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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/02/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, Seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Daniele Carlo Madia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1641/2013 R.G., introitata per la decisione ex art. 281 sexies, comma 3, cpc all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 28.01.2025
TRA nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
; C.F._1
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2
; C.F._2
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_3
; C.F._3 elettivamente domiciliati in Messina, via XXVII luglio n. 34, is. 195, presso lo studio dell'avv. Francesco Micali che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Luigi Messina, giusta procure in atti, attori
E
, con sede in Verona, Controparte_1
Piazza Nogara n. 2 (cod. fisc. e p.iva: ), in persona del suo procuratore P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Messina, via Dei Verdi n. 13, presso lo studio dell'avv. Michelangelo Mazzeo Rinaldi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, convenuto
E
in persona _2 del curatore , cod. fisc. , elettivamente Persona_1 C.F._4 domiciliato in Messina, via Tommaso Cannizzaro n. 168, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Ponturo, giusta procura in atti, terzo intervenuto
avente ad oggetto: contratti bancari.
*****
1 Ritenuto in fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato il 26.03.2013, Parte_1 Parte_2
e hanno convenuto in giudizio il
[...] Parte_3 RT
, esponendo di essersi costituiti fideiussori della
[...] _2 per tutte le obbligazioni contratte da quest'ultima con il predetto istituto di
[...] credito;
che la aveva acceso il conto corrente n. 28316 _2 presso la Banca Popolare di Lodi, Agenzia n. 6 di Messina (oggi Banco Popolare
Soc. Cop.) e che la stessa Società aveva successivamento trasferito il detto conto presso la filiale di Messina, Agenzia n. 1, con il n. 197673; che con l'acquisizione della Banca Popolare di Lodi da parte del la RT numerazione del conto corrente era stata modificata nel n. 171470, con il quale era stata concessa un'apertura di credito di 130.000,00 euro, poi aumentata a
250.000,00 euro;
che la predetta Società aveva inoltre stipulato con la Banca convenuta, in data 31.03.2010, un contratto di mutuo chirografiario n. 2355124379 per l'importo di 250.000,00 euro;
che l'obbligazione fideiussoria assunta dagli attori era invalida, atteso che non era stato predeterminato l'importo massimo garantito, né lo stesso era altrimenti determinabile;
che parimenti invalido era il contratto di mutuo stipulato dall'anzidetta società, in quanto prevedeva un piano di ammortamento c.d. alla francese che celava l'applicazione di interessi anatocistici, oltre ad essere privo di causa in quanto finalizzato ad estninguere le passività inesistenti del conto corrente intrattenuto dalla società; che, in particolare,
l'esistenza e l'ammontare del debito principale e la conseguente esposizione debitoria dei fideiussori era illegittima, in quanto l'istituto di credito aveva applicato spese di gestione, costi per le singole operazioni, costi di scritturazione, di invio dell'estratto conto e altre spese variamente denominate ecc. senza una previa e chiara pattuizione, oltre ad interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto;
che l'istituto di credito aveva inoltre illegittimamente addebitato le operazioni passive con data anticipata rispetto a quella in cui l'operazione era stata posta in essere dal correntista e aveva accreditato operazioni attive con valuta posticipata, così da far lievitare l'importo degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto;
che l'istituto aveva altresì superato in alcuni periodi il tasso soglia previsto dalla normativa antiusura.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il RT
, il quale chiedeva che venisse dichiarata le legittimità delle garanzie
[...] fideiussorie rilasciate dagli odierni attori, nonché il rigetto di tutte le domande dagli stessi proposte perché ritenute infondate;
che venisse dichiarata la piena legittimità del comportamento tenuto dalla Banca nel corso del rapporto contrattuale oggetto di causa, nonché la piena validità ed efficacia del contratto di mutuo chirografario del 31.03.2010 per euro 250.000,00.
