Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/06/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
Seconda Sezione Civile R.G. 3367/2022
Giudice Dott. Remo Lisco
Verbale di Udienza All'udienza del 3 giugno 2025 davanti al Dott. Remo Lisco, assistito dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.ssa Marcella Fischetti, per , e Controparte_1 Parte_1
, eredi di , è comparso l'Avv. Riccardo Mongelli, il Parte_2 Persona_1 quale discute la causa riportandosi a tutto quanto già dedotto in atti e verbali di causa, il quale su richiesta di chiarimenti da parte del giudice, rappresenta che la dichiarazione di antistatarietà riguarda i giudizi di merito precedenti a quelli di Cassazione, nonché il presente giudizio di rinvio. Per , è presente l'Avv. Federico Lella, in sostituzione dell'Avv. Massimiliano Controparte_2
Mineo, il quale discute la causa riportandosi a tutto quanto già dedotto in atti e verbali di causa.
IL GIUDICE si ritira per la decisione e, quindi, decide come da sentenza di seguito riportata, che si dà per letta in assenza delle parti al momento della pronunzia.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 3367 dell'anno 2022, alla quale veniva riunita la causa iscritta al n. 3659/2022, entrambe aventi per oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.,
TRA
(c.f. , (c.f. ) Controparte_1 C.F._1 Parte_1 C.F._2 e (c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._3
Riccardo Mongelli, attrice in riassunzione
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Controparte_2 C.F._4
Mineo, convenuto in riassunzione
E
Controparte_3 [...]
CP_4 Controparte_5 Controparte_6
[...] altri convenuti in riassunzione – non costituiti
MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che e con ricorso Controparte_1 Parte_1 Parte_2 depositato in data 07.06.2022, nella dichiarata qualità di eredi di , riassumevano Persona_1 ex art. 392 c.p.c. il giudizio originariamente introdotto davanti a questo Tribunale da CP
, avente per oggetto l'opposizione all'esecuzione presso terzi promossa da
[...] Persona_1 con atto di pignoramento del 31.07.2017 (proc. iscritto al n. 2473/2017 r.g.e. di questo Tribunale), definito in primo grado con sentenza n. 1802/2018, con la quale non veniva accolta l'opposizione; detta pronunzia veniva confermata dalla Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, che, con sentenza n. 431/2018 del 29.11.2018, rigettava l'appello proposto dal CP
e lo condannava alla rifusione delle spese di lite in favore del;
la Corte Suprema, CP Per_1 adita da , con ordinanza n. 8976/2022, pubblicata il 18.03.2022, rilevando il difetto Controparte_2 di integrità del contraddittorio, in quanto nei precedenti gradi di giudizio non erano stati chiamati
Tribunale, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità; il ricorso in riassunzione veniva notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, anche ai terzi pignorati, in epigrafe indicati, i quali non si costituivano;
rilevato che anche , con citazione del 15.06.2022, riassumeva il giudizio a seguito Controparte_2 della pronunzia della Corte Suprema ed il relativo procedimento prendeva il n. 3659/2022 r.g., successivamente riunito a quello iscritto al n. 3367/2022 r.g.; rilevato che la vicenda oggetto del presente giudizio prendeva le mosse dal ricorso in opposizione all'esecuzione depositato dal all'udienza del 26.09.2017, celebrata dal giudice CP dell'esecuzione presso terzi iscritta al n. 2473/2017 r.g.e.; conclusa con ordinanza di rigetto del 10.10.2017 del g.e. la fase sommaria dell'opposizione, lo stesso introduceva il giudizio CP di merito, nel corso del quale ribadiva i motivi di opposizione sottoposti all'attenzione del giudice dell'esecuzione e che possono così sintetizzarsi: 1) nullità del titolo esecutivo, costituito dal verbale di conciliazione giudiziale del 21.02.2017, per violazione dell'art. 88 disp.att. c.p.c., in quanto non sottoscritto da , ma dal suo procuratore costituito, privo dello Persona_1 specifico potere di conciliare;
2) inesigibilità parziale del credito azionato, sostenendo il CP che con riguardo all'obbligazione di pagamento dei residui canoni di locazione (per € 1.075,00) vi fosse carenza di titolo esecutivo, in quanto detta obbligazione sarebbe stata richiamata nel citato verbale di conciliazione (posto a base dell'esecuzione presso terzi) incidenter tantum, senza novazione della stessa in una nuova ed autonoma obbligazione oggetto dell'accordo conciliativo, il quale sarebbe stato concluso limitatamente all'importo di € 1.000,00; 3) la conciliazione sarebbe stata viziata da errore di fatto sulla qualità dell'immobile locato, in quanto il sostiene CP che dopo la sua conclusione sarebbe venuto a conoscenza della carenza dei requisiti essenziali affinché l'appartamento locatogli dal avesse la destinazione per “uso abitativo” e Per_1 conseguentemente la qualità di bene idoneo ad essere concesso in locazione con tale destinazione;
sosteneva, pertanto, che, in conseguenza di tale vizio del consenso, la conciliazione dovesse essere annullata ai sensi dell'art.1427 c.c.; 4) fra le condizioni della più volte citata conciliazione, sosteneva sempre l'opponente, era previsto anche che il si obbligava a restituire due assegni Per_1 emessi in suo favore dal nell'anno 2016, obbligo di restituzione che non era stato CP adempiuto dal , il quale, pertanto, in forza del principio inadimpleti non est adimplendum, Per_1 non avrebbe potuto richiedere l'altrui adempimento;
5) veniva eccepita la compensazione del credito del relativo alle somme portate dai predetti assegni non restituiti (pari a CP complessivi € 430,00) con il controcredito di € 1.000,00 che il avrebbe potuto pretendere Per_1 in forza del verbale di conciliazione, cosicché il credito residuo di quest'ultimo verrebbe ridotto alla differenza di € 570,00; osservato che la tempestiva riassunzione del giudizio di rinvio da parte degli eredi di
[...]
rende superfluo affrontare l'eccezione, sollevata sempre da questi ultimi con la Per_1 comparsa di costituzione nel procedimento riunito n. 3659/2022 r.g. di intempestività della riassunzione promossa dal con atto di citazione, posto che l'art. 392 c.p.c. dispone che CP la riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti;
ritenuto che
l'opposizione proposta da non possa trovare accoglimento, in quanto: Controparte_2
a) sia in dottrina che in giurisprudenza prevale la tesi della natura squisitamente negoziale del verbale di conciliazione giudiziale, che, come tale, non è equiparabile ad un provvedimento giudiziale, in quanto frutto dell'incontro delle volontà delle parti, nonostante sia redatto con l'intervento del giudice a definizione di una controversia pendente e quand'anche lo stesso giudice abbia prestato la propria collaborazione all'accordo delle parti (cfr. Cass. n. 5687/1990; Trib.
Monza 18.12.1985; Cass. n. 5032/1993; Cass. n. 14911/2007; Cass. n. 4564/2014); la stessa conciliazione, è stato osservato, concreta un atto processuale nel quale è trasfusa una convenzione avente valore negoziale, che può rivestire la natura di una transazione (ove sussista il requisito delle reciproche concessioni) o di un riconoscimento dell'avversa pretesa, alla quale sono applicabili conseguentemente le norme generali dei contratti (Trib. Lanusei 13.11.1989); così come alla stessa conciliazione trovano conseguentemente applicazione le norme sull'interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. (Cass. n. 4564/2014), nonché quelle relative alla validità ed efficacia dei contratti;
e non appare irrilevante osservare che la Corte Costituzionale, seppure con riferimento alla speciale ipotesi già prevista dall'art. 44 l. n. 392/1978, ha negato la natura giurisdizionale della funzione del giudice in detta conciliazione (Corte Cost. n.
17/1980 e n. 216/1983); b) l'applicabilità alla conciliazione giudiziale delle disposizioni dettate in tema di validità ed efficacia dei contratti, consente di affrontare il primo motivo di opposizione, che non appare fondato;
infatti, la manifestazione di volontà negoziale da parte di un soggetto, non in proprio, ma in nome e per conto altrui, non può che rientrare nella fattispecie della rappresentanza, disciplinata dal codice civile agli artt. 1387 e segg. c.c.; parte opponente sostiene che il verbale di conciliazione giudiziale, posto a base dell'esecuzione forzata promossa dal Banco, sia affetto da nullità, in quanto non sottoscritto da quest'ultimo; lo stesso, infatti, risulta sottoscritto dal suo procuratore costituito, Avv. Riccardo Mongelli, che, sempre secondo la tesi di parte opponente, non disponeva del potere di conciliare la specifica controversia in tema di locazione pendente, ma solo quello di conciliare la controversia ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 31.12.1992 n. 546, vale a dire in materia tributaria, secondo il tenore della procura rilasciata a margine dell'atto di intimazione di sfratto per finita locazione e morosità e contestuale citazione per la convalida prodotto dalla parte opposta;
orbene, prescindendo dalla considerazione che il riferimento alla conciliazione in materia tributaria nel caso di specie appare frutto di una mera svista, posto che l'oggetto della causa introdotta con l'atto a margine del quale era stata apposta detta procura era estraneo alla materia tributaria, va in primo luogo osservato che nel caso di specie detta procura conteneva anche il conferimento all'Avv. Mongelli del potere di transigere la controversia, vale a dire del potere dispositivo del diritto in contesa che occorre per concludere una transazione;
in ogni caso, quand'anche si ritenga che l' non disponesse del potere di conciliare la CP_7 controversia, la natura negoziale innanzi citata della conciliazione anche giudiziale non potrebbe che portare ad inquadrare la vicenda nella figura del negozio concluso dal rappresentante senza potere ed è noto che in tali casi il c.d. falso rappresentato può ratificare il contratto concluso dal falsus procurator con effetti retroattivi;
nel caso di specie con la sottoscrizione della procura apposta a margine dell'atto di precetto del 10.07.2017, notificato al prima dell'atto di CP pignoramento presso terzi, il ha evidentemente manifestato un'implicita ma incontestabile Per_1 volontà di avvalersi degli effetti della conciliazione giudiziale e, pertanto, di ratificarne le condizioni, posto che con detto precetto viene intimato al il pagamento di somme che si CP sostengono dovute proprio sulla base della conciliazione giudiziale del 21.02.2017 (quale titolo esecutivo), sottoscritta dall'Avv. Mongelli, comparso in udienza quale procuratore di
[...]
; e lo stesso vale con riferimento alla procura apposta a margine della originaria comparsa Per_1 di costituzione nel giudizio di merito dell'opposizione depositato in cancelleria in data 15.03.2018; orbene, in forza di quanto dispone l'art. 1399 c.c., la ratifica dell'interessato ha efficacia retroattiva e deve essere manifestata con le forme prescritte per la conclusone del contratto;
nel caso di specie, la procura apposta a margine dell'atto di precetto è stata evidentemente rilasciata in forma scritta e la sottoscrizione del reca l'autenticazione da parte dell'Avv. Mongelli;
a tanto va Per_1 aggiunto che l'inefficacia del contratto concluso da un falsus procurator potrebbe essere eccepita esclusivamente dal falso rappresentato e non dall'altro contraente (cfr. Cass. n. 570/1980; Cass. n. 5623/1986; Cass. n. 7501/1993); c) anche il secondo motivo di opposizione è infondato, posto che dalla lettura del verbale di conciliazione emerge che il con la conclusione dell'accordo CP conciliativo si vincolava, oltre che a rilasciare l'immobile sgombero da cose e persone entro e non oltre il 30.06.2017, anche a pagare l'importo di € 1.000,00 e l'ulteriore somma mensile di € 215,00 a titolo di canone locativo a partire da febbraio 2017 sino a giugno 2017 (“…il Dott. CP rilascerà l'immobile sgombero da cose e persone entro e non oltre il 30/06/2017 e corrisponderà a titolo di saldo definitivo del suo debito nei confronti della parte locatrice l'importo di Euro 1000,00 omnia, fermo restando l'obbligo di corrispondere il canone mensile di Euro 215,00 a partire da febbraio 2017 sino a giugno 2017…); una