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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/04/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 835 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2024, e vertente tra
- Avv. ER, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Errera in virtù di Pt_1 procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catanzaro, Via Milano n. 9;
- appellante contro
- e , rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1 Controparte_2
Salvatore Chiaravalloti in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Catanzaro,
Via Amalfi n. 1;
- appellati sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello e in riforma della sentenza impugnata::
- accertare e dichiarare che l'appellante, Avv. ER OL, per l'espletamento dell'attività professionale svolta in favore di e Controparte_2 CP_1
nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Catanzaro R.G. n. 2811/2015
[...] contro conclusosi con sentenza parziale 1787/2017 del 24-11-2017, Controparte_3 ha titolo di vedersi riconosciuta la somma di €uro 5.200,00 quale compenso, oltre accessori;
- condannare, di conseguenza, in solido, i coniugi e Controparte_1 [...] al pagamento della somma di €uro 5.200,00 per il giudizio n. Controparte_2 2811/2015 conclusosi con sentenza parziale 1787/2017 del 24-11-2017, o a quella somma maggiore o minore di giustizia, oltre accessori;
- riformare il capo di sentenza che compensa le spese e condannare gli odierni appellati al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio di lite come da nota.
- Per gli appellati: Chiedono che l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, voglia così statuire.
- in via preliminare ed assorbente, dichiarare la non appellabilità della sentenza n.
684/2024 del Tribunale di Catanzaro alla luce dell'art. 14 del D.Lgs. 1-9-2011 n.
150;
- sempre in via preliminare e assorbente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello spiegato dall'Avv. ER OL ex art. 342 c.p.c. e 348-bis c.p..c. alla luce di tutte le motivazioni esposte;
- in via subordinata e nel merito, respingere l'appello avanzato dall'Avv. ER
OL poiché totalmente inammissibile e infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore concludente ex art. 93 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., iscritto a ruolo in data
13-4-2023, notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, l'avv.
ER OL, dettagliando le dinamiche processuali susseguitesi in relazione al patrocinio dallo stesso esercitato per conto delle parti resistenti, indicava i seguenti procedimenti:
-giudizio n. 1917/1998, instaurato ad istanza dei sig.ri e Parte_2 [...] contro gli odierni resistenti e (rappresentati e Parte_3 CP_1 CP_2 difesi dall'avv. ER OL), per il riconoscimento dei danni causati da una infiltrazione di acqua proveniente dal tetto;
il ricorrente, nel costituirsi in giudizio per conto dei sig.ri e proponeva, peraltro, domanda CP_1 CP_2 riconvenzionale ed il giudizio veniva definito con sentenza n. 558/1999 del 21-12-
1999 dal Giudice di Pace di Catanzaro, con la quale, in accoglimento parziale della domanda, condannava i coniugi al pagamento della somma di £. Controparte_4
2.348.790, compensando le spese del giudizio;
-giudizio n. 2169/2000, appello proposto dai sig.ri e difesi dal CP_1 CP_2 ricorrente, per la riforma della sentenza citata del Giudice di Pace di Catanzaro;
il
Tribunale di Catanzaro (sentenza n. 966/2010 del 24-3-2010) in accoglimento totale dell'appello, riformava la sentenza impugnata e condannava controparte al pagamento delle spese e competenze di lite;
l'importo di €uro 4.500,00 per spese di lite e oneri successivi, a seguito della notifica della sentenza munita di formula esecutiva unitamente all'atto di precetto, veniva integralmente corrisposto da parte dei sig.ri e Pt_2 Pt_3
-avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro, resa a definizione del giudizio n. 2169/2000, veniva proposto ricorso presso la Corte di Cassazione da parte dei coniugi e e all'esito del giudizio, nel quale l'avv. Pt_2 Pt_3 Pt_1 rappresentava i sig.ri e veniva cassata con rinvio e rimessa per CP_1 CP_2 la riassunzione davanti al Tribunale di Catanzaro, giusta ordinanza n. 2985 del 16-
1-2013; nessuna delle parti in causa decideva di riassumere il giudizio presso il
Tribunale di Catanzaro.
