il Parte_1 doppio ingresso all'unità immobiliare dell'attrice, come previsto dalla planimetria catastale relativa alla particella 701/8 (scheda n. 1561485 presentata il 27.3.1940) e dagli atti notarili evidenziati in parte motiva, previa la eliminazione del portoncino blindato e della parete ivi realizzata dal convenuto. In ultimo la resa statuizione ha respinto le vicendevoli altre domande e ha condannato l'odierno appellante in solido con e CP_2 Controparte_3
a rifondere all'attrice le spese di lite quantificate in € 458,00 per esborsi e € 7.616,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e costi della consulenza tecnica.
L'appello - declinato in quattro motivi con cui il suo latore ha protestato erronea ricostruzione del fatto storico e omessa valutazione delle prove, oltre ad errata interpretazione del titolo negoziale d'acquisto in spregio agli artt. 1362 ss. c.c. per inferirne l'inesistenza del diritto in azionato dalla sua avversaria allegando anche CP_1 violazione dell'art. 2644 c.c. e insorgendo contro le conclusioni del primo giudice cui ha ascritto malgoverno degli artt. 115 e 116 c.c., previa sospensione dell'esecutività della statuizione attinta, ha così concluso: “rigetti la domanda principale proposta da Controparte_1 con la citazione introduttiva;
accolga la domanda riconvenzionale di e pertanto accerti Parte_1
e dichiari che egli è proprietario esclusivo di tutti i beni al pianterreno del fabbricato di via Salomone
n. 4 in Caserta, così come assegnati ai suoi danti causa e con Controparte_2 Controparte_3 la divisione rep. n. 70682 del 31.01.2004 e come trasferitigli da costoro con la compravendita rep. n.
64472 del 09.07.2009; di conseguenza accerti e dichiari che non esiste al pianterreno di detto fabbricato la proprietà reclamata dall'appellata, e che l'atto pubblico per notar rep. n. 157397 Per_1 del 24.11.2009 è inopponibile al convenuto e comunque inefficace in parte qua;
accerti e dichiari che al pianterreno del fabbricato predetto non esiste alcuna consistenza immobiliare corrispondente a quella descritta nell'atto rep. n. 157397 del 24.11.2009 come particella n. 5298 sub 1 (già 701 sub 1) né superfici pertinenziali del piano primo;
condanni l'appellata al risarcimento ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
condanni l'appellata alle spese del doppio grado di giudizio”.
Alla prima udienza del 28 marzo 2025 differita al 2 aprile 2025 e della quale è stata disposta la celebrazione in trattazione scritta l'appellante, ritualmente costituito, non è comparso, per cui la causa è stata rinviata alla udienza del 7 maggio 2025. Detto rinvio è stato ritualmente comunicato, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., al difensore dell'appellante che non è comparso neppure alla seconda udienza. In tale udienza, pertanto, il Consigliere istruttore ha riservato la causa in decisione al collegio, senza termini, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Tenuto conto dell'iter processuale innanzi descritto, l'appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 comma II c.p.c..
Il mancato deposito di note scritte anche entro il secondo termine determina le conseguenze della citata disposizione.
Tenuto conto della volontà espressa con la riforma ex d.lgs. 149/2022, nonché del principio ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit, con riguardo al novellato art. 348 c.p.c., e attesa l'idoneità della pronuncia a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione. Questa conclusione, secondo una prima lettura, va confermata anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che ha aggiunto i commi 5 e 6 all'articolo 350 c.p.c. (sui modi e le forme della dichiarazione di estinzione del processo), considerato che le disposizioni del predetto decreto legislativo si applicano (ai sensi dell'articolo 7, comma 1) ai “procedimenti” introdotti successivamente al 28 febbraio 2023: si tratta, infatti, di disposizione intertemporale diversa da quella contenuta nella cd. “riforma Cartabia”, con la quale, invece, si è stabilita l'applicazione delle norme dei capi I e II del titolo III, nonché degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 c.p.c. - per come modificati - anche alle “impugnazioni” proposte successivamente al 28 febbraio 2023
(cfr. art. 35, comma 4, D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). La novità legislativa introdotta con il correttivo trova, dunque, applicazione per i soli procedimenti iniziati in primo grado a partire dal 28 febbraio 2023.
In conclusione, verificata la regolare comunicazione dei provvedimenti del 26 febbraio - 10 marzo 2025 e del 2 – 3 aprile 2025 (coi quali è stata prima disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza e, poi, assegnato il nuovo termine ai sensi dell'articolo 348 c.p.c.), va dichiarata l'improcedibilità dell'appello.
Nulla per spese stante la mancata costituzione delle parti apellate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ dichiara improcedibile l'appello proposto da verso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 827/2024 pubblicata in data 28 febbraio 2024
⎯ nulla per spese del grado.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 7 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere rel. dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4241/2024 R.G. riservata dall'istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 7 maggio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso per procura in calce alla citazione in appello dall'Avvocato Luigi Ricciardelli (c.f.
[...]
) e dall'Avvocato Antonio Ricciardelli (c.f. ), nel C.F._2 CodiceFiscale_3
loro studio in Caserta al Corso Trieste n. 146 elettivamente domiciliato, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili digitali e Email_1
Email_2
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_4
E
nato a [...] il [...], c.f. , e Controparte_2 CodiceFiscale_5 [...]
