Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore ha pronunciato all'udienza del 13 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 614 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliato in Corigliano-Rossano, area Urbana Corigliano, via San Giovanni
Evangelista nello studio dell'avv. Franco Camodeca che la rappresenta e difende
Appellante e Appellato incidentale
E
suo l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Carnovale, CP_1
Umberto Ferrato, Carmela Filice, Stefania Di Cato, Francesco Muscari Tomaioli e
Maria Teresa Pugliano, elettivamente domiciliato in Catanzaro, presso gli uffici dell' in via Acri,81 CP_2
Appellato e Appellante incidentale
Nonché
, suo l.r.p.t., Controparte_3
Appellata non costituita
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 917/22 del 3 giugno
2022. Opposizione a cartelle ed avvisi di addebito. Spese di lite.
Conclusioni delle parti come dai rispettivi atti di causa.
Svolgimento del processo
1. Il ricorrente aveva impugnato l'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO nr.
034201890004733344000 notificata da il 6.7.2018 Controparte_3
2. Il Tribunale ha accolto l'opposizione rilevando il decorso del termine di prescrizione, quinquennale, ad eccezione di una cartella, nr. 034 2009
0046202242100, di euro 7.665,00 in quanto, nel 2012, era intervenuta una sentenza di rigetto della opposizione che aveva, ex art. 2953 c.c., trasformato in decennale il termine di prescrizione che non era ancora maturato. Pertanto l'importo residuo delle cartelle dichiarate prescritte è di euro 57.000,00.
3. In dispositivo è dato leggere: “…accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuti i contributi portati dai titoli di cui al ricorso, afferenti a contributi
CP_ e somme aggiuntive dovute all' ad eccezione di quelli portati dalla cartella n.
034 2009 0046202421000;
- condanna le parti resistenti in solido alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte opponente che liquida in Euro 700,00…”.
4. In motivazione, al riguardo si legge: “…Le spese di lite vanno liquidate, in considerazione della semplicità della questione giuridica affrontata e dell'accoglimento parziale della domanda, come in dispositivo, e devono porsi a CP_ carico delle parti resistenti ( in base al principio di soccombenza, in quanto titolare del rapporto dedotto in controversia, ed , in Controparte_3
ossequio al principio di causalità, essendo la prescrizione maturata a cagione della inerzia del concessionario della riscossione)…”.
5. Con l'appello principale il contribuente si duole che il Tribunale non abbia considerato il valore della causa, che, anche a fronte dell'accoglimento parziale, avrebbe dovuto comportare una liquidazione secondo i parametri di legge (per lo scaglione da 52 mila euro) in virtù dei quali l'importo di 700,00 euro comporta violazione del DM 55/2014.
5.a. Chiede quindi la riforma parziale della sentenza solo in punto spese.
6. L' si è costituito ed ha proposto appello incidentale, regolarmente CP_1 notificato, col quale chiede la compensazione delle spese nei confronti dell' . CP_2
6.a. Sostiene che tale statuizione si impone perché i crediti previdenziali sono caduti in prescrizione per responsabilità del concessionario per la riscossione, e confida nell'accoglimento richiamando un precedente della Corte emesso nel 2024 che in motivazione recita: “…Deve sul punto farsi applicazione dell'insegnamento di legittimità (Cass. 7716/22) secondo cui ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' che dell'ente Controparte_4
impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo
l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità…”.
---Il Collegio, nella contumacia dell' , acquisito il Controparte_4
fascicolo del primo grado ed udite le discussioni dei procuratori presenti, ha deciso la causa in camera di consiglio all'esito della quale il Presidente ha dato lettura delo dispositivo trascritto in calce.
I. L'appello principale e quello incidentale sono fondati e per quanto di ragione devono essere accolti.
II. Ha ragione il contribuente vittorioso in primo grado a dolersi della insufficiente liquidazione delle spese. Invero il Tribunale non ha tenuto conto del valore della controversia che, se pure con accoglimento parziale della opposizione, andava valorizzato per la parte oggetto di accoglimento;
invero il primo Giudice non ha disposto una compensazione parziale, giustificabile nel caso in questione
(semplicità della questione giuridica affrontata e dell'accoglimento parziale della domanda), ma ha provveduto ad operare una liquidazione assolutamente fuori parametro di legge;
deve quindi essere, detta liquidazione, rimodulata in ossequio al valore delle cartelle per le quali è stata dichiarata la prescrizione, ovvero 57 mila euro.
III. Altresì ha ragione l' ; non v'è dubbio che nel caso in oggetto ricorra CP_1
l'ipotesi già scrutinata in identica questione dalla Corte (citata in atti) per cui deve essere valorizzata l'inerzia colpevole del concessionario per la riscossione e l' CP_2
non può essere condannato in solido alla rifusione delle spese di lite. IV. Ne consegue la riforma parziale della sentenza appellata e le spese di questo grado, in ossequio al principio della soccombenza, sono poste a carico dell' in CP_5 favore dell'appellante e compensate tra il concessionario e l'Istituto previdenziale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato in data 18 giugno 2022, avverso la sentenza del Tribunale
[...]
di Castrovillari, Giudice del Lavoro, n. 917/2022 resa in data 3 giugno 2022, così provvede:
1.-Accoglie l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto in parziale riforma della sentenza appellata condanna l' alla Controparte_4
rifusione delle spese processuali nei confronti della parte opponente Parte_1
che liquida in Euro 6.115,00 per compensi oltre IVA e CAP e rimborso forfetario
[...]
nella misura del 15% come per legge, oltre contributo unificato, se dovuto, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore distrattario e compensa le spese nei confronti dell' , confermando nel resto. CP_1
2.-Condanna l' alla rifusione delle spese Controparte_4 processuali di questo grado del giudizio all'appellante che liquida in euro 7.160,00 per compensi oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, oltre contributo unificato, se dovuto, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore distrattario e le compensa nei confronti dell' . CP_1
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 13 febbraio 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale