Decreto cautelare 29 maggio 2024
Ordinanza collegiale 19 giugno 2024
Ordinanza cautelare 19 settembre 2024
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2024
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 11/06/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01074/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00869/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 869 del -OMISSIS--OMISSIS-, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Bove, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale SA, domiciliataria ex lege in SA, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
- del decreto n. -OMISSIS-con cui il -OMISSIS- ha decretato il rifiuto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 103 co. 1 D.L. 34/-OMISSIS--OMISSIS- (convertito in L. 17 luglio -OMISSIS--OMISSIS- n.77) presentata da parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS-, -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto monocratico n. -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza n.-OMISSIS-;
Vista l’ordinanza n.-OMISSIS-;
Vista l’ordinanza n.-OMISSIS-;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS- la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato e depositato il -OMISSIS-, cittadino marocchino, ha chiesto l’annullamento del decreto con cui il -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di un permesso di soggiorno per emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 co.1 D.L. 34/-OMISSIS--OMISSIS- fondato sulla esistenza di una sentenza di condanna resa dal -OMISSIS-, irrevocabile il -OMISSIS- ad anni 2 di reclusione ed euro -OMISSIS- di multa per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, in concorso, in quanto illecitamente deteneva, al fine di cessione illecita a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in due involucri singolarmente sigillati e confezionati per un peso totale di gr. 8,36.
Avverso il suddetto provvedimento, lo straniero ha proposto ricorso dinanzi a questo TAR lamentandone l’illegittimità per “ Violazione di legge e/o falsa applicazione dell’art.103 co. 10 convertito in L. 77/-OMISSIS--OMISSIS- – articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del Dlgs numero 286 del-OMISSIS-98 (Testo Unico Stranieri), Eccesso di potere sub specie di travisamento ed erronea valutazione dei fatti ed ingiustizia manifesta ”, evidenziando la risalenza nel tempo della condanna opposta in chiave ostativa e l’avvenuta riabilitazione.
Il deducente, in particolare, si duole dell’erroneità dell’operato del Questore per aver ritenuto di dover disporre, ai sensi dell’art 103 co. 10, l’automatico rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno ex art.103 c.1 del D.L. 34/-OMISSIS-00, laddove invece la Corte Costituzionale con sentenza -OMISSIS- ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 103, comma 10, lett. c), del decreto-legge n. 34 del -OMISSIS--OMISSIS-, nella parte in cui include fra i reati che comportano l’automatica esclusione dalla procedura di emersione del lavoro irregolare la sentenza penale di condanna per il c.d. piccolo spaccio (art. 73, comma 5, DPR n. 309/90) il quale, al contrario, imporrebbe all’autorità competente di verificare in concreto la pericolosità sociale del richiedente.
Si è costituito il Ministero dell’Interno articolando le proprie difese incentrate sull’inconferenza del richiamo alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e chiedendo la reiezione del ricorso con condanna alle spese del giudizio.
Con decreto monocratico del -OMISSIS- è stata accolta l’istanza cautelare ex art. 56 c.p.a. con la seguente motivazione: “ Ritenuti sussistenti i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza, tali da non consentire neppure la dilazione fino alla data della prima camera di consiglio utile – che può essere fissata, nel rispetto dei termini processuali, il -OMISSIS-, come da calendario – in relazione all’imminente approssimarsi della data entro la quale il ricorrente è tenuto a lasciare il territorio nazionale e tenuto conto dell’orientamento con cui questa Sezione (cfr. sentenza n. -OMISSIS-) ha recepito i principi affermati dalla Corte Costituzionale (con le pronunce n. -OMISSIS-) circa gli effetti in materia di rilascio del permesso di soggiorno nel caso di condanna per la fattispecie attenuata di reato prevista dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990;
Ritenuto, pertanto, onde addivenire alla decisione in sede collegiale della domanda cautelare re adhuc integra, di poter accogliere l’istanza ex art. 56 c.p.a., ai fini della sospensione dell’efficacia del decreto impugnato fino alla pubblicazione dell’esito della camera di consiglio del -OMISSIS-; (…)”
