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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/12/2025, n. 3580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3580 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 11259/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA ALTABELLA, 11 Parte_1 C.F._1
11 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. PESCERELLI MILENA (c.f.:
) dalla quale è rappr.to/a e difeso/a congiuntamente all'Avv.Gian C.F._2
CA BE (CF in virtù di procura allegata all'atto di citazione C.F._3
- ATTORE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to Controparte_1 P.IVA_1 alla VIA GIUSEPPE BONITO 1 80129 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. CAROTENU-
TO MA AF (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso in virtù C.F._4 di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO
TO , ARTICOLAZIONE Controparte_2 [...]
CP_3
- CONVENUTO
CONCLUSIONI:
PARTE ATTRICE
“ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso:
- in via principale:
1
∗ accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale o l'inesatto adempimento contrattuale gravi del mandato conferito dal Sig. come descritto in atti da parte TO – Sede Pt_1 CP_1 provinciale di Bologna, articolazione locale di CP_3
∗ accertare e dichiarare che il danno subito dal Sig. in conseguenza dell'inadempimento con- Pt_1 trattuale o dell'inesatto adempimento contrattuale suddetti è pari ad € 374.353,71 e/o alla diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre in- teressi dal dovuto al saldo;
∗ per l'effetto, condannare il TO – Sede provinciale di Bologna, articolazione CP_1 locale di e il TO – Sede centrale, in solido tra loro, al pagamento della CP_3 CP_1 somma quantificata in € 374.353,71 e/o nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo di risarci- mento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale o dell'inesatto adempimen- to contrattuale suddetti;
- in via subordinata:
∗ accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale o l'inesatto adempimento contrattuale gravi del mandato conferito dal Sig. come descritto in atti da parte TO – Sede Pt_1 CP_1 provinciale di Bologna, articolazione locale di CP_3
∗ accertare e dichiarare che il danno subito dal Sig. in conseguenza dell'inadempimento con- Pt_1 trattuale o dell'inesatto adempimento contrattuale suddetti è pari ad € 239.121,71 e/o alla diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre in- teressi dal dovuto al saldo;
∗ per l'effetto, condannare il TO – Sede provinciale di Bologna, articolazione CP_1 locale di e il TO – Sede centrale, in solido tra loro, al pagamento della CP_3 CP_1 somma quantificata in € 239.121,71 e/o nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo di risarci- mento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale o dell'inesatto adempimen- to contrattuale suddetti.
Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria per mezzo delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Vinte le spese e i compensi professionali.”.
PARTE CONVENUTA TO sede centrale di Roma CP_1
“ CHIEDE che l'On. Le Tribunale Voglia:
Rigettare le domande, ed in subordine accertare e dichiarare il concorso colposo dell'attore nella causazione del danno.
2
Condannare sempre e comunque l'attore al pagamento delle spese e delle competenze di lite con at- tribuzione, otre la condanna ex art 96 cpc per rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa ex art 185 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti il Tribunale Parte_1 di Bologna, il TO sede centrale di Roma e il TO CP_1 [...]
, allegando: Controparte_4
- di aver lavorato per quarant'anni come agente di commercio titolare di partita iva e di aver da ul- timo svolto la sua attività, dal 1/3/2018 al 30/9/2020, per conto della in qualità di CP_5 agente a tempo indeterminato per le regioni Emilia Romagna e Toscana, nonché come responsabile con funzioni di controllo, promozione e supervisione su tutto il territorio nazionale anche con af- fiancamento agli agenti (doc. 1);
- di essersi rivolto, nel mese di settembre 2020, al TO di al quale conferiva CP_1 CP_3 mandato per la verifica dei requisiti e delle condizioni economiche di pensionamento anticipato or- dinario;
- tale richiesta era motivata dalla pendenza di trattative con il datore di lavoro per la risoluzione del contratto in essere e la stipula di un nuovo accordo oppure la prosecuzione del rapporto in essere, ciò in base alla risposta che sarebbe stata resa in seguito alla consulenza del TO convenuto.
In sostanza, ove ve ne fossero stati i presupposti, il Sig. avrebbe potuto ottenere la pensione an- Pt_1 ticipata ordinaria (c.d. ) e continuare a lavorare, chiaramente a condizioni economiche infe- Per_1 riori rispetto a quelle godute sino a quel momento. In particolare, il medesimo, potendo contare sul- la pensione, avrebbe acconsentito a percepire provvigioni inferiori, pari a circa 1/3 rispetto a quelle riconosciute. Tali circostanze erano ben note al TO, al quale il Sig. aveva illustrato il Pt_1 quadro appena descritto;
- a seguito delle prestazioni e verifiche svolte il TO comunicava la piena sussistenza dei re- quisiti di pensionamento anticipato ordinario ed in data 13/10/2020 inoltrava la domanda di pensio- ne per conto dell'attore, in virtù di espresso mandato di assistenza e rappresentanza dal medesimo conferito (doc. 2);
- su tale esclusiva base ed all'esito delle trattative pendenti, il datore di lavoro risolveva il contratto con il sig. con effetto retroattivo dal 30/9/20 e comunicava le condizioni economiche del nuovo Pt_1 accordo che erano di gran lunga inferiori rispetto al precedente rapporto proprio in virtù della possi- bilità di ottenere la pensione come accertata e comunicata dal TO (doc. 3);
3
- in data 3/11/20 il TO comunicava verbalmente al Sig. il rigetto della domanda di pen- Pt_1 sione avanzata, rigetto poi formalizzato dall' in data 16/11/2020 “per il seguente motivo: a CP_6 tutt'oggi non risulta perfezionato il requisito contributivo per la pensione anticipata ordinaria”
(doc. 4);
- il calcolo dei requisiti effettuato dal TO era errato, e la domanda inoltrata sui presupposti dal medesimo comunicati era stata definitivamente respinta;
infatti, lo stesso 3/11/20, a mezzo mail, il
TO si scusava con l'attore per l'errore commesso (doc. 5);
- definitiva era altresì la posizione del datore di lavoro dell'attore che non intendeva ritrattare gli ac- cordi presi;
- lo stesso 3/11/20 il TO indicava al Sig. gli adempimenti (allegando i relativi moduli) Pt_1 per aderire alla sola ed unica strada da percorrere prospettata: avanzare la domanda di pensione an- ticipata “quota 100” e smettere definitivamente di lavorare (doc. 5). Del resto l'alternativa, impos- sibile, era di continuare a lavorare sulla base del nuovo accordo ad un terzo delle provvigioni rispet- to al precedente;
- le condizioni economiche in cui versava l'attore lo obbligavano a percorrere la via consigliata dal
TO in quanto le sole retribuzioni come derivanti dal nuovo accordo non gli avrebbero consen- tito di mantenersi. L'attore inviava, quindi, lo stesso 3/11/20 i documenti richiesti a tal fine dal con- venuto;
- la domanda di pensione anticipata “quota 100”, trasmessa sempre dal TO nell'ambito del mandato conferito, veniva accettata dall' (doc. 6); CP_6
- successivamente, il TO, per la prima volta e solo dietro espressa richiesta dell'attore, a fine novembre comunicava la ulteriore possibilità che il medesimo avrebbe potuto sfruttare, mai rappre- sentata prima, di presentazione della domanda di pensione anticipata c.d. a gennaio 2022 e Per_1 cioè alla maturazione dei requisiti;
- in sostanza, il Sig. consigliato dal TO e dal medesimo rassicurato sul possesso dei re- Pt_1 quisiti, aveva dapprima rinegoziato il contratto di lavoro e inoltrato la domanda di pensione antici- pata ordinaria, domanda che veniva respinta dall' . Il medesimo, successivamente, sempre die- CP_6 tro (l'unico) consiglio del TO inoltrava la domanda per la pensione quota 100, rinunciando alla possibilità di lavorare, al relativo guadagno, nonché alle conseguenti maturazione di anzianità contributiva e relativi versamenti ad enti previdenziali (sia pubblici che privati) che gli avrebbero consentito di percepire somme di gran lunga maggiori rispetto a quelle di cui oggi può godere po- tendo contare sulla sola pensione quota 100;
4
- in ragione di quanto sopra, in data 16/3/21, il Sig. decideva di formulare una richiesta di risar- Pt_1 cimento del danno nei confronti del convenuto che quantificata in via principale in euro 317.824,80
e in via subordinata di euro 182.592,80 (doc. 7);
- con la replica del 26/3/21 il TO negava ogni responsabilità (doc. 8);
- in data 22/4/21, il Sig. riceveva un messaggio pec da parte dell' con cui si comunicava Pt_1 CP_6 allo stesso il “non accoglimento del ricorso [presentato il 25/3/21] contro il provvedimento di reie- zione della domanda di Pensione di anzianità/anticipata nella gestione Commercianti e nel fondo
Commercianti”, ricorso, questo, di cui l'attore era all'oscuro e che era stato presentato dal TO dopo la ricezione da parte del medesimo della richiesta di risarcimento. Ciò a chiara conferma e ammissione della responsabilità e della colpa del convenuto (doc. 9);
- in data 19/5/21 l'attore forniva puntuale replica alle difese del TO allegando altresì la missi- va dell' da ultimo citata, relativamente alla quale si chiedeva copia del ricorso presentato, CP_6 nonché l'ulteriore danno in aggiunta a quello già quantificato rappresentato dalla reiezione del
7/4/21 da parte dell' della domanda di versamento volontario avanzata dal Sig. pari ad CP_7 Pt_1
€ 56.528,91 (docc. 10 e 11);
- in data 20/5/21 l'attore richiedeva anche all' copia del ricorso presentato dal TO in da- CP_6 ta 25/3/21 nonché della relativa eventuale documentazione a supporto (doc. 12);
- in data 31/5/21 il convenuto replicava in poche righe ribadendo quanto già affermato allegando copia del ricorso richiesto, datato 25/3/21 (si evidenzia nuovamente che la richiesta di risarcimento del ricorrente è stata inviata il 16/3/21), nel quale, non senza stupore, si legge: “considerato che per mero errore formale di trasmissione telematica veniva richiesta la pensione anticipata in luogo del- la pensione anticipata quota 100” (docc. 13 e 14);
- in data 18/6/21 l' trasmetteva copia dei documenti richiesti, tra i quali spiccava uno scambio CP_6 di email tra l'istituto medesimo e il convenuto, dove il primo comunica la non sussistenza dei requi- siti contributivi in capo all'attore ai fini della pensione anticipata ordinaria e il secondo risponde il
3/11/20 affermando e confermando quanto accaduto: “...ha ragione. Pur considerando la contribu- zione sistemata da autonomo, non perfeziona il requisito ad anzianità. Mio errore effettuato nel conteggio sul nostro programma di calcolo. Sfortunatamente, via telefono il Sig. mi ha infor- Pt_1 mato di aver cessato l'attività in settembre e che intende procedere con la chiusura della partita
Iva.” (doc. 15).
1.1.
Alla luce dei fatti sopra esposti, l'attore contestava al il duplice errato adempimento della CP_1 prestazione di cui al mandato da lui ricevuto (per aver, prima, comunicato al Sig. la piena e pa- Pt_1 cifica sussistenza dei requisiti di pensionamento anticipato ordinario, con invio della relativa do-
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manda, salvo poi pacificamente ammettere su più fronti di aver sbagliato il calcolo e, dopo, avuta notizia del rigetto della domanda di pensione anticipata ordinaria, prospettato all'attore unicamente la pensione “quota 100”, e non anche la possibilità di fruire della pensione c.d. a gennaio Per_1
2022), senza il quale il Sig. non avrebbe accettato alcuna rinegoziazione del contratto sotto- Pt_1 scritto nel 2018 e avrebbe continuato a lavorare alle condizioni economiche ivi pattuite almeno sino al raggiungimento dei contributi necessari per la pensione anticipata ordinaria (ulteriori due anni circa), e, comunque, per almeno altri otto anni alle condizioni oggetto della proposta ultima dell'ottobre 2020.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito, la condanna della parte convenuta, previo accertamento della sua responsabilità contrattuale, al risarcimento dei danni subiti che quantificava, in via principale, in € 374.353,71 ed, in via subordinata, in € 239.121,71 e/o alla diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi dal dovuto al saldo, con il favore delle spese di lite.
In particolare, l'attore chiedeva il risarcimento del lucro cessante per € 68.198,80, derivante dalla differenza tra le due pensioni c.d. “ quota cento” e “anticipata ”, stimato nella misura del Per_1
10% in più dell'assegno pensionistico mensile che sarebbe spettato all'attore sino al decesso se- condo la speranza di vita media da ISTAT (83 anni) se fosse andato in pensione “anticipata Forne- ro”.
Quanto al danno emergente, invece, lo quantificava come segue:
in via principale, in € 247.250,00, corrispondente al reddito da lavoro che l'attore avrebbe perce- pito se, senza l'errore del TO, avesse continuato a lavorare almeno per altri dieci anni in ba- se al contratto del 2018;
in via subordinata, per € 112.018,00 pari al reddito che l'attore avrebbe maturato se, senza l'errore del patronato, fosse andato in pensione a 65 anni ed avesse comunque continuato a lavorare alme- no per altri otto anni in base all'accordo del 2020 ( il danno veniva quindi calcolato nella somma degli importi percepibili sino al sessantacinquesimo anno di età in base al contratto del 2018 con quelli percepibili dal sessantacinquesimo anno di età per otto anni in base all'accordo del 2020); oltre € 1.120,00 per gli interessi maturati nel periodo di moratoria del leasing della macchina ed €
1.256,00 per la pratica di chiusura della partita iva;
oltre € 56.528,91, pari ai contributi versati alla gestione previdenziale che non potevano CP_7 più essere riscossi a titolo di pensione per esclusiva responsabilità del TO, avendo la Enasar- co in data 07/4/21 respinto la domanda di versamento volontario avanzata dal Sig. non avendo Pt_1 egli “maturato almeno tre anni di anzianità contributiva nel quinquennio precedente la cessazione dell'attività” (doc. 11).