Con domanda riconvenzionale, il chiedeva di ritenere e CP_3 dichiare gli odierni attori fideiussori della società e, Parte_4
2 pertanto, debitori del fino alla concorrenza RT dell'importo di euro 375.000,00, con conseguente condanna degli stessi al pagamento della somma di euro 189.977,76 così calcolata: euro 891,41 per l'esposizione debitoria degli attori in relazione al conto corrente n. 171470, oltre interessi convenzionali del 19.500% e, comunque, entro i limiti del tasso soglia di cui alla legge n. 108/96, dal 28.05.2013 sino al soddisfo;
euro 189.086,35 in conseguenza dell'esposizione debitoria ralativa al mutuo chirografario stipulato il
31.03.2010, comprensiva di interessi moratori convenzionalmente pattuiti, oltre interessi convenzionali sulle rate a scadere dal 19.06.2013 sino al soddisfo.
Nel corso del giudizio veniva disposta ed espletata la CTU contabile e in data
18.05.2022 interveniva in giudizio il _2
, il quale chiedeva l'accoglimento delle domande proposte da parte
[...] attrice e il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto, nonché di dichiarare la società creditrice nei confronti del Banco _2
Popolare Soc. Coop. della complessiva somma di euro 103.085,96 oltre interessi e rivalutazione.
Successivamente, precisate le conclusioni, all'udienza del 28.01.2025 la causa veniva assunta in decisione con riserva di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. L'eccezione preliminare di nullità delle garanzie fideiussorie rilasciate dagli odierni attori a favore del per tutte le RT obbligazioni contratte dalla è infondata. _2
Invero, l'art. 1938 c.c. consente la prestazione della garanzia fideiussoria, oltre che per le obbligazioni sottoposte a condizione, anche per quelle future, purché, in quest'ultima ipotesi, le parti convengano l'importo massimo garantito. Anche la fideiussione c.d. omnibus, quale è quella stipulata dagli odierni attori, concretizza una particolare ipotesi di fideiussione per obbligazioni future ex art. 1938 c.c., differenziandosene, tuttavia, perché oltre ad essere futuro il credito garantito, può essere futuro anche l'atto generatore del credito stesso. Orbene, nel caso in esame gli attori hanno rilasciato fideiussione nel documento sottoscritto in data 12.02.2010
(garanzia n. 000045691) a favore della Banca Popolare di Lodi, Agenzia di Messina
n. 1, per l'adempimento di tutte le obbligazioni contratte dalla _2
e in tale documento risulta espressamente indicato l'importo massimo
[...] garantito pari a 375.000,00 euro, che, pur in presenza di oscillazioni del debito principale, dipendenti da operazioni poste in essere dalla banca ovvero dall'applicazione di costi e commissioni, costituiva, in ogni caso, il limite massimo di esposizione dei garanti;
motivo per cui la doglianza in ordine alla asserita indeterminatezza dell'oggetto della garanzia personale si appalesa del tutto infondata.
Del pari infondata appare, inoltre, la doglianza relativa alla presunta violazione dell'art. 1956 c.c. da parte della Banca. Invero, in materia di fideiussione
3 per obbligazioni future, il garante che chieda di essere liberato dalla garanzia personale ai sensi della citata disposizione deve dimostrare, secondo le regole ordinarie di riparto dell'onere probatorio, che a seguito della prestazione della garanzia il creditore, senza la sua autorizzazione, ha continuato a concedere credito al debitore principale pur essendo a conoscenza che le condizioni patrimoniali di quest'ultimo erano peggiorate a tal punto da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (cfr. Cass. civ., sez. I, 24.11.2022, n. 34685). Parte attrice, invece, si è soltanto limitata ad affermare che la Banca convenuta ha continuato a concedere credito al debitore principale anche oltre i limiti del fido pattuito, senza allegare né tantomeno provare alcuna circostanza fattuale dalle quale desumere l'avvenuto peggioramento delle condizioni patrimoniali del correntista, nonché la consapevolezza dell'istituto di credito in ordine a un effettivo rischio di insolvenza del debitore principale, tale da richiedere la preventiva acquisizone dell'assenso dei fideiussori. Prima di passare all'esame delle altre doglianze formulate dalle parti attrici, è necessario chiarire preliminarmente che in materia di azioni di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario, grava sul correntista l'onere di provare la fondatezza della propria domanda mediante produzione in giudizio dei contratti e degli estratti conto.
