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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2184/2023 R.G.sul ricorso depositato il 12/05/2023 proposto da in persona del legale rappresentante p.t., sig. e per il Parte_1 Parte_2 sig. in proprio, (difesi dall' avv. Sergio Mazzu') Parte_2
nei confronti di rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, CP_1 dall'Avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio ) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“Accoglie la domanda e annulla le ordinanze ingiunzione opposte .
Condanna parte resistente al pagamento alle ricorrenti delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2700,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
Accertare la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 1bis, D.L. 463/1983, sostanziatasi nell'omessa notifica degli atti accertativi, e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità della sanzione ex
L. 689/1981 e l'inesigibilità della pretesa per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti;
1 Parte ricorrente deduceva che:
agiva per la declaratoria di nullità e/o annullamento delle ordinanze-ingiunzioni n. 001086429 e n.
001085272 (doc. all.ti 1, 2, 3 e 4) entrambe notificate il 12/04/2023 agli odierni Ricorrenti, n.q. di obbligati in solido, con le quali era ingiunto il pagamento della somma di € 12.374,10;
La pretesa avanzata dall' si fonderebbe sulla preventiva notifica degli atti di accertamento n. CP_2
0168002 e n. 0168003, avvenuta il 19/06/2018, mediante cui sarebbe stato contestato ai Ricorrenti la violazione dell'art. 2, comma 1bis, D.L. 463/1983 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'annualità 2016) con conseguente irrogazione della sanzione ex L.
689/1981.; che sussisteva Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 1bis, D.L. 463/1983; omessa notifica degli atti accertativi;
illegittimità della sanzione ex L. 689/1981; inesigibilità della pretesa per intervenuta prescrizione dei crediti:
Si costituiva l' contestando la domanda . CP_1
INAMMISSIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE PER INOSSERVANZA DEI TERMINI
Si eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione ove la stessa non sia stata proposta nel termine di 30 giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzione (articolo 22 della legge n.689/1981, come modificato dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150):
Rimessa la causa in decisione , il ricorso va accolto .
L'opposizione è tempestiva perchè fatta nei 30 giorni previsti
OMESSA NOTIFICA DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO
Quanto al primo motivo della omessa contestazione in violazione dell'art 14 comma 2 della
Legge 689/81. , dalle ordinanze ingiunzione emergono che sarebbero notificati due atti di accertamento ossia i nn. 0168002 e n. 0168003.
CP_ L' sostiene di averli notificati il 19.6.2018
CP_ L' produce a sostegno dell'atto n. 0168002 ( destinato al ) un avviso di Parte_2
ricevimento con attestazione di primo accesso ma destinatario assente per temporanea assenza e invio l'8.6.2018 di comunicazione di avvenuto deposito , seguiti poi da attestazione di mancato ritiro del 19.6.2018
A sostegno dell'atto di accertamento n. 0168003, ( destinato alla ) un avviso di Parte_1
ricevimento con attestazione di affisso alla porta di ingresso
2 Parte ricorrente obietta :
Quanto all'avviso di accertamento n. 0168002 (destinatario ), Controparte ha Parte_2
prodotto un referto di notifica da cui è possibile ricavare che, dopo un tentativo infruttuoso per assenza del destinatario del 08/06/2018, il Messo notificatore provvedeva al deposito del plico presso la Casa Comunale dandone notizia al destinatario mediante raccomandata a/r n.
666018385978 (cfr. doc. all. 2 memoria di costituzione . CP_1
L'atto di cui sopra, presuntamente non ritirato nei termini di legge dal sig. , trascorsi Pt_2
decorsi dieci giorni era dato per notificato e al trentesimo giorno il plico era restituito al mittente per compiuta giacenza.
Pur tuttavia, l'assunto esposto non trova conferma in quanto, dalla consultazione della documentazione, non è data evincersi la prova dell'effettivo inoltro della c.d. comunicazione di avvenuto deposito da inoltrarsi obbligatoriamente al destinatario a mezzo raccomandata a/r. >.
Inoltre < Quanto all'avviso di accertamento n. 0168003 (destinataria , Controparte Parte_1 produce esclusivamente l'avviso della c.d. comunicazione di avvenuto deposito (cfr. doc. all.ti 4b e
4c memoria di costituzione che sarebbe stato inoltrato successivamente al primo tentativo di CP_1
notifica presuntivamente non andato a buon fine per assenza del destinatario o di persone addette alla ricezione.
E' fin troppo evidente far notare a codesto Giudicante che l'omessa produzione del referto del primo tentativo di notifica rende nullo e/o annullabile l'intero procedimento non essendovi certezza che il predetto adempimento sia effettivamente mai stato posto in essere.
In entrambi i casi, quindi, la notifica deve essere dichiarata come mai eseguita o comunque non dimostrata >
Ad avviso del decidente la contestazione del primo atto non ha pregio perchè l'agente postale attesta di aver spedito la comunicazione di avvenuto deposito , e attestazione di plico non ritirato per cui ciò ha effetto di prova del perfezionamento della notifica fino alla querela di falso.
Non si tratta di atto giudiziario nè l'art 2 co. 1 bis d.l. 463 /83 lo qualifica tale nè si tratta di atto di accertamento di natura tributaria soggetto a termine di impugnazione.
Deve quindi concludersi che la notifica dell'atto di accertamento è valida .
Quanto all'altro accertamento in effetti manca l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa o l'attestazione di averla inviata .Pertanto deve ritenersi che detto ultimo atto di accertamento è privo di efficacia .
3 Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Va esaminato però la eventuale tardività della contestazione .
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit.
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_2
aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione.
PRESCRIZIONE
Il motivo relativo alla prescrizione quinquennale appare infondato riguardo il in Parte_2
proprio , mentre è fondato verso la società
L'Art. 3 co.6 legge 8 del 2016 prevedeva :
4 <6. L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' sostituito dal seguente:
«1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
(…..)
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso>.
Il corso della prescrizione della sanzione amministrativa è iniziato a decorrere dall'entrata in vigore della normativa di depenalizzazione che ha previsto la trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo .
L'entrata in vigore del provvedimento di depenalizzazione è avvenuta il 6.2.2016 mentre prima di essa nessuna sanzione amministrativa era prevista e applicabile per cui non era configurabile alcun diritto dell'Amministrazione ad irrogare la sanzione in via amministrativa
In tema si è pure detto < Ciò premesso, stante il principio secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 411. 24 novembre 1981 n. 689. Infatti solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass.
n. 19529 del 2003).> così Cass 19897/18
Nel caso di specie l'accertamento inviato al sig ha interrotto il corso della prescrizione Pt_2 quinquennale , dopo la depenalizzazione , come sopra iniziato e dopo la notifica dell'accertamento era sospesa la prescrizione per tre mesi ai sensi del comma 1 quater cit.
Va comunque detto che l'art 103 comma 6 bis d.legge n.18 del 2020 disponeva :
<
6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal
5 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689>
Ne discende che non sono decorsi i cinque anni dall'atto di accertamento e nessuna prescrizione estintiva è. maturata in favore del ricorrente Pt_2
Sulla prescrizione quinquennale non risulta alcun intervento legislativo attuale di modifica .
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali Reggio Calabria,
28.1.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
6
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2184/2023 R.G.sul ricorso depositato il 12/05/2023 proposto da in persona del legale rappresentante p.t., sig. e per il Parte_1 Parte_2 sig. in proprio, (difesi dall' avv. Sergio Mazzu') Parte_2
nei confronti di rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, CP_1 dall'Avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio ) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“Accoglie la domanda e annulla le ordinanze ingiunzione opposte .
Condanna parte resistente al pagamento alle ricorrenti delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2700,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
Accertare la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 1bis, D.L. 463/1983, sostanziatasi nell'omessa notifica degli atti accertativi, e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità della sanzione ex
L. 689/1981 e l'inesigibilità della pretesa per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti;
1 Parte ricorrente deduceva che:
agiva per la declaratoria di nullità e/o annullamento delle ordinanze-ingiunzioni n. 001086429 e n.
001085272 (doc. all.ti 1, 2, 3 e 4) entrambe notificate il 12/04/2023 agli odierni Ricorrenti, n.q. di obbligati in solido, con le quali era ingiunto il pagamento della somma di € 12.374,10;
La pretesa avanzata dall' si fonderebbe sulla preventiva notifica degli atti di accertamento n. CP_2
0168002 e n. 0168003, avvenuta il 19/06/2018, mediante cui sarebbe stato contestato ai Ricorrenti la violazione dell'art. 2, comma 1bis, D.L. 463/1983 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'annualità 2016) con conseguente irrogazione della sanzione ex L.
689/1981.; che sussisteva Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 1bis, D.L. 463/1983; omessa notifica degli atti accertativi;
illegittimità della sanzione ex L. 689/1981; inesigibilità della pretesa per intervenuta prescrizione dei crediti:
Si costituiva l' contestando la domanda . CP_1
INAMMISSIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE PER INOSSERVANZA DEI TERMINI
Si eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione ove la stessa non sia stata proposta nel termine di 30 giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzione (articolo 22 della legge n.689/1981, come modificato dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150):
Rimessa la causa in decisione , il ricorso va accolto .
L'opposizione è tempestiva perchè fatta nei 30 giorni previsti
OMESSA NOTIFICA DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO
Quanto al primo motivo della omessa contestazione in violazione dell'art 14 comma 2 della
Legge 689/81. , dalle ordinanze ingiunzione emergono che sarebbero notificati due atti di accertamento ossia i nn. 0168002 e n. 0168003.
CP_ L' sostiene di averli notificati il 19.6.2018
CP_ L' produce a sostegno dell'atto n. 0168002 ( destinato al ) un avviso di Parte_2
ricevimento con attestazione di primo accesso ma destinatario assente per temporanea assenza e invio l'8.6.2018 di comunicazione di avvenuto deposito , seguiti poi da attestazione di mancato ritiro del 19.6.2018
A sostegno dell'atto di accertamento n. 0168003, ( destinato alla ) un avviso di Parte_1
ricevimento con attestazione di affisso alla porta di ingresso
2 Parte ricorrente obietta :
Quanto all'avviso di accertamento n. 0168002 (destinatario ), Controparte ha Parte_2
prodotto un referto di notifica da cui è possibile ricavare che, dopo un tentativo infruttuoso per assenza del destinatario del 08/06/2018, il Messo notificatore provvedeva al deposito del plico presso la Casa Comunale dandone notizia al destinatario mediante raccomandata a/r n.
666018385978 (cfr. doc. all. 2 memoria di costituzione . CP_1
L'atto di cui sopra, presuntamente non ritirato nei termini di legge dal sig. , trascorsi Pt_2
decorsi dieci giorni era dato per notificato e al trentesimo giorno il plico era restituito al mittente per compiuta giacenza.
Pur tuttavia, l'assunto esposto non trova conferma in quanto, dalla consultazione della documentazione, non è data evincersi la prova dell'effettivo inoltro della c.d. comunicazione di avvenuto deposito da inoltrarsi obbligatoriamente al destinatario a mezzo raccomandata a/r. >.
Inoltre < Quanto all'avviso di accertamento n. 0168003 (destinataria , Controparte Parte_1 produce esclusivamente l'avviso della c.d. comunicazione di avvenuto deposito (cfr. doc. all.ti 4b e
4c memoria di costituzione che sarebbe stato inoltrato successivamente al primo tentativo di CP_1
notifica presuntivamente non andato a buon fine per assenza del destinatario o di persone addette alla ricezione.
E' fin troppo evidente far notare a codesto Giudicante che l'omessa produzione del referto del primo tentativo di notifica rende nullo e/o annullabile l'intero procedimento non essendovi certezza che il predetto adempimento sia effettivamente mai stato posto in essere.
In entrambi i casi, quindi, la notifica deve essere dichiarata come mai eseguita o comunque non dimostrata >
Ad avviso del decidente la contestazione del primo atto non ha pregio perchè l'agente postale attesta di aver spedito la comunicazione di avvenuto deposito , e attestazione di plico non ritirato per cui ciò ha effetto di prova del perfezionamento della notifica fino alla querela di falso.
Non si tratta di atto giudiziario nè l'art 2 co. 1 bis d.l. 463 /83 lo qualifica tale nè si tratta di atto di accertamento di natura tributaria soggetto a termine di impugnazione.
Deve quindi concludersi che la notifica dell'atto di accertamento è valida .
Quanto all'altro accertamento in effetti manca l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa o l'attestazione di averla inviata .Pertanto deve ritenersi che detto ultimo atto di accertamento è privo di efficacia .
3 Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Va esaminato però la eventuale tardività della contestazione .
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit.
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_2
aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione.
PRESCRIZIONE
Il motivo relativo alla prescrizione quinquennale appare infondato riguardo il in Parte_2
proprio , mentre è fondato verso la società
L'Art. 3 co.6 legge 8 del 2016 prevedeva :
4 <6. L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' sostituito dal seguente:
«1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
(…..)
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso>.
Il corso della prescrizione della sanzione amministrativa è iniziato a decorrere dall'entrata in vigore della normativa di depenalizzazione che ha previsto la trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo .
L'entrata in vigore del provvedimento di depenalizzazione è avvenuta il 6.2.2016 mentre prima di essa nessuna sanzione amministrativa era prevista e applicabile per cui non era configurabile alcun diritto dell'Amministrazione ad irrogare la sanzione in via amministrativa
In tema si è pure detto < Ciò premesso, stante il principio secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 411. 24 novembre 1981 n. 689. Infatti solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass.
n. 19529 del 2003).> così Cass 19897/18
Nel caso di specie l'accertamento inviato al sig ha interrotto il corso della prescrizione Pt_2 quinquennale , dopo la depenalizzazione , come sopra iniziato e dopo la notifica dell'accertamento era sospesa la prescrizione per tre mesi ai sensi del comma 1 quater cit.
Va comunque detto che l'art 103 comma 6 bis d.legge n.18 del 2020 disponeva :
<
6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal
5 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689>
Ne discende che non sono decorsi i cinque anni dall'atto di accertamento e nessuna prescrizione estintiva è. maturata in favore del ricorrente Pt_2
Sulla prescrizione quinquennale non risulta alcun intervento legislativo attuale di modifica .
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali Reggio Calabria,
28.1.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
6