Precisava, altresì, che per i suddetti giudizi l'attività svolta dal professionista era stata soddisfatta dagli odierni resistenti i quali, al contrario, nulla avevano corrisposto al ricorrente per l'ulteriore attività svolta a seguito della richiesta, da parte dei coniugi di ripetizione della somma e per i seguenti Controparte_3 giudizi:
-ricorso per ingiunzione dinanzi al Tribunale di Catanzaro attivati dai coniugi Pt_2
e con il quale si chiedeva la restituzione, da parte dei sig.ri e Pt_3 CP_1
dell'importo a questi riconosciuto a titolo di spese e competenze legali in CP_2 virtù della sentenza n. 966/2010 emessa dal Tribunale di Catanzaro (n. R.G.
2169/2000), pari ad €uro 4.500,00; all'ingiunzione seguiva successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (n. R.G. 2811/2015) ove gli opponenti, da un lato, sollevavano eccezione di incompetenza per valore del giudice adito e, dall'altro, presentavano domanda riconvenzionale con la richiesta di riconoscimento e pagamento dell'importo sostenuto per i lavori di rifacimento del tetto che, quali condomini, avrebbe dovuto essere in quota parte sostenuto anche dai sig.ri e Pt_2
il Tribunale di Catanzaro con sentenza parziale n. 1787 del 23-11-2017 ha Pt_3 dichiarato l'incompetenza del giudice adito, rimettendo il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro competente per valore, compensando le spese;
-successivamente alla pronuncia di incompetenza e nel corso del giudizio proseguito dinanzi al Tribunale di Catanzaro sulla spiegata domanda riconvenzionale i sig.ri e senza riassumere il giudizio, proposto ricorso monitorio dinanzi Pt_2 Pt_3 al Giudice di Pace di Catanzaro, ottenevano decreto ingiuntivo n. 1429/ 2018 con il quale veniva ingiunto a e il pagamento dell'importo pari ad €uro CP_1 CP_2
4.500,00, liquidato dal Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 966/2010; decreto opposto dai sig.ri e difesi dall'avv. , con l'instaurarsi del CP_1 CP_2 Pt_1 giudizio di opposizione R.G. n. 5822/2018; nelle more del giudizio, stante anche il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, i coniugi provvedevano al pagamento della somma di Controparte_4
€uro 5.750,00; giudizio che si definiva con sentenza n. 1367 del 20-7-2020, con la quale veniva rigettata l'opposizione e compensate interamente le spese di lite;
-giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro riguardante la causa avente ad oggetto domanda riconvenzionale proposta dai sig.ri e patrocinati CP_1 CP_2 dall'Avv. ER OL, e relativa al pagamento della somma di €uro 5.500,00 per le spese relative ai lavori sul tetto, definito con sentenza n. 1071 del 18-7-2022 con la quale, in accoglimento della domanda riconvenzionale, i sig.ri e Pt_2 Pt_3 venivano condannati al pagamento della complessiva somma di €uro 5.550,00, oltre alle spese di lite, liquidate in €uro 3.002,00 (€ 284,00 per spese ed € 2.758,00 per compenso) oltre accessori, per complessivi €uro 10.204,49 derivati dalla notifica del titolo e del precetto;
somma corrisposta dai sig.ri ai coniugi Parte_4 [...] per mezzo assegno circolare;
Controparte_4
-giudizio penale n. 54/2015 R.G.N.R, a seguito di querela proposta per violenza privata, pendente presso il Giudice di Pace di Catanzaro, in difesa del sig. CP_1 quale parte civile ed a carico del sig. imputato, giudizio
[...] Parte_2 definito con sentenza n. 125 del 9-3-2017;
-giudizio penale n. 18/2017 dinanzi al Tribunale di Catanzaro, avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 125/2017 del Giudice di Pace di Catanzaro;
-giudizio penale n. 54/2015, proveniente dalla Corte di Cassazione, definito con sentenza n. 1797/2018, annullato con rinvio e, poi, definito con sentenza n.
193/2020.