In esito all’udienza camerale del-OMISSIS-, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, il collegio ha disposto un remand all’amministrazione resistente affinchè la stessa, entro il termine assegnato di 45 giorni, riesaminasse la posizione del ricorrente e della di lui concreta ed attuale pericolosità sociale senza alcun automatismo, così argomentando la predetta decisione: “ Considerato che: - il provvedimento impugnato risulta sostanzialmente motivato sulla valenza automaticamente ostativa alla permanenza in Italia del ricorrente in ragione della sentenza irrevocabile di applicazione della pena di due anni di reclusione e di € -OMISSIS- di multa nei confronti del ricorrente per il reato di detenzione e cessione illecita di sostanza stupefacente (in effetti, il riferimento alla denuncia per furto contenuto nel provvedimento impugnato non pare supportato da documentazione concernente il successivo eventuale sviluppo di procedimento penale);
- dalla lettura della sentenza n. -OMISSIS- (depositata dalla difesa erariale all’esito dell’ordinanza collegiale di questo Tribunale pubblicata in data -OMISSIS- risulta che lo straniero ha commesso tale reato in data-OMISSIS-e che la pena è stata applicata in relazione alla fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 73 D.P.R. 309/1990, con riconoscimento dell’attenuante speciale di cui al comma 5 dell’art. 73 predetto e con sospensione della pena;
- per quanto all’epoca del passaggio in giudicato della sentenza predetta non fosse ancora intervenuta l’evoluzione normativa che ha portato l’ipotesi di cui al comma 5 a divenire delitto autonomo e non più mera attenuante le concrete caratteristiche del fatto di cui alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la peculiarità della fattispecie oggetto del presente giudizio, il tempo decorso dalla commissione del fatto, l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale (v. sentenze nn. -OMISSIS-della Corte Costituzionale) e del Consiglio di Stato in materia (v. da ultimo la sentenza n. -OMISSIS-) portano questo Collegio a ritenere necessario da parte dell’amministrazione il riesame della posizione del ricorrente e della di lui concreta ed attuale pericolosità sociale senza applicare nuovamente il suddetto automatismo; ”
In esito alla camera di consiglio del -OMISSIS- questa Sezione, preso atto che la Questura non ha dato alcun seguito al riesame, ha reiterato con ordinanza n. -OMISSIS- il disposto di cui all’ordinanza del -OMISSIS-, assegnando all’amministrazione intimata il termine di giorni 30 per l’incombente.
Con istanza depositata il -OMISSIS- il ricorrente, constatata l’inerzia della Questura e dopo aver dapprima invitato la stessa a conformarsi al contenuto delle ordinanze sopra citate (solleciti -OMISSIS- e del -OMISSIS-), ha rivolto a questo organo giudicante domanda di disporre le opportune misure attuative ai sensi dell'art. 59 c.p.a., compresa la eventuale nomina di un commissario ad acta .
In definitiva, il ricorrente ha chiesto un riesame della sua posizione al fine di valutare la effettiva, concreta ed attuale pericolosità, come indicato nelle indicate ordinanze rimaste inadempiute da parte della -OMISSIS-.
All’udienza del -OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda merita positivo apprezzamento per i motivi che seguono.
E’ ben vero che il fatto per il quale il ricorrente è stato condannato è stato commesso in data -OMISSIS-e che la condanna, del-OMISSIS- irrevocabile in data-OMISSIS- è riferita all’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 73 D.P.R. 309/1990 con applicazione dell’attenuante del comma 5 dell’art. 73 D.P.R. 309/1990 (dunque, prima dell’innovazione di cui al D.L. 146/-OMISSIS-13 che ha trasformato l’attenuante di cui al V comma in un reato autonomo con regime complessivamente più favorevole per l'imputato).
Così come è innegabile che la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e 445 c.p.p. n. 568 è stata emessa ed è divenuta irrevocabile prima della citata innovazione a seguito della riforma operata dall’articolo 2 del Decreto Legge 23 dicembre -OMISSIS--OMISSIS- convertito dalla Legge 21 febbraio -OMISSIS--OMISSIS-
Pertanto, adottando un approccio formalistico ed interpretando in concreto la norma sopravvenuta come legge penale più favorevole, la stessa non sarebbe applicabile al ricorrente in quanto la sentenza era già divenuta irrevocabile e, dunque, opererebbe la preclusione di cui al comma 4 dell’art. 2 c.p. ai sensi del quale: “ Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile ”.