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2.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta Controparte_8 con sede in Roma, che contestava la domanda attorea eccependo la nullità della citazione
[...] per carenza dei requisiti formali e sostanziali previsti dall'art. 163 c.p.c., non riuscendosi a stabilire con sufficiente grado di certezza a chi la difesa avversaria intendesse riferirsi e rivolgere la sua do- manda: se nei confronti dell' della sede provinciale o della sede locale che dipendono dalla CP_1
Cgil di Bologna, o dell' sede centrale di Roma. CP_1
Ancora, la convenuta eccepiva la nullità della citazione per l'assoluta arbitrarietà nella quantifica- zione della domanda, mancando qualsiasi nesso tra i danni presuntivamente patiti ed il quantum ri- chiesto da controparte, stante, peraltro, l'incertezza della causa petendi, per la vaghezza e genericità del corpo dell'atto di citazione medesimo e delle conclusioni rassegnate.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda per avere il TO eseguito una prestazione secondo i canoni della correttezza e della diligenza ed avendo l'attore aggravato il danno per aver scelto di accedere alla pensione con quota cento , escludendo le altre possibilità a lui prospettate dalla convenuta dopo il rigetto della domanda di pensione anticipata (c.d. ). Pertanto, rite- Per_1 neva che l'eventuale danno avrebbe dovuto essere riferito solo ai ratei di pensione non percepiti dal primo novembre 2020 al primo febbraio 2022, posto che il sig. come gli era stato Parte_1 detto dopo il rigetto della prima domanda di pensione, avrebbe maturato il requisito della pensione anticipata OR a settembre 2021, con decorrenza da gennaio 2022.
Inoltre, rilevava che l'attività del TO doveva, in quanto svolta a titolo gratuito, essere valuta- ta alla luce dell'art. 1710, comma 1, c.c.
Concludeva chiedendo nel merito il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
3.
Il TO SEDE PROVINCIALE DI BOLOGNA, ARTICOLAZIONE CP_1 CP_4
, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
[...]
4.
La causa veniva istruita con prova orale e produzione documentale e fissata dal precedente giudice per la precisazione delle conclusioni al 20 luglio 2023, poi assegnata a questo giudice e trattenuta in decisione il 21 dicembre 2023 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 13 giugno 2024 la causa veniva rimessa in istruttoria al fine di disporre CTU sul seguente quesito:
“Letti gli atti e i documenti di causa, effettuati gli opportuni accertamenti, nonché effettuata ogni necessaria ricerca presso i pubblici uffici, il CTU:
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verifichi quali erano, all'epoca dei fatti di causa, i criteri di calcolo che presiedevano alla determi- nazione dei diversi regimi pensionistici c.d. “ quota cento” e “anticipata OR” e se quest'ultimo fosse, in concreto, la soluzione più vantaggiosa per l'attore; in tal caso, precisi quando l'attore avrebbe raggiunto i requisiti per la pensione anticipata OR
e quantifichi il danno subito dall'attore uguagliandolo alla differenza mensile delle due pensioni per il numero di ratei mensili esistenti dalla data di pensionamento al compimento dell'ottantune- simo anno di età dell'attore (aspettativa di vita media in base agli indici ISTAT); quantifichi la somma che l'attore ha percepito a titolo di pensione “ quota cento” dall'inizio fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata OR;
quantifichi la somma complessiva che l'attore avrebbe potuto percepire se avesse continuato a la- vorare, sulla base dell'originario contratto (doc. 1 attore), fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata OR.
Riferisca ogni altra cosa utile all'indagine.
Infine, tenti la conciliazione tra le parti”.
All'esito della CTU, il Giudice, con ordinanza in data 7 aprile 2025, formulava alle parti la seguen- te proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.:
“ Abbandono della causa con: pagamento da parte della convenuta
[...] in favore dell'attore della somma di € Controparte_8
59.252,80, così ripartita:
€ 1.066,77 quale differenza tra le due diverse pensioni c.d. “ quota cento” e “anticipata OR”;
€ 0 per reddito da lavoro non percepito dal dicembre 2020 al novembre 2021, tenuto conto del fatto che si tratta di un importo ( stimato in circa € 21.000,00) inferiore rispetto a quello ricevuto a titolo di pensione quota cento per il medesimo periodo (stimato in circa € 35.000,00) e che non si può cumulare la mancata retribuzione da lavoro con la pensione quota cento effettivamente percepita;
€ 17.271,45 per reddito da lavoro non percepito dal dicembre 2021 al 15 febbraio 2024, calcolato con riferimento al secondo contratto dell'ottobre 2020 (doc. 3 attore);
€ 40.914,58 per mancato percepimento della pensione di vecchiaia RC dal 72° anno di età.
Spese di CTU ripartite al 50% tra le parti e spese di lite compensate tra le parti nella misura del
50%, con rimborso da parte della convenuta Controparte_9
C.G.I.L in favore dell'attore della somma di € 7.051,50 per le spese legali soste-
[...] nute”.
La sola parte convenuta dichiarava di aderire alla suddetta proposta conciliativa, mentre la parte at- trice dichiarava di non aderirvi in ragione dell' “ oggettiva sproporzione tra quanto offerto e il dan-
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no documentato e subito” e formulava in seguito una controproposta che, tuttavia, non veniva ac- colta dalla convenuta costituita.
***
5.
Le eccezioni di nullità della citazione, sollevate dal TO sede centrale di Roma CP_1 sono infondate.
L' ), istituito nel 1945 dalla Controparte_8 [...]
(C.G.I.L.), ha acquisito personalità giuridica di diritto privato in forza Controparte_10 dell'art. 1, L. n. 112/1980. Ciò risulta confermato dall'art. 1, L. n. 152/2001, che qualifica gli Istituti di patronato come “persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utili- tà”.
La natura giuridica dell' è stata, peraltro, ulteriormente disciplinata dallo Statuto ratificato CP_1 dal Consiglio Direttivo in data 07.10.2003, il quale statuisce che “L'INCA è costituito quale CP_1 persona giuridica di diritto privato” (art. 1).
L' nazionale, pertanto, è un Istituto dotato di personalità giuridica, idoneo a divenire titolare CP_1 di diritti e obblighi, sussistendo, dunque, in capo allo stesso la capacità di stare in giudizio.
L'ente convenuto, inoltre, per previsione statutaria è articolato territorialmente in sedi centrali, re- gionali e provinciali “strutturalmente autonome e con distinta responsabilità di gestione” (art. 15).
La disciplina civilistica degli enti consente di ritenere la “autonomia strutturale” delle sedi territo- riali quale soggettività giuridica della quale le sedi beneficiano, da intendersi come capacità giuridi- ca e di agire, nonché capacità processuale.
Dunque, correttamente l'attore ha evocato in giudizio l' sede nazionale e l' sede CP_1 CP_1 provinciale, aventi entrambi la medesima legittimazione sostanziale passiva.
Alla luce di ciò, nessuna censura può essere mossa nei confronti dell'attore che ha correttamente identificato ed evocato in giudizio i soggetti legittimati passivi della domanda.
Inoltre, l'eccepita nullità dell'atto introduttivo non sussiste in quanto: le lacune inerenti l'identificazione della parte convenuta sono state sanate dall'avvenuta costituzione in giudizio del soggetto evocato.
Riguardo poi alla “assoluta arbitrarietà della quantificazione della domanda”, dalla stessa non de- riva nullità alcuna in quanto il petitum e le modalità di quantificazione dello stesso sono indicati in citazione e l'eventuale arbitrarietà di tale quantificazione per mancanza di nesso di causalità è aspet- to che attiene al merito.
6.
9
Nel merito, si osserva che l'attore ha citato in giudizio l'ISTITUTO CONFEDERA- CP_8
Co
DI ASSISTENZA I.N.C.A. di Roma e l' CONFEDERALE CP_1 Controparte_8
DI ASSISTENZA SEDE PROVINCIALE DI BOLOGNA, CP_1 CP_1 CP_4
per sentirli condannare al risarcimento dei danni dallo stesso subiti in conse-
[...] guenza dell'inadempimento ovvero inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto di mandato intercorso tra le parti.
Ha allegato infatti l'attore che il TO , cui si era rivolto per la verifica dei requisiti e del- CP_1 le condizioni economiche di pensionamento anticipato e per inoltrare all' la relativa domanda , CP_6 errava nel calcolo dei requisiti pensionistici, comunicando al Sig. la piena e pacifica sussisten- Pt_1 za dei requisiti di pensionamento anticipato ordinario, sebbene non ancora maturati.
Ha poi allegato che il TO a detto errore non ha saputo porre rimedio, avendo, una vol- CP_1 ta avuta notizia del rigetto della domanda di pensione anticipata ordinaria, prospettato all'attore unicamente la pensione “quota 100”, e non anche la possibilità di fruire della pensione anticipata c.d. a gennaio 2022. Per_1
Il TO convenuto ha chiesto il rigetto delle domande attoree, negando ogni responsabilità in ordine ai danni subiti dall'attore. In ogni caso, poi, ha rilevato che la prestazione era stata resa a ti- tolo gratuito e sarebbe ravvisabile un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. in capo a per Parte_1 avere lo stesso, dopo il rigetto della prima domanda di pensione anticipata ordinaria (presentata il
13 ottobre 2020 e rigettata nel novembre 2020) optato per la presentazione della domanda di pen- sione anticipata quota cento e non avere, come invece consigliato dal TO, atteso il raggiun- gimento dei requisiti per la pensione anticipata . Per_1
7.
La costituzione degli Istituti di patronato e di assistenza sociale va inquadrata nella tradizionale funzione di assistenza ai lavoratori svolta dalle organizzazioni sindacali.
La Legge n. 152/2001 e s.m.i. ha fissato nuove modalità di espletamento del servizio svolto dai pa- tronati, allargandolo a nuove sfere di attività, in precedenza non previste.
Ai sensi dell'art. 7 di tale legge, gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni (di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione ed emigrazio- ne), previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi e altre fonti normative, erogate da amministrazioni ed enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se resi-
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denti all'estero. Rientra, inoltre, tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'in- formazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici.
Inoltre, ai sensi del successivo art. 8 della medesima legge, le attività di consulenza e assistenza ri- guardano il conseguimento delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i Patronati assumono, nei confronti dei propri assistiti, una responsabilità contrattuale. Si tratta, in particolare, di un contratto di mandato che abilita i Patronati a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle pre- stazioni, e che attribuisce ad essi un pieno potere di rappresentanza (cfr. Cass. n. 18057/2018; Cass.
n. 18814/2008).
L'esecuzione del mandato rimane disciplinata dalle regole generali dettate dal codice civile in mate- ria di adempimento (art. 1176 e ss. c.c.). In particolare, in considerazione della specifica natura dell'attività esercitata, la diligenza richiesta ai Patronati nell'adempimento del mandato va valutata ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c. (cfr. Cass. n. 34475/2023).
Il mandatario, come parte di un contratto, è inoltre tenuto ad agire secondo il principio di buona fe- de oggettiva o correttezza, che costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, e impone di mantenere un comportamento leale e volto alla salva- guardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio.
Tale dovere giuridico si specifica, principalmente, nell'obbligo di comunicazione, cioè di informare il mandante di ogni circostanza che possa modificare l'equilibrio delle posizioni contrattuali, recare pregiudizio, e, in ogni caso, possa incidere sulla corretta esecuzione del rapporto contrattuale alla luce degli interessi in concreto perseguiti dalle parti (cfr. Cass. n. 3462/2007).
8.
Vertendosi, come detto, in materia di responsabilità contrattuale, il riparto dell'onere probatorio è retto dal consolidato principio di diritto secondo cui colui il quale agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte. Spetta, invece, al debitore convenuto la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo dell'altrui (cfr. Sez. Un., n. 13533/2001).
9.
Nel caso in esame, deve ritenersi provata l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, in virtù del quale il TO convenuto avrebbe dovuto assistere l'attore nella pratica concernente il pro-
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prio pensionamento, tesa a conseguire il trattamento pensionistico anticipato ordinario che avrebbe consentito all'attore di proseguire l'attività lavorativa fino al 31 dicembre 2021 (vedi data scadenza contratto allegato alla mail del 15 ottobre 2020- doc. 3 attore). Si richiama in particolare il contratto di mandato di assistenza e rappresentanza allegato all'atto di citazione (doc. 2), ove vi è specifico riferimento alla pratica di pensione di anzianità o anticipata ed il contenuto della comunicazione e- mail del 3 novembre 2020 del di (doc. 5 attrice), in cui si conferma CP_1 CP_12 CP_3 che oggetto dell'incarico era proprio la presentazione della domanda volta a ottenere la pensione anticipata ordinaria , di cui il TO aveva erroneamente ritenuto sussistere i presupposti all'epoca della presentazione della relativa domanda per conto del sig. e il si scusava Pt_1 CP_1 con l'attore per l'errore commesso. Errore che trova riscontro anche nel rigetto della domanda di pensione formalizzato dall' in data 16/11/2020 “per il seguente motivo: a tutt'oggi non risulta CP_6 perfezionato il requisito contributivo per la pensione anticipata ordinaria” (doc. 4 attrice).
9.1.
A fronte della piena prova della fonte negoziale del diritto vantato dall'attore e dell'allegazione dell'inadempimento da quest'ultimo lamentato, in applicazione della regola di giudizio sopra indica- ta, l' avrebbe dovuto dimostrare di avere adempiuto diligentemente l'incarico affidato- CP_1 gli: onere probatorio, questo, che nella fattispecie in esame non può ritenersi assolto.
