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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3023 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 16401/2024
TRA
Parte_1
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 9/04/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. MANZI FRANCESCO, oggi Parte_1 sostituito dall'avv. MASSIMILIANO SCIPIONI, giusta delega orale.
Per essuno compare. Controparte_1
Il Giudice invita il procuratore della parte attrice a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(P.I. , con il patrocinio Parte_2 P.IVA_1 dell'avv. FRANCESCO MANZI, elettivamente domiciliata in VIA ARMANDO FABI s.n.c., palazzina A – 1° piano, presso l'avvocatura dell'omonima azienda.
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
PAOLO DE CARLO e CATERINA SOLA, elettivamente domiciliata in PIAZZALE LUIGI CADORNA, 4, MILANO, presso i difensori
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato in data 16 febbraio 2024 la società Controparte_1
chiedeva ed otteneva nei confronti di
[...] Parte_2 il decreto ingiuntivo n. 3781/2024 per l'importo di euro 167.125,00
[...]
oltre interessi e spese giudiziali, portato dalle fatture n. 222042873 del 24.06.2022 dell'importo di € 750,00, n. 222087318 del 30.12.2022 dell'importo di € 25.500,00, n. 222087317 del 30.12.2022
2 dell'importo di € 36.000,00, n. 222087321 del 30.12.2022 dell'importo di € 25.500,00, n.
222087319 del 30.12.2022 dell'importo di € 2.000,00, n. 222087320 del 30.12.2022 dell'importo di € 750,00, n. 232042317 del 29.06.2023 dell'importo di € 36.000,00, n. 232042319 del 29.06.2023 dell'importo di € 2.000,00, n. 232042321 del 29.06.2023 dell'importo di € 12.750,00, n.
232042320 del 29.06.2023 dell'importo di € 375,00, n. 232042318 del 29.06.2023 dell'importo di
€ 25.500,00, aventi ad oggetto canoni di noleggio a fronte dell'affidamento n. 1387 del 2 novembre 2016.
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso detto decreto ingiuntivo eccependo, in estrema sintesi:
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a favore di quella del Tribunale di
Frosinone ritenendo che nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte di enti pubblici, le norme di contabilità fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di Tesoreria dell'ente (Cass. n. 270/2015); nel merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarando non dovuto il pagamento delle fatture azionate, in quanto ritualmente contestate e rifiutate secondo la vigente normativa ministeriale in materia di fatturazione elettronica.
La società opposta si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, “dichiarare tenuta e condannare
[...]
al pagamento in favore di della Controparte_2 Controparte_1 somma di € 167,125,00, o somma veriore accertanda, oltre agli interessi di mora ai sensi del D.lgs.
231/2002, dalla data di scadenza delle fatture al saldo, in subordine ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c. Dichiarare tenuta e condannare Controparte_2 al pagamento in favore di della somma di € 167,125,00, o somma veriore Controparte_1 accertanda, oltre agli interessi di mora ai sensi del D.lgs. 231/2002, dalla data di scadenza delle fatture al saldo”.
Con memoria n. 2 depositata ex art. 171-ter c.p.c. parte opponente eccepiva la riduzione dell'importo di € 167.125,00 di cui al decreto ingiuntivo opposto in quanto le fatture non contestate nn. 42318/2023, 42319/2023, 42321/2023, 42317/2023, 42879/2022 venivano pagate con i seguenti mandati emessi dalla Regione Lazio: nn. 1197262 del 26 novembre 2024,
1197261 del 26 novembre 2024, 1068740 del 22 aprile 2024, per un totale pagato di € 96.940,00.
3 Con memoria n. 3 depositata ex art. 171-ter c.p.c. parte opposta precisava che la predetta somma di € 96.940,00 era comprensiva di IVA e che invece, il credito azionato in sede monitoria di € 167.125,00 era al netto di IVA, dunque, dallo stesso era da detrarre la somma netta di € 77.000,00 residuando un totale dovuto di € 90.125,00.
All'esito della discussione orale, la causa è stata decisa, a norma del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con lettura in udienza del dispositivo e di breve motivazione.
Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto sollevata dalla difesa dell'opponente.
Nel caso di specie, l'obbligazione dedotta in giudizio consiste in un debito pecuniario gravante in capo alla Parte_3
Come noto, “alle aventi natura di persone giuridiche pubbliche, si applicano Controparte_3 le norme sulla contabilità di Stato, in virtù della previsione di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. n. 382 del Parte 1989, conv. dalla l. n. 8 del 1990; ne consegue che le obbligazioni delle vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore (c.d. obbligazioni "querable"), ovvero alla sede dell'ufficio di Tesoreria dell'Ente debitore, non essendo state abrogate le disposizioni che hanno previsto l'inserimento delle dette aziende sanitarie nella tesoreria pubblica (..)” (Cass. Ord. n. 15579/2019).
