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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 16 gennaio 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 2392/23 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv.ti T. Venturati e L. Biffi)
CONTRO
NT Controparte_2 [...]
nella loro Controparte_3 CP_4 qualità di titolari della ditta di fatto Il
Colore di Eredi di IS IL
(contumace)
CONTRO
Controparte_5
(Avv.ti L. Purpura, A. Cacciato e G.
Sardone)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., udite le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTI RESISTENTI: contumace e per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, NT [...]
, CP_2 Controparte_3 [...]
, nella loro qualità di titolari CP_4 della ditta di fatto Il Colore di Eredi di
IS IL, per sentirli condannare al pagamento della somma di € 4.288,57 nonché per sentir accertare e dichiarare il diritto di a percepire da Il Controparte_5
Colore di Eredi di IL IS la somma dovuta a titolo di contributi per la previdenza complementare prescelta nella misura di € 11.739,74.
A fondamento di tale pretesa la ricorrente esponeva di essere stata dipendente della ditta individuale Il Colore dal 12.11.2014 all'8.12.2021, data del decesso del titolare.
La riferiva che la ditta individuale Pt_1 era proseguita senza soluzione di continuità da parte degli eredi ( NT [...] , e CP_2 Controparte_3 [...]
) e precisava di aver continuato a CP_4 svolgere le medesime mansioni sino al
30.11.2022, data del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La ricorrente, nel dare atto del mancato pagamento delle mensilità di novembre, dicembre 2021, della 13ma mensilità per l'anno 2021 e delle competenze di fine rapporto, rassegnava le sopra indicate conclusioni, rivendicando altresì il pagamento dei contributi al fondo di previdenza complementare prescelto.
Si costituiva in giudizio solo la CP_5
eccependo preliminarmente il
[...] proprio difetto di legittimazione passiva, mentre tutti gli altri convenuti, ritualmente citati, non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati contumaci.
La causa, dopo essere stata istruita con la produzione di documenti e testimonialmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La ricorrente ha provato la sussistenza dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda fatta valere in giudizio, mediante la produzione in giudizio delle comunicazioni di cessazione del rapporto di lavoro e del listino paga (v. doc. 1-3).
L'istante ha dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta mentre le parti convenute non hanno dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del di- ritto fatto valere e, perciò, non hanno assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.
L'istruttoria orale ha poi dimostrato che la ricorrente, dopo il decesso di IS
IL, titolare della ditta individuale, ha continuato a lavorare, senza soluzione di continuità, alle dipendenze degli eredi, odierni convenuti, che hanno portato avanti l'attività paterna.
Ciò risulta dalla lettera di licenziamento alla data del 30.11.2022, intervenuta a distanza di quasi un anno dal decesso di
IL IS, nonchè dalla comunicazione del 9.12.2021 indirizzata dagli eredi di lavoratori in cui si legge Persona_1 testualmente: “A seguito del decesso del sig. IS IL, come noto gli eredi hanno provveduto ad accettare l'eredità con beneficio di inventario… a decorrere dal
09.12.2021, gli stessi [i lavoratori de il
Colore di IS IL] sono stati trasferiti ex lege dalla ditta IL COLORE DI
CI VILLA alla ditta “Eredi IS
IL” (doc. 2-3).
I testimoni hanno tuttavia confermato che gli eredi di IS IL non hanno costituito una nuova azienda, nè si sono limitati alla mera amministrazione della azienda già appartenuta al de cuius, proseguendo, a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità, nell'attività di costui.