L'errore commesso dal risulta infatti documentalmente (docc. 5, 13, 14 e 15 attore). CP_1
Invero, atteso il pacifico errore commesso dal TO, lo stesso proponeva, in nome e per conto del sig. , un ricorso al Comitato Provinciale in data 25 marzo 2021 (doc. 14 attoree) che Pt_1 CP_6 veniva rigettato (atteso che l'interessato aveva svolto domanda per accedere alla pensione anticipa- ta quota cento nel novembre 2020), ove si legge : “considerato che per mero errore formale di tra- smissione telematica veniva richiesta la pensione anticipata in luogo della pensione anticipata quo- ta 100” (docc. 13 e 14 attore).
Ancora, oltre che nella citata e- mail del 3 novembre 2020 , l'errore veniva confermato anche nelle comunicazioni e-mail intercorse tra l' e il ove il primo comunicava la non sussisten- CP_6 CP_1 za dei requisiti contributivi in capo all'attore ai fini della pensione anticipata ordinaria e il secondo rispondeva il 3/11/20 affermando e confermando quanto accaduto: “ ha ragione. Pur considerando la contribuzione sistemata da autonomo, non perfeziona il requisito ad anzianità. Mio errore effet- tuato nel conteggio sul nostro programma di calcolo. Sfortunatamente, via telefono il Sig. mi Pt_1 ha informato di aver cessato l'attività in settembre e che intende procedere con la chiusura della partita Iva.” (doc. 15 attore).
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non risulta affatto che il TO aves- se prospettato all'attore diverse soluzioni ed, in particolare, quella di attendere il raggiungimento
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dei requisiti per la pensione anticipata ordinaria. Tale circostanza, infatti, risulta smentita dal tenore delle comunicazioni e-mail intercorse tra le parti e sopra richiamate, da cui , lo si ripete, risulta che ancor prima di ricevere l'ufficiale comunicazione di rigetto della prima domanda di pensionamento anticipato, il TO di sollecitava l'attore a presentare la domanda quota cento ed a compi- CP_3 lare il relativo modulo, poi inoltrato successivamente in data 25 novembre 2020 ( doc. 6 attore).
Né alcun dirimente rilievo, ai fini della dimostrazione della diversa ricostruzione di parte convenu- ta, può essere attribuito all'esito della prova orale ed, in particolare, alle dichiarazioni rese dalle testi e che si sono limitate a confermare il capitolo 8) della memoria ex Testimone_1 Testimone_2 art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte convenuta (“ Vero è che il 17 novembre 2020, il TO CP_ prima telefonicamente e poi successivamente anche presso la sede dell' di prospettava al CP_3 signor diverse possibili soluzioni per accedere al pensionamento” ), senza però in alcun modo Pt_1 specificare quali fossero le specifiche possibili soluzioni prospettate all'attore per accedere al pen- sionamento.
9.2.
Non si reputa raggiunta, quindi, la prova del fatto che il convenuto, avesse informato l'at- CP_1 tore della possibilità di scegliere tra i due diversi trattamenti pensionistici, né di avergli concreta- mente prospettato le differenti conseguenze che ne sarebbero conseguite, sia sul piano del tratta- mento economico, che su quello lavorativo.
In tale contesto, ciò che risulta provato dopo l'esito negativo della domanda dell'ottobre 2020 per l'anticipata ordinaria ( c.d. ) è solo l'avvenuta compilazione e presentazione della domanda Per_1 di pensione direttamente per quota cento, erroneamente ritenuto l'unico sistema percorribile.
10.
Non vi è dunque alcun dubbio sull'inadempimento posto in essere dal che non ha corret- CP_1 tamente adempiuto agli obblighi sullo stesso incombenti, avendo, prima erroneamente comunicato all'attore la sussistenza dei presupposti per accedere al regime pensionistico anticipato ordinario ( CP_ c.d. ) e trasmesso la relativa domanda all' e , poi, avuta conoscenza della mancanza Per_1 dei presupposti per la pensione anticipata ordinaria , consigliato all'attore di presentare subito la domanda per la pensione anticipata quota cento.
Tale modus operandi appare, tuttavia, erroneo, poiché non tiene conto: dei diversi criteri per l'accesso all'uno e all'altro regime pensionistico anticipato;
della differente disciplina dell'attività lavorativa durante il pensionamento;
della necessità di verificare quale fosse la situazione dell'attore per capire quale fosse, in concreto, la soluzione più vantaggiosa per lui.
13
L'omessa informazione al lavoratore e la predisposizione dell'istanza di pensione con l'indicazione dell'opzione per il regime pensionistico meno vantaggioso comportano, dunque, il riconoscimento, in capo al TO , della responsabilità per inadempimento contrattuale. CP_1
Infatti, diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, non era onere dell'attore provare la violazione degli obblighi contrattuali, delle norme di ordinaria diligenza e degli obblighi d'informa- tiva da parte del convenuto, ma, al contrario e come già chiarito, gravava su quest'ultimo CP_1
l'onere di dimostrare di aver diligentemente adempiuto l'incarico affidatogli (cfr. Sez. U. n.
13533/2001).
11.
Quanto alle eccezioni sollevate dal convenuto, si osserva che la gratuità della prestazione (che pe- raltro nel caso di specie neppure potrebbe qualificarsi gratuita atteso che la prestazione risulta co- munque remunerata dai finanziamenti pubblici di cui il TO pacificamente gode) non esclude comunque la responsabilità del TO ed il diritto dell'attore ad un integrale risarcimento dei danni subiti.
In merito al disposto dell'art. 1227 c.c. richiamato dal convenuto, si rileva che, fermo il fatto che il primo comma della norma risulta inconferente non avendo posto in essere alcuna attività nella Pt_1 produzione dell'evento – inoltro della domanda quota cento -, il secondo comma dell'articolo 1227
c.c. non può trovare applicazione.
In primo luogo perché l'eccezione di cui alla citata norma non è rilevabile d'ufficio ma deve essere tempestivamente proposta dalla parte e nel caso in oggetto il convenuto si è costituito tardivamen- te, ossia in data 20 dicembre 2021, con prima udienza fissata in data 23 dicembre 2021.
12.
Accertato l'inadempimento del TO, occorre ora valutare se dall'inadempimento di parte con- venuta, sia disceso un danno, che del primo sia conseguenza (1223 c.c.).
Naturalmente, in relazione a tale profilo, occorre operare con dei
contro
-fattuali, che vengono valu- tati con la regola del “più probabile che non”.
Occorre dunque chiedersi cosa avrebbe fatto il sig. nel caso di consulenza svolta correttamente, Pt_1 cioè con una informazione che avesse, prima, indicato l'insussistenza all'ottobre 2020 in capo all'attore dei requisiti per il pensionamento anticipato ordinario e, poi, una volta avuta notizia dell'insussistenza di tali requisiti (inizio novembre 2020), prospettato all'attore le diverse soluzioni possibili e non solo quella del pensionamento anticipato quota cento (effettivamente seguita dall'attore).
Tale valutazione, chiaramente, non è basata su leggi scientifiche, ma dipende dalle decisioni dell'at- tore. Con questa precisazione, è ragionevole pensare che il secondo un criterio di “più probabi- Pt_1
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le che non”, avrebbe atteso i pochi mesi (37 settimane) che lo separavano dalla più vantaggiosa
“OR anticipata” che gli avrebbe consentito, non solo, di percepire un assegno più alto, seppur di poco, ma soprattutto, di continuare a lavorare alle condizioni di cui al contratto allegato alla mail del 15 ottobre 2020 fino alla sua scadenza ( 31.12.2021 doc. 3 attore) ed a versare i contributi all' per l'intero anno 2021, maturando così i requisiti per recuperare almeno in parte le CP_7 somme versate al suddetto ente di previdenza nel corso della vita lavorativa.
12.1.
Come chiarito dal CTU, infatti, la pensione quota cento costituisce una forma anticipata di pensio- namento che consente ai lavoratori, sia dipendenti sia autonomi, di andare in pensione qualora nel periodo compreso tra il 01.01.2019 ed il 31.12.2021 abbiano maturato 62 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva. Elemento rilevante di tale forma pensionistica è costituito dal fatto che non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all'estero, ad eccezione dei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di € 5.000 lordi annui.
La Pensione anticipata ordinaria, che ha sostituito la precedente pensione di anzianità, invece, è il trattamento pensionistico che offre la possibilità ai lavoratori di percepire l'assegno pensionistico con un requisito di età inferiore a quello previsto per il pensionamento di vecchiaia, attualmente pa- ri a 67 anni.
La pensione anticipata può essere ottenuta dagli iscritti presso la generalità delle gestioni previden- CP_ ziali amministrate dall' con un minino di 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e di
41 anni e 10 mesi per le donne. Ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico devono risul- tare almeno 35 anni di contribuzione al netto degli accrediti figurativi per disoccupazione indenniz- zata, malattia e infortunio non integrati dal datore di lavoro.
A partire dalla maturazione del requisito contributivo per la liquidazione della pensione è necessaria l'attesa di un periodo di "finestra" pari a tre mesi durante i quali l'interessato può continuare a svol- gere l'attività lavorativa.
A differenza di quanto previsto per la pensione quota cento, al fine di ottenere il diritto alla liquida- zione del trattamento pensionistico è necessario che risulti cessata ogni eventuale attività di lavoro subordinato alla data della decorrenza della pensione, mentre nessuna interruzione è necessaria per i rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato.
Ancora, il CTU ha verificato che nel novembre 2020, quando al Signor venne comuni- Parte_1 cato il rigetto della domanda di pensionamento anticipato per la mancanza del perfezionamento del requisito contributivo, occorrevano ancora 37 settimane in costanza di contribuzione per maturare il suddetto requisito.
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Invero, il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata è pari a 2.227 settimane (42 anni e 10 mesi) mentre il Signor alla data del 01.12.2020, aveva maturato 2.190 settimane. Parte_1
Egli, pertanto, avrebbe maturato il requisito contributivo dal mese di agosto dell'anno 2021, con decorrenza della pensione dal mese di dicembre dell'anno 2021.
12.2.
Inoltre, non è verosimile ritenere che l'attore avrebbe proseguito il lavoro alle condizioni di cui all'originario contratto di agenzia del 2018 per almeno ulteriori 10 anni, come sostenuto da parte at- trice, posto che vi è evidenza del fatto che nell'ottobre 2020 la era intenzionata a ri- CP_5 durre in modo rilevante la portata del mandato di agenzia conferito all'agente con il contratto Pt_1 del marzo 2018, limitandogli la zona di pertinenza ed il numero dei clienti da seguire, per ragioni rimaste sconosciute e di certo non riconducibili alla sola volontà del sig. di andare in pensione Pt_1 anticipata ordinaria. Non lascia dubbi il tenore della comunicazione e-mail della società mandante del 15 ottobre 2020 (doc. 3 attore), ove nella parte iniziale si legge: “ Ciao , ti giro nuovo Pt_1 contratto. Purtroppo le condizioni sono abbastanza intrattabili ”, da cui si desume chiaramente l'intenzione della società di ridurre la portata del mandato di agenzia. Circostanza che, quindi, si sa- rebbe verificata indipendentemente dalla scelta del PI di andare in pensione anticipata. Anzi, è più plausibile ritenere che tale scelta sia dipesa proprio dal fatto che le cose al lavoro non andavano poi così bene e che, vista l'età dell'attore ( 63 anni) e l'impossibilità di andare in pensione di vecchiaia
(necessari 67 anni di età), non restava all'attore che la strada del pensionamento anticipato con pos- sibilità di integrare il proprio reddito continuando a lavorare, seppur in misura ridotta, alle nuove condizioni prospettategli dalla CP_5
12.3.
Tale valutazione può estendersi, al più, sino al 31 dicembre 2021, avuto riguardo alla durata prevista in contratto ( dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2021- vedi art. 10), all'evoluzione negativa del rap- porto di lavoro intercorso con la società e, quantomeno, alla determinazione di CP_5 quest'ultima di ridurre in misura significativa l'incarico conferito all'attore a pochi anni dal primo mandato. Tale condotta, infatti, risulta indicativa di una progressiva contrazione, e non già di un'evoluzione positiva, della posizione professionale dell'attore. Rilevano, altresì, l'intenzione ma- nifestata dal medesimo di fuoriuscire gradualmente dal mercato del lavoro — comprovata dall'accesso al TO al fine di acquisire informazioni in ordine al pensionamento anticipato — nonché l'età anagrafica dello stesso ( l'attore ha compito 65 anni nel febbraio 2022), elementi tutti che rendono pienamente comprensibile l'esigenza di procedere alla cessazione dell'attività ed al conseguente collocamento a riposo.
12.4.
16
Dunque, può affermarsi che il minor reddito, il reddito perduto dal consistente: nella differen- Pt_1 za fra il reddito derivante dalla pensione anticipata ordinaria e quello derivante dalla anticipata quo- ta cento;
nel reddito da lavoro che sarebbe derivato dalla prosecuzione del rapporto di lavoro con la società alle condizioni di cui al contratto allegato alla mail del 15 ottobre 2020 fino CP_5 alla sua scadenza (indicata in contratto al 31 dicembre 2021); nel mancato recupero dei contributi versati in favore dell' , è stato causato dalla negligente attività consulenziale e di assistenza CP_7 della parte convenuta, che ha indotto il alla scelta, pregiudizievole dal punto di vista economi- Pt_1 co.
12.5.
Per quanto riguarda, in particolare, la vicenda relativa ai contributi , si osserva che dalla CP_7 comunicazione del 7 aprile 2021 ( doc. 11 attore) , dal prospetto dei contributi versati CP_7 dall'attore (doc. 16 attore) e dalle verifiche effettuate dal CTU è emerso che se l'attore avesse con- tinuato a versare i contributi durante l'attività lavorativa per un ulteriore anno (l'intero an- CP_7 no 2021) avrebbe raggiunto il minimo contributivo utile per la pensione di vecchiaia ordinaria al compimento dei 72 anni di età, a decorrere dal 1 marzo 2029.