Tuttavia, nell'ipotesi in cui il correntista si sia diligentemente adoperato per procurarsi dalla Banca la predetta documentazione, mediante l'inoltro di una richiesta ai sensi dell'articolo 119 T.U.B., e tale richiesta sia rimasta inevasa, non può ritenersi che questi non abbia adempiuto all'onere della prova su di lui incombente (cfr. Trib. Salerno, sez. I, 02.01.2020, n. 6).
Nel caso in esame, gli attori hanno inoltrato apposita richiesta alla Banca convenuta ex art. 119 TUB con lettera raccomandata a/r del 13.03.2013, chiedendo i contratti di accensione, con le successive modifiche e con i fogli condizioni, i contratti di apertura di credito relativi all'intera durata del rapporto nonché alcuni estratti conto. Tale richiesta è rimasta inevasa e, dunque, alcun pregiudizio sul piano dell'assolvimento dell'onus probandi può essere addebitato agli odierni attori. La domanda di indebita applicazione della commissione di massimo scoperto applicata dalla Banca convenuta è fondata.
La commissione di massimo scoperto consiste nella remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma e costituisce un corrispettivo autonomo e diverso rispetto agli interessi. Tuttavia, ai fini del valido inserimento di tale onere aggiuntivo all'interno del contratto di conto corrente, è necessario che lo stesso sia espressamente determinato o quantomeno determinabile
(art. 1346 c.c.), in modo da consentire al cliente di comprendere la reale entità della commissione e di verificare la corretta applicazione della stessa da parte della banca. Innanzitutto, è necessario che la clausola del contratto di conto corrente che
4 preveda l'applicazione dell'emolumento accessorio in parola sia convenuta per iscritto ai sensi dell'art. 117, comma 4, TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni altro prezzo o condizione inseriti nel contratto. Inoltre, dalla regolamentazione contrattuale deve risultare in maniera chiara il tasso della commissione, la base e il criterio di calcolo, nonché la periodicità dell'addebito (cfr.
Corte app. Ancona, sez. I, 25.10.2022, n. 1354). In mancaza di tali presupposti, la clausola deve considerarsi nulla, atteso che il correntista, in difetto di una esplicita e puntuale indicazione in ordine ai criteri e alle modalità di calcolo della stessa, non
è posto in grado di conoscere la concreta consistenza dell'obbligo di corrispondere la suddetta commissione alla banca (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord. 20.06.2022, n.
19825 secondo cui “è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”). Orbene, dall'esame della documentazione agli atti, la commissione di massimo scoperto applicata dalla Banca convenuta nei rapporti di conto corrente con la non è stata convenuta per iscritto né per il conto _2 corrente n. 28316, rispetto al quale, peraltro, non è presente il contratto, né per il conto corrente n. 197673, poi c/c n. 171470, come accertato dal perito incaricato.
Inoltre, la relazione peritale dà atto che dalla documentazione versata in atti non si rileva una determinazione univoca della percentuale applicata dalla banca a titolo di commissione, né risultano in alcun modo determinati i criteri di calcolo e i periodi di riferimento.
Per tali ragioni, vanno espunte dai conteggi per la rideterminazione dei saldi gli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto in quanto non pattuiti.
Quanto alla doglianza relativa all'asserito addebito al correntista
[...] di costi non pattuiti, va osservato che rispetto al conto corrente n. _2
28316 acceso presso la Banca Popolare di Lodi, Agenzia n. 6 di Messina, dal
01/01/2003 fino al 30/12/2005, il Consulente incaricato ha provveduto all'espunzione di tutti i costi non espressamente pattuti, attesa la mancanza del relativo contratto.