Tuttavia, è altresì vero, che anche prima di tale novella, il rispetto dei basilari principi di proporzionalità e ragionevolezza avrebbero dovuto indurre l’amministrazione ad una più attenta considerazione e ponderazione degli interessi in gioco e, sul piano istruttorio, ad una compiuta verifica della reale, concreta pericolosità sociale del richiedente.
Sotto tale profilo il provvedimento impugnato presenta un difetto istruttorio e motivazionale in relazione alla condizione di comprovata pericolosità sociale del richiedente, alla natura ostativa del reato commesso, alla rilevanza della riabilitazione, nonché all’inserimento socio-lavorativo dello straniero ed alla presenza di legami familiari sul territorio nazionale.
Giova, al riguardo, evidenziare che la Corte Costituzionale, con sentenza dell’8 maggio -OMISSIS-OMISSIS-, n.-OMISSIS- dopo aver ricordato i propri precedenti e quelli della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di principio di proporzionalità, ha dichiarato incostituzionale il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio-OMISSIS-98, n. 286 , chiarendo che: “ in presenza di una questione concernente il bilanciamento tra due diritti, il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del test di proporzionalità, che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi (ex plurimis, sentenze n. -OMISSIS-del -OMISSIS-21, n. -OMISSIS- del -OMISSIS-19 e n. -OMISSIS- del -OMISSIS-18).
Così, nel vagliare la complessiva ragionevolezza e proporzionalità delle previsioni che, come nel caso oggi in esame, implicano l’allontanamento dal territorio nazionale di uno straniero, questa Corte ha affermato la necessità di «un conveniente bilanciamento» tra le ragioni che giustificano la misura di volta in volta prescelta dal legislatore, tra le quali, segnatamente, la commissione di reati da parte dello straniero, «e le confliggenti ragioni di tutela del diritto dell’interessato, fondato appunto sull’art. 8 CEDU, a non essere sradicato dal luogo in cui intrattenga la parte più significativa dei propri rapporti sociali, lavorativi, familiari, affettivi» (ordinanza n.-OMISSIS-del -OMISSIS-21, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE).
Se, dunque, per un verso, al legislatore va riconosciuta un’ampia discrezionalità nella regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda (ex plurimis, sentenze n.-OMISSIS- del -OMISSIS-14, n. -OMISSIS- del -OMISSIS-08, n. -OMISSIS-6 del -OMISSIS-06 e n. -OMISSIS- del-OMISSIS-94), per altro verso occorre chiarire che tale discrezionalità «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell’immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino» (sentenza n. -OMISSIS-2 del -OMISSIS-13; in precedenza, anche sentenze n. -OMISSIS- del -OMISSIS-12, n.-OMISSIS- del -OMISSIS-11, n.-OMISSIS-e n.-OMISSIS- del -OMISSIS-10, n. 78 del -OMISSIS-05).
Del resto, come ripetutamente affermato da questa Corte, «le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit» (ex plurimis, sentenze n. 253 del -OMISSIS-19, n. 268 del -OMISSIS-16, n. 213 e n. 57 del -OMISSIS-13), sussistendo l’irragionevolezza della presunzione assoluta tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa (ex plurimis, sentenza n. 213 del -OMISSIS-13, nello stesso senso, sentenze n. -OMISSIS-2 e n. 57 del -OMISSIS-13”).
In particolar modo, la Corte Costituzionale ha precisato che: “nel caso oggi in esame, esiste, infatti, la possibilità concreta di accadimenti contrari alla presunzione introdotta dalla norma censurata. Ben può verificarsi, invero, che uno straniero commetta il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del-OMISSIS-90, il quale, per la sua lieve entità, per le circostanze del fatto, per il tempo ormai trascorso dalla sua commissione, per il percorso rieducativo eventualmente seguito alla condanna, non sia tale da comportare un giudizio di pericolosità attuale riferito alla persona del reo.
Risulta allora contrario al principio di proporzionalità, letto anche alla luce dell’art. 8 CEDU, escludere, in dette ipotesi, la possibilità che l’amministrazione valuti la situazione concreta, in relazione al percorso di inserimento nella società. Tanto più ove si consideri che si fa qui riferimento, come chiarito, alla sola ipotesi di rinnovo, e non di rilascio, del permesso di soggiorno: ciò che lascia intravvedere − particolarmente in considerazione della circostanza che si tratta di permesso per lavoro − un possibile processo di integrazione dello straniero, processo che sarebbe irreversibilmente compromesso ove non si consentisse la prosecuzione del percorso lavorativo intrapreso. Di tanto è necessario che l’amministrazione procedente dia conto nella valutazione che deve essere alla stessa rimessa, in sede di disamina della domanda di rinnovo del permesso, al fine di evitare che tale valutazione si traduca in un giudizio astratto e, per ciò solo, lesivo dei diritti garantiti dall’art. 8 CEDU ”.
Alla luce di tale articolata motivazione risultano fondate le deduzioni attoree tese a censurare l’automatismo applicato al reato ascritto all’odierno ricorrente.
Con la più recente sentenza n. 43/-OMISSIS--OMISSIS-, inoltre, Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 103, comma 10, lettera c), del D.L. n. 34 del -OMISSIS--OMISSIS-, nella parte in cui, nel fare riferimento ai “reati inerenti agli stupefacenti”, non esclude il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del-OMISSIS-90, rimanendo la condanna per tale reato nell’ambito di applicazione dell’art. 103, comma 10, lettera d), del d.l. n. 34 del -OMISSIS--OMISSIS-, come convertito, in quanto illecito per il quale opera la previsione di cui all’art. 381 cod. proc. pen.
Nella suddetta decisione, la Corte ha ritenuto che:
“ 6.– La tecnica normativa adottata dal comma 10, lettera c), dell’art. 103 del d.l. n. 34 del -OMISSIS--OMISSIS-, come convertito, nell’affiancare – sulla falsariga di quanto già previsto dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del-OMISSIS-98, come modificato – a un paradigma evocativo della gravità di taluni reati (quelli per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, ai sensi dell’art. 380 cod. proc. pen.) un criterio di identificazione tipologica di ulteriori illeciti penali, finisce in effetti per ricomprendere, con la categoria dei «reati inerenti agli stupefacenti», anche una condotta – quella che integra gli estremi dell’illecito di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del-OMISSIS-90 – che lo stesso legislatore disegna con i tratti di una ridotta offensività.”…omissis….“6.2.– A tale considerazione deve poi aggiungersi che la stessa disposizione censurata – l’art. 103, comma 10, lettera c) – adotta, fra gli indici idonei a fondare la presunzione iuris et de iure di pericolosità, anche quello della condanna per reati che comportano l’obbligo di arresto in flagranza, ai sensi dell’art. 380 cod. proc. pen.; previsione che, nel caso del reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del-OMISSIS-90, non trova applicazione.
L’art. 380 cod. proc. pen. – che, a sua volta, individua i reati più gravi cui riferire l’arresto obbligatorio in flagranza adottando sia il criterio della gravità della sanzione sia quello tipologico – esclude, infatti, espressamente (al comma 2, lettera h), dalla categoria dei reati concernenti sostanze stupefacenti e psicotrope, la previsione di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del-OMISSIS-90, per la quale opera l’arresto in flagranza facoltativo, ai sensi dell’art. 381, comma 1, cod. proc. pen., trattandosi di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
In sostanza, al reato di piccolo spaccio si applica proprio quella disciplina dell’art. 381 cod. proc. pen., di cui si avvale l’art. 103, comma 10, lettera d), per attrarre i reati rispetto ai quali l’avvenuta condanna può essere adottata solo come indice di pericolosità da accertare in concreto, e non da presumere in astratto.
7.– Quanto appena illustrato evidenzia come il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del-OMISSIS-90 – sia per come viene concepito dal legislatore nel sistema, sia per come si rapporta all’indice di pericolosità connesso all’arresto in flagranza – denoti una limitata offensività che contrasta in maniera sensibile con la presunzione assoluta di pericolosità, tanto più in quanto comporta l’automatica esclusione da procedure che consentono di addivenire alla regolarizzazione del rapporto di lavoro o alla stipula del contratto di lavoro.