Si richiama in particolare la comunicazione ricevuta dal CTU (Doc. 5): "..Gentile dott. CP_7
riscontriamo la sua allegata per conferire le informazioni richieste. Dalle simulazioni Per_2 eseguite a cura del Servizio Contribuzioni, abbiamo verificato che se l'iscritto mat. Parte_1
8937086 fosse stato autorizzato alla prosecuzione volontaria (nostra lettera di reiezione del
7.4.2021 per carenza del triennio di anzianità contributiva nel quinquennio precedente la cessazio- ne dell'attività) avrebbe potuto versare l'intero anno 2021, maturando in tal modo i 20 anni minimi per l'accesso alle prestazioni di vecchiaia.
Con il raggiungimento dei 20 anni di anzianità contributiva, l'iscritto avrebbe maturato il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria al compimento del 72° anno di età, raggiungendo la prevista quota 92 data dalla somma dei 20 anni di anzianità contributiva e dei 72 anni di età, più precisa- mente in data 19.02.2029..".
12.6.
Pertanto, si ritiene che le errate informazioni fornire all'attore circa la sussistenza dei presupposti per andare in pensione anticipata ordinaria e la necessità di andare in pensione anticipata quota 100 una volta avuta notizia del rigetto della prima domanda di pensione, che furono prospettate all'attore, sono state all'evidenza un fattore determinante – con le difficoltà di individuare tale con- tro-fattuali rispetto a profili psicologici – nella decisione del signor Il quale, se adeguatamente Pt_1 informato da sia prima che dopo la presentazione della domanda di pensione anticipata CP_1 ordinaria, avrebbe atteso il breve periodo che lo separava dal raggiungimento dei requisiti della
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pensione anticipata ordinaria, continuando a lavorare alle nuovi condizione indicate nel contratto allegato alla mail dell'ottobre 2020 ed a versare i contributi in modo da mettersi in condi- CP_7 zione di poter beneficiare della pensione e recuperare, così, almeno in parte, quanto versa- CP_7 to in favore dell' nel corso della sua attività lavorativa sino al mese di settembre dell'anno CP_7
2020 ( per complessivi Euro 56.528,91).
Ciò soprattutto perché, per ottenere la pensione anticipata ordinaria e maturare i requisiti per riceve- re la pensione RC l'attore avrebbe dovuto attendere solo all'incirca un anno, continuando a lavorare a regime ridotto alle condizioni già concordate con la società mandante per ottenere un ri- sultato decisamente più favorevole rispetto a quello raggiunto con la pensione quota cento.
Parte attrice ha fatto incolpevolmente affidamento su quanto riferitogli da parte convenuta CP_1
.
[...]
Fu dunque la opinione – colpevolmente ingenerata dalla parte convenuta - che lo indusse a non sti- pulare il nuovo contratto con la Fac e a presentare la domanda di pensione anticipata quota CP_5 cento.
Se avesse saputo che lo svantaggio sarebbe stato di tale portata - con particolare riferimento all'impossibilità di percepire la pensione RC, nonostante i rilevanti importi versati nel corso della sua attività lavorativa - non sarebbe andato in pensione nell'ottobre 2020. Il che, come si ve- de, integra il nesso causale, attraverso tale
contro
-fattuale, sia pure ipotetico e, tuttavia, saldamente fondato su considerazioni basate su massime di esperienza.
13.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, occorre premettere che nel caso in esame è inevi- tabile il ricorso al criterio equitativo. Criterio equitativo che non può essere scelta arbitraria e ca- pricciosa del giudice ma basato su criteri ragionevoli.
Tale si reputa quello che fa riferimento al minor reddito percepito dall'attore a seguito delle errate informazioni ricevute dal TO, distinguendo tra la posizione dell'attore prima e dopo il rag-
dei requisiti per il pensionamento anticipato ordinario (c.d. ). Persona_3 Per_1
Come sopra detto, infatti, è ragionevole pensare che, se il sig. fosse stato adeguatamente in- Pt_1 formato avrebbe continuato a lavorare alle condizioni di cui al contratto allegato alla e-mail del 15 ottobre 2020 fino alla sua scadenza, fissata in contratto al 31 dicembre 2021, in attesa di raggiunge- re i requisiti per il regime pensionistico , ed avrebbe continuando a versare i contributi Ena- Per_1 sarco per l'intero anno 2021, raggiungendo così il minimo contributivo utile per la pensione di vec- chiaia ordinaria al compimento dei 72 anni di età, a decorrere dal 1 marzo 2029.
13.1.
18
Per quanto concerne il periodo antecedente il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento
, occorre considerare quanto effettivamente percepito dall'attore a titolo di pensione quota Per_1 cento e rapportare tale importo con quello che l'attore avrebbe guadagnato se avesse continuato a lavorare alle condizioni di cui al secondo contratto dell'ottobre 2020.
Considerato che
il rapporto tra la somma che l'attore avrebbe incassato annualmente se avesse continuato a lavorare (in attesa di raggiungere i requisiti ), in forza del secondo contratto, stimata dal CTU in € 7.821,04, e la Per_1 somma effettivamente percepita dall'attore a titolo di pensione quota cento, stimata dal CTU in €
34.619,25, dà un risultato negativo, alcun danno è configurabile in capo all'attore, posto che, so- stanzialmente egli ha guadagnato di più dalla pensione quota cento rispetto a quello che avrebbe guadagnato se avesse proseguito l'attività lavorativa, rimandando il pensionamento al dicembre
2021.
La situazione, peraltro, non cambia anche nell'ipotesi in cui si volesse seguire la ricostruzione di parte attrice, secondo la quale il sig. in tale periodo avrebbe potuto continuare a lavorare alle Pt_1 condizioni di cui al primo contratto del 2018 con la , posto che il reddito annuo che ne CP_5 sarebbe derivato, indicato dal CTU sulla base della documentazione in atti, sarebbe ammontato ad €
20.679,53, ovvero ad un importo comunque inferiore rispetto a quello percepito come pensione quota cento (€ 34.619,25).
13.2.
Per quanto concerne, invece, il periodo successivo al raggiungimento dei requisiti per il pensiona- mento anticipato ordinario (post dicembre 2021), il danno consiste nella differenza fra il reddito de- rivante dalla pensione anticipata ordinaria e quello derivante dalla anticipata quota cento e nel mancato recupero dei contributi versati in favore dell' . CP_7
Quanto alla prima voce, occorre considerare che, come spiegato dal CTU a pagina 10 della relazio- ne, il Signor è andato in pensione quota cento con la maturazione di 2190 settimane e, Parte_1 quindi, in un momento successivo rispetto al requisito minino, comportando allo stesso un minor differenziale tra le due pensioni. Esaminando la tabella 1 riportata a pagina 17 della relazione del
CTU emerge, infatti, come la differenza mensile delle due pensioni non sia molto rilevante, atte- standosi su una differenza a partire dall'anno 2022 e fino al raggiungimento dell'81° anno di età, pari ad € 1.049,95 ( € 59,93 per l'anno 2022; € 62,66 per l'anno 2023; € 65,52 per gli anni dal 2024 al 2037; € 5,04 per i mesi di gennaio e febbraio 2038), arrotondabile per aumento in € 1.050,00.
Quanto alla seconda voce, occorre considerare che dall'istruttoria è emerso che se l'attore avesse continuato a versare i contributi durante l'attività lavorativa per un ulteriore anno (l'intero CP_7 anno 2021) avrebbe raggiunto il minimo contributivo utile per la pensione di vecchiaia ordinaria al compimento dei 72 anni di età, a decorrere dal 1 marzo 2029.
19
Al fine di individuare l'ammontare della voce di danno RC, occorre fare riferimento alla ta- bella 5 di pagina 26 della relazione, da cui si evince che dall'anno 2029 (anno del mancato pensio- namento ) fino al febbraio 2038 (compimento dell'ottantunesimo anno di età dell'attore - CP_7 aspettativa di vita media in base agli indici Istat), l'attore avrebbe percepito la complessiva somma di € 40.914,58.
Non si reputa fondata, invece, la tesi proposta dal CTU in base alla quale “ se i versamenti non si fossero interrotti nel mese di settembre dell'anno 2020 il Signor versando il minimale Parte_1 fino al mese di dicembre dell'anno 2023, avrebbe maturato 23 anni di contribuzione che, sommati all'età di 67 anni compiuti il 19.02, porta a quota 90; in tale ipotesi avrebbe potuto accedere alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal mese di marzo dell'anno 2024” .
Non vi sono infatti sufficienti elementi da cui desumere che il sig. avrebbe voluto e potuto con- Pt_1 tinuare a versare i contributi per ulteriori due anni dopo aver raggiunto la contribuzione CP_7 minima di 20 anni, utile per accedere alla sola pensione di vecchiaia. Dal tenore del contratto di agenzia dell'ottobre 2020 (l'unico) che il avrebbe potuto concludere risulta, infatti che lo stesso Pt_1 avrebbe continuato a lavorare fino alla fine dell'anno 2021, non oltre, e che in seguito avrebbe do- vuto fare affidamento sulla sola pensione anticipata ordinaria che gli avrebbe garantito un reddito annuo lordo di € 35.319,18 per l'anno 2022 e di € 36.835,50 per l'anno 2023 (vedi tabella “calcoli” riportata a pagina 4 della valutazione delle osservazioni, allegata alla relazione del CTU).
Né la parte attrice ha allegato e dimostrato alcunchè circa la sua posizione patrimoniale e la possibi- lità di beneficiare di altri redditi e di avere, insomma, una situazione tale da consentirgli di affronta- re le spese del vivere quotidiano e sostenere anche il peso della contribuzione . CP_7
Nulla è stato detto, infine, circa l'ammontare dei contributi che l'attore avrebbe dovuto versare per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata e di cui occorrerebbe tenere conto al fine di CP_7 correttamente valutare la perdita effettivamente subita dall'attore, non potendosi evidentemente fare riferimento al solo ammontare della somma totale indicata dal CTU come pensione di vecchiaia an- ticipata in assenza dell'effettivo adempimento degli obblighi contributivi. CP_7
La voce di danno va liquidata, quindi, in € 40.914,58. CP_7
E' neutro il fatto che la somma venga liquidata anticipatamente.
Infatti, da un lato ciò è un vantaggio per il sig. che prende ora quello che avrebbe preso negli Pt_1 anni futuri, dall'altro, occorre tenere conto del fatto che i ratei di pensione futuri ben potrebbero es- sere maggiori di quelli attuali.
La scelta di ancorare il calcolo alla durata media è ragionevole. Ciò, nonostante si tratta di un dato aleatorio: se il sig. vivrà a lungo, la somma qui liquidata è inferiore alla capitalizzazione;
se vi- Pt_1
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vrà meno della media, riceve oggi più di quanto avrebbe ricevuto con la somma dei ratei di pensio- ne.
13.3.
Non vi è spazio, poi, per il riconoscimento del danno da mancata percezione del reddito da lavoro in costanza di pensione, prospettato dall'attore, posto che, come sopra detto, il secondo contratto del
2020 sarebbe scaduto a fine dicembre 2021 e che non vi sono sufficienti elementi da cui desumere che l'attore avrebbe potuto continuare a lavorare anche nel corso degli anni successivi.
13.4.
Ancora, le ulteriori voci di danno allegate dall'attore in € 1.120,00 per gli interessi maturati nel pe- riodo di moratoria del leasing della macchina ed in € 1.256,00 per la pratica di chiusura della parti- ta iva, non sono dovute in quanto indimostrate.
13.5.
Pertanto, il complessivo danno subito dal sig. si quantifica in € 41.964,58 ( € 1.050,00 + € Pt_1
40.914,58).
Su tale importo sono altresì dovuti gli interessi legali dalla costituzione in mora ( 17 marzo 2021- doc 7 attore) al saldo effettivo.
Trattandosi d'importi già liquidati in moneta attuale, non sussiste diritto alla rivalutazione moneta- ria.
14.
Quanto alle spese di lite, non può trovare applicazione l'art. 91, primo comma, c.p.c., secondo pe- riodo che prevede che il giudice, qualora accolga la domanda in misura non superiore all'eventua- le proposta conciliativa, condanni la parte che abbia rifiutato (senza giustificato motivo) la propo- sta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta medesima, posto che nel caso di specie la parte attrice ha preso seriamente in esame la proposta del giudice, prendendo posizione sulla stessa ed indicando in maniera specifica le ragioni del proprio rifiuto, sia nelle note autorizzate depositate in data 5 maggio 2025 e 23 maggio 2025, sia nel corso delle udienze del 13 maggio 2025 e dell' 8 luglio 2025. Tali ragioni, seppur non condivisibili ed infonda- te, integrano il giustificato motivo di cui all'art. 91 c.p.c. e, pertanto, non consentono di ritenere sussistenti i presupposti per disporre la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite matu- rate successivamente alla formulazione della proposta conciliativa - atteso che ciò accade solo nel caso in cui la proposta venga rifiutata senza giustificato motivo.
14.1.
21
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi del
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, previsti per le cause di valore da € 26.000,01 ad €
52.000,00, tenuto conto della somma effettivamente riconosciuta alla parte vincitrice.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico solidale dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore della somma di €
41.964,58, oltre interessi legali dalla costituzione in mora ( 17 marzo 2021) al saldo effetti- vo, per le causali di cui in motivazione;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore delle spese pro- cessuali, che liquida in € 7.616,00 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del compenso per spese forfettarie;
- pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di c.t.u., così come già liquidate.
