Articolo 1 della Legge 25 aprile 1957, n. 288
Articolo 2
Versione
25 maggio 1957
Art. 1.
E' autorizzata la concessione da parte del Ministero degli affari esteri di un contributo annuo di lire 60.000.000 per la durata di otto anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1957-58, a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (U.N.I.C.E.F.).
Entrata in vigore il 25 maggio 1957