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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 06/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 343/2023 R.G.A.C., promosso da
(c.f. , elettiv.te domiciliato in Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Maddalena 128, Messina, presso lo studio dell'Avv. Rodolfo Nesci che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettiv.te domiciliata in Viale Principe Umberto 14, Messina, presso lo studio dell'Avv. Alessandro D'Arrigo che la rappresenta e difende per procura in atti, appellata, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (appello avverso la sentenza n. 1794/22 R.S. del
Tribunale di Messina).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 26 aprile 2023 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 1794/22 R.S. con la quale il Tribunale di
Messina aveva rigettato la domanda da lui proposta nei confronti della
[...]
[...] per il risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro Controparte_2
verificatosi in data 1 agosto 2014 allorché il percorrendo a bordo del Pt_1
proprio ciclomotore la Via Panoramica dello Stretto di Messina, aveva perso il controllo del mezzo a causa di terriccio presente sul manto stradale ed era caduto procurandosi lesioni. Il Tribunale di Messina aveva compensato le spese di giudizio. Il censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di Pt_1 prime cure aveva ritenuto non provata la non visibilità dell'insidia stradale senza peraltro considerare l'omessa manutenzione della strada da parte dell'ente convenuto, tenuto conto che il terriccio era presente da giorni come dichiarato dal teste escusso. L'appellante chiedeva quindi, in riforma della sentenza impugnata, la condanna della al risarcimento dei danni da lui Controparte_1
subiti a causa delle lesioni riportate a seguito del sinistro stradale.
, costituendosi, contestava la fondatezza delle Controparte_1
doglianze svolte dal e chiedeva il rigetto dell'appello; in via incidentale Pt_1
chiedeva la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado aveva compensato interamente le spese processuali tra le parti piuttosto che condannare al pagamento l'attore soccombente.
L'appello svolto dal è parzialmente fondato e deve essere accolto nei Pt_1
limiti indicati.
Il teste , escusso in primo grado, ha dichiarato di aver Testimone_1 assistito all'incidente oggetto di causa e di avere visto l'attore che, mentre percorreva a bordo del proprio ciclomotore la via Panoramica dello Stretto in
Messina, con direzione Nord-Sud, giunto all'incrocio con la strada che conduce verso Faro Superiore, Massa e Curcuraci, all'altezza della rotatoria, cadeva a terra perdendo il controllo del proprio mezzo, per la presenza sul manto stradale di terriccio non segnalato e non visibile. Il teste ha poi precisato che il terriccio presente sul manto stradale si trovava lì da diversi giorni.
Alla luce delle dichiarazioni del teste , deve ritenersi sussistente la Tes_1 responsabilità dell'ente appellato, quale custode della strada in cui si è verificato il sinistro, tenuto conto che la presenza di terriccio sul manto stradale della rotatoria ha certamente influito sulla caduta del mezzo condotto dal Pt_1
2 In tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (Cass. Civ. Sez. 3, 10 giugno 2020 n.
11096); in tal caso, ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, ai fini dell'esonero da responsabilità dell'ente occorre la prova rigorosa della repentinità dell'insorgenza del fattore di danno e dell'espletamento di un'idonea, efficace ed immanente attività di controllo e vigilanza volta alla rimozione tempestiva della condizione di pericolo (Cass. Civ. Sez. 3, 18 novembre 2024 n. 29632)
Nel caso in esame, come prospettato dalla , la Controparte_1
sabbia presente sul manto stradale era verosimilmente caduta da camion che avevano percorso la Via Panoramica dello Stretto prima del passaggio del Pt_1
avuto anche riguardo alla vicinanza ai luoghi di cave di sabbia;
tuttavia, e ciò comporta il parziale accoglimento del gravame, il teste ha precisato che il terriccio presente sul manto stradale si trovava lì da diversi giorni.
Tale circostanza esclude che la pericolosità del transito possa imputarsi ad una repentina alterazione dei luoghi, atteso che l'ente custode della strada ben avrebbe potuto intervenire nei giorni successivi alla caduta della sabbia sul manto stradale al fine di rimuoverla tempestivamente.
Si osserva, tuttavia, che la responsabilità dell'ente custode della strada in ordine al verificarsi del sinistro non esclude la concorrente responsabilità del danneggiato nella misura in cui, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la velocità del non era adeguata al transito su una rotatoria Pt_1
considerato che una velocità più moderata gli avrebbe consentito di accorgersi
3 della presenza del terriccio essendosi il sinistro verificato in ore diurne (ore 19,00 dell'1 agosto 2014).
