Articolo 23 della Legge 7 agosto 1973, n. 519
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9 settembre 1973
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Versione
7 agosto 2012
Art. 23. (Acquisto e vendita dei materiali)

L'Istituto, per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1, provvede direttamente all'acquisto di strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali da laboratorio, animali da esperimento e di tutto cio' che possa occorrere per la ricerca scientifica e il funzionamento dei laboratori e servizi tecnici.
L'Istituto provvede altresi' direttamente alla vendita degli strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali da laboratorio, allorche' ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano superati tecnicamente a causa di nuovi ritrovati;
b) l'uso per il quale furono costruiti o acquistati comporti eccessiva onerosita' di funzionamento o di manutenzione;
c) non siano utilizzabili per altri servizi.
Possono altresi' essere venduti gli animali non piu' utilizzabili ai fini sperimentali o di controllo.
Il direttore dell'Istituto nomina, all'inizio di ogni biennio, una commissione composta da un dirigente di ricerca, presidente, da tre primi ricercatori e da un impiegato della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a primo dirigente nonche' da un impiegato della carriera direttiva amministrativa, con funzioni di segretario, la quale esprime parere in ordine alla indispensabilita' della spesa e congruita' del prezzo per l'acquisto di quei beni tra quelli indicati al primo comma, che non siano richiesti direttamente dai laboratori e servizi tecnici.
La stessa commissione esprime parere sulla convenienza di una ulteriore utilizzazione degli animali e in ordine ai punti a), b) e c) del secondo comma, nonche' sul valore di stima per la successiva vendita, mediante verbale da redigersi dopo apposito sopralluogo.
Per la validita' dei contratti di vendita degli animali non piu' utilizzabili ai fini sperimentali o di controllo, dei beni fuori uso, nonche' di quelli di cui al secondo comma, deve partecipare alle gare e intervenire alla stipulazione del contratto un funzionario designato di volta in volta dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - quando il valore di stima superi le lire 600 mila.
I relativi proventi sono versati dagli acquirenti direttamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Entrata in vigore il 7 agosto 2012