Inoltre, va altresì rilevato che, a fronte delle contestazioni mosse dagli odierni attori in ordine all'illegittimo addebito di spese di scritturazione, spese di invio estratto conto, assicurazione ecc., parte convenuta non ha contestato specificamente tali fatti dedotti dagli attori, ma si è soltanto limitata a richiamare le disposizioni relative ai termini di contestazione degli estratti conto di cui agli artt. 1832 c.c. e
119 TUB, assumendo l'intervenuta decadenza degli attori dal diritto di far valere eventuali errori o inesattezze nella redazione degli estratti conto. Tuttavia,
l'intervenuta decadenza dal diritto di impugnare l'estratto conto inviato dalla banca non preclude la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei
5 rapporti obbligatori sottostanti (cfr. Corte app. Torino, sez. I, 02.02.2021, n. 102; cfr. Cass n. 23421/2016) e, dunque, di contestare anche la validità o l'esistenza di clausole attinenti al predetto rapporto obbligatorio. In ogni caso, la contestazione articolata da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta si è appuntata su una circostanza fattuale mai dedotta dagli attori, i quali non hanno contestato l'attendibilità dell'estratto conto in sé, bensì hanno lamentato la mancata pattuizione per iscritto delle clausole in forza delle quali sono stati addebitati i vari costi di tenuta del conto. Pertanto, tale fatto allegato dagli attori, oltre ad essere stato accertato dalla consulenza tecnico-contabile, in mancanza di specifica contestazione della Banca convenuta, deve ritenersi provato anche ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. e, pertanto, nel ricalcolo del saldo del conto corrente n.
0028316 vanno esclusi tutti i costi e le spese addebitati non preventivamente pattuiti.
Le stesse considerazioni non valgono invece rispetto al conto corrente n.
197673, aperto dal 30.12.2005 presso la , Agenzia n. 1 di Controparte_4
Messina, che dal 01.07.2007 è stato modificato in c/c n. 171470, Banca Popolare di
Lodi, Agenzia n. 1 di Messina, rispetto al quale è presente in atti il relativo contratto e documento di sintesi, in cui risultano pattuiti per iscritto i vari costi di tenuta del conto che, quindi, devono essere conteggiati nel ricalcolo del saldo, anche in considerazione del fatto che parte attrice non ha indicato in maniera specifica quali tra i vari costi di tenuta del conto non siano stati oggetto di preventiva pattuizione per iscritto, limitandosi ad una mera indicazione esemplificativa.
Quanto al denunciato superamento in alcuni periodi del tasso soglia stabilito dalla normativa antiusura la domanda risulta fondata, atteso che dagli accertamenti condotti dal CTU risulta come in costanza del rapporto di conto corrente n. 197673, poi modificato in c/c n. 171470, vi sia stato un superamento del tasso soglia in alcuni trimestri. Più nello specifico, il perito ha rilevato “nel corso del rapporto di conto corrente il tasso d'interesse debitorio applicato dalla Banca ha superato il c.d. “tasso soglia” stabilito dalla Banca d'Italia in tre trimestri e più precisamente nel primo, nel secondo e nel quarto trimestre 2010”. Ciò nondimeno, in virtù del principio stabilitato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del
19.10.2017 n. 24675, deve escludersi la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione di interessi che non erano usurari al momento della pattuzione originaria ma che lo sono diventati soltanto in costanza del rapporto bancario (c.d. usura sopravvenuta).
La domanda di indebita applicazione di interessi ultralegali è fondata soltanto rispetto al rapporto di conto corrente n. 0028316 acceso presso la Banca Popolare di Lodi, Agenzia n. 6 di Messina, dal 01/01/2003 fino al 30/12/2005. Infatti, anche in relazione a tale aspetto la consulenza tecnica ha accertato la mancanza del contratto e, dunque, la mancata pattuzione per iscritto di tali interessi. Inoltre, anche su tale punto non risulta che parte convenuta nella comparsa di costituzione e
6 risposta abbia specificamente contestato la deduzione avversaria che, pertanto, deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. Nelle operazioni di rideterminazione del saldo del predetto conto corrente gli interessi dovranno quindi essere calcolati applicando 117, comma 7, lettera a, del TUB.
