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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 29/05/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 889/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di conSIlio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. N. 889/2024, avente ad oggetto domanda cumulativa per la separazione consensuale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa da:
nato a [...] il [...], ivi residente a[...], (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Davide Saraniti, C.F._1
presso il cui studio sito in Troina (EN), alla via Aldo Moro n. 153 è elettivamente domiciliato.
E
nata a [...] il giorno 11.05.1989, (C.F.: Parte_2
), ivi residente a[...], rappresentata e difesa, giusta C.F._2
procura in atti, dall'avv. Filippo Mazzara Bologna (c.f.: ), presso il cui studio CodiceFiscale_3
sito in Capizzi alla Via E. Berlinguer, 47 è elettivamente domiciliata.
-RICORRENTI- Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, espresso in data 07/05/2025;
Rimessa al Collegio per la decisione, all'esito dell'udienza del 05.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi degli artt. Parte_1 Parte_2
473-bis. 49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e divorzio congiunto, chiedendo la pronuncia della loro separazione consensuale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in Troina il 19.09.2020, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al N. 10, parte II, Serie A, anno 2020, alle condizioni indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 29 aprile 2024.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione non sono nati figli.
Con sentenza non definitiva n. 17/2024, pubblicata il 17/06/2024, è stata pronunciata la separazione dei coniugi e con ordinanza di pari data è stata disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione della domanda di divorzio.
All'udienza del 05.03.2025, ove le parti sono personalmente comparse, le stesse hanno confermato di voler divorziare alle medesime condizioni della separazione, riportate nel corpo del ricorso congiunto introduttivo del presente giudizio, di seguito trascritte:
“1) I coniugi e vivranno separati. La casa coniugale, Parte_1 Parte_2
sita in Troina (EN) alla Via A. De Curtis n. 2, di proprietà del IG. , rimarrà Parte_1
nella sua piena ed esclusiva disponibilità a far data dal 31.12.2024, impegnandosi, la IG.ra Pt_2
, a lasciarla libera e sgombera dai beni che asporterà entro e non oltre la data del Parte_2
31.12.2024, trasferendo altrove la propria residenza. Durante l'arco temporale che va dal deposito del ricorso fino alla data del 31.12.2024, la SInora non vivrà nella casa Parte_2 coniugale ma avrà libero accesso e disponibilità dell'abitazione per sistemare e impacchettare i mobili, i complementi di arredo, gli elettrodomestici, il vestiario, la biancheria e tutto quanto porterà con sé. Tutte le volte in cui la IG.ra dovrà recarsi presso l'abitazione coniugale avviserà il Pt_2
IG. , in anticipo e per tramite i nominati procuratori, il quale s'impegna ed obbliga a non Parte_1 essere presente in casa ed a non ostacolare in alcun modo l'attività della SI.ra e dei suoi Pt_2 collaboranti finalizzato all'asporto dei beni mobili di sua pertinenza;
2) Entrambi i ricorrenti, economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunziare a qualunque pretesa reciproca in ordine agli alimenti e/o al mantenimento;
3) La IG.ra avrà diritto di portare con sé i seguenti beni: la camera da letto, lavatrice, Pt_2
capezzale, quadri, abat-jour, 2 panca-contenitore letto, 2 pouf, sgabelli pieghevoli, asciugatrice, secchio “Vileda” con mocio “Vileda”, 2 ferri da stiro, 3 stendini, vaporetto, asse da stiro, tenda esterna, scopa elettrica, sedia mansarda, sedia sdraio, ombrellone, set mare, 2 aspirapolvere, caffettiere De' Longhi, robot aspirapolvere Rowenta, stufa Imetec, cucina a gas, macchina per la pasta, tapis roulant, scolapiatti lavello, 2 griglie Barbecue, 2 ventilatori, 2 scaldasonno, albero di natale più addobbi, 2 porta cialde, macchina da caffè, bicchieri, pentole, piatti, posate, teglie, contenitori per alimenti, padelle, set coltelli, batteria di pentole, 2 friggitrici, umidificatore termosifone, copritermosifone, Moulinex coke, piastra per panini, affettatrice, grattugia elettrica, impastatrice, bilancia digitale, macchina per il sottovuoto, frullatore, tritaghiaccio, tritacarne, spremiagrumi elettrico, bilancia cucina, sbattitore, appendiabiti, illuminazione per armadi, mensole, tavolo soggiorno, porta ombrelli, mobiletto da bagno, computer, acquario, vasi in vetro, stereo, assistente vocale “Alexa”, sedia pieghevole, ceste, vasche, secchielli bagno, fioriere da esterno, biancheria del corredo sposa, tovaglie, grembiuli, cuscini da divano, cuscini del letto, tende della stanza da letto, orologio da parete, tappeti, doccia.
