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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 21/10/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 19/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19/2025 R.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio, promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Catania alla via Grotte Bianche n. 117, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Mascali
(C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
pagina 1 di 3 , nato a [...] il [...], CF elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliato in Enna, via Libero Grassi n. 18, presso lo studio dell'Avv. Valentina Divita (CF
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
RESISTENTE
***
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'esito dell'udienza del giorno 28 maggio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.01.2025, ha avanzato richiesta di modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio statuite dalla Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
501/2010 – Tribunale di Enna, chiedendo la revoca dell'assegno divorzile disposto in proprio favore.
Il ricorrente ha premesso che, con la richiamata Sentenza n. 501/2010, il Tribunale di Enna ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti e onerato il sig. di versare alla sig.ra , un assegno divorzile di € 300,00 mensili. CP_1 Parte_1
Peraltro, il , nonostante la superiore statuizione, non le ha mai versato alcunché a cagione delle CP_1
precarie condizioni economiche in cui versa, motivo per cui la non ha mai fatto richiesta di Parte_1
pagamento ed è, infine, pervenuta alla decisione di rinunciare al detto assegno, “anche per ragioni fiscali”.
La ricorrente ha, inoltre, premesso che dall'unione con controparte sono nati due figli, e Per_1
, oggi entrambi economicamente autosufficienti. Per_2
Il si è costituito in data 2.4.2025, aderendo alla domanda attrice dichiarando di accettare la CP_1 rinunzia formulata dalla ricorrente all'assegno divorzile.
Lo scrivente relatore, con l'ordinanza del 29/05/2025, resa all'esito dell'udienza cartolare del
28.05.2025, ha, quindi, rimesso la causa al collegio per la decisione.
pagina 2 di 3 La sostanziale coincidenza delle posizioni delle parti, unitamente alla disponibilità del diritto oggetto del giudizio, impone di tener conto delle determinazioni delle parti che hanno fatto legittimo autonomo governo dei propri interessi economici.
In relazione alla domanda di revoca dell'assegno divorzile, pertanto, deve prendersi atto della rinuncia della ricorrente e dell'adesione a tale rinuncia da parte del resistente e pronunciarsi sentenza in conformità.
Discende che deve revocarsi l'assegno divorzile posto a carico del resistente.
Quanto alle spese processuali, avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito complessivo del giudizio, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, in revisione delle condizioni stabilite nella sentenza n. 501/2010 dell'8/11/2010, con la quale il Tribunale di Enna, all'esito del giudizio iscritto al N. 1065/08 R.G., ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a [...] il Parte_1
16.08.1954 (C.F.: ), e , nato a [...] il [...], CF C.F._1 Controparte_1
così statuisce: C.F._3
- Revoca l'obbligo a carico di di corrispondere l'assegno divorzile in Controparte_1
favore di;
Parte_1
- Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19/2025 R.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio, promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Catania alla via Grotte Bianche n. 117, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Mascali
(C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
pagina 1 di 3 , nato a [...] il [...], CF elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliato in Enna, via Libero Grassi n. 18, presso lo studio dell'Avv. Valentina Divita (CF
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
RESISTENTE
***
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'esito dell'udienza del giorno 28 maggio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.01.2025, ha avanzato richiesta di modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio statuite dalla Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
501/2010 – Tribunale di Enna, chiedendo la revoca dell'assegno divorzile disposto in proprio favore.
Il ricorrente ha premesso che, con la richiamata Sentenza n. 501/2010, il Tribunale di Enna ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti e onerato il sig. di versare alla sig.ra , un assegno divorzile di € 300,00 mensili. CP_1 Parte_1
Peraltro, il , nonostante la superiore statuizione, non le ha mai versato alcunché a cagione delle CP_1
precarie condizioni economiche in cui versa, motivo per cui la non ha mai fatto richiesta di Parte_1
pagamento ed è, infine, pervenuta alla decisione di rinunciare al detto assegno, “anche per ragioni fiscali”.
La ricorrente ha, inoltre, premesso che dall'unione con controparte sono nati due figli, e Per_1
, oggi entrambi economicamente autosufficienti. Per_2
Il si è costituito in data 2.4.2025, aderendo alla domanda attrice dichiarando di accettare la CP_1 rinunzia formulata dalla ricorrente all'assegno divorzile.
Lo scrivente relatore, con l'ordinanza del 29/05/2025, resa all'esito dell'udienza cartolare del
28.05.2025, ha, quindi, rimesso la causa al collegio per la decisione.
pagina 2 di 3 La sostanziale coincidenza delle posizioni delle parti, unitamente alla disponibilità del diritto oggetto del giudizio, impone di tener conto delle determinazioni delle parti che hanno fatto legittimo autonomo governo dei propri interessi economici.
In relazione alla domanda di revoca dell'assegno divorzile, pertanto, deve prendersi atto della rinuncia della ricorrente e dell'adesione a tale rinuncia da parte del resistente e pronunciarsi sentenza in conformità.
Discende che deve revocarsi l'assegno divorzile posto a carico del resistente.
Quanto alle spese processuali, avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito complessivo del giudizio, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, in revisione delle condizioni stabilite nella sentenza n. 501/2010 dell'8/11/2010, con la quale il Tribunale di Enna, all'esito del giudizio iscritto al N. 1065/08 R.G., ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a [...] il Parte_1
16.08.1954 (C.F.: ), e , nato a [...] il [...], CF C.F._1 Controparte_1
così statuisce: C.F._3
- Revoca l'obbligo a carico di di corrispondere l'assegno divorzile in Controparte_1
favore di;
Parte_1
- Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
pagina 3 di 3