Bologna, 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 11259/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA ALTABELLA, 11 Parte_1 C.F._1
11 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. PESCERELLI MILENA (c.f.:
) dalla quale è rappr.to/a e difeso/a congiuntamente all'Avv.Gian C.F._2
CA BE (CF in virtù di procura allegata all'atto di citazione C.F._3
- ATTORE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to Controparte_1 P.IVA_1 alla VIA GIUSEPPE BONITO 1 80129 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. CAROTENU-
TO MA AF (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso in virtù C.F._4 di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO
TO , ARTICOLAZIONE Controparte_2 [...]
CP_3
- CONVENUTO
CONCLUSIONI:
PARTE ATTRICE
“ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso:
- in via principale:
1
∗ accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale o l'inesatto adempimento contrattuale gravi del mandato conferito dal Sig. come descritto in atti da parte TO – Sede Pt_1 CP_1 provinciale di Bologna, articolazione locale di CP_3
∗ accertare e dichiarare che il danno subito dal Sig. in conseguenza dell'inadempimento con- Pt_1 trattuale o dell'inesatto adempimento contrattuale suddetti è pari ad € 374.353,71 e/o alla diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre in- teressi dal dovuto al saldo;
∗ per l'effetto, condannare il TO – Sede provinciale di Bologna, articolazione CP_1 locale di e il TO – Sede centrale, in solido tra loro, al pagamento della CP_3 CP_1 somma quantificata in € 374.353,71 e/o nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo di risarci- mento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale o dell'inesatto adempimen- to contrattuale suddetti;
- in via subordinata:
∗ accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale o l'inesatto adempimento contrattuale gravi del mandato conferito dal Sig. come descritto in atti da parte TO – Sede Pt_1 CP_1 provinciale di Bologna, articolazione locale di CP_3
∗ accertare e dichiarare che il danno subito dal Sig. in conseguenza dell'inadempimento con- Pt_1 trattuale o dell'inesatto adempimento contrattuale suddetti è pari ad € 239.121,71 e/o alla diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre in- teressi dal dovuto al saldo;
∗ per l'effetto, condannare il TO – Sede provinciale di Bologna, articolazione CP_1 locale di e il TO – Sede centrale, in solido tra loro, al pagamento della CP_3 CP_1 somma quantificata in € 239.121,71 e/o nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo di risarci- mento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale o dell'inesatto adempimen- to contrattuale suddetti.
Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria per mezzo delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Vinte le spese e i compensi professionali.”.
PARTE CONVENUTA TO sede centrale di Roma CP_1
“ CHIEDE che l'On. Le Tribunale Voglia:
Rigettare le domande, ed in subordine accertare e dichiarare il concorso colposo dell'attore nella causazione del danno.
2
Condannare sempre e comunque l'attore al pagamento delle spese e delle competenze di lite con at- tribuzione, otre la condanna ex art 96 cpc per rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa ex art 185 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti il Tribunale Parte_1 di Bologna, il TO sede centrale di Roma e il TO CP_1 [...]
, allegando: Controparte_4
- di aver lavorato per quarant'anni come agente di commercio titolare di partita iva e di aver da ul- timo svolto la sua attività, dal 1/3/2018 al 30/9/2020, per conto della in qualità di CP_5 agente a tempo indeterminato per le regioni Emilia Romagna e Toscana, nonché come responsabile con funzioni di controllo, promozione e supervisione su tutto il territorio nazionale anche con af- fiancamento agli agenti (doc. 1);
- di essersi rivolto, nel mese di settembre 2020, al TO di al quale conferiva CP_1 CP_3 mandato per la verifica dei requisiti e delle condizioni economiche di pensionamento anticipato or- dinario;
- tale richiesta era motivata dalla pendenza di trattative con il datore di lavoro per la risoluzione del contratto in essere e la stipula di un nuovo accordo oppure la prosecuzione del rapporto in essere, ciò in base alla risposta che sarebbe stata resa in seguito alla consulenza del TO convenuto.
In sostanza, ove ve ne fossero stati i presupposti, il Sig. avrebbe potuto ottenere la pensione an- Pt_1 ticipata ordinaria (c.d. ) e continuare a lavorare, chiaramente a condizioni economiche infe- Per_1 riori rispetto a quelle godute sino a quel momento. In particolare, il medesimo, potendo contare sul- la pensione, avrebbe acconsentito a percepire provvigioni inferiori, pari a circa 1/3 rispetto a quelle riconosciute. Tali circostanze erano ben note al TO, al quale il Sig. aveva illustrato il Pt_1 quadro appena descritto;
- a seguito delle prestazioni e verifiche svolte il TO comunicava la piena sussistenza dei re- quisiti di pensionamento anticipato ordinario ed in data 13/10/2020 inoltrava la domanda di pensio- ne per conto dell'attore, in virtù di espresso mandato di assistenza e rappresentanza dal medesimo conferito (doc. 2);
- su tale esclusiva base ed all'esito delle trattative pendenti, il datore di lavoro risolveva il contratto con il sig. con effetto retroattivo dal 30/9/20 e comunicava le condizioni economiche del nuovo Pt_1 accordo che erano di gran lunga inferiori rispetto al precedente rapporto proprio in virtù della possi- bilità di ottenere la pensione come accertata e comunicata dal TO (doc. 3);
3
- in data 3/11/20 il TO comunicava verbalmente al Sig. il rigetto della domanda di pen- Pt_1 sione avanzata, rigetto poi formalizzato dall' in data 16/11/2020 “per il seguente motivo: a CP_6 tutt'oggi non risulta perfezionato il requisito contributivo per la pensione anticipata ordinaria”
(doc. 4);
- il calcolo dei requisiti effettuato dal TO era errato, e la domanda inoltrata sui presupposti dal medesimo comunicati era stata definitivamente respinta;
infatti, lo stesso 3/11/20, a mezzo mail, il
TO si scusava con l'attore per l'errore commesso (doc. 5);
- definitiva era altresì la posizione del datore di lavoro dell'attore che non intendeva ritrattare gli ac- cordi presi;
- lo stesso 3/11/20 il TO indicava al Sig. gli adempimenti (allegando i relativi moduli) Pt_1 per aderire alla sola ed unica strada da percorrere prospettata: avanzare la domanda di pensione an- ticipata “quota 100” e smettere definitivamente di lavorare (doc. 5). Del resto l'alternativa, impos- sibile, era di continuare a lavorare sulla base del nuovo accordo ad un terzo delle provvigioni rispet- to al precedente;
- le condizioni economiche in cui versava l'attore lo obbligavano a percorrere la via consigliata dal
TO in quanto le sole retribuzioni come derivanti dal nuovo accordo non gli avrebbero consen- tito di mantenersi. L'attore inviava, quindi, lo stesso 3/11/20 i documenti richiesti a tal fine dal con- venuto;
- la domanda di pensione anticipata “quota 100”, trasmessa sempre dal TO nell'ambito del mandato conferito, veniva accettata dall' (doc. 6); CP_6
- successivamente, il TO, per la prima volta e solo dietro espressa richiesta dell'attore, a fine novembre comunicava la ulteriore possibilità che il medesimo avrebbe potuto sfruttare, mai rappre- sentata prima, di presentazione della domanda di pensione anticipata c.d. a gennaio 2022 e Per_1 cioè alla maturazione dei requisiti;
- in sostanza, il Sig. consigliato dal TO e dal medesimo rassicurato sul possesso dei re- Pt_1 quisiti, aveva dapprima rinegoziato il contratto di lavoro e inoltrato la domanda di pensione antici- pata ordinaria, domanda che veniva respinta dall' . Il medesimo, successivamente, sempre die- CP_6 tro (l'unico) consiglio del TO inoltrava la domanda per la pensione quota 100, rinunciando alla possibilità di lavorare, al relativo guadagno, nonché alle conseguenti maturazione di anzianità contributiva e relativi versamenti ad enti previdenziali (sia pubblici che privati) che gli avrebbero consentito di percepire somme di gran lunga maggiori rispetto a quelle di cui oggi può godere po- tendo contare sulla sola pensione quota 100;
4
- in ragione di quanto sopra, in data 16/3/21, il Sig. decideva di formulare una richiesta di risar- Pt_1 cimento del danno nei confronti del convenuto che quantificata in via principale in euro 317.824,80
e in via subordinata di euro 182.592,80 (doc. 7);
- con la replica del 26/3/21 il TO negava ogni responsabilità (doc. 8);
- in data 22/4/21, il Sig. riceveva un messaggio pec da parte dell' con cui si comunicava Pt_1 CP_6 allo stesso il “non accoglimento del ricorso [presentato il 25/3/21] contro il provvedimento di reie- zione della domanda di Pensione di anzianità/anticipata nella gestione Commercianti e nel fondo
Commercianti”, ricorso, questo, di cui l'attore era all'oscuro e che era stato presentato dal TO dopo la ricezione da parte del medesimo della richiesta di risarcimento. Ciò a chiara conferma e ammissione della responsabilità e della colpa del convenuto (doc. 9);
- in data 19/5/21 l'attore forniva puntuale replica alle difese del TO allegando altresì la missi- va dell' da ultimo citata, relativamente alla quale si chiedeva copia del ricorso presentato, CP_6 nonché l'ulteriore danno in aggiunta a quello già quantificato rappresentato dalla reiezione del
7/4/21 da parte dell' della domanda di versamento volontario avanzata dal Sig. pari ad CP_7 Pt_1
€ 56.528,91 (docc. 10 e 11);
- in data 20/5/21 l'attore richiedeva anche all' copia del ricorso presentato dal TO in da- CP_6 ta 25/3/21 nonché della relativa eventuale documentazione a supporto (doc. 12);
- in data 31/5/21 il convenuto replicava in poche righe ribadendo quanto già affermato allegando copia del ricorso richiesto, datato 25/3/21 (si evidenzia nuovamente che la richiesta di risarcimento del ricorrente è stata inviata il 16/3/21), nel quale, non senza stupore, si legge: “considerato che per mero errore formale di trasmissione telematica veniva richiesta la pensione anticipata in luogo del- la pensione anticipata quota 100” (docc. 13 e 14);
- in data 18/6/21 l' trasmetteva copia dei documenti richiesti, tra i quali spiccava uno scambio CP_6 di email tra l'istituto medesimo e il convenuto, dove il primo comunica la non sussistenza dei requi- siti contributivi in capo all'attore ai fini della pensione anticipata ordinaria e il secondo risponde il
3/11/20 affermando e confermando quanto accaduto: “...ha ragione. Pur considerando la contribu- zione sistemata da autonomo, non perfeziona il requisito ad anzianità. Mio errore effettuato nel conteggio sul nostro programma di calcolo. Sfortunatamente, via telefono il Sig. mi ha infor- Pt_1 mato di aver cessato l'attività in settembre e che intende procedere con la chiusura della partita
Iva.” (doc. 15).
1.1.
Alla luce dei fatti sopra esposti, l'attore contestava al il duplice errato adempimento della CP_1 prestazione di cui al mandato da lui ricevuto (per aver, prima, comunicato al Sig. la piena e pa- Pt_1 cifica sussistenza dei requisiti di pensionamento anticipato ordinario, con invio della relativa do-
5
manda, salvo poi pacificamente ammettere su più fronti di aver sbagliato il calcolo e, dopo, avuta notizia del rigetto della domanda di pensione anticipata ordinaria, prospettato all'attore unicamente la pensione “quota 100”, e non anche la possibilità di fruire della pensione c.d. a gennaio Per_1
2022), senza il quale il Sig. non avrebbe accettato alcuna rinegoziazione del contratto sotto- Pt_1 scritto nel 2018 e avrebbe continuato a lavorare alle condizioni economiche ivi pattuite almeno sino al raggiungimento dei contributi necessari per la pensione anticipata ordinaria (ulteriori due anni circa), e, comunque, per almeno altri otto anni alle condizioni oggetto della proposta ultima dell'ottobre 2020.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito, la condanna della parte convenuta, previo accertamento della sua responsabilità contrattuale, al risarcimento dei danni subiti che quantificava, in via principale, in € 374.353,71 ed, in via subordinata, in € 239.121,71 e/o alla diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi dal dovuto al saldo, con il favore delle spese di lite.
In particolare, l'attore chiedeva il risarcimento del lucro cessante per € 68.198,80, derivante dalla differenza tra le due pensioni c.d. “ quota cento” e “anticipata ”, stimato nella misura del Per_1
10% in più dell'assegno pensionistico mensile che sarebbe spettato all'attore sino al decesso se- condo la speranza di vita media da ISTAT (83 anni) se fosse andato in pensione “anticipata Forne- ro”.
Quanto al danno emergente, invece, lo quantificava come segue:
in via principale, in € 247.250,00, corrispondente al reddito da lavoro che l'attore avrebbe perce- pito se, senza l'errore del TO, avesse continuato a lavorare almeno per altri dieci anni in ba- se al contratto del 2018;
in via subordinata, per € 112.018,00 pari al reddito che l'attore avrebbe maturato se, senza l'errore del patronato, fosse andato in pensione a 65 anni ed avesse comunque continuato a lavorare alme- no per altri otto anni in base all'accordo del 2020 ( il danno veniva quindi calcolato nella somma degli importi percepibili sino al sessantacinquesimo anno di età in base al contratto del 2018 con quelli percepibili dal sessantacinquesimo anno di età per otto anni in base all'accordo del 2020); oltre € 1.120,00 per gli interessi maturati nel periodo di moratoria del leasing della macchina ed €
1.256,00 per la pratica di chiusura della partita iva;
oltre € 56.528,91, pari ai contributi versati alla gestione previdenziale che non potevano CP_7 più essere riscossi a titolo di pensione per esclusiva responsabilità del TO, avendo la Enasar- co in data 07/4/21 respinto la domanda di versamento volontario avanzata dal Sig. non avendo Pt_1 egli “maturato almeno tre anni di anzianità contributiva nel quinquennio precedente la cessazione dell'attività” (doc. 11).