4) La IG.ra si impegna a svuotare dei propri oggetti e indumenti l'armadietto posto nel Pt_2
corridoio onde consentire al IG. , in esito a ciò, di riporvi i propri effetti personali che a Parte_1
sua volta preleverà dalla stanza da letto.
5) Le parti concordano espressamente che la cucina comprensiva di elettrodomestici ed il divano, in comproprietà ai coniugi in misura del 50%, saranno trattenuti dal IG. , il Parte_1 quale si obbliga a versare la somma di € 6.020,00, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato alla SI.ra (quale quota parte del 50%), contestualmente al rilascio Parte_2 dell'immobile e alla consegna delle chiavi.
6) Spese del giudizio interamente compensate”.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970,
n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto dalla legge, infatti, risulta dimostrato dalla sentenza di separazione personale dei coniugi n. 17/2024, pubblicata il 17/06/2024, già resa da questo Tribunale in seno a questo procedimento, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo prescritto dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso e sopra riportate.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi su domanda promossa congiuntamente da nato a [...] il Parte_1
22.09.1981 (C.F.: e nata a [...] C.F._1 Parte_2
(Germania) il giorno 11.05.1989, (C.F.: ), dichiara la cessazione degli effetti C.F._2
civili del matrimonio concordatario contratto in Troina il 19.09.2020, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al N. 10, parte II, Serie A, anno 2020, alle condizioni indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 29 aprile 2024 e sopra riportate.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di conSIlio del giorno 28 maggio 2025.
Il giudice rel./est. Il presidente dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di conSIlio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. N. 889/2024, avente ad oggetto domanda cumulativa per la separazione consensuale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa da:
nato a [...] il [...], ivi residente a[...], (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Davide Saraniti, C.F._1
presso il cui studio sito in Troina (EN), alla via Aldo Moro n. 153 è elettivamente domiciliato.
E
nata a [...] il giorno 11.05.1989, (C.F.: Parte_2
), ivi residente a[...], rappresentata e difesa, giusta C.F._2
procura in atti, dall'avv. Filippo Mazzara Bologna (c.f.: ), presso il cui studio CodiceFiscale_3
sito in Capizzi alla Via E. Berlinguer, 47 è elettivamente domiciliata.
-RICORRENTI- Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, espresso in data 07/05/2025;
Rimessa al Collegio per la decisione, all'esito dell'udienza del 05.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi degli artt. Parte_1 Parte_2
473-bis. 49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e divorzio congiunto, chiedendo la pronuncia della loro separazione consensuale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in Troina il 19.09.2020, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al N. 10, parte II, Serie A, anno 2020, alle condizioni indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 29 aprile 2024.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione non sono nati figli.
Con sentenza non definitiva n. 17/2024, pubblicata il 17/06/2024, è stata pronunciata la separazione dei coniugi e con ordinanza di pari data è stata disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione della domanda di divorzio.