Tuttavia, la Suprema Corte ha statuito che “nelle cause relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, il forum destinatae solutionis non si determina in applicazione dell'art. 1182 c.c., bensì in base alle norme di contabilità pubblica (art. 54 r.d. n. 2440 del 1923 e artt. 278, lettera d, 287 e
407 r.d. n. 827 del 1924), con la conseguenza che è competente per territorio il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato, tranne che l'amministrazione convenuta abbia un'unica Tesoreria di riferimento” (Cass. n. 21817/2024).
Pertanto, competente territorialmente è il Tribunale di Milano, nella cui circoscrizione si trova la tesoreria che deve provvedere al pagamento, ossia la filiale di Milano, essendo il CP_4
creditore ivi domiciliato.
A ciò si aggiunga che la Suprema Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che, ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte dello Stato e degli altri enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che pur valgono ad individuare il forum destinatae solutionis eventualmente in
4 deroga all'art. 1182 c.c. non rendono detto foro né esclusivo né inderogabile. Infatti la stessa
Corte di Cassazione ha precisato che “secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità le norme di contabilità degli enti pubblici non rendono tale foro esclusivo né inderogabile ma esso rappresenta un foro concorrente con gli altri applicabili ai sensi dell'art. 19 e art.20 c.p.c.” (Cass. Civ.
2.12.2016 n.
24640 e da ultimo Trib. 18/7/23 n. 973).
Peraltro la tesoreria della debitrice è che ha la propria sede legale in Milano. CP_4
Venendo al merito, deve ritenersi fondata la pretesa di ad Controparte_1 ottenere il pagamento della somma pari ad € 90.125,00 a titolo di canoni di noleggio a fronte dell'affidamento n. 1387 del 2.11.2016 (cfr. docc. 2; 3 del fascicolo documenti fase monitoria di parte opposta), stante la mancata contestazione, nell'atto di citazione, sia dell'an che del quantum del credito vantato da parte opposta, essendosi l'opponente limitata ad allegare - del tutto genericamente - il rifiuto digitale delle fatture “per mancato ordine”, senza puntualmente motivarlo.
Infatti, le fatture contestate (nn. 222087318; 222087317; 222087321; 222087319; 222087320 del
30.12.2022) si riferiscono all'anno 2022 ed hanno ad oggetto canoni di locazione della strumentazione IDS per l'anno 2022, fornite in forza del contratto di appalto.
Peraltro, quale prova del fatto che il rapporto di fornitura e assistenza è proseguito tra le parti fino a giugno 2023 parte opposta ha prodotto documentazione in cui sollecita Parte_3
l'urgenza della spedizione dei prodotti per non interrompere il servizio pubblico (cfr. e-mail del 28.3.2023, doc. 6).
Le parti hanno entrambe dato atto che successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo per l'importo pari ad € 167.125,00, l'opponente ha effettuato il pagamento parziale della minor somma pari ad € 96.940,00, riferibile alle fatture nn. 42318/2023, 42319/2023,
42321/2023, 42317/2023, 42879/2022.
Tuttavia, come allegato da parte opposta e non specificamente contestato, tale importo (a differenza del credito azionato in sede monitoria) risulta essere comprensivo di iva e, pertanto, alla somma di € 167.125,00 oggetto del decreto ingiuntivo opposto va detratta la somma di € 77.000,00, residuando un totale di € 90.125,00.
Segue, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo n. 3781/2024 e la condanna di
[...]
al pagamento a favore di del residuo Parte_1 Controparte_1
5 importo dovuto in linea capitale pari ad € 90.125,00, oltre agli interessi di legge sull'importo di € 167.125,00 (dalla data di scadenza delle fatture alla data del pagamento parziale), nonché agli interessi di legge sull'importo di € 90.125,00 dalla data del pagamento parziale al saldo effettivo.
Le spese di lite – comprese quelle della fase monitora, essendo il pagamento parziale del debito intervenuto dopo la notifica del decreto ingiuntivo – devono essere poste a carico dell'opponente, secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 3781/2024;
2. condanna al pagamento a favore di Parte_1 [...]
del residuo importo dovuto in linea capitale pari ad € 90.125,00, Controparte_1
oltre agli interessi di legge sull'importo di € 167.125,00 (dalla data di scadenza delle fatture alla data del pagamento parziale), nonché agli interessi di legge sull'importo di
€ 90.125,00 dalla data del pagamento parziale al saldo effettivo;
3. condanna alla rifusione a favore di Parte_1 [...]
le spese del giudizio, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, Controparte_1
oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 9/04/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio
Dott.ssa Federica Giammarrusto.
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