Non può essere accolta, invece, la domanda di indebita applicazione di interessi ultralegali nel rapporto di conto corrente n. 197673, aperto dal 30.12.2005 presso la , Agenzia n. 1 di Messina, che dal 01.07.2007 è Controparte_4 stato modificato in c/c n. 171470, Banca Popolare di Lodi, Agenzia n. 1 di Messina, atteso che l'espressa pattuzione di tali interessi risulta dal contratto e dal relativo documento di sintesi versati in atti;
tali interessi, peranto, dovranno essere calcolati al tasso convenzionalmente stabilito.
La domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente previa espunzione dal calcolo delle operazioni di antergazione o postergazione dei giorni di valuta rispetto alla data effettiva in cui l'operazione attiva o passiva è stata posta in essere è fondata limitamente al conto corrente n. 28316, di cui non è presente in atti il relativo contratto, con conseguente effettuazione del calcolo del saldo mediante l'applicazione del principio della valuta effettiva, ossia considerando soltanto la valuta riferita al giorno in cui la banca ha effettivamente acquisito o perso il denaro.
A conclusioni diverse deve pervenirsi con riferimento al conto corrente n.
197673, poi modificato in c/c n. 171470, atteso che rispetto ad esso risulta presente in atti sia il contratto che il relativo documento di sintesi, all'interno del quale l'antergazione o postergazione della valuta è stata espressamente pattuita, come rilevato dal CTU;
pertanto, la relativa domanda di ricalcolo mediante applicazione della valuta effettiva non può trovare accoglimento.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e degli accertamenti condotti dal perito incaricato, va accertato che l'importo del saldo del conto corrente n. 28316, acceso presso la Banca Popolare di Lodi, Agenzia n. 6 di Messina, dal 01/01/2003 fino al 30/12/2005, è pari a - € 157.043,19, con una differenza a favore del correntista pari a € 68.798,43. A tal riguardo è bene precisare che il predetto conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Lodi, Agenzia n. 6 di Messina (oggi
Banco Popolare Soc. Cop.) è stato chiuso in data 30.12.2005 (data dell'ultimo estratto conto) mentre nella giornata del 12.12.2005 era stato acceso il conto n.
197673 presso la filiale di Messina, Agenzia n.
1. Orbene, in base agli estratti conto allegati in atti risulta che il saldo negativo contabile del c/c 28316 alla data del
30.12.2005, pari ad € 223.503,70 sia stato girocontato sul nuovo conto corrente portante n. 197673 (tanto è vero che il c/c. n. 28316 presenta un saldo contabile finale al 31.12.2005 di euro -18,45, mentre il c/c n. 197673 presenta un saldo contabile iniziale al 31.12.2005 di euro -223.503,70).
Tale assunto - oltre ad essere affermato da parte attrice con la memoria istruttoria dell'11.05.2015 (e non contestata da parte convenuta), in cui si legge
7 “…conto corrente n. 197673 acceso il 12 dicembre 2005, sul quale il giorno 30 dicembre 2005, venne girato l'importo di € 223.503,70 quale saldo del conto corrente n. 283/16 che veniva estinto” – è anche confermato dalla dichiarazione resa dalla stessa parte convenuta in sede di note conclusionali del 14.01.2025, in cui si afferma: “… in data 30/12/2005, la società correntista, dopo aver estinto il conto corrente n. 283/13, ha inteso girocontare il saldo finale a debito del sopra specificato conto sul nuovo conto corrente….n. 197673, poi n. 171470”.
Ne consegue che la differenza a saldo in favore della in _2 relazione al c/c n. 28316 come determinata dal CTU a seguito della rielaborazione del conto (pari ad € 68.798,43) dovrà essere presa in esame nella determinazione complessiva della posizione debitoria della predetta società correntista nei confronti della Banca Popolare soc. coop., posizione in relazione alla quale gli attori hanno prestato fideiussione.
