Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 19/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA 1760/2024 V.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
ALESSANDRA CAMASSA PRESIDENTE REL.
ARIANNA Pt 1 GIUDICE
GIUDICE Parte 2 I
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi Parte 3 [...]
Parte 4 rappresentati e difesi dall'avvocato
MARIA GRAZIA TODARO per mandato in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 21/12/2024, i coniugi esposero che in data 14/09/1991 avevano contratto
matrimonio concordatario in Custonaci (TP) dal quale era nata la figlia Per 1 maggiorenne ed economicamente autonoma.
Precisarono che con decreto di omologa n. 211/1997
senza riprendere alcuna convivenza, avevano avuto un altro figlio, Per 2 pure oggi maggiorenne ed
,
economicamente autonomo.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici. Indi depositavano note scritte in luogo della
comparizione all'udienza del 13/03/2025 insistendo nella domanda di divorzio e, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della
separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da più di venti anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già
composti.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di
contrasto tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Parte 3
con ricorso
[...] e Parte 4
depositato in data 21/12/2024, così provvede:
* dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte 3
in Custonaci (TP) il e Parte 4
14/09/1991, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Custonaci (TP) al n. 37, parte
II, serie A, anno 1991, alle condizioni specificate in ricorso;
* ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al
competente ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 19/03/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Alessandra Camassa