Parte ricorrente evidenziava, ancora, come i coniugi venivano Controparte_4 invitati con nota raccomandata del 10-11-2022, ricevuta l'11-11-2022, al pagamento della complessiva somma pari ad €uro 12.609,77, corrispondente al compenso per l'attività svolta per loro conto dallo stesso, detratti tutti gli acconti. L'odierno ricorrente precisava di avere espletato attività professionale, in favore dei coniugi
[...]
in virtù di procura alle liti e che, in particolare, l'attività difensiva Controparte_4 espletata dal professionista si concretizzava nella fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione, fase decisionale e fase cautelare (fascicoli di parte) nei due giudizi avanti al Tribunale e al Giudice di Pace e,ancora, nella procedura di mediazione, risultata vana per la mancata presentazione dei coniugi;
infine, veniva svolta attività defensionale nei confronti di Parte_4
nel procedimento penale avanti al Giudice di Pace n. 54/2016 Controparte_1
RGNR, con costituzione di parte civile, conclusosi con sentenza impugnata avanti al
Tribunale di Catanzaro e rimessa da quest'ultimo avanti alla Corte di Cassazione che provvedeva al rinvio al Giudice di Pace di Catanzaro, il quale definiva il giudizio con la sentenza n. 193/2020.
Poiché i solleciti di pagamento delle competenze maturare non sortivano alcun effetto, il ricorrente invitava i resistenti alla mediazione, la quale, però, non aveva esito positivo.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, nel ricorso introduttivo formulava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che l'Avv. ER OL ha espletato attività professionale in favore di e , Persona_1 Controparte_1 nel preliminare procedimento di mediazione svoltosi avanti all'Organismo di mediazione forense del 6-7-2016 con esito negativo a seguito di mancata comparizione dei coniugi nonché nei giudizi di seguito indicati: a) Controparte_3
Giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Catanzaro R.G. n. 2811/2015 contro conclusosi con sentenza parziale n. 1787/2017 del 24-11-2017; b) Controparte_3
Giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro contro conclusosi con Controparte_3 sentenza n. 1071/2022 pubblicata il 18-7-2022, che ha condannato i sig.ri Pt_2
e al pagamento della complessiva somma richiesta con la domanda Pt_3 riconvenzionale pari ad €uro 5.550,00, nonché al pagamento delle spese del giudizio che liquidava in €uro 3.002,00, di cui €uro 284,00 per spese ed €uro 2.758,00 per compenso, oltre accessori;
c) Giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di
Catanzaro, in opposizione a decreto ingiuntivo, RG n. 5822/2018, definito con sentenza n. 1367 del 31-7-2020, che ha rigettato l'opposizione proposta dai coniugi
e e confermato il decreto ingiuntivo opposto;
2) accertare e CP_1 CP_2 dichiarare, inoltre, l'attività espletata a favore di nei giudizi Controparte_1 penali di seguito indicati: a) Giudizio penale n. 54/2015 R.G.N.R, a seguito di querela proposta per violenza privata, pendente presso il Giudice di Pace di
Catanzaro, in difesa del sig. quale parte civile ed a carico del Controparte_1 sig. imputato, giudizio definito con sentenza n. 125 del 9-3-2017; b) Parte_2
Giudizio penale, avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.
125/2017 del Giudice di Pace di Catanzaro;
c) Giudizio penale n. 54/2015, riveniente dalla Suprema Corte di Cassazione, recante il n. 42629/2018, definito con sentenza n. 1797/2018, a seguito di rimessione da parte del Tribunale che ha annullato senza rinvio la sentenza del Giudice di Pace, definito con sentenza n.
193/2020, 3) condannare i coniugi e Controparte_1 Controparte_2 in solido al pagamento della somma di €uro 8.728,50 per i giudizi RG 2811/2015 e giudizio RG 5822/2018, oltre ad €uro 384,00 per spese anticipate, o a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
4) condannare, inoltre, il sig.
[...]
al pagamento in proprio, detratti gli acconti versati, della somma di CP_1
€uro 3.881,18 per la difesa nei giudizi penali, oltre interessi e rivalutazione, o a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
5) condannare, infine, gli odierni resistenti al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. al difensore che rende la dichiarazione.”.
Costituitisi in giudizio con comparsa del 30-6 2023, i resistenti eccepivano, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancata conclusione del procedimento di negoziazione assistita, l'assenza del parere di congruità del COA di
Catanzaro, sostenendo, infine, di avere corrisposto la somma complessiva di €uro
6.600,00, mai quietanzate.