6
2.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta Controparte_8 con sede in Roma, che contestava la domanda attorea eccependo la nullità della citazione
[...] per carenza dei requisiti formali e sostanziali previsti dall'art. 163 c.p.c., non riuscendosi a stabilire con sufficiente grado di certezza a chi la difesa avversaria intendesse riferirsi e rivolgere la sua do- manda: se nei confronti dell' della sede provinciale o della sede locale che dipendono dalla CP_1
Cgil di Bologna, o dell' sede centrale di Roma. CP_1
Ancora, la convenuta eccepiva la nullità della citazione per l'assoluta arbitrarietà nella quantifica- zione della domanda, mancando qualsiasi nesso tra i danni presuntivamente patiti ed il quantum ri- chiesto da controparte, stante, peraltro, l'incertezza della causa petendi, per la vaghezza e genericità del corpo dell'atto di citazione medesimo e delle conclusioni rassegnate.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda per avere il TO eseguito una prestazione secondo i canoni della correttezza e della diligenza ed avendo l'attore aggravato il danno per aver scelto di accedere alla pensione con quota cento , escludendo le altre possibilità a lui prospettate dalla convenuta dopo il rigetto della domanda di pensione anticipata (c.d. ). Pertanto, rite- Per_1 neva che l'eventuale danno avrebbe dovuto essere riferito solo ai ratei di pensione non percepiti dal primo novembre 2020 al primo febbraio 2022, posto che il sig. come gli era stato Parte_1 detto dopo il rigetto della prima domanda di pensione, avrebbe maturato il requisito della pensione anticipata OR a settembre 2021, con decorrenza da gennaio 2022.
Inoltre, rilevava che l'attività del TO doveva, in quanto svolta a titolo gratuito, essere valuta- ta alla luce dell'art. 1710, comma 1, c.c.
Concludeva chiedendo nel merito il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
3.
Il TO SEDE PROVINCIALE DI BOLOGNA, ARTICOLAZIONE CP_1 CP_4
, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
[...]
4.
La causa veniva istruita con prova orale e produzione documentale e fissata dal precedente giudice per la precisazione delle conclusioni al 20 luglio 2023, poi assegnata a questo giudice e trattenuta in decisione il 21 dicembre 2023 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 13 giugno 2024 la causa veniva rimessa in istruttoria al fine di disporre CTU sul seguente quesito:
“Letti gli atti e i documenti di causa, effettuati gli opportuni accertamenti, nonché effettuata ogni necessaria ricerca presso i pubblici uffici, il CTU:
7
verifichi quali erano, all'epoca dei fatti di causa, i criteri di calcolo che presiedevano alla determi- nazione dei diversi regimi pensionistici c.d. “ quota cento” e “anticipata OR” e se quest'ultimo fosse, in concreto, la soluzione più vantaggiosa per l'attore; in tal caso, precisi quando l'attore avrebbe raggiunto i requisiti per la pensione anticipata OR
e quantifichi il danno subito dall'attore uguagliandolo alla differenza mensile delle due pensioni per il numero di ratei mensili esistenti dalla data di pensionamento al compimento dell'ottantune- simo anno di età dell'attore (aspettativa di vita media in base agli indici ISTAT); quantifichi la somma che l'attore ha percepito a titolo di pensione “ quota cento” dall'inizio fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata OR;
quantifichi la somma complessiva che l'attore avrebbe potuto percepire se avesse continuato a la- vorare, sulla base dell'originario contratto (doc. 1 attore), fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata OR.
Riferisca ogni altra cosa utile all'indagine.
Infine, tenti la conciliazione tra le parti”.
All'esito della CTU, il Giudice, con ordinanza in data 7 aprile 2025, formulava alle parti la seguen- te proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.:
“ Abbandono della causa con: pagamento da parte della convenuta
[...] in favore dell'attore della somma di € Controparte_8
59.252,80, così ripartita:
€ 1.066,77 quale differenza tra le due diverse pensioni c.d. “ quota cento” e “anticipata OR”;
€ 0 per reddito da lavoro non percepito dal dicembre 2020 al novembre 2021, tenuto conto del fatto che si tratta di un importo ( stimato in circa € 21.000,00) inferiore rispetto a quello ricevuto a titolo di pensione quota cento per il medesimo periodo (stimato in circa € 35.000,00) e che non si può cumulare la mancata retribuzione da lavoro con la pensione quota cento effettivamente percepita;
€ 17.271,45 per reddito da lavoro non percepito dal dicembre 2021 al 15 febbraio 2024, calcolato con riferimento al secondo contratto dell'ottobre 2020 (doc. 3 attore);
€ 40.914,58 per mancato percepimento della pensione di vecchiaia RC dal 72° anno di età.
Spese di CTU ripartite al 50% tra le parti e spese di lite compensate tra le parti nella misura del
50%, con rimborso da parte della convenuta Controparte_9
C.G.I.L in favore dell'attore della somma di € 7.051,50 per le spese legali soste-
[...] nute”.
La sola parte convenuta dichiarava di aderire alla suddetta proposta conciliativa, mentre la parte at- trice dichiarava di non aderirvi in ragione dell' “ oggettiva sproporzione tra quanto offerto e il dan-
8
no documentato e subito” e formulava in seguito una controproposta che, tuttavia, non veniva ac- colta dalla convenuta costituita.
***
5.
Le eccezioni di nullità della citazione, sollevate dal TO sede centrale di Roma CP_1 sono infondate.
L' ), istituito nel 1945 dalla Controparte_8 [...]
(C.G.I.L.), ha acquisito personalità giuridica di diritto privato in forza Controparte_10 dell'art. 1, L. n. 112/1980. Ciò risulta confermato dall'art. 1, L. n. 152/2001, che qualifica gli Istituti di patronato come “persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utili- tà”.
La natura giuridica dell' è stata, peraltro, ulteriormente disciplinata dallo Statuto ratificato CP_1 dal Consiglio Direttivo in data 07.10.2003, il quale statuisce che “L'INCA è costituito quale CP_1 persona giuridica di diritto privato” (art. 1).
L' nazionale, pertanto, è un Istituto dotato di personalità giuridica, idoneo a divenire titolare CP_1 di diritti e obblighi, sussistendo, dunque, in capo allo stesso la capacità di stare in giudizio.
L'ente convenuto, inoltre, per previsione statutaria è articolato territorialmente in sedi centrali, re- gionali e provinciali “strutturalmente autonome e con distinta responsabilità di gestione” (art. 15).
La disciplina civilistica degli enti consente di ritenere la “autonomia strutturale” delle sedi territo- riali quale soggettività giuridica della quale le sedi beneficiano, da intendersi come capacità giuridi- ca e di agire, nonché capacità processuale.
Dunque, correttamente l'attore ha evocato in giudizio l' sede nazionale e l' sede CP_1 CP_1 provinciale, aventi entrambi la medesima legittimazione sostanziale passiva.
Alla luce di ciò, nessuna censura può essere mossa nei confronti dell'attore che ha correttamente identificato ed evocato in giudizio i soggetti legittimati passivi della domanda.
Inoltre, l'eccepita nullità dell'atto introduttivo non sussiste in quanto: le lacune inerenti l'identificazione della parte convenuta sono state sanate dall'avvenuta costituzione in giudizio del soggetto evocato.
Riguardo poi alla “assoluta arbitrarietà della quantificazione della domanda”, dalla stessa non de- riva nullità alcuna in quanto il petitum e le modalità di quantificazione dello stesso sono indicati in citazione e l'eventuale arbitrarietà di tale quantificazione per mancanza di nesso di causalità è aspet- to che attiene al merito.
6.
9
Nel merito, si osserva che l'attore ha citato in giudizio l'ISTITUTO CONFEDERA- CP_8
Co
DI ASSISTENZA I.N.C.A. di Roma e l' CONFEDERALE CP_1 Controparte_8
DI ASSISTENZA SEDE PROVINCIALE DI BOLOGNA, CP_1 CP_1 CP_4
per sentirli condannare al risarcimento dei danni dallo stesso subiti in conse-
[...] guenza dell'inadempimento ovvero inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto di mandato intercorso tra le parti.
Ha allegato infatti l'attore che il TO , cui si era rivolto per la verifica dei requisiti e del- CP_1 le condizioni economiche di pensionamento anticipato e per inoltrare all' la relativa domanda , CP_6 errava nel calcolo dei requisiti pensionistici, comunicando al Sig. la piena e pacifica sussisten- Pt_1 za dei requisiti di pensionamento anticipato ordinario, sebbene non ancora maturati.
Ha poi allegato che il TO a detto errore non ha saputo porre rimedio, avendo, una vol- CP_1 ta avuta notizia del rigetto della domanda di pensione anticipata ordinaria, prospettato all'attore unicamente la pensione “quota 100”, e non anche la possibilità di fruire della pensione anticipata c.d. a gennaio 2022. Per_1
Il TO convenuto ha chiesto il rigetto delle domande attoree, negando ogni responsabilità in ordine ai danni subiti dall'attore. In ogni caso, poi, ha rilevato che la prestazione era stata resa a ti- tolo gratuito e sarebbe ravvisabile un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. in capo a per Parte_1 avere lo stesso, dopo il rigetto della prima domanda di pensione anticipata ordinaria (presentata il
13 ottobre 2020 e rigettata nel novembre 2020) optato per la presentazione della domanda di pen- sione anticipata quota cento e non avere, come invece consigliato dal TO, atteso il raggiun- gimento dei requisiti per la pensione anticipata . Per_1
7.
La costituzione degli Istituti di patronato e di assistenza sociale va inquadrata nella tradizionale funzione di assistenza ai lavoratori svolta dalle organizzazioni sindacali.
La Legge n. 152/2001 e s.m.i. ha fissato nuove modalità di espletamento del servizio svolto dai pa- tronati, allargandolo a nuove sfere di attività, in precedenza non previste.
Ai sensi dell'art. 7 di tale legge, gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni (di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione ed emigrazio- ne), previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi e altre fonti normative, erogate da amministrazioni ed enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se resi-
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denti all'estero. Rientra, inoltre, tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'in- formazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici.
Inoltre, ai sensi del successivo art. 8 della medesima legge, le attività di consulenza e assistenza ri- guardano il conseguimento delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i Patronati assumono, nei confronti dei propri assistiti, una responsabilità contrattuale. Si tratta, in particolare, di un contratto di mandato che abilita i Patronati a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle pre- stazioni, e che attribuisce ad essi un pieno potere di rappresentanza (cfr. Cass. n. 18057/2018; Cass.
n. 18814/2008).
L'esecuzione del mandato rimane disciplinata dalle regole generali dettate dal codice civile in mate- ria di adempimento (art. 1176 e ss. c.c.). In particolare, in considerazione della specifica natura dell'attività esercitata, la diligenza richiesta ai Patronati nell'adempimento del mandato va valutata ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c. (cfr. Cass. n. 34475/2023).
Il mandatario, come parte di un contratto, è inoltre tenuto ad agire secondo il principio di buona fe- de oggettiva o correttezza, che costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, e impone di mantenere un comportamento leale e volto alla salva- guardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio.
Tale dovere giuridico si specifica, principalmente, nell'obbligo di comunicazione, cioè di informare il mandante di ogni circostanza che possa modificare l'equilibrio delle posizioni contrattuali, recare pregiudizio, e, in ogni caso, possa incidere sulla corretta esecuzione del rapporto contrattuale alla luce degli interessi in concreto perseguiti dalle parti (cfr. Cass. n. 3462/2007).
8.
Vertendosi, come detto, in materia di responsabilità contrattuale, il riparto dell'onere probatorio è retto dal consolidato principio di diritto secondo cui colui il quale agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte. Spetta, invece, al debitore convenuto la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo dell'altrui (cfr. Sez. Un., n. 13533/2001).
9.
Nel caso in esame, deve ritenersi provata l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, in virtù del quale il TO convenuto avrebbe dovuto assistere l'attore nella pratica concernente il pro-
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prio pensionamento, tesa a conseguire il trattamento pensionistico anticipato ordinario che avrebbe consentito all'attore di proseguire l'attività lavorativa fino al 31 dicembre 2021 (vedi data scadenza contratto allegato alla mail del 15 ottobre 2020- doc. 3 attore). Si richiama in particolare il contratto di mandato di assistenza e rappresentanza allegato all'atto di citazione (doc. 2), ove vi è specifico riferimento alla pratica di pensione di anzianità o anticipata ed il contenuto della comunicazione e- mail del 3 novembre 2020 del di (doc. 5 attrice), in cui si conferma CP_1 CP_12 CP_3 che oggetto dell'incarico era proprio la presentazione della domanda volta a ottenere la pensione anticipata ordinaria , di cui il TO aveva erroneamente ritenuto sussistere i presupposti all'epoca della presentazione della relativa domanda per conto del sig. e il si scusava Pt_1 CP_1 con l'attore per l'errore commesso. Errore che trova riscontro anche nel rigetto della domanda di pensione formalizzato dall' in data 16/11/2020 “per il seguente motivo: a tutt'oggi non risulta CP_6 perfezionato il requisito contributivo per la pensione anticipata ordinaria” (doc. 4 attrice).
9.1.
A fronte della piena prova della fonte negoziale del diritto vantato dall'attore e dell'allegazione dell'inadempimento da quest'ultimo lamentato, in applicazione della regola di giudizio sopra indica- ta, l' avrebbe dovuto dimostrare di avere adempiuto diligentemente l'incarico affidato- CP_1 gli: onere probatorio, questo, che nella fattispecie in esame non può ritenersi assolto.