Le modalità del sinistro, a parere della Corte, non consentono di ritenere provata l'esclusiva responsabilità dell'ente appellato, tenuto conto che una maggiore diligenza del nel percorrere la rotatoria avrebbe consentito allo Pt_1
stesso di avvedersi della situazione di pericolo;
come precisato dalla S.C., in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. Civ. Sez. 3, 24 gennaio
2024 n. 2376; Cass. Civ. Sez. 3, 19 dicembre 2022 n. 37059).
Il difetto di diligenza imputabile al seppur non idoneo da solo ad Pt_1
interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, integra certamente un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato, nella fattispecie stimabile in una percentuale del 50%.
Accertata la responsabilità concorrente della ex Controparte_1 art. 2051 c.c., consegue l'obbligo a carico della predetta di risarcire parzialmente, per una quota pari alla percentuale di responsabilità della stessa (50%), i danni subiti dall'appellante.
In ordine alla liquidazione del quantum spettante alla parte danneggiata, si osserva che il danno biologico, conseguente alla lesione del diritto alla salute garantito all'art. 32 Cost., ha avuto espresso riconoscimento normativo negli artt.
138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, che individuano il danno biologico nella “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito” (Cass.
Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972).
Ai fini della sua liquidazione si deve tener conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di
4 quella permanente, quest'ultima suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi.
Il giudice, nel procedere alla liquidazione del danno, deve far ricorso al criterio equitativo considerando le circostanze del caso concreto, in particolare la gravità delle lesioni, eventuali postumi permanenti e l'età del danneggiato;
per orientamento ormai costante della giurisprudenza, le tabelle predisposte dal
Tribunale di Milano costituiscono un valido parametro di riferimento per una valutazione che sia il più possibile conformata al caso concreto (Cass. Civ. Sez. 3,
26 gennaio 2024 n. 2539); tali tabelle prevedono ormai una liquidazione congiunta: ➢ del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, ➢ del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
La S.C. ha comunque precisato che, in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale
5 del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3 (Cass. Civ. Sez. 3, 22 marzo 2024 n. 7892, Cass. Civ. Sez. 3, 17 febbraio 2023 n. 5119).
Premessa quindi l'operatività delle tabelle del Tribunale di Milano, nel caso di specie ritiene la Corte che non possa essere liquidata la componente morale del danno subito dal a seguito delle lesioni riportate a causa del sinistro, non Pt_1
essendo stato tale danno in alcun modo provato (ed invero neanche dedotto), essendosi l'attore limitato ad indicare il danno morale tra le poste di danno del quale aveva chiesto la liquidazione.
La S.C. ha, infatti, chiarito che, in tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova (Cass. Civ. Sez. 3, 12 luglio 2023 n. 19922; Cass. Civ. Sez. 3,
3 marzo 2023 n. 6443; Cass. Civ. Sez. 3, 21 marzo 2022 n. 9006), evitando qualsivoglia automatismo tra accertamento di un danno biologico e riconoscimento del danno morale, trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova (così Cass. Civ. Sez. 3, 3 marzo 2023 n. 6444).
Nel caso in esame, alla luce di un'accurata indagine fondata sull'esame clinico di e sulla documentazione sanitaria prodotta in giudizio, il Parte_1 consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di primo grado ha accertato che l'appellante ha riportato, all'esito del sinistro, “trauma contusivo alla spalla dx., rachide cervicale e escoriazioni multiple”, determinando in giorni 11,5 il periodo di inabilità temporanea assoluta, in giorni 47 il periodo di inabilità temporanea parziale nella percentuale del 60%, in giorni 40 il periodo di inabilità temporanea parziale nella percentuale del 40% ed in giorni 46 il periodo di inabilità temporanea parziale nella percentuale del 20%, riportando postumi permanenti pari al 4%. Il c.t.u. ha precisato che la spalla del era affetta già Pt_1
6 da una tendinosi del muscolo sovraspinoso con artrosi acromion - claveare e sindrome da conflitto sub-acromion, sicché i periodi di invalidità subiti dal Pt_1
sono stati dal c.t.u opportunamente ridotti tenuto conto delle patologie preesistenti.
In applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, l'importo previsto per ogni giorno di invalidità temporanea, senza considerare la componente morale del danno come sopra precisato, tenuto conto del tipo di lesioni riportate, può essere liquidato in € 84,00 al giorno, da rapportare poi al grado di invalidità accertata e tenuto altresì conto della percentuale di responsabilità nella causazione del sinistro imputata al danneggiato;
rispetto all'inabilità parziale tale importo dovrà essere demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u.
