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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 8145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8145 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 10/06/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.18450 /2024 Tra
( avv.AGOSTA GIUSEPPE , ) Parte_1
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.IANDOLO GUSTAVO , ) CP_1
Nonché
CP_2
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi (rg 18456/24 e 6044/25) riuniti per connessione soggettiva il ricorrente ha impugnato gli avvisi di addebito n. 397 2023 00206637 17 000 e 397 20240022525619000 con cui l' gli ha intimato il pagamento dei contributi IVS per coltivatori diretti, con sanzioni e interessi, CP_1 dovuti rispettivamente per il periodo gennaio - dicembre 2022 e gennaio - dicembre 2023. A fondamento del ricorso ha eccepito la mancanza di attività effettiva esponendo che nel 2016, all'età di 25 anni, aveva iscritto una ditta individuale come piccolo imprenditore – coltivatore diretto per la coltivazione di frutti oleosi a Massa UB (NA) , prendendo in locazione un fondo rustico. Tuttavia, non ha mai svolto l'attività né ha mai prodotto o dichiarato alcun reddito agricolo e, nel 2020, ha formalizzato la cessazione della propria attività, della P.IVA e la risoluzione del contratto di affitto del terreno. Ha inoltre evidenziato di non aver mai avanzato domanda di iscrizione alla Gestione Agricola E ha chiesto di annullare gli atti impugnati.
L' si è costituito in giudizio affermando che il ricorrente è stato iscritto alla Gestione Agricola CP_1
Autonomi in seguito a una denuncia presentata da lui stesso (tramite delega Coldiretti) il 14.03.2019, con decorrenza gennaio 2017 nella quale ha indicato i terreni su cui dichiarava di svolgere attività di coltivatore diretto, documentando il possesso dei fondi e dichiarando di soddisfare i requisiti di iscrizione, incluso il requisito delle 104 giornate lavorative. Ha inoltre evidenziato che il ricorrente
,nonostante affermi di aver perso il possesso dei fondi dal 2020, non ha mai richiesto la cancellazione dalla competente gestione previdenziale e che la cessazione dell'attività e la chiusura della P.IVA non determinano una cancellazione automatica dalla gestione essendo necessario il venir meno CP_1 della coltivazione abituale e prevalente del fondo. Ha evidenziato altresì che il ricorrente ha richiesto e ottenuto nel 2020 il bonus Covid per i lavoratori autonomi, dichiarando lo svolgimento dell'attività agricola, a conferma della legittimità della sua iscrizione alla gestione previdenziale agricola e che l'istituto non ha contezza dell'effettiva perdita dei requisiti di iscrizione in assenza della documentazione necessaria (es. chiusura dei contratti di affitto).
La è rimasta contumace. CP_2
Istruita documentalmente la causa è stata decisa a seguito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex articolo 127 ter cpc.
1) Deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della in quanto, ai sensi Controparte_2 dell'art. 13 della L. 448/1998 e successive modifiche, la cessione dei crediti ha riguardato CP_1 esclusivamente quelli maturati e accertati fino al 31 dicembre 2005 mentre il credito oggetto del presente giudizio si riferisce a un periodo successivo e, pertanto, non rientra tra quelli ceduti. Nulla è dovuto a titolo di spese processuali, tenuto conto della contumacia della società.
2) Nel merito la domanda è fondata.
Deve ritenersi assorbente, ai fini della presente decisione, la produzione in atti della sentenza n. 1407/2024 del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, resa tra le medesime parti e relativa al medesimo rapporto previdenziale oggetto del presente giudizio, seppur per un periodo antecedente (1/2017 – 12/2021). Detta sentenza, dopo aver affermato che “l'iscrizione in albi o elenchi e il mantenimento di essa sono chiari indizi di svolgimento "attuale" della corrispondente attività professionale, a meno che l'iscritto non dimostri il contrario, nel qual caso viene meno il presupposto della presunzione semplice di cui si è detto (cfr. Cassazione civile, sez. lav. 24/07/1996 n. 6625)” ha precisato che :“Quest'ultima è vinta, nella fattispecie de qua, dalla prova dell'avvenuta cessazione dell'attività lavorativa solo a decorrere dal 05.11.2020, così come si evince dalla documentazione allegata agli atti ( certificazione dell'Agenzia delle Entrate;
risoluzione del contratto di affitto del fondo rustico in data 31.12.2020), con la conseguente illegittimità dell'avviso di addebito opposto relativo ai contributi previdenziali dovuti alla gestione coltivatori diretti per l'arco temporale dal 05.11.2020 in poi“. Pertanto, in assenza di elementi di fatto sopravvenuti idonei a dimostrare una ripresa dell'attività agricola o una nuova domanda di iscrizione alla Gestione Coltivatori Diretti per il 2022 e il 2023, deve ritenersi che l'obbligo contributivo oggetto degli avvisi di addebito in esame sia privo del presupposto giuridico necessario. Ne deriva l'illegittimità della pretesa contributiva per gli anni 2022 e 2023.
Le spese seguono la soccombenza.
Pqm
Accoglie i ricorsi riuniti e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui agli avvisi di addebito n. 397 2023 00206637 17 000 e 397 20240022525619000.
CP_ Condanna l' al pagamento Di euro 2500 a titolo di compensi professionali oltre oneri di legge con distrazione.
Il Giudice