L'errore commesso dal risulta infatti documentalmente (docc. 5, 13, 14 e 15 attore). CP_1
Invero, atteso il pacifico errore commesso dal TO, lo stesso proponeva, in nome e per conto del sig. , un ricorso al Comitato Provinciale in data 25 marzo 2021 (doc. 14 attoree) che Pt_1 CP_6 veniva rigettato (atteso che l'interessato aveva svolto domanda per accedere alla pensione anticipa- ta quota cento nel novembre 2020), ove si legge : “considerato che per mero errore formale di tra- smissione telematica veniva richiesta la pensione anticipata in luogo della pensione anticipata quo- ta 100” (docc. 13 e 14 attore).
Ancora, oltre che nella citata e- mail del 3 novembre 2020 , l'errore veniva confermato anche nelle comunicazioni e-mail intercorse tra l' e il ove il primo comunicava la non sussisten- CP_6 CP_1 za dei requisiti contributivi in capo all'attore ai fini della pensione anticipata ordinaria e il secondo rispondeva il 3/11/20 affermando e confermando quanto accaduto: “ ha ragione. Pur considerando la contribuzione sistemata da autonomo, non perfeziona il requisito ad anzianità. Mio errore effet- tuato nel conteggio sul nostro programma di calcolo. Sfortunatamente, via telefono il Sig. mi Pt_1 ha informato di aver cessato l'attività in settembre e che intende procedere con la chiusura della partita Iva.” (doc. 15 attore).
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non risulta affatto che il TO aves- se prospettato all'attore diverse soluzioni ed, in particolare, quella di attendere il raggiungimento
12
dei requisiti per la pensione anticipata ordinaria. Tale circostanza, infatti, risulta smentita dal tenore delle comunicazioni e-mail intercorse tra le parti e sopra richiamate, da cui , lo si ripete, risulta che ancor prima di ricevere l'ufficiale comunicazione di rigetto della prima domanda di pensionamento anticipato, il TO di sollecitava l'attore a presentare la domanda quota cento ed a compi- CP_3 lare il relativo modulo, poi inoltrato successivamente in data 25 novembre 2020 ( doc. 6 attore).
Né alcun dirimente rilievo, ai fini della dimostrazione della diversa ricostruzione di parte convenu- ta, può essere attribuito all'esito della prova orale ed, in particolare, alle dichiarazioni rese dalle testi e che si sono limitate a confermare il capitolo 8) della memoria ex Testimone_1 Testimone_2 art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte convenuta (“ Vero è che il 17 novembre 2020, il TO CP_ prima telefonicamente e poi successivamente anche presso la sede dell' di prospettava al CP_3 signor diverse possibili soluzioni per accedere al pensionamento” ), senza però in alcun modo Pt_1 specificare quali fossero le specifiche possibili soluzioni prospettate all'attore per accedere al pen- sionamento.
9.2.
Non si reputa raggiunta, quindi, la prova del fatto che il convenuto, avesse informato l'at- CP_1 tore della possibilità di scegliere tra i due diversi trattamenti pensionistici, né di avergli concreta- mente prospettato le differenti conseguenze che ne sarebbero conseguite, sia sul piano del tratta- mento economico, che su quello lavorativo.
In tale contesto, ciò che risulta provato dopo l'esito negativo della domanda dell'ottobre 2020 per l'anticipata ordinaria ( c.d. ) è solo l'avvenuta compilazione e presentazione della domanda Per_1 di pensione direttamente per quota cento, erroneamente ritenuto l'unico sistema percorribile.
10.
Non vi è dunque alcun dubbio sull'inadempimento posto in essere dal che non ha corret- CP_1 tamente adempiuto agli obblighi sullo stesso incombenti, avendo, prima erroneamente comunicato all'attore la sussistenza dei presupposti per accedere al regime pensionistico anticipato ordinario ( CP_ c.d. ) e trasmesso la relativa domanda all' e , poi, avuta conoscenza della mancanza Per_1 dei presupposti per la pensione anticipata ordinaria , consigliato all'attore di presentare subito la domanda per la pensione anticipata quota cento.
Tale modus operandi appare, tuttavia, erroneo, poiché non tiene conto: dei diversi criteri per l'accesso all'uno e all'altro regime pensionistico anticipato;
della differente disciplina dell'attività lavorativa durante il pensionamento;
della necessità di verificare quale fosse la situazione dell'attore per capire quale fosse, in concreto, la soluzione più vantaggiosa per lui.
13
L'omessa informazione al lavoratore e la predisposizione dell'istanza di pensione con l'indicazione dell'opzione per il regime pensionistico meno vantaggioso comportano, dunque, il riconoscimento, in capo al TO , della responsabilità per inadempimento contrattuale. CP_1
Infatti, diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, non era onere dell'attore provare la violazione degli obblighi contrattuali, delle norme di ordinaria diligenza e degli obblighi d'informa- tiva da parte del convenuto, ma, al contrario e come già chiarito, gravava su quest'ultimo CP_1
l'onere di dimostrare di aver diligentemente adempiuto l'incarico affidatogli (cfr. Sez. U. n.
13533/2001).
11.
Quanto alle eccezioni sollevate dal convenuto, si osserva che la gratuità della prestazione (che pe- raltro nel caso di specie neppure potrebbe qualificarsi gratuita atteso che la prestazione risulta co- munque remunerata dai finanziamenti pubblici di cui il TO pacificamente gode) non esclude comunque la responsabilità del TO ed il diritto dell'attore ad un integrale risarcimento dei danni subiti.
In merito al disposto dell'art. 1227 c.c. richiamato dal convenuto, si rileva che, fermo il fatto che il primo comma della norma risulta inconferente non avendo posto in essere alcuna attività nella Pt_1 produzione dell'evento – inoltro della domanda quota cento -, il secondo comma dell'articolo 1227
c.c. non può trovare applicazione.
In primo luogo perché l'eccezione di cui alla citata norma non è rilevabile d'ufficio ma deve essere tempestivamente proposta dalla parte e nel caso in oggetto il convenuto si è costituito tardivamen- te, ossia in data 20 dicembre 2021, con prima udienza fissata in data 23 dicembre 2021.
12.
Accertato l'inadempimento del TO, occorre ora valutare se dall'inadempimento di parte con- venuta, sia disceso un danno, che del primo sia conseguenza (1223 c.c.).
Naturalmente, in relazione a tale profilo, occorre operare con dei
contro
-fattuali, che vengono valu- tati con la regola del “più probabile che non”.
Occorre dunque chiedersi cosa avrebbe fatto il sig. nel caso di consulenza svolta correttamente, Pt_1 cioè con una informazione che avesse, prima, indicato l'insussistenza all'ottobre 2020 in capo all'attore dei requisiti per il pensionamento anticipato ordinario e, poi, una volta avuta notizia dell'insussistenza di tali requisiti (inizio novembre 2020), prospettato all'attore le diverse soluzioni possibili e non solo quella del pensionamento anticipato quota cento (effettivamente seguita dall'attore).
Tale valutazione, chiaramente, non è basata su leggi scientifiche, ma dipende dalle decisioni dell'at- tore. Con questa precisazione, è ragionevole pensare che il secondo un criterio di “più probabi- Pt_1
14
le che non”, avrebbe atteso i pochi mesi (37 settimane) che lo separavano dalla più vantaggiosa
“OR anticipata” che gli avrebbe consentito, non solo, di percepire un assegno più alto, seppur di poco, ma soprattutto, di continuare a lavorare alle condizioni di cui al contratto allegato alla mail del 15 ottobre 2020 fino alla sua scadenza ( 31.12.2021 doc. 3 attore) ed a versare i contributi all' per l'intero anno 2021, maturando così i requisiti per recuperare almeno in parte le CP_7 somme versate al suddetto ente di previdenza nel corso della vita lavorativa.
12.1.
Come chiarito dal CTU, infatti, la pensione quota cento costituisce una forma anticipata di pensio- namento che consente ai lavoratori, sia dipendenti sia autonomi, di andare in pensione qualora nel periodo compreso tra il 01.01.2019 ed il 31.12.2021 abbiano maturato 62 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva. Elemento rilevante di tale forma pensionistica è costituito dal fatto che non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all'estero, ad eccezione dei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di € 5.000 lordi annui.
La Pensione anticipata ordinaria, che ha sostituito la precedente pensione di anzianità, invece, è il trattamento pensionistico che offre la possibilità ai lavoratori di percepire l'assegno pensionistico con un requisito di età inferiore a quello previsto per il pensionamento di vecchiaia, attualmente pa- ri a 67 anni.
La pensione anticipata può essere ottenuta dagli iscritti presso la generalità delle gestioni previden- CP_ ziali amministrate dall' con un minino di 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e di
41 anni e 10 mesi per le donne. Ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico devono risul- tare almeno 35 anni di contribuzione al netto degli accrediti figurativi per disoccupazione indenniz- zata, malattia e infortunio non integrati dal datore di lavoro.
A partire dalla maturazione del requisito contributivo per la liquidazione della pensione è necessaria l'attesa di un periodo di "finestra" pari a tre mesi durante i quali l'interessato può continuare a svol- gere l'attività lavorativa.
A differenza di quanto previsto per la pensione quota cento, al fine di ottenere il diritto alla liquida- zione del trattamento pensionistico è necessario che risulti cessata ogni eventuale attività di lavoro subordinato alla data della decorrenza della pensione, mentre nessuna interruzione è necessaria per i rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato.
Ancora, il CTU ha verificato che nel novembre 2020, quando al Signor venne comuni- Parte_1 cato il rigetto della domanda di pensionamento anticipato per la mancanza del perfezionamento del requisito contributivo, occorrevano ancora 37 settimane in costanza di contribuzione per maturare il suddetto requisito.
15
Invero, il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata è pari a 2.227 settimane (42 anni e 10 mesi) mentre il Signor alla data del 01.12.2020, aveva maturato 2.190 settimane. Parte_1
Egli, pertanto, avrebbe maturato il requisito contributivo dal mese di agosto dell'anno 2021, con decorrenza della pensione dal mese di dicembre dell'anno 2021.
12.2.
Inoltre, non è verosimile ritenere che l'attore avrebbe proseguito il lavoro alle condizioni di cui all'originario contratto di agenzia del 2018 per almeno ulteriori 10 anni, come sostenuto da parte at- trice, posto che vi è evidenza del fatto che nell'ottobre 2020 la era intenzionata a ri- CP_5 durre in modo rilevante la portata del mandato di agenzia conferito all'agente con il contratto Pt_1 del marzo 2018, limitandogli la zona di pertinenza ed il numero dei clienti da seguire, per ragioni rimaste sconosciute e di certo non riconducibili alla sola volontà del sig. di andare in pensione Pt_1 anticipata ordinaria. Non lascia dubbi il tenore della comunicazione e-mail della società mandante del 15 ottobre 2020 (doc. 3 attore), ove nella parte iniziale si legge: “ Ciao , ti giro nuovo Pt_1 contratto. Purtroppo le condizioni sono abbastanza intrattabili ”, da cui si desume chiaramente l'intenzione della società di ridurre la portata del mandato di agenzia. Circostanza che, quindi, si sa- rebbe verificata indipendentemente dalla scelta del PI di andare in pensione anticipata. Anzi, è più plausibile ritenere che tale scelta sia dipesa proprio dal fatto che le cose al lavoro non andavano poi così bene e che, vista l'età dell'attore ( 63 anni) e l'impossibilità di andare in pensione di vecchiaia
(necessari 67 anni di età), non restava all'attore che la strada del pensionamento anticipato con pos- sibilità di integrare il proprio reddito continuando a lavorare, seppur in misura ridotta, alle nuove condizioni prospettategli dalla CP_5
12.3.
Tale valutazione può estendersi, al più, sino al 31 dicembre 2021, avuto riguardo alla durata prevista in contratto ( dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2021- vedi art. 10), all'evoluzione negativa del rap- porto di lavoro intercorso con la società e, quantomeno, alla determinazione di CP_5 quest'ultima di ridurre in misura significativa l'incarico conferito all'attore a pochi anni dal primo mandato. Tale condotta, infatti, risulta indicativa di una progressiva contrazione, e non già di un'evoluzione positiva, della posizione professionale dell'attore. Rilevano, altresì, l'intenzione ma- nifestata dal medesimo di fuoriuscire gradualmente dal mercato del lavoro — comprovata dall'accesso al TO al fine di acquisire informazioni in ordine al pensionamento anticipato — nonché l'età anagrafica dello stesso ( l'attore ha compito 65 anni nel febbraio 2022), elementi tutti che rendono pienamente comprensibile l'esigenza di procedere alla cessazione dell'attività ed al conseguente collocamento a riposo.
12.4.
16
Dunque, può affermarsi che il minor reddito, il reddito perduto dal consistente: nella differen- Pt_1 za fra il reddito derivante dalla pensione anticipata ordinaria e quello derivante dalla anticipata quo- ta cento;
nel reddito da lavoro che sarebbe derivato dalla prosecuzione del rapporto di lavoro con la società alle condizioni di cui al contratto allegato alla mail del 15 ottobre 2020 fino CP_5 alla sua scadenza (indicata in contratto al 31 dicembre 2021); nel mancato recupero dei contributi versati in favore dell' , è stato causato dalla negligente attività consulenziale e di assistenza CP_7 della parte convenuta, che ha indotto il alla scelta, pregiudizievole dal punto di vista economi- Pt_1 co.
12.5.
Per quanto riguarda, in particolare, la vicenda relativa ai contributi , si osserva che dalla CP_7 comunicazione del 7 aprile 2021 ( doc. 11 attore) , dal prospetto dei contributi versati CP_7 dall'attore (doc. 16 attore) e dalle verifiche effettuate dal CTU è emerso che se l'attore avesse con- tinuato a versare i contributi durante l'attività lavorativa per un ulteriore anno (l'intero an- CP_7 no 2021) avrebbe raggiunto il minimo contributivo utile per la pensione di vecchiaia ordinaria al compimento dei 72 anni di età, a decorrere dal 1 marzo 2029.