In particolare, sia il , S_ responsabile tecnico e socio di un'azienda che produce vernici, sia la che Pt_2 gestisce l'attività di una ditta di stampe, hanno dichiarato di avere ricevuto dalla ditta Il Colore nuovi ordini e nuove commesse anche dopo il decesso di IS
IL, a dimostrazione della regolare prosecuzione dell'attività imprenditoriale della ditta il Colore nonostante il decesso del titolare (v. deposizione e S_
). Pt_2
Va ricordato che la Corte di Cassazione “con orientamento risalente nel tempo, e privo di contrasti, ha chiarito che nel caso di comunione incidentale di azienda, ove il godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte di uno o più partecipanti alla comunione, è configurabile l'esercizio di un'impresa individuale o collettiva (nella forma della società regolare oppure della società irregolare di fatto), non ostandovi l'art. 2248 cod. civ., che assoggetta alle norme degli artt. 1100 e ss. dello stesso codice la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento. Pertanto, nel caso in cui più eredi esercitino – come nella specie
– congiuntamente ed in via di fatto, lo sfruttamento diretto dell'azienda già appartenuta al “de cuius”, deve escludersi la configurabilità di una mera amministrazione di beni ereditari in regime di comunione incidentale di godimento e si
è, invece, in presenza dell'esercizio di attività imprenditoriale da parte di una società di fatto, con l'ulteriore conseguenza che, in ordine alla responsabilità per i debiti contratti nell'esercizio di tale attività, restano prive di rilievo la qualità successoria delle persone anzidette e le eventuali limitazioni di responsabilità ad essa correlate (vedi Cass. 27/11/1999 n. 13291).
L'elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e società è infatti costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite un'attività imprenditoriale che si sostituisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati beni comuni
(vedi Cass. 6/2/2009 n.3028). E questo è il caso che si è nella specie verificato, avendo la Corte di merito accertato che tutti i partecipanti alla comunione avevano proceduto al diretto sfruttamento della azienda, così configurandosi l'esercizio di un'impresa collettiva, secondo i principi innanzi richiamati in base ai quali, ove l'impresa sia esercitata da tutti i coeredi,
l'originaria comunione incidentale si trasforma in una società sia pure irregolare o di fatto (cfr. Cass. 11/4/2019 n.10188)” –
v. ex multis Cass. n. 24197/2020.
Pertanto, in applicazione dei suddetti principi, è ravvisabile una responsabilità senza limitazione di sorta in capo agli eredi di IL IS (e quindi a prescindere dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario), i quali hanno continuato a sfruttare economicamente l'azienda di cui il padre era titolare, senza limitarsi alla mera amministrazione dei beni ereditari.
Di conseguenza, Il Colore di Eredi di IL
IS, in persona dei titolari CP_1
,
[...] Controparte_2 Controparte_3
e va condannato al
[...] CP_4 pagamento, in favore della ricorrente, della somma lorda richiesta pari ad € 4.288,57, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Il conteggio relativo alle competenze rivendicate, risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
Inoltre, appurato anche l'inadempimento dei titolari della ditta di fatto Eredi di IL
IS al versamento delle quote del TFR al fondo di previdenza complementare a cui la ricorrente aveva aderito, va condannato il Colore di Eredi Di IL IS, in persona dei titolari NT [...]
, e CP_2 Controparte_6 [...]
, al pagamento in favore del Fondo CP_4
Complementare Arca di € 11.739,74, ritualmente dedotta e non contestata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, sulla causa iscritta al n.
2392/23 r.g.:
1) accoglie integralmente il ricorso e, per l'effetto, condanna Il Colore di Eredi di IL IS, in persona dei titolari NT [...]
, e CP_2 Controparte_3
al pagamento, in favore CP_4 di della somma di € Parte_1
4.288,57, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) condanna il Colore di Eredi Di IL IS, in persona dei titolari
NT Controparte_2 [...]
e al Controparte_3 CP_4 pagamento in favore del
[...] della somma di € Parte_3
11.739,74, a titolo di contributi dovuti per la forma di previdenza complementare scelta dalle ricorrenti;
3) condanna Il Colore di Eredi di IL
IS, in persona dei titolari
NT Controparte_2 [...]
e al Controparte_3 CP_4 pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge da corrispondersi in favore di parte ricorrente e in € 1.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge da corrispondersi in favore della
[...]
Controparte_5
Bergamo, 16 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Monica Bertoncini