Insistevano, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, riconoscere e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita, obbligatoria per la materia de qua;
1) nel merito, accertare e dichiarare che i sig.ri Parte_5
hanno consegnato all'Avv. la somma di €uro 6.600,00 a mani, senza il
[...] Pt_1 rilascio di alcuna ricevuta;
2) Per l'effetto, accertare dichiarare che la somma richiesta non corrisponde a quanto effettivamente dovuto all'Avv. , essendo Pt_1 stata la metà già consegnata all'odierno ricorrente.”.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, dell'11-7-2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del 12-7-2023, si disponeva il rigetto delle istanze istruttorie richieste da parte resistente e si rinviava la causa all'udienza del 15-2-2024 per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.; al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c..”.
Con sentenza depositata il 25-3-2024 n. 684, il Tribunale di Catanzaro, Prima
Sezione Civile, in composizione monocratica, in parziale accoglimento della domanda, condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente la somma di €uro 3.409,00, oltre accessori, nonché delle spese processuali. Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello OL ER, mediante atto di citazione notificato il 28-5-2024, censurandone le statuizioni con essa adottate per i seguenti motivi:
- erroneità della operata liquidazione con riferimento al giudizio n. 2811/2015 R.G. per omessa previsione della spettanza di autonomo compenso professionale in ragione della emissione nell'ambito di esso di sentenza non definitiva relativamente all'attività di assistenza legale richiesta per deposito di note conclusionali e repliche, nonché per mancata valutazione dell'effettivo impegno nello svolgimento dell'incarico professionale comportato dalla rilevanza delle questioni trattate e dall'articolata attività istruttoria compiuta, per come desumibili dalla sentenza n.
1071/2022 emessa a conclusione del giudizio;
- erroneità della disposta compensazione delle spese di lite in quanto adottata in violazione del principio della soccombenza, oltre che sulla base di un presupposto falso, illegittimo e, comunque, non provato.
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 19-9-2024, si costituivano in giudizio e per resistere all'avverso gravame, Controparte_1 Controparte_2 di cui eccepivano in via preliminare l'inammissibilità in rito per inappellabilità della decisione di primo grado ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. n. 150/2011 ovvero a' termini degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., e contestavano comunque la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione dinanzi al Consigliere istruttore nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ritenuta la causa in esito ad essa matura per la decisione, ne veniva disposto il rinvio ad una successiva udienza istruttoria con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. ai fini della rimessione in decisione, con contestuale concessione alle parti dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Precisate in atti le conclusioni nei termini meglio riportati in epigrafe e depositati all'incarto di causa gli scritti difensivi finali dai procuratori delle parti, in esito a detta ultima udienza, sostituita con il deposito delle note di trattazione scritta come da provvedimento in atti, con ordinanza depositata in data 22-4-2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'eccezione sollevata in limine dagli appellati di inappellabilità della sentenza di primo grado ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 è, ad avviso della Corte, fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.
Ed invero, l'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 assoggetta espressamente, a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. 10-10-2022 n. 149 a decorrere dal 28-2-2023 e applicabile ratione temporis alla fattispecie che qui occupa, le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato al rito semplificato di cognizione, previsto agli artt. 281-decies e ss. c.p.c., facendo tuttavia salva all'ultimo inciso del primo comma l'applicabilità alle stesse di quanto sia in esso diversamente disposto.
Inoltre, al successivo comma 4 del suddetto art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 è previsto testualmente che “ La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.”.
Ne discende che il provvedimento che viene emesso in forma di sentenza a definizione delle controversie già disciplinate dall'art. 28 della Legge 13-6-1942 n.
794 per come richiamate nell'art. 14 del D.Lgs. citato, tra le quali per l'appunto deve annoverarsi quella in esame che risulta essere stata introdotta e trattata in primo grado secondo il rito semplificato di cognizione, è normativamente sottratto, in deroga al dettato dell'art. 281-tercies, comma 2, c.p.c., al regime ordinario di impugnabilità mediante appello.
Alla stregua di quanto appena evidenziato, dunque, s'impone la declaratoria di inammissibilità del proposto appello.