All'udienza del 05.03.2025, ove le parti sono personalmente comparse, le stesse hanno confermato di voler divorziare alle medesime condizioni della separazione, riportate nel corpo del ricorso congiunto introduttivo del presente giudizio, di seguito trascritte:
“1) I coniugi e vivranno separati. La casa coniugale, Parte_1 Parte_2
sita in Troina (EN) alla Via A. De Curtis n. 2, di proprietà del IG. , rimarrà Parte_1
nella sua piena ed esclusiva disponibilità a far data dal 31.12.2024, impegnandosi, la IG.ra Pt_2
, a lasciarla libera e sgombera dai beni che asporterà entro e non oltre la data del Parte_2
31.12.2024, trasferendo altrove la propria residenza. Durante l'arco temporale che va dal deposito del ricorso fino alla data del 31.12.2024, la SInora non vivrà nella casa Parte_2 coniugale ma avrà libero accesso e disponibilità dell'abitazione per sistemare e impacchettare i mobili, i complementi di arredo, gli elettrodomestici, il vestiario, la biancheria e tutto quanto porterà con sé. Tutte le volte in cui la IG.ra dovrà recarsi presso l'abitazione coniugale avviserà il Pt_2
IG. , in anticipo e per tramite i nominati procuratori, il quale s'impegna ed obbliga a non Parte_1 essere presente in casa ed a non ostacolare in alcun modo l'attività della SI.ra e dei suoi Pt_2 collaboranti finalizzato all'asporto dei beni mobili di sua pertinenza;
2) Entrambi i ricorrenti, economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunziare a qualunque pretesa reciproca in ordine agli alimenti e/o al mantenimento;
3) La IG.ra avrà diritto di portare con sé i seguenti beni: la camera da letto, lavatrice, Pt_2
capezzale, quadri, abat-jour, 2 panca-contenitore letto, 2 pouf, sgabelli pieghevoli, asciugatrice, secchio “Vileda” con mocio “Vileda”, 2 ferri da stiro, 3 stendini, vaporetto, asse da stiro, tenda esterna, scopa elettrica, sedia mansarda, sedia sdraio, ombrellone, set mare, 2 aspirapolvere, caffettiere De' Longhi, robot aspirapolvere Rowenta, stufa Imetec, cucina a gas, macchina per la pasta, tapis roulant, scolapiatti lavello, 2 griglie Barbecue, 2 ventilatori, 2 scaldasonno, albero di natale più addobbi, 2 porta cialde, macchina da caffè, bicchieri, pentole, piatti, posate, teglie, contenitori per alimenti, padelle, set coltelli, batteria di pentole, 2 friggitrici, umidificatore termosifone, copritermosifone, Moulinex coke, piastra per panini, affettatrice, grattugia elettrica, impastatrice, bilancia digitale, macchina per il sottovuoto, frullatore, tritaghiaccio, tritacarne, spremiagrumi elettrico, bilancia cucina, sbattitore, appendiabiti, illuminazione per armadi, mensole, tavolo soggiorno, porta ombrelli, mobiletto da bagno, computer, acquario, vasi in vetro, stereo, assistente vocale “Alexa”, sedia pieghevole, ceste, vasche, secchielli bagno, fioriere da esterno, biancheria del corredo sposa, tovaglie, grembiuli, cuscini da divano, cuscini del letto, tende della stanza da letto, orologio da parete, tappeti, doccia.
4) La IG.ra si impegna a svuotare dei propri oggetti e indumenti l'armadietto posto nel Pt_2
corridoio onde consentire al IG. , in esito a ciò, di riporvi i propri effetti personali che a Parte_1
sua volta preleverà dalla stanza da letto.
5) Le parti concordano espressamente che la cucina comprensiva di elettrodomestici ed il divano, in comproprietà ai coniugi in misura del 50%, saranno trattenuti dal IG. , il Parte_1 quale si obbliga a versare la somma di € 6.020,00, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato alla SI.ra (quale quota parte del 50%), contestualmente al rilascio Parte_2 dell'immobile e alla consegna delle chiavi.
6) Spese del giudizio interamente compensate”.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970,
n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto dalla legge, infatti, risulta dimostrato dalla sentenza di separazione personale dei coniugi n. 17/2024, pubblicata il 17/06/2024, già resa da questo Tribunale in seno a questo procedimento, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo prescritto dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso e sopra riportate.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi su domanda promossa congiuntamente da nato a [...] il Parte_1
22.09.1981 (C.F.: e nata a [...] C.F._1 Parte_2
(Germania) il giorno 11.05.1989, (C.F.: ), dichiara la cessazione degli effetti C.F._2
civili del matrimonio concordatario contratto in Troina il 19.09.2020, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al N. 10, parte II, Serie A, anno 2020, alle condizioni indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 29 aprile 2024 e sopra riportate.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di conSIlio del giorno 28 maggio 2025.
Il giudice rel./est. Il presidente dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.