Quanto al conto corrente n. c/c n. 197673, aperto dal 30.12.2005 presso la
, Agenzia n. 1 di Messina, che dal 01.07.2007 è stato Controparte_4 modificato in c/c n. 171470, Banca Popolare di Lodi, Agenzia n. 1 di Messina, le motivazioni sin qui rassegnate, unitamente all'accertamento espletato dal
Consulente tecnico, il quale ha tenuto conto delle osservazioni formulate da parte convenuta, consentono, previo riconoscimento alla Banca convenuta del corrispettivo di disponibilità creditizia e dell'indennità per sconfinamento dalla stessa applicati, di accertare che il saldo di tale conto corrente è pari alla data del
27.05.2013 a + € 32.584,35, con una differenza a favore del correntista pari a €
33.475,76. Ne consegue che, non risultando che il saldo di conto corrente in questione sia stato saldato (tanto è vero che la banca convenuta ha formulato in via riconvenzionale domanda di condanna al pagamento del saldo contabile negativo), la società correntista (oggi fallita) vanta un credito di euro 32.584,35, di cui dovrà tenersi conto nella determinazione complessiva della posizione debitoria della
[...] nei confronti della ., posizione in relazione _2 Controparte_5 alla quale gli attori hanno prestato fideiussione.
Passando ora all'esame delle doglianze relative al contratto di mutuo chirografario n. 2355124379 stipulato in data 31.03.2010 dalla _2 con la Banca convenuta per l'importo di euro 250.000,00, va anzitutto rigettata
[...] la domanda di parte attrice di nullità del detto mutuo per mancanza di causa. Va, infatti, chiarito che anche nel caso in cui il contratto di mutuo venga stipulato al fine di ripianare una pregressa esposizione debitoria del mutuatario (c.d. mutuo solutorio), lo stesso non è affetto da nullità, posto che il ripianamento di passività anteriori alla stipulazione del contratto altro non è che una modalità di impiego delle somme erogate (cfr. Cass. civile, sez. III, 25/07/2022, n. 23149).
Tali considerazioni inducono a ritenere del tutto superflua l'integrazione della consulenza tecnico-contabile richiesta da parte attrice nelle note scritte depositate all'udienza del 28.01.2025.
8 Va altresì rigettata la domanda degli attori di nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 1283 c.c. Benché la relazione peritale dia atto che il mutuo in parola è stato strutturato secondo un piano di ammortamento c.d. alla francese, con una rata determinata “sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto e che quindi comprende un meccanismo implicito di anatocismo”, tale conclusione non può essere condivisa.
Infatti, il recente e consolidato orientamento della giurispudenza, al quale questo
Giudice aderisce, esclude che la previsione di un tale piano di rimborso contempli la maturazione di interessi su interessi e, quindi, produca quell'effetto anatocistico che la menzionata disposizione mira a sanzionare (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. I,
17.01.2025, n. 1168, secondo cui “In tema di trattamento degli interessi nel caso di ammortamento "alla francese" nel contesto dei contratti di mutuo con restituzione frazionata del capitale, non si verifica un effetto anatocistico vietato dalla legge se si considera la natura ordinaria del rapporto di mutuo, il cui divieto di anatocismo si riferisce invece alle situazioni patologiche, ovvero alla maturazione di interessi su interessi scaduti e non pagati alla loro scadenza. La formula di ammortamento alla francese rappresenta una legittima pattuizione contrattuale che rispecchia interessi adeguatamente tutelati dall'ordinamento, tra cui la possibilità che gli interessi siano esigibili anche se il capitale su cui essi maturano non è ancora dovuto o pagato in toto, come evidenziato dall'art. 1820 c.c. Quest'ultimo articolo ammette esplicitamente la risoluzione di un contratto di mutuo in caso di mancato pagamento degli interessi, dimostrando che la scadenza degli interessi è distinta e indipendente da quella del capitale”. Il meccanismo di rimborso c.d. alla francese e l'esclusione dell'effetto anatocistico è ben chiarito da Corte app. Lecce, sez. I,