Le spese e competenze del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da OL ER nei confronti di CP_1
e , con atto di citazione notificato il 28-5-2024,
[...] Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 25-3-2024 n. 684, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro 1.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore che ne ha fatto richiesta;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 22 aprile 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 835 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2024, e vertente tra
- Avv. ER, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Errera in virtù di Pt_1 procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catanzaro, Via Milano n. 9;
- appellante contro
- e , rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_1 Controparte_2
Salvatore Chiaravalloti in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Catanzaro,
Via Amalfi n. 1;
- appellati sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello e in riforma della sentenza impugnata::
- accertare e dichiarare che l'appellante, Avv. ER OL, per l'espletamento dell'attività professionale svolta in favore di e Controparte_2 CP_1
nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Catanzaro R.G. n. 2811/2015
[...] contro conclusosi con sentenza parziale 1787/2017 del 24-11-2017, Controparte_3 ha titolo di vedersi riconosciuta la somma di €uro 5.200,00 quale compenso, oltre accessori;
- condannare, di conseguenza, in solido, i coniugi e Controparte_1 [...] al pagamento della somma di €uro 5.200,00 per il giudizio n. Controparte_2 2811/2015 conclusosi con sentenza parziale 1787/2017 del 24-11-2017, o a quella somma maggiore o minore di giustizia, oltre accessori;
- riformare il capo di sentenza che compensa le spese e condannare gli odierni appellati al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio di lite come da nota.
- Per gli appellati: Chiedono che l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, voglia così statuire.
- in via preliminare ed assorbente, dichiarare la non appellabilità della sentenza n.
684/2024 del Tribunale di Catanzaro alla luce dell'art. 14 del D.Lgs. 1-9-2011 n.
150;
- sempre in via preliminare e assorbente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello spiegato dall'Avv. ER OL ex art. 342 c.p.c. e 348-bis c.p..c. alla luce di tutte le motivazioni esposte;
- in via subordinata e nel merito, respingere l'appello avanzato dall'Avv. ER
OL poiché totalmente inammissibile e infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore concludente ex art. 93 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., iscritto a ruolo in data
13-4-2023, notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, l'avv.
ER OL, dettagliando le dinamiche processuali susseguitesi in relazione al patrocinio dallo stesso esercitato per conto delle parti resistenti, indicava i seguenti procedimenti:
-giudizio n. 1917/1998, instaurato ad istanza dei sig.ri e Parte_2 [...] contro gli odierni resistenti e (rappresentati e Parte_3 CP_1 CP_2 difesi dall'avv. ER OL), per il riconoscimento dei danni causati da una infiltrazione di acqua proveniente dal tetto;
il ricorrente, nel costituirsi in giudizio per conto dei sig.ri e proponeva, peraltro, domanda CP_1 CP_2 riconvenzionale ed il giudizio veniva definito con sentenza n. 558/1999 del 21-12-
1999 dal Giudice di Pace di Catanzaro, con la quale, in accoglimento parziale della domanda, condannava i coniugi al pagamento della somma di £. Controparte_4
2.348.790, compensando le spese del giudizio;
-giudizio n. 2169/2000, appello proposto dai sig.ri e difesi dal CP_1 CP_2 ricorrente, per la riforma della sentenza citata del Giudice di Pace di Catanzaro;
il
Tribunale di Catanzaro (sentenza n. 966/2010 del 24-3-2010) in accoglimento totale dell'appello, riformava la sentenza impugnata e condannava controparte al pagamento delle spese e competenze di lite;
l'importo di €uro 4.500,00 per spese di lite e oneri successivi, a seguito della notifica della sentenza munita di formula esecutiva unitamente all'atto di precetto, veniva integralmente corrisposto da parte dei sig.ri e Pt_2 Pt_3
-avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro, resa a definizione del giudizio n. 2169/2000, veniva proposto ricorso presso la Corte di Cassazione da parte dei coniugi e e all'esito del giudizio, nel quale l'avv. Pt_2 Pt_3 Pt_1 rappresentava i sig.ri e veniva cassata con rinvio e rimessa per CP_1 CP_2 la riassunzione davanti al Tribunale di Catanzaro, giusta ordinanza n. 2985 del 16-
1-2013; nessuna delle parti in causa decideva di riassumere il giudizio presso il
Tribunale di Catanzaro.
Precisava, altresì, che per i suddetti giudizi l'attività svolta dal professionista era stata soddisfatta dagli odierni resistenti i quali, al contrario, nulla avevano corrisposto al ricorrente per l'ulteriore attività svolta a seguito della richiesta, da parte dei coniugi di ripetizione della somma e per i seguenti Controparte_3 giudizi:
-ricorso per ingiunzione dinanzi al Tribunale di Catanzaro attivati dai coniugi Pt_2
e con il quale si chiedeva la restituzione, da parte dei sig.ri e Pt_3 CP_1
dell'importo a questi riconosciuto a titolo di spese e competenze legali in CP_2 virtù della sentenza n. 966/2010 emessa dal Tribunale di Catanzaro (n. R.G.
2169/2000), pari ad €uro 4.500,00; all'ingiunzione seguiva successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (n. R.G. 2811/2015) ove gli opponenti, da un lato, sollevavano eccezione di incompetenza per valore del giudice adito e, dall'altro, presentavano domanda riconvenzionale con la richiesta di riconoscimento e pagamento dell'importo sostenuto per i lavori di rifacimento del tetto che, quali condomini, avrebbe dovuto essere in quota parte sostenuto anche dai sig.ri e Pt_2
il Tribunale di Catanzaro con sentenza parziale n. 1787 del 23-11-2017 ha Pt_3 dichiarato l'incompetenza del giudice adito, rimettendo il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro competente per valore, compensando le spese;
-successivamente alla pronuncia di incompetenza e nel corso del giudizio proseguito dinanzi al Tribunale di Catanzaro sulla spiegata domanda riconvenzionale i sig.ri e senza riassumere il giudizio, proposto ricorso monitorio dinanzi Pt_2 Pt_3 al Giudice di Pace di Catanzaro, ottenevano decreto ingiuntivo n. 1429/ 2018 con il quale veniva ingiunto a e il pagamento dell'importo pari ad €uro CP_1 CP_2
4.500,00, liquidato dal Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 966/2010; decreto opposto dai sig.ri e difesi dall'avv. , con l'instaurarsi del CP_1 CP_2 Pt_1 giudizio di opposizione R.G. n. 5822/2018; nelle more del giudizio, stante anche il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, i coniugi provvedevano al pagamento della somma di Controparte_4
€uro 5.750,00; giudizio che si definiva con sentenza n. 1367 del 20-7-2020, con la quale veniva rigettata l'opposizione e compensate interamente le spese di lite;
-giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro riguardante la causa avente ad oggetto domanda riconvenzionale proposta dai sig.ri e patrocinati CP_1 CP_2 dall'Avv. ER OL, e relativa al pagamento della somma di €uro 5.500,00 per le spese relative ai lavori sul tetto, definito con sentenza n. 1071 del 18-7-2022 con la quale, in accoglimento della domanda riconvenzionale, i sig.ri e Pt_2 Pt_3 venivano condannati al pagamento della complessiva somma di €uro 5.550,00, oltre alle spese di lite, liquidate in €uro 3.002,00 (€ 284,00 per spese ed € 2.758,00 per compenso) oltre accessori, per complessivi €uro 10.204,49 derivati dalla notifica del titolo e del precetto;
somma corrisposta dai sig.ri ai coniugi Parte_4 [...] per mezzo assegno circolare;
Controparte_4
-giudizio penale n. 54/2015 R.G.N.R, a seguito di querela proposta per violenza privata, pendente presso il Giudice di Pace di Catanzaro, in difesa del sig. CP_1 quale parte civile ed a carico del sig. imputato, giudizio
[...] Parte_2 definito con sentenza n. 125 del 9-3-2017;
-giudizio penale n. 18/2017 dinanzi al Tribunale di Catanzaro, avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 125/2017 del Giudice di Pace di Catanzaro;
-giudizio penale n. 54/2015, proveniente dalla Corte di Cassazione, definito con sentenza n. 1797/2018, annullato con rinvio e, poi, definito con sentenza n.
193/2020.