lettura delle condizioni appena riportate rispettosa della comune intenzione delle parti (art. 1362 c.c.) emergente dal testo, del canone dell'interpretazione complessiva delle espressioni riportate (art. 1364 c.c.) e di quello dell'interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.) non può che indurre a ritenere che la collocazione in due distinte proposizioni degli importi dovuti dal appare giustificata CP dalla necessità di distinguere quanto avrebbe dovuto essere versato dallo stesso a definitiva tacitazione di ogni avversa pretesa vantata fino alla data della conciliazione (“…corrisponderà a titolo di saldo definitivo del suo debito nei confronti della parte locatrice l'importo di Euro 1000,00 omnia…”), da quanto sarebbe stato dovuto per il successivo periodo di mantenimento della detenzione dell'immobile locato fino all'effettivo rilascio, nella misura indicata di € 215,00 al mese dal febbraio 2017 (mese di conclusione della conciliazione) fino a giugno 2017 (mese entro il quale l'immobile locato avrebbe dovuto essere rilasciato dal ); e la necessità di CP detta distinzione non appare irragionevole, se si considera che il termine ultimo per il rilascio veniva convenzionalmente fissato per il 30.06.2017, ma il avrebbe potuto liberamente CP rilasciare il bene anche prima (“…entro e non oltre il 30/06/2017…”); e la correttezza di detta interpretazione appare riscontrata dal successivo periodo del verbale di conciliazione, in cui si disciplina l'obbligo di restituzione degli assegni;
infatti, si legge in detta parte del verbale che
“…La parte locataria si impegna a restituire gli assegni emessi in suo favore dal dott. CP dell'anno 2016, ovvero di trattenerli in compensazione sugli importi dovuti sopraindicati (Euro 1000,0 omnia per il pregresso più l'importo corrispondente ai cinque canoni di locazione)…”; d) anche il terzo motivo di opposizione appare infondato, in quanto, premesso che non risulta adeguatamente dimostrato un concreto difetto, al momento della concessione del bene in locazione, delle condizioni di fatto normativamente prescritte perché l'immobile potesse essere utilizzato con destinazione abitativa, si osserva sia che fra e non Controparte_2 Persona_1 era stato pattuito alcun impegno del locatore all'ottenimento ed alla consegna del certificato di abitabilità, sia che l'opponente non individua quali fossero, al momento della stipula ed esecuzione del contratto, le concrete mancanze nel bene di quei requisiti di fatto (quali ad esempio metratura, altezza e areazione degli ambienti) necessari perché lo stesso potesse essere destinato ad uso abitativo;
a tanto si aggiunga che, come affermato dalla Corte Suprema, il conduttore è obbligato a pagare il canone anche con riferimento alla locazione di un immobile privo di certificazione di abitabilità o addirittura abusivo (cfr. Cass. n. 27485/2019); va, infine, sul punto rilevato che, poiché la condizione oggettiva del bene condotto dal in locazione (in termini di concreta CP conformazione dello stesso) era stata evidentemente conosciuta dallo stesso nel corso dell'esecuzione del rapporto (avendo lo stesso utilizzato il bene oggetto del contratto), appare difficile ravvisare un errore, inteso quale differenza fra quanto prefigurato dal conduttore e quanto effettivamente esistente;
in ogni caso e ad abindantiam, si osserva che, avendo l'opponente proposto un'azione di annullamento per vizio del consenso, sarebbe stato necessario che lo stesso, nel dolersi in sede di opposizione di essere incorso in un errore di fatto sulla qualità dell'immobile locato, avesse evidenziato specificamente le concrete mancanze del bene che ne impedivano di fatto la destinazione ad uso abitativo (in termini, si ribadisce, di difetto dei requisiti di fatto necessari per detto uso), nonché la ragione per la quale l'errore su dette mancanze “secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze” dovesse ritenersi determinante del consenso, come prescritto dall'art. 1427, comma 1 n. 2, c.c.; e) anche il quarto ed il quinto motivo di opposizione non appaiono fondati, posto che sul punto nel verbale di conciliazione si legge che
“…La parte locataria si impegna a restituire gli assegni emessi in suo favore dal dott. CP dell'anno 2016, ovvero di trattenerli in compensazione sugli importi dovuti sopraindicati (Euro 1000,0 omnia per il pregresso più l'importo corrispondente ai cinque canoni di locazione)…”; orbene, parte opposta ha sempre sostenuto che, nell'intimare il pagamento del dovuto con l'atto di precetto che ha preceduto l'esecuzione forzata, aveva già detratto la somma di € 215,00, corrispondente all'importo dell'unico assegno incassato, mentre l'altro vaglia postale non era stato mai accettato dal e, dunque, era stato restituito da al;
