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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/05/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 19.5.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2033/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Saya;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Marco Fazio.
Oggetto: pensione di inabilità o assegno di invalidità civile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.04.2024 esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 05.10.2022, domanda per la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il proprio diritto all'assegno di invalidità civile;
- che, in esito a visita, l' di Messina lo aveva riconosciuto invalido nella misura del 65%; CP_1
- che avverso tale conclusione aveva presentato l'istanza di ATP (giudizio n. 1155/2023
R.G.) per l'accertamento del proprio grado di invalidità, ma che il Ctu, con perizia depositata il 01.03.2024, aveva confermato il giudizio dell' CP_1
- che in data 16.03.2024 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie utili alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità civile, condannando l' CP_2
1
[...] alla liquidazione della chiesta prestazione, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. L' costituitosi con memoria del 05.12.2024, rilevava l'inammissibilità della domanda CP_1 di condanna al riconoscimento della prestazione e, nel merito, l'infondatezza dell'avverso ricorso, di cui ne chiedeva il rigetto con il favore delle spese di lite.
3. L'udienza del 19.5.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
4. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili alla pensione di inabilità ed all'assegno di invalidità civile (giudizio iscritto al n. R.G. 1155/2023 riunito ed acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto da “disturbo dello spettro autistico (livello di gravità 1) senza compromissione intellettiva e del linguaggio” e che, conseguentemente, il grado di invalidità era pari al 65% sin dalla presentazione della domanda amministrativa.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
2 Ciò premesso va rilevato che il ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente ha precisato che “In merito alle difficoltà relazionali non ci sono in atto progetti riabilitativi in corso, come ad esempio sedute di psicoterapia, inoltre dal colloquio clinico emerge un eloquio adeguato al contesto con capacità cognitiva che gli ha consentito di raggiungere il diploma e di studiare per poter accedere agli esami per ottenere la patente automobilistica. Condizioni queste che denotano buona interazione sociale e progettualità”.
Il ctu ha inoltre rilevato che “Alla diagnosi “Disturbo dello spettro autistico (livello di gravità 1) senza compromissione intellettiva e del linguaggio” è stato attribuito dall' per similitudine il codice 1006 (61- CP_1
70%), sopravvalutando la condizione patologica, in quanto a rigore di tabellazione il codice più adeguato sarebbe stato il 1005 (41-50%). Non essendo di fronte ad una condizione di autismo grave non si può attribuirle il codice indicato dalla difesa (ovvero 1007 - 100%), tantomeno per similitudine attribuire i codici della schizofrenia con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e limitata conservazione delle capacità intellettuali (1210), come proposto dal CT , ancor più lontani clinicamente dalla sintomatologia del richiedente che non presenta nessun tipo di manifestazione psicotica tipica di tutti i tipi di schizofrenia seppure con gravità differenti (deliri, allucinazioni, comportamenti disorganizzati).”
Il consulente ha quindi ribadito la sussistenza di un'invalidità del 65%.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu che si condivide- che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale espletata nella fase di ATP - il ricorso va rigettato.
5. Il ricorrente va esonerato dal pagamento delle spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese della Ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 20 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 19.5.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2033/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Saya;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Marco Fazio.
Oggetto: pensione di inabilità o assegno di invalidità civile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.04.2024 esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 05.10.2022, domanda per la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il proprio diritto all'assegno di invalidità civile;
- che, in esito a visita, l' di Messina lo aveva riconosciuto invalido nella misura del 65%; CP_1
- che avverso tale conclusione aveva presentato l'istanza di ATP (giudizio n. 1155/2023
R.G.) per l'accertamento del proprio grado di invalidità, ma che il Ctu, con perizia depositata il 01.03.2024, aveva confermato il giudizio dell' CP_1
- che in data 16.03.2024 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie utili alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità civile, condannando l' CP_2
1
[...] alla liquidazione della chiesta prestazione, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. L' costituitosi con memoria del 05.12.2024, rilevava l'inammissibilità della domanda CP_1 di condanna al riconoscimento della prestazione e, nel merito, l'infondatezza dell'avverso ricorso, di cui ne chiedeva il rigetto con il favore delle spese di lite.
3. L'udienza del 19.5.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
4. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie utili alla pensione di inabilità ed all'assegno di invalidità civile (giudizio iscritto al n. R.G. 1155/2023 riunito ed acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto da “disturbo dello spettro autistico (livello di gravità 1) senza compromissione intellettiva e del linguaggio” e che, conseguentemente, il grado di invalidità era pari al 65% sin dalla presentazione della domanda amministrativa.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
2 Ciò premesso va rilevato che il ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente ha precisato che “In merito alle difficoltà relazionali non ci sono in atto progetti riabilitativi in corso, come ad esempio sedute di psicoterapia, inoltre dal colloquio clinico emerge un eloquio adeguato al contesto con capacità cognitiva che gli ha consentito di raggiungere il diploma e di studiare per poter accedere agli esami per ottenere la patente automobilistica. Condizioni queste che denotano buona interazione sociale e progettualità”.
Il ctu ha inoltre rilevato che “Alla diagnosi “Disturbo dello spettro autistico (livello di gravità 1) senza compromissione intellettiva e del linguaggio” è stato attribuito dall' per similitudine il codice 1006 (61- CP_1
70%), sopravvalutando la condizione patologica, in quanto a rigore di tabellazione il codice più adeguato sarebbe stato il 1005 (41-50%). Non essendo di fronte ad una condizione di autismo grave non si può attribuirle il codice indicato dalla difesa (ovvero 1007 - 100%), tantomeno per similitudine attribuire i codici della schizofrenia con disturbi del comportamento e delle relazioni sociali e limitata conservazione delle capacità intellettuali (1210), come proposto dal CT , ancor più lontani clinicamente dalla sintomatologia del richiedente che non presenta nessun tipo di manifestazione psicotica tipica di tutti i tipi di schizofrenia seppure con gravità differenti (deliri, allucinazioni, comportamenti disorganizzati).”
Il consulente ha quindi ribadito la sussistenza di un'invalidità del 65%.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu che si condivide- che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale espletata nella fase di ATP - il ricorso va rigettato.
5. Il ricorrente va esonerato dal pagamento delle spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese della Ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 20 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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