Art. 1.
E' autorizzata la concessione da parte del Ministero degli affari esteri di un contributo annuo di lire 60.000.000 per la durata di otto anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1957-58, a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (U.N.I.C.E.F.).
E' autorizzata la concessione da parte del Ministero degli affari esteri di un contributo annuo di lire 60.000.000 per la durata di otto anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1957-58, a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (U.N.I.C.E.F.).