7.1.– Questa Corte ha già in passato chiarito che le presunzioni assolute «violano il principio di eguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali ovvero “se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit”» (sentenza n. 253 del -OMISSIS-19, che richiama sul punto la sentenza n. 57 del -OMISSIS-13). Si disvela, dunque, una irragionevolezza della «presunzione assoluta tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa (ex plurimis, sentenza n. 213 del -OMISSIS-13, nello stesso senso, sentenze n. -OMISSIS-2 e n. 57 del -OMISSIS-13)» (sentenza n.-OMISSIS- del -OMISSIS-OMISSIS-).
Ebbene, la norma oggetto dell’odierna censura associa alla condanna per un reato di lieve entità una presunzione assoluta di pericolosità che inibisce la possibilità stessa di verificare in concreto se lo straniero continui o meno a rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza, al momento in cui viene presentata l’istanza di accesso alle procedure di cui all’art. 103, commi 1 e 2, del d.l. n. 34 del -OMISSIS--OMISSIS-, come convertito.
Sennonché questo contraddice l’id quod plerumque accidit, poiché, con riguardo a un reato di ridotta offensività, ben può desumersi la non pericolosità attuale di chi in passato ha subito per tale reato una condanna da una combinazione di indici che tengano conto: del tempo trascorso dal momento della condanna, dell’avvenuta espiazione della pena, del percorso rieducativo eventualmente seguito, del comportamento tenuto successivamente alla condanna e di ulteriori eventuali fattori ritenuti idonei (sentenze n.-OMISSIS- del -OMISSIS-OMISSIS-, n. -OMISSIS-2 del -OMISSIS-13 e n. -OMISSIS- del -OMISSIS-12).
L’irragionevolezza manifesta sottesa alla citata presunzione assoluta si dimostra tanto più evidente, in quanto determina l’automatica esclusione dalle procedure di cui all’art. 103, commi 1 e 2, di cittadini stranieri che, attraverso l’emersione del lavoro irregolare e la stipula di contratti di lavoro, possono acquisire tutti i diritti riconosciuti al lavoratore dal nostro ordinamento.
La scelta di «subordinare la regolarizzazione del rapporto di lavoro al fatto che la permanenza nel territorio dello Stato non sia di pregiudizio ad alcuno degli interessi coinvolti dalla disciplina dell’immigrazione […] deve costituire il risultato di un ragionevole e proporzionato bilanciamento degli stessi, soprattutto quando sia suscettibile di incidere sul godimento dei diritti fondamentali dei quali è titolare anche lo straniero extracomunitario (sentenze n.-OMISSIS- del -OMISSIS-11, n.-OMISSIS-e n.-OMISSIS- del -OMISSIS-10), posto che la condizione giuridica dello straniero non deve essere “considerata – per quanto riguarda la tutela di tali diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati o peggiorativi” (sentenza n.-OMISSIS- del -OMISSIS-11)» (sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-12).
7.2.– L’automatismo previsto, con riferimento al reato di piccolo spaccio, dall’art. 103, comma 10, lettera c), del d.l. n. 34 del -OMISSIS--OMISSIS-, come convertito, non solo vìola in maniera manifesta il principio di ragionevolezza, ma contrasta altresì con quello della proporzionalità, poiché inibisce l’accesso alle procedure di emersione del lavoro irregolare e di stipula di contratti di lavoro, quando in concreto può non sussistere alcuna minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza.
L’estromissione assoluta di chi sia stato condannato per il piccolo spaccio dalle procedure di emersione e di conclusione di contratti di lavoro – stante la ridotta gravità di tale reato che non può di per sé escludere la dimostrazione della cessata pericolosità – esorbita dallo scopo di negare l’accesso a chi si dimostri una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza. A tal fine, infatti, basta consentire un accertamento in concreto della pericolosità, come quello previsto dal medesimo art. 103, comma 10, lettera d), che considera la condanna per i reati meno gravi, quelli di cui all’art. 381 cod. proc. pen., «quale indice di pericolosità dello straniero» da porre a base di un accertamento da effettuare in concreto e non da postulare in astratto.