28.03.2024, n. 273, secondo cui “Il metodo di ammortamento c.d. 'alla francese' comporta che gli interessi vengono calcolati solo sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi: in sostanza l'importo degli interessi viene pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò dunque non comporta capitalizzazione degli interessi, posto che gli interessi conglobati nella rata sono a loro volta calcolati sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata”). Quanto alla domanda ricovenzionale proposta da parte convenuta, la stessa è fondata soltanto parzialmente. Infatti, rispetto al conto corrente n. 197673, poi diventato n. 171470, nulla è dovuto dagli odierni attori e, pertanto, limitatamente a tale rapporto la domanda di condanna va rigettata. La domanda è parzialmente fondata, invece, per quanto concerne la somma richiesta dalla Banca convenuta in forza del mutuo chirografario stipulato il 31.03.2020, avendo la stessa fornito la
9 prova, mediante produzione del contratto di mutuo e della certificazione di credito conforme ai sensi dell'art. 50 TUB, dell'importo di euro 189.086,35 dovuto dalla
_2
Ne consegue che la complessiva posizione debitoria della _2 nei confronti della Banca popolare soc. coop. è pari ad euro 87.703,57 - e cioè
[...] euro 189.086,35 (saldo mutuo chirografario) meno euro 68.798,43 (differenza a favore della società correntista in relazione al c/c n. 28316) e meno euro 32.584,35
(saldo attivo del c/c n. 197673, poi diventato n. 171470).
Gli odierni attori, in qualità di fideiussori della sono _2 pertanto tenuti al pagamento in favore del Banco Popolare Soc. Coop. della somma di euro 87.703,57 oltre interessi convenzionali sulle rate a scadere dal 19.06.2013 fino all'effettivo soddisfo.
Il ha proposto intervento _2 _2 aderendo alle domande di parte attrice, che sono risultate solo parzialmente fondate per come sopra esposto.
Il predetto terzo intervenuto ha anche spiegato domanda di accertamento del credito di € 103.085,96 in capo alla società fallita nei confronti del Banco Popolare
Soc. Coop.
Tale domanda avanzata successivamente all'espletamento della CTU contabile, oltre ad essere inammissibile (in quanto domanda proposta tardivamente e nuova rispetto a quelle già spiegate dalle parti processuali), è infondata, poiché, come sopra accertato, la società è risultata _2 complessivamente debitrice del Banco Popolare Soc. Coop. della somma di euro
87.703,57 oltre interessi convenzionali.
Le spese processuali, in ragione della soccombenza reciproca delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1641/2013 R.G. così provvede:
1. dichiara, con riferimento al conto corrente n. 28316, l'indebita applicazione di interessi ultralegali, spese e costi vari di tenuta del conto, antergazione o postergazione della valuta bancaria;
2. dichiara, con riferimento ai conti correnti n. 28316 e n. 197673, poi modificato nel n. 171470, l'indebita applicazione della commissione di massimo scoperto;
3. accerta, per l'effetto, che il saldo del conto corrente n. 28316 alla data del 30.12.2005 è pari a euro -157.043,19 con una differenza a favore del correntista pari a € 68.798,43 e che il saldo del conto corrente n. 197673, poi modificato nel c/c n. 171470, alla data del 27.05.2013 è pari a euro +32.584,35;
10 4. condanna e al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento in favore del della somma di euro RT
87.703,57 oltre interessi convenzionali sulle rate a scadere dal 19.06.2013 fino all'effettivo soddisfo;
5. dichiara inammissibile e infondata la domanda di accertamento di un credito nei confronti del avanzata dal RT
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6. rigetta le altre domande;
7. pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico di tutte le parti in solido;
8. dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Si comunichi.
Messina, 24.02.2025
Il Giudice
dott. Daniele Carlo Madia
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il dott. Alfio
Impellizzeri, magistrato ordinario in tirocinio.
Il Giudice affidatario
dott. Daniele Carlo Madia
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