Si richiama in particolare la comunicazione ricevuta dal CTU (Doc. 5): "..Gentile dott. CP_7
riscontriamo la sua allegata per conferire le informazioni richieste. Dalle simulazioni Per_2 eseguite a cura del Servizio Contribuzioni, abbiamo verificato che se l'iscritto mat. Parte_1
8937086 fosse stato autorizzato alla prosecuzione volontaria (nostra lettera di reiezione del
7.4.2021 per carenza del triennio di anzianità contributiva nel quinquennio precedente la cessazio- ne dell'attività) avrebbe potuto versare l'intero anno 2021, maturando in tal modo i 20 anni minimi per l'accesso alle prestazioni di vecchiaia.
Con il raggiungimento dei 20 anni di anzianità contributiva, l'iscritto avrebbe maturato il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria al compimento del 72° anno di età, raggiungendo la prevista quota 92 data dalla somma dei 20 anni di anzianità contributiva e dei 72 anni di età, più precisa- mente in data 19.02.2029..".
12.6.
Pertanto, si ritiene che le errate informazioni fornire all'attore circa la sussistenza dei presupposti per andare in pensione anticipata ordinaria e la necessità di andare in pensione anticipata quota 100 una volta avuta notizia del rigetto della prima domanda di pensione, che furono prospettate all'attore, sono state all'evidenza un fattore determinante – con le difficoltà di individuare tale con- tro-fattuali rispetto a profili psicologici – nella decisione del signor Il quale, se adeguatamente Pt_1 informato da sia prima che dopo la presentazione della domanda di pensione anticipata CP_1 ordinaria, avrebbe atteso il breve periodo che lo separava dal raggiungimento dei requisiti della
17
pensione anticipata ordinaria, continuando a lavorare alle nuovi condizione indicate nel contratto allegato alla mail dell'ottobre 2020 ed a versare i contributi in modo da mettersi in condi- CP_7 zione di poter beneficiare della pensione e recuperare, così, almeno in parte, quanto versa- CP_7 to in favore dell' nel corso della sua attività lavorativa sino al mese di settembre dell'anno CP_7
2020 ( per complessivi Euro 56.528,91).
Ciò soprattutto perché, per ottenere la pensione anticipata ordinaria e maturare i requisiti per riceve- re la pensione RC l'attore avrebbe dovuto attendere solo all'incirca un anno, continuando a lavorare a regime ridotto alle condizioni già concordate con la società mandante per ottenere un ri- sultato decisamente più favorevole rispetto a quello raggiunto con la pensione quota cento.
Parte attrice ha fatto incolpevolmente affidamento su quanto riferitogli da parte convenuta CP_1
.
[...]
Fu dunque la opinione – colpevolmente ingenerata dalla parte convenuta - che lo indusse a non sti- pulare il nuovo contratto con la Fac e a presentare la domanda di pensione anticipata quota CP_5 cento.
Se avesse saputo che lo svantaggio sarebbe stato di tale portata - con particolare riferimento all'impossibilità di percepire la pensione RC, nonostante i rilevanti importi versati nel corso della sua attività lavorativa - non sarebbe andato in pensione nell'ottobre 2020. Il che, come si ve- de, integra il nesso causale, attraverso tale
contro
-fattuale, sia pure ipotetico e, tuttavia, saldamente fondato su considerazioni basate su massime di esperienza.
13.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, occorre premettere che nel caso in esame è inevi- tabile il ricorso al criterio equitativo. Criterio equitativo che non può essere scelta arbitraria e ca- pricciosa del giudice ma basato su criteri ragionevoli.
Tale si reputa quello che fa riferimento al minor reddito percepito dall'attore a seguito delle errate informazioni ricevute dal TO, distinguendo tra la posizione dell'attore prima e dopo il rag-
dei requisiti per il pensionamento anticipato ordinario (c.d. ). Persona_3 Per_1
Come sopra detto, infatti, è ragionevole pensare che, se il sig. fosse stato adeguatamente in- Pt_1 formato avrebbe continuato a lavorare alle condizioni di cui al contratto allegato alla e-mail del 15 ottobre 2020 fino alla sua scadenza, fissata in contratto al 31 dicembre 2021, in attesa di raggiunge- re i requisiti per il regime pensionistico , ed avrebbe continuando a versare i contributi Ena- Per_1 sarco per l'intero anno 2021, raggiungendo così il minimo contributivo utile per la pensione di vec- chiaia ordinaria al compimento dei 72 anni di età, a decorrere dal 1 marzo 2029.
13.1.
18
Per quanto concerne il periodo antecedente il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento
, occorre considerare quanto effettivamente percepito dall'attore a titolo di pensione quota Per_1 cento e rapportare tale importo con quello che l'attore avrebbe guadagnato se avesse continuato a lavorare alle condizioni di cui al secondo contratto dell'ottobre 2020.
Considerato che
il rapporto tra la somma che l'attore avrebbe incassato annualmente se avesse continuato a lavorare (in attesa di raggiungere i requisiti ), in forza del secondo contratto, stimata dal CTU in € 7.821,04, e la Per_1 somma effettivamente percepita dall'attore a titolo di pensione quota cento, stimata dal CTU in €
34.619,25, dà un risultato negativo, alcun danno è configurabile in capo all'attore, posto che, so- stanzialmente egli ha guadagnato di più dalla pensione quota cento rispetto a quello che avrebbe guadagnato se avesse proseguito l'attività lavorativa, rimandando il pensionamento al dicembre
2021.
La situazione, peraltro, non cambia anche nell'ipotesi in cui si volesse seguire la ricostruzione di parte attrice, secondo la quale il sig. in tale periodo avrebbe potuto continuare a lavorare alle Pt_1 condizioni di cui al primo contratto del 2018 con la , posto che il reddito annuo che ne CP_5 sarebbe derivato, indicato dal CTU sulla base della documentazione in atti, sarebbe ammontato ad €
20.679,53, ovvero ad un importo comunque inferiore rispetto a quello percepito come pensione quota cento (€ 34.619,25).
13.2.
Per quanto concerne, invece, il periodo successivo al raggiungimento dei requisiti per il pensiona- mento anticipato ordinario (post dicembre 2021), il danno consiste nella differenza fra il reddito de- rivante dalla pensione anticipata ordinaria e quello derivante dalla anticipata quota cento e nel mancato recupero dei contributi versati in favore dell' . CP_7
Quanto alla prima voce, occorre considerare che, come spiegato dal CTU a pagina 10 della relazio- ne, il Signor è andato in pensione quota cento con la maturazione di 2190 settimane e, Parte_1 quindi, in un momento successivo rispetto al requisito minino, comportando allo stesso un minor differenziale tra le due pensioni. Esaminando la tabella 1 riportata a pagina 17 della relazione del
CTU emerge, infatti, come la differenza mensile delle due pensioni non sia molto rilevante, atte- standosi su una differenza a partire dall'anno 2022 e fino al raggiungimento dell'81° anno di età, pari ad € 1.049,95 ( € 59,93 per l'anno 2022; € 62,66 per l'anno 2023; € 65,52 per gli anni dal 2024 al 2037; € 5,04 per i mesi di gennaio e febbraio 2038), arrotondabile per aumento in € 1.050,00.
Quanto alla seconda voce, occorre considerare che dall'istruttoria è emerso che se l'attore avesse continuato a versare i contributi durante l'attività lavorativa per un ulteriore anno (l'intero CP_7 anno 2021) avrebbe raggiunto il minimo contributivo utile per la pensione di vecchiaia ordinaria al compimento dei 72 anni di età, a decorrere dal 1 marzo 2029.
19
Al fine di individuare l'ammontare della voce di danno RC, occorre fare riferimento alla ta- bella 5 di pagina 26 della relazione, da cui si evince che dall'anno 2029 (anno del mancato pensio- namento ) fino al febbraio 2038 (compimento dell'ottantunesimo anno di età dell'attore - CP_7 aspettativa di vita media in base agli indici Istat), l'attore avrebbe percepito la complessiva somma di € 40.914,58.
Non si reputa fondata, invece, la tesi proposta dal CTU in base alla quale “ se i versamenti non si fossero interrotti nel mese di settembre dell'anno 2020 il Signor versando il minimale Parte_1 fino al mese di dicembre dell'anno 2023, avrebbe maturato 23 anni di contribuzione che, sommati all'età di 67 anni compiuti il 19.02, porta a quota 90; in tale ipotesi avrebbe potuto accedere alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal mese di marzo dell'anno 2024” .
Non vi sono infatti sufficienti elementi da cui desumere che il sig. avrebbe voluto e potuto con- Pt_1 tinuare a versare i contributi per ulteriori due anni dopo aver raggiunto la contribuzione CP_7 minima di 20 anni, utile per accedere alla sola pensione di vecchiaia. Dal tenore del contratto di agenzia dell'ottobre 2020 (l'unico) che il avrebbe potuto concludere risulta, infatti che lo stesso Pt_1 avrebbe continuato a lavorare fino alla fine dell'anno 2021, non oltre, e che in seguito avrebbe do- vuto fare affidamento sulla sola pensione anticipata ordinaria che gli avrebbe garantito un reddito annuo lordo di € 35.319,18 per l'anno 2022 e di € 36.835,50 per l'anno 2023 (vedi tabella “calcoli” riportata a pagina 4 della valutazione delle osservazioni, allegata alla relazione del CTU).
Né la parte attrice ha allegato e dimostrato alcunchè circa la sua posizione patrimoniale e la possibi- lità di beneficiare di altri redditi e di avere, insomma, una situazione tale da consentirgli di affronta- re le spese del vivere quotidiano e sostenere anche il peso della contribuzione . CP_7
Nulla è stato detto, infine, circa l'ammontare dei contributi che l'attore avrebbe dovuto versare per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata e di cui occorrerebbe tenere conto al fine di CP_7 correttamente valutare la perdita effettivamente subita dall'attore, non potendosi evidentemente fare riferimento al solo ammontare della somma totale indicata dal CTU come pensione di vecchiaia an- ticipata in assenza dell'effettivo adempimento degli obblighi contributivi. CP_7
La voce di danno va liquidata, quindi, in € 40.914,58. CP_7
E' neutro il fatto che la somma venga liquidata anticipatamente.
Infatti, da un lato ciò è un vantaggio per il sig. che prende ora quello che avrebbe preso negli Pt_1 anni futuri, dall'altro, occorre tenere conto del fatto che i ratei di pensione futuri ben potrebbero es- sere maggiori di quelli attuali.
La scelta di ancorare il calcolo alla durata media è ragionevole. Ciò, nonostante si tratta di un dato aleatorio: se il sig. vivrà a lungo, la somma qui liquidata è inferiore alla capitalizzazione;
se vi- Pt_1
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vrà meno della media, riceve oggi più di quanto avrebbe ricevuto con la somma dei ratei di pensio- ne.
13.3.
Non vi è spazio, poi, per il riconoscimento del danno da mancata percezione del reddito da lavoro in costanza di pensione, prospettato dall'attore, posto che, come sopra detto, il secondo contratto del
2020 sarebbe scaduto a fine dicembre 2021 e che non vi sono sufficienti elementi da cui desumere che l'attore avrebbe potuto continuare a lavorare anche nel corso degli anni successivi.
13.4.
Ancora, le ulteriori voci di danno allegate dall'attore in € 1.120,00 per gli interessi maturati nel pe- riodo di moratoria del leasing della macchina ed in € 1.256,00 per la pratica di chiusura della parti- ta iva, non sono dovute in quanto indimostrate.
13.5.
Pertanto, il complessivo danno subito dal sig. si quantifica in € 41.964,58 ( € 1.050,00 + € Pt_1
40.914,58).
Su tale importo sono altresì dovuti gli interessi legali dalla costituzione in mora ( 17 marzo 2021- doc 7 attore) al saldo effettivo.
Trattandosi d'importi già liquidati in moneta attuale, non sussiste diritto alla rivalutazione moneta- ria.
14.
Quanto alle spese di lite, non può trovare applicazione l'art. 91, primo comma, c.p.c., secondo pe- riodo che prevede che il giudice, qualora accolga la domanda in misura non superiore all'eventua- le proposta conciliativa, condanni la parte che abbia rifiutato (senza giustificato motivo) la propo- sta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta medesima, posto che nel caso di specie la parte attrice ha preso seriamente in esame la proposta del giudice, prendendo posizione sulla stessa ed indicando in maniera specifica le ragioni del proprio rifiuto, sia nelle note autorizzate depositate in data 5 maggio 2025 e 23 maggio 2025, sia nel corso delle udienze del 13 maggio 2025 e dell' 8 luglio 2025. Tali ragioni, seppur non condivisibili ed infonda- te, integrano il giustificato motivo di cui all'art. 91 c.p.c. e, pertanto, non consentono di ritenere sussistenti i presupposti per disporre la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite matu- rate successivamente alla formulazione della proposta conciliativa - atteso che ciò accade solo nel caso in cui la proposta venga rifiutata senza giustificato motivo.
14.1.
21
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi del
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, previsti per le cause di valore da € 26.000,01 ad €
52.000,00, tenuto conto della somma effettivamente riconosciuta alla parte vincitrice.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico solidale dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore della somma di €
41.964,58, oltre interessi legali dalla costituzione in mora ( 17 marzo 2021) al saldo effetti- vo, per le causali di cui in motivazione;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore delle spese pro- cessuali, che liquida in € 7.616,00 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del compenso per spese forfettarie;
- pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di c.t.u., così come già liquidate.
Bologna, 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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