, nato a [...] [...], c.f. CP_3 CodiceFiscale_6
APPELLATI – NON COSTITUITI
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 827/2024 pubblicata in data 28 febbraio 2024 in materia di accertamento di diritti dominicali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la citazione notificata a mezzo p.e.c. il 25 settembre 2024 e iscritta a ruolo il successivo 2 ottobre 2024 ha impugnato la sentenza n. 827/2024 pubblicata il 28 febbraio Parte_1
2024 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo parzialmente la domanda proposta da , ha accertato in capo a costei la proprietà esclusiva Controparte_1 degli immobili posti al piano terra del fabbricato sito in Caserta alla via Salomone n. 4, e contraddistinti al Catasto Fabbricati rispettivamente al foglio 500, particella 701, sub 1
(consistenza di un vano e mezzo posto a sinistra dell'androne per chi entra) ed al foglio 500, particella 701, sub. 8 (casolino posto a sinistra dell'androne per chi entra) e per l'effetto lo ha condannato a rilasciarli liberi da cose e persone e a ripristinarne lo stato. La prefata decisione ha poi, sempre in accoglimento della domanda attorea, accertato la condominialità del pianerottolo posto al primo piano dello stabile in contestazione, condannando ugualmente al ripristino dello stato dei luoghi, incluso il Parte_1 doppio ingresso all'unità immobiliare dell'attrice, come previsto dalla planimetria catastale relativa alla particella 701/8 (scheda n. 1561485 presentata il 27.3.1940) e dagli atti notarili evidenziati in parte motiva, previa la eliminazione del portoncino blindato e della parete ivi realizzata dal convenuto. In ultimo la resa statuizione ha respinto le vicendevoli altre domande e ha condannato l'odierno appellante in solido con e CP_2 Controparte_3
a rifondere all'attrice le spese di lite quantificate in € 458,00 per esborsi e € 7.616,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e costi della consulenza tecnica.
L'appello - declinato in quattro motivi con cui il suo latore ha protestato erronea ricostruzione del fatto storico e omessa valutazione delle prove, oltre ad errata interpretazione del titolo negoziale d'acquisto in spregio agli artt. 1362 ss. c.c. per inferirne l'inesistenza del diritto in azionato dalla sua avversaria allegando anche CP_1 violazione dell'art. 2644 c.c. e insorgendo contro le conclusioni del primo giudice cui ha ascritto malgoverno degli artt. 115 e 116 c.c., previa sospensione dell'esecutività della statuizione attinta, ha così concluso: “rigetti la domanda principale proposta da Controparte_1 con la citazione introduttiva;
accolga la domanda riconvenzionale di e pertanto accerti Parte_1
e dichiari che egli è proprietario esclusivo di tutti i beni al pianterreno del fabbricato di via Salomone
n. 4 in Caserta, così come assegnati ai suoi danti causa e con Controparte_2 Controparte_3 la divisione rep. n. 70682 del 31.01.2004 e come trasferitigli da costoro con la compravendita rep. n.
64472 del 09.07.2009; di conseguenza accerti e dichiari che non esiste al pianterreno di detto fabbricato la proprietà reclamata dall'appellata, e che l'atto pubblico per notar rep. n. 157397 Per_1 del 24.11.2009 è inopponibile al convenuto e comunque inefficace in parte qua;
accerti e dichiari che al pianterreno del fabbricato predetto non esiste alcuna consistenza immobiliare corrispondente a quella descritta nell'atto rep. n. 157397 del 24.11.2009 come particella n. 5298 sub 1 (già 701 sub 1) né superfici pertinenziali del piano primo;
condanni l'appellata al risarcimento ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
condanni l'appellata alle spese del doppio grado di giudizio”.
Alla prima udienza del 28 marzo 2025 differita al 2 aprile 2025 e della quale è stata disposta la celebrazione in trattazione scritta l'appellante, ritualmente costituito, non è comparso, per cui la causa è stata rinviata alla udienza del 7 maggio 2025. Detto rinvio è stato ritualmente comunicato, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., al difensore dell'appellante che non è comparso neppure alla seconda udienza. In tale udienza, pertanto, il Consigliere istruttore ha riservato la causa in decisione al collegio, senza termini, per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Tenuto conto dell'iter processuale innanzi descritto, l'appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 comma II c.p.c..
Il mancato deposito di note scritte anche entro il secondo termine determina le conseguenze della citata disposizione.
Tenuto conto della volontà espressa con la riforma ex d.lgs. 149/2022, nonché del principio ermeneutico ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit, con riguardo al novellato art. 348 c.p.c., e attesa l'idoneità della pronuncia a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione. Questa conclusione, secondo una prima lettura, va confermata anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che ha aggiunto i commi 5 e 6 all'articolo 350 c.p.c. (sui modi e le forme della dichiarazione di estinzione del processo), considerato che le disposizioni del predetto decreto legislativo si applicano (ai sensi dell'articolo 7, comma 1) ai “procedimenti” introdotti successivamente al 28 febbraio 2023: si tratta, infatti, di disposizione intertemporale diversa da quella contenuta nella cd. “riforma Cartabia”, con la quale, invece, si è stabilita l'applicazione delle norme dei capi I e II del titolo III, nonché degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 c.p.c. - per come modificati - anche alle “impugnazioni” proposte successivamente al 28 febbraio 2023
(cfr. art. 35, comma 4, D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). La novità legislativa introdotta con il correttivo trova, dunque, applicazione per i soli procedimenti iniziati in primo grado a partire dal 28 febbraio 2023.
In conclusione, verificata la regolare comunicazione dei provvedimenti del 26 febbraio - 10 marzo 2025 e del 2 – 3 aprile 2025 (coi quali è stata prima disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza e, poi, assegnato il nuovo termine ai sensi dell'articolo 348 c.p.c.), va dichiarata l'improcedibilità dell'appello.
Nulla per spese stante la mancata costituzione delle parti apellate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ dichiara improcedibile l'appello proposto da verso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 827/2024 pubblicata in data 28 febbraio 2024
⎯ nulla per spese del grado.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 7 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello