Sentenza 10 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/03/2004, n. 4914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4914 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - rel. Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 25, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MORTELLITI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON SA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA SS. APOSTOLI 81, presso lo studio dell'avvocato SIGISMONDO MEYER VON SCHAUENSEE, difesa dagli avvocati VINCENZO PERRONE, SERGIO CAMPISE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 92/00 della Corte d'Appello di CATANZARO, Sezione 1^ Civile, emessa il 29/02/00 e depositata il 20/03/00 (R.G. 339/98);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 24/11/03 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato Giovanni MORTELLITI;
udito l'Avvocato Sergio CAMPISE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CO SA, con citazione 28.6.1990, esponeva che US US, proprietario di un magazzino sito in Ciro Marina, da lei condotto in locazione, aveva dato disdetta del contratto per la scadenza del 31.12.87, dovendo adibire l'immobile a studio professionale del figlio;
che, disposto ed eseguito il rilascio del locale, il US non lo aveva destinato all'uso indicato. Conveniva quindi in giudizio, avanti al Tribunale di Crotone, il US, per sentirlo condannare al pagamento dell'importo di 48 mensilità dell'ultimo canone corrisposto o della somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi. Il convenuto si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, sull'assunto secondo cui l'immobile era stato destinato all'uso indicato.
L'adito Tribunale, con sentenza 9.5.1997, rigettava la domanda, avendo osservato che l'attrice non aveva adempiuto all'onere, su di lei gravante, di provare la asserita mancata destinazione del locale all'uso per il quale era stato rilasciato;
che, peraltro, le prove, documentale e testimoniale, assunte nel giudizio dimostravano la veridicità di quanto affermato dal convenuto. Disponeva la compensazione delle spese di lite.
La CO proponeva appello denunciando il malgoverno delle risultanze processuali da parte del giudice di prima istanza. L'appellato si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello principale e spiegando appello incidentale in ordine al regolamento delle spese.
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza 20.3.2000 n. 92, in accoglimento dell'appello principale, condannava US US al pagamento, in favore di CO SA, della somma di lire 15.360.354 e al rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
La Corte del merito, dopo aver premesso che la fattispecie dell'art. 31 legge 392/78 configurava una ipotesi di inadempimento ad un obbligo assunto dal locatore, cosicché spettava a quest'ultimo provare di aver adempiuto, osservava che, dalle testimonianza in atti, il locale era risultato vuoto e privo delle attrezzature necessarie all'uso indicato e che la documentazione offerta dal US non era idonea a sostenere l'assunto di lui circa l'effettiva destinazione dell'immobile.
US US propone ricorso per Cassazione affidato a due mezzi di gravame. L'intimata resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, variamente articolato, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dei principi regolanti l'onere della prova, per avere il giudice a quo ritenuto che spettasse al locatore dimostrare di aver destinato l'immobile all'uso indicato con la comunicazione ex art. 29 legge 392/78 o le ragioni giustificative della omissione di tale destinazione. Afferma essere invece a carico del conduttore la prova di tale omissione. Inoltre lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, osservando che la dimostrata apertura della partita Iva a nome del figlio e il conferimento di due incarichi professionali erano circostanze che da sole, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte del merito, costituivano prova dell'effettiva destinazione dell'immobile secondo l'uso dichiarato;
che nessun elemento utile poteva essere ricavato dalle deposizioni raccolte in istruttoria, giacché i testi, anziché riferire fatti, avevano esposto le loro opinioni.
La prima osservazione del ricorrente merita di essere condivisa. La Corte del merito è partita dalla erronea impostazione di ritenere che l'inadempimento ascritto al US avesse natura contrattuale, cosicché fosse onere del conduttore provare soltanto la fonte dell'obbligo di ripristino del rapporto e della obbligazione alternativa di pagamento dei 48 canoni, e gravasse quindi sul locatore l'incombente di aver destinato l'immobile all'uso dichiarato. Così non è, giacché la fattispecie in oggetto integra una ipotesi di obbligazione ex lege, spettando quindi al conduttore l'onere di provare, nella sua interezza, la concreta ricorrenza della ipotesi di fatto, cui la legge ricollega le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 392/78. È pertanto il conduttore a dover provare anche la mancata effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato, nel termine di sei mesi dalla avvenuta consegna, con sgombero totale di esso (vedi Cass. 3^, n. 391/1997). Accertata tale omissione, è onere del locatore dare l'eventuale prova della esimente dei giustificati motivi (vedi Cass. 3^, n. 4380/1999). Nè può contrariamente desumersi dalla giurisprudenza citata nella impugnata sentenza ed in particolare da Cass. n. 2282/1993, giacché il richiamo in essa contenuto agli artt. 1176 e 1218 del codice civile attiene ad un obbligo di diligenza e di esatto adempimento che si applica non soltanto alle prestazioni derivanti da contratto, ma anche a quelle che hanno la loro fonte nella legge. Ciò detto, devesi tuttavia osservare che l'errore nella impostazione del tema attinente all'onere della prova è sterile di conseguenze pratiche nel caso di specie, in quanto la decisione impugnata è adeguatamente sostenuta dall'accertamento compiuto dalla Corte sulla base delle risultanze del giudizio, infatti, in esito a tale esame, il giudice a quo ha ritenuto provata l'ipotesi della omessa destinazione dell'immobile a studio professionale del figlio del US, nel termine di legge. Nè possono essere valutate le censure attinenti al governo della prova, poiché la motivazione espressa sul punto dal giudice del merito è indenne da vizi, cosicché la doglianza consiste nella sovrapposizione delle valutazioni di merito del ricorrente a quelle espresse con la sentenza impugnata. Con il secondo mezzo di gravame, il US lamenta contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, osservando che la ritenuta insufficienza degli elementi di prova da lui addotti si pone in contrasto con le valutazioni della Corte del inerito. La doglianza non merita accoglimento, ma si appalesa inammissibile, perché del tutto generica, non avendo il ricorrente puntualizzato specificamente le ragioni di essa.
Il ricorso deve essere quindi rigettato e le spese del giudizio di Cassazione devono essere regolate come prescrive l'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in euro 1600, di cui euro 1500 per onorario, oltre accessori come per legge e spese generali. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2004