Nel caso di specie, per il periodo di invalidità assoluta va liquidato un risarcimento pari a € 483,00 (€ 84 x 11,5 gg x 50%), per il periodo di invalidità parziale al 60 % va liquidato un risarcimento pari a € 1.184,40 (€ 50,40 x 47 gg x
50%), per il periodo di invalidità parziale al 40% va liquidato un risarcimento pari a € 772,80 (€ 33,60 x 46 gg x 50%), per il periodo di invalidità parziale al 20% va liquidato un risarcimento pari a € 386,40 (€ 16,80 x 46 gg x 50%), per un complessivo importo pari ad € 2.826,60; a titolo di risarcimento del danno biologico per i postumi riportati, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro e della percentuale di invalidità stimata dal c.t.u. in misura pari al 4%, deve essere liquidata la somma di € 2.333,00, e così complessivamente l'importo di € 5.159,60, determinato in valori monetari attuali e quindi non suscettibile di rivalutazione monetaria. Su tale somma non devono, inoltre, essere calcolati i c.d. interessi compensativi, non avendo il svolto alcuna domanda sul punto. Pt_1
La S.C. ha, da ultimo, precisato che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il creditore
7 della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda
(Cass. Sez. 3, 16 febbraio 2023 n. 4938; Cass. Sez. 3, 17 aprile 2024 n. 10376).
Alla luce di tali considerazioni, la deve essere Controparte_1
condannata al pagamento, a favore dell'appellante della Parte_1 complessiva somma di € 5.159,60 a titolo di danno biologico.
In ordine al chiesto rimborso per spese mediche effettuate dal avuto Pt_1
riguardo alla documentazione in atti riferibile alle cure necessarie a seguito delle lesioni riportate, occorre distinguere le spese sostenute nell'anno 2014, interamente riferibili alle cure necessarie per le lesioni subite a causa del sinistro, pari ad € 724,12, e gli esborsi sostenuti dal 27 febbraio 2015 in poi, pari ad €
629,00, rimborsabili secondo il c.t.u. nella misura del 50% tenuto conto della concomitante patologia dalla quale il era affetto;
ciò premesso, la Pt_1 [...]
deve essere condannata al pagamento, a favore Controparte_1 dell'appellante, dell'importo di € 519,31 (€ 1.038,62 x 50%, considerata la percentuale di responsabilità del , oltre all'importo di € 250,00 a titolo di Pt_1
rimborso delle spese della consulenza di parte, e così complessivamente all'importo di € 769,31.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, consistenti nell'esborso affrontato dal per la riparazione del Pt_1
ciclomotore.
Si osserva, infatti, che l'appellante non ha fornito alcuna prova in ordine ai danni riportati al mezzo e la fattura allegata non può costituire la prova che le riparazioni effettuate riguardino i danni riportati dal mezzo a causa del sinistro, in assenza di alcuna prova sul punto e considerato anche che l'incidente si è verificato in data 1 agosto 2014 mentre la fattura è stata emessa in data 15 gennaio
2015 (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, 7 novembre 2014 n. 23788).
Il parziale accoglimento dell'appello proposto dal comporta Pt_1
l'automatico rigetto dell'appello incidentale proposto dalla . Controparte_1
Le spese dei due gradi di giudizio, valutato l'esito complessivo della lite, devono compensarsi tra le parti in ragione di metà, con condanna dell'ente appellato al pagamento della restante metà a favore del oltre al pagamento Pt_1
delle spese della c.t.u. svolta in primo grado.
8 Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”. Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico della appellante Controparte_1
incidentale, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1794/22 R.S. emessa dal Tribunale di Messina, così provvede: accoglie parzialmente l'appello proposto da e, per l'effetto, in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, accertata la responsabilità pari al 50% della
, condanna quest'ultima al pagamento, a favore del Controparte_1
della somma di € 5.159,60 a titolo di risarcimento del danno biologico ed Pt_1
€ 769,31 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
compensa tra le parti, in ragione di metà, le spese processuali liquidate, per il primo grado, in € 132,00 per spese ed € 2.300,00 per compensi (€ 800,00 fase studio, € 600,00 fase introduttiva, € 1.600,00 fase istruttoria, € 1.600,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, e, per il presente grado, in € 191,25 per spese ed € 1.700,00 per compensi (€ 700,00 fase studio, € 600,00 fase introduttiva, € 1.000,00 fase istruttoria, € 1.100,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dell'ente appellato.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma in ordine all'appello incidentale.
Messina, 25 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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