Parte ricorrente evidenziava, ancora, come i coniugi venivano Controparte_4 invitati con nota raccomandata del 10-11-2022, ricevuta l'11-11-2022, al pagamento della complessiva somma pari ad €uro 12.609,77, corrispondente al compenso per l'attività svolta per loro conto dallo stesso, detratti tutti gli acconti. L'odierno ricorrente precisava di avere espletato attività professionale, in favore dei coniugi
[...]
in virtù di procura alle liti e che, in particolare, l'attività difensiva Controparte_4 espletata dal professionista si concretizzava nella fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione, fase decisionale e fase cautelare (fascicoli di parte) nei due giudizi avanti al Tribunale e al Giudice di Pace e,ancora, nella procedura di mediazione, risultata vana per la mancata presentazione dei coniugi;
infine, veniva svolta attività defensionale nei confronti di Parte_4
nel procedimento penale avanti al Giudice di Pace n. 54/2016 Controparte_1
RGNR, con costituzione di parte civile, conclusosi con sentenza impugnata avanti al
Tribunale di Catanzaro e rimessa da quest'ultimo avanti alla Corte di Cassazione che provvedeva al rinvio al Giudice di Pace di Catanzaro, il quale definiva il giudizio con la sentenza n. 193/2020.
Poiché i solleciti di pagamento delle competenze maturare non sortivano alcun effetto, il ricorrente invitava i resistenti alla mediazione, la quale, però, non aveva esito positivo.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, nel ricorso introduttivo formulava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che l'Avv. ER OL ha espletato attività professionale in favore di e , Persona_1 Controparte_1 nel preliminare procedimento di mediazione svoltosi avanti all'Organismo di mediazione forense del 6-7-2016 con esito negativo a seguito di mancata comparizione dei coniugi nonché nei giudizi di seguito indicati: a) Controparte_3
Giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Catanzaro R.G. n. 2811/2015 contro conclusosi con sentenza parziale n. 1787/2017 del 24-11-2017; b) Controparte_3
Giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro contro conclusosi con Controparte_3 sentenza n. 1071/2022 pubblicata il 18-7-2022, che ha condannato i sig.ri Pt_2
e al pagamento della complessiva somma richiesta con la domanda Pt_3 riconvenzionale pari ad €uro 5.550,00, nonché al pagamento delle spese del giudizio che liquidava in €uro 3.002,00, di cui €uro 284,00 per spese ed €uro 2.758,00 per compenso, oltre accessori;
c) Giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di
Catanzaro, in opposizione a decreto ingiuntivo, RG n. 5822/2018, definito con sentenza n. 1367 del 31-7-2020, che ha rigettato l'opposizione proposta dai coniugi
e e confermato il decreto ingiuntivo opposto;
2) accertare e CP_1 CP_2 dichiarare, inoltre, l'attività espletata a favore di nei giudizi Controparte_1 penali di seguito indicati: a) Giudizio penale n. 54/2015 R.G.N.R, a seguito di querela proposta per violenza privata, pendente presso il Giudice di Pace di
Catanzaro, in difesa del sig. quale parte civile ed a carico del Controparte_1 sig. imputato, giudizio definito con sentenza n. 125 del 9-3-2017; b) Parte_2
Giudizio penale, avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.
125/2017 del Giudice di Pace di Catanzaro;
c) Giudizio penale n. 54/2015, riveniente dalla Suprema Corte di Cassazione, recante il n. 42629/2018, definito con sentenza n. 1797/2018, a seguito di rimessione da parte del Tribunale che ha annullato senza rinvio la sentenza del Giudice di Pace, definito con sentenza n.
193/2020, 3) condannare i coniugi e Controparte_1 Controparte_2 in solido al pagamento della somma di €uro 8.728,50 per i giudizi RG 2811/2015 e giudizio RG 5822/2018, oltre ad €uro 384,00 per spese anticipate, o a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
4) condannare, inoltre, il sig.
[...]
al pagamento in proprio, detratti gli acconti versati, della somma di CP_1
€uro 3.881,18 per la difesa nei giudizi penali, oltre interessi e rivalutazione, o a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
5) condannare, infine, gli odierni resistenti al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. al difensore che rende la dichiarazione.”.
Costituitisi in giudizio con comparsa del 30-6 2023, i resistenti eccepivano, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancata conclusione del procedimento di negoziazione assistita, l'assenza del parere di congruità del COA di
Catanzaro, sostenendo, infine, di avere corrisposto la somma complessiva di €uro
6.600,00, mai quietanzate.