Di conseguenza, l’inquadramento del reato di piccolo spaccio nell’art. 103, comma 10, lettera c), del d.l. n. 34 del -OMISSIS--OMISSIS-, come convertito, vìola in maniera manifesta i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, tradendo la stessa ratio dell’art. 103, ispirata all’istanza di favorire l’integrazione lavorativa e sociale di persone che con il proprio lavoro avevano contribuito, spesso in condizioni di carenza di tutele, (o che potevano contribuire) ad apportare significativi benefici alla comunità dei consociati nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
7.3.– In definitiva, pur dovendosi riconoscere alla disciplina in esame una natura speciale, rispetto alla quale «il legislatore gode di ampia discrezionalità» (sentenza n. -OMISSIS-9 del -OMISSIS-OMISSIS-), nondimeno, la norma censurata travalica il limite della manifesta irragionevolezza e sproporzione (ancora sentenza n. -OMISSIS-9 del -OMISSIS-OMISSIS- e, in senso conforme, sentenze n.-OMISSIS- del -OMISSIS-OMISSIS- e n. -OMISSIS- del -OMISSIS-12) e, pertanto, la questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. è fondata. ” (Corte Cost., sent. n.-OMISSIS-del -OMISSIS--OMISSIS-).
Orbene, alla luce dei principi espressi nelle citate sentenze, ritiene il collegio che possano essere superate le controdeduzioni difensive spese dalla difesa erariale ed, in particolare, l’argomento secondo cui la modifica normativa che ha trasformato il reato di spaccio di lieve entità, previsto dall'articolo 73, comma 5, del D.P.R. 9 ottobre-OMISSIS-90, n. 309, da circostanza attenuante speciale in titolo autonomo di reato, sia intervenuta solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna (02.10.-OMISSIS-12).
Così come risulta non condivisibile l’argomentazione secondo cui non potrebbe utilizzarsi, come parametro di riferimento ai fini della riconducibilità della condotta allo spaccio di lieve entità, una fonte di matrice pretoria ma pur sempre frutto di studi statistici ( id est studio condotto dall’Ufficio per il processo richiamato nella sentenza n. -OMISSIS-.-OMISSIS-22 della Sez. VI penale, vd. pag. 4 del ricorso).
Tirando le fila delle considerazioni svolte, il ricorso deve quindi essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento di rigetto gravato ed obbligo per la Questura di riesaminare la situazione del cittadino straniero, provvedendo a valutare in concreto la sua pericolosità sociale tenendo conto, da un lato, della tipologia di reato commesso, della sua collocazione temporale, dell’intervenuta riabilitazione e dall’altro, della sua condizione familiare e lavorativa in base agli elementi di fatto prodotti, fornendo un’adeguata motivazione della scelta operata.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Il Collegio ritiene di confermare in via definitiva l’ammissione al gratuito patrocinio, già disposta in via provvisoria dall’apposita Commissione con decreto n.-OMISSIS-/-OMISSIS--OMISSIS-.-OMISSIS--OMISSIS-, statuendo quanto segue con riferimento all’istanza del difensore della ricorrente per il pagamento di onorari e spese dovutigli:
- visto l’art. 82 del d.p.r. n. 115/-OMISSIS-02, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei «valori medi delle tariffe professionali vigenti», tenuto conto dell’impegno professionale;
- visto l’art. 130 del d.p.r. n. 115/-OMISSIS-02, che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;
- considerato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.m. n. 55/-OMISSIS-14: «ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»;
- ritenuto, alla stregua delle richiamate previsioni normative ed in relazione alla limitata difficoltà della controversia, esauritasi peraltro in una sola udienza, che è congrua la determinazione in complessivi € 1.000,00, oltre a spese generali ed accessori, come dovuti per legge, della somma spettante al difensore istante a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede staccata di SA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite, fatto salvo il pagamento del contributo unificato, che va posto a carico dell’amministrazione soccombente;
- conferma l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio e liquida al relativo difensore la somma complessiva di € 1.000,00, oltre spese generali ed accessori, dovuti per legge, per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno -OMISSIS-03, n.-OMISSIS-6 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) -OMISSIS-16/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS-16), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.