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Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/06/2024, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. n. 28/2020
TRIBUNALE DI PATTI VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO Il 05.06.2024, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa Concetta Alacqua, in funzione di Giudice monocratico – assistita nella redazione del presente verbale dal funzionario addetto UPP dott.ssa Giuseppina Cottone - viene chiamata la causa civile iscritta al n. 28/2020 R.G., promossa da:
, c.f.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/11/1986, rappresentato e difeso dall'Avv. Tino Scaffidi,
-ATTORE- CONTRO
, c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26/01/1982;
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
; C.F._3
, c.f. , nata a [...] il Controparte_3 C.F._4
03/03/1960; n.q. di eredi legittimi di , tutti rappresentati e difesi Persona_1 dall'Avv. Alvaro Riolo;
– CONVENUTI– Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams: l'avv. , per delega dell'avv. Riolo per i convenuti nonché l'avv. Scaffidi per la CP_1 parte attrice. L'avv. Scaffidi precisa che con le precedenti note depositate era stato richiesto termine per deposito di note conclusive, per cui rimette al giudice la decisine in merito ad un eventuale rinvio della causa. Il Giudice precisa che la causa viene oggi per la discussione. A questo punto l'avv. Scaffidi discute la causa, richiamando giurisprudenza della Cassazione. Precisa che è provata la proprietà dell'asino in capo a , richiamando le Persona_1 deposizioni testimoniali rese in fase istruttoria ed anche in sede penale. Insiste nelle domande, di cui all'atto introduttivo con condanna dei convenuti, quali eredi di Per_1
al risarcimento dei danni subiti dal proprio assistito.
[...]
Riguardo al quantum richiesto sottolinea che non è stato contestato dalle controparti.
Precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa ed insiste nell'accoglimento delle proprie domande, anche quelle istruttorie.
pagina 1 di 7 L'Avv. discute brevemente la causa e nega che sia stata provata la proprietà CP_1 dell'asino o la custodia in capo al de cuius. Peraltro, lo stesso , giunto sul posto solo successivamente all'arrivo dei Persona_1 carabinieri ha negato la proprietà dell'asino. Chiede pertanto il rigetto delle domande avversarie, precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa. L'avv. Scaffidi si riporta inoltre al contenuto delle note del 22.9.2022. All'odierna udienza da remoto, svolta ex art. 127-bis c.p.c., Il G.I. Pronuncia la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IN FATTO ED IN DIRITTO conveniva gli eredi legittimi di per Parte_1 Persona_1 chiedere l'accertamento della responsabilità extracontrattuale di quest'ultimo e la conseguente condanna al risarcimento del danno non patrimoniale. Rilevava:
- di essere rimasto vittima, l'11.08.2012, intorno alle 2:15, di un incidente stradale, a bordo della moto “Honda Hornet 600” di proprietà del padre insieme alla fidanzata
, sulla Via Regione Siciliana del Comune di Piraino, a seguito Controparte_4 della collisione con un asino, riversatosi improvvisamente sulla carreggiata;
- di aver riportato diverse lesioni, come documentato dal Ctp Prof. ; Persona_2 lesioni che avevano concretizzato un danno biologico temporaneo di trecento giorni (30 al 100%, 70 al 75%, 100 al 50% e 100 al 30%) e un danno lavorativo temporaneo assoluto di trecentosessanta giorni, alla fine del quale l'attore aveva anche perso il posto di lavoro;
- che, a guarigione avvenuta, era residuato un danno biologico permanente del 23% e un'invalidità lavorativa permanente del 45%;
- che l'asino era di proprietà di , come accertato poi Persona_1 successivamente anche nel corso delle indagini preliminari, aperte a seguito della querela sporta dall'attore per il reato di lesioni colpose;
- che nel corso delle indagini era stata accertata la negligenza e l'imprudenza del suddetto proprietario, il quale non aveva adottato le opportune cautele per impedire che l'animale invadesse la carreggiata stradale;
- che il processo di primo grado di fronte al Giudice di Pace di S. Angelo si era concluso con la condanna di alla pena di € 1.000,00 di multa e al Persona_1 risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite;
- che avverso tale sentenza era stato proposto appello;
- che nelle more l'imputato era deceduto e pertanto il Tribunale aveva dichiarato di non doversi procedere per estinzione del reato.
pagina 2 di 7 Chiedeva l'accertamento della proprietà dell'asino in capo a e Persona_1 della sua responsabilità e, di conseguenza, la condanna degli eredi legittimi del reo defunto, , al risarcimento di un danno globale, patrimoniale e non Persona_1 patrimoniale, di € 350.000,00. I convenuti si costituivano in giudizio, con comparsa, depositata in data 27.10.2020, eccependo, in via preliminare, la violazione degli artt. 81 e 82 c.p.c. e quindi la nullità dell'atto di citazione per mancanza della procura alle liti. Eccepivano altresì l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex D.lgs. 132/2014. Rilevavano di essere stati erroneamente citati in giudizio, dovendo piuttosto l'attore citare in giudizio il quale proprietario/custode avente l'obbligo di Controparte_5 adottare tutte le misure idonee ed adeguate per escludere ogni ipotesi di pericolo. Eccepivano ancora l'intervenuta estinzione del reato per morte dell'imputato. Contestavano l'idoneità delle prove raccolte nel corso del precedente procedimento penale e la mancanza di prova su chi avesse causato l'incidente, nonché la ricostruzione dei fatti di parte attrice. In ogni caso, rilevavano che in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un veicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorresse con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma I, cod. civ. (anche nel caso che il danneggiato non fosse un terzo ma lo stesso conducente, in quanto applicabile a tutti i soggetti che subiscono danni dalla circolazione). Chiedevano pertanto il rigetto di tutte le domande attoree.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale e ritenuta matura per la decisone veniva rinviata all'odierna odierna, svolta da remoto ai sensi dell'art. ex art. 127-bis c.p.c. e decisa con la presente sentenza.
*** L'eccezione di nullità dell'atto di citazione, per mancanza della relativa procura alle liti, è ammissibile, in quanto rilevabile d'ufficio dal giudice e, pertanto, non rientrante tra le eccezioni la cui proposizione è preclusa alla