Insistevano, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, riconoscere e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita, obbligatoria per la materia de qua;
1) nel merito, accertare e dichiarare che i sig.ri Parte_5
hanno consegnato all'Avv. la somma di €uro 6.600,00 a mani, senza il
[...] Pt_1 rilascio di alcuna ricevuta;
2) Per l'effetto, accertare dichiarare che la somma richiesta non corrisponde a quanto effettivamente dovuto all'Avv. , essendo Pt_1 stata la metà già consegnata all'odierno ricorrente.”.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, dell'11-7-2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., con provvedimento del 12-7-2023, si disponeva il rigetto delle istanze istruttorie richieste da parte resistente e si rinviava la causa all'udienza del 15-2-2024 per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.; al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c..”.
Con sentenza depositata il 25-3-2024 n. 684, il Tribunale di Catanzaro, Prima
Sezione Civile, in composizione monocratica, in parziale accoglimento della domanda, condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente la somma di €uro 3.409,00, oltre accessori, nonché delle spese processuali. Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello OL ER, mediante atto di citazione notificato il 28-5-2024, censurandone le statuizioni con essa adottate per i seguenti motivi:
- erroneità della operata liquidazione con riferimento al giudizio n. 2811/2015 R.G. per omessa previsione della spettanza di autonomo compenso professionale in ragione della emissione nell'ambito di esso di sentenza non definitiva relativamente all'attività di assistenza legale richiesta per deposito di note conclusionali e repliche, nonché per mancata valutazione dell'effettivo impegno nello svolgimento dell'incarico professionale comportato dalla rilevanza delle questioni trattate e dall'articolata attività istruttoria compiuta, per come desumibili dalla sentenza n.
1071/2022 emessa a conclusione del giudizio;
- erroneità della disposta compensazione delle spese di lite in quanto adottata in violazione del principio della soccombenza, oltre che sulla base di un presupposto falso, illegittimo e, comunque, non provato.
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 19-9-2024, si costituivano in giudizio e per resistere all'avverso gravame, Controparte_1 Controparte_2 di cui eccepivano in via preliminare l'inammissibilità in rito per inappellabilità della decisione di primo grado ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. n. 150/2011 ovvero a' termini degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., e contestavano comunque la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione dinanzi al Consigliere istruttore nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ritenuta la causa in esito ad essa matura per la decisione, ne veniva disposto il rinvio ad una successiva udienza istruttoria con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. ai fini della rimessione in decisione, con contestuale concessione alle parti dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Precisate in atti le conclusioni nei termini meglio riportati in epigrafe e depositati all'incarto di causa gli scritti difensivi finali dai procuratori delle parti, in esito a detta ultima udienza, sostituita con il deposito delle note di trattazione scritta come da provvedimento in atti, con ordinanza depositata in data 22-4-2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'eccezione sollevata in limine dagli appellati di inappellabilità della sentenza di primo grado ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 è, ad avviso della Corte, fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.
Ed invero, l'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 assoggetta espressamente, a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. 10-10-2022 n. 149 a decorrere dal 28-2-2023 e applicabile ratione temporis alla fattispecie che qui occupa, le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato al rito semplificato di cognizione, previsto agli artt. 281-decies e ss. c.p.c., facendo tuttavia salva all'ultimo inciso del primo comma l'applicabilità alle stesse di quanto sia in esso diversamente disposto.
Inoltre, al successivo comma 4 del suddetto art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 è previsto testualmente che “ La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.”.
Ne discende che il provvedimento che viene emesso in forma di sentenza a definizione delle controversie già disciplinate dall'art. 28 della Legge 13-6-1942 n.
794 per come richiamate nell'art. 14 del D.Lgs. citato, tra le quali per l'appunto deve annoverarsi quella in esame che risulta essere stata introdotta e trattata in primo grado secondo il rito semplificato di cognizione, è normativamente sottratto, in deroga al dettato dell'art. 281-tercies, comma 2, c.p.c., al regime ordinario di impugnabilità mediante appello.
Alla stregua di quanto appena evidenziato, dunque, s'impone la declaratoria di inammissibilità del proposto appello.
Le spese e competenze del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da OL ER nei confronti di CP_1
e , con atto di citazione notificato il 28-5-2024,
[...] Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 25-3-2024 n. 684, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro 1.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore che ne ha fatto richiesta;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 22 aprile 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)