orbene, dal Per_1 CP_8 CP punto 6) della premessa dell'atto di precetto e dal dettaglio del conteggio del dovuto, contenuto nel medesimo atto, emerge che veniva effettivamente detratto l'importo di € 215,00 in relazione ad un assegno del 2016 che si dichiarava incassato dal , mentre non vi è prova adeguata del Per_1 fatto che quest'ultimo abbia accettato ed incassato altri assegni o titoli del 2016, né nel verbale di conciliazione si specifica il numero degli assegni del 2016 che sarebbero stati consegnati dal al e che avrebbero dovuto essere restituiti;
detto verbale reca fra le parole “si CP Per_1 impegna a restituire” e le parole “gli assegni emessi in suo favore” il seguente segno grafico
“(du)”, che appare rappresentare un'evidente scrittura di una parola iniziata e non compiuta e cancellata con le due parentesi;
altrimenti sarebbe stata completata con la scrittura dell'intera parola “due”, non sarebbero state inserite le parentesi che in tal caso non avrebbero avuto un senso logico e non sarebbe stato inserito l'articolo determinativo “gli” subito dopo;
pertanto, parte opponente avrebbe dovuto adeguatamente dimostrare la disponibilità di un secondo assegno del 2016 da parte del ed il suo incasso, circostanza, quest'ultima, alquanto agevole attraverso Per_1 la semplice esibizione di un estratto conto o attraverso la richiesta di esibizione da rivolgere al proprio istituto di credito o a quello del;
in ogni caso, quand'anche detto titolo fosse ancora Per_1 nella disponibilità della parte opposta, posto che parte opponente non ha specificamente contestato l'affermazione del di non avere incassato alcun altro assegno, considerato il tempo Per_1 trascorso e, pertanto, l'impossibilità ormai di incassarlo, l'eccezione di inadempimento appare priva del requisito della non scarsa importanza ex art. 1455 c.c., che trova applicazione, come è noto, anche all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., posto che, stante l'impossibilità di incasso, non viene allegato quale interesse possa avere la parte alla restituzione del titolo, considerato che nello steso verbale di conciliazione si poneva la possibilità di trattenere i titoli in compensazione, evidentemente in funzione della possibilità di riscuotere le somme dagli stessi portati, non avendo gli assegni altra ragionevole funzione, se non quella di pagamento;
rilevato che , in applicazione del principio di soccombenza, deve essere Controparte_2 condannato a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio, dei primi due gradi di giudizio di merito annullati in seguito alla pronunzia della Corte Suprema, con distrazione in favore dell'Avv. Riccardo Mongelli, nonché del giudizio di cassazione, nei termini riportati in dispositivo, oltre al rimborso in favore degli eredi di , in epigrafe indicati, della Persona_1 somma di € 873,80, quale esborso sostenuto per la registrazione dei provvedimenti resi nel corso del procedimento, come documentato in atti;
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c., così provvede: a) rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da;
Controparte_2
b) condanna a rifondere alla controparte le spese del primo giudizio di
Controparte_2 opposizione celebrato davanti a questo Tribunale, che liquida in € 1.618,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'Avv. Riccardo Mongelli;
c) condanna a rifondere alla controparte le spese del giudizio di appello
Controparte_2 concluso con la sentenza n. 431/2018 della Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, che liquida in € 1.830,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'Avv. Riccardo Mongelli;
d) condanna a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità,
Controparte_2 che liquida in € 1.850,00 per compensi, oltre accessori di legge;
e) condanna a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di
Controparte_2 rinvio, che liquida in 153,46 per esborsi ed in € 1.650,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'Avv. Riccardo Mongelli;
f) condanna, infine, a rifondere a e
Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
l'ulteriore somma di € 873,80. Parte_2
Taranto, 03.06.2025
Il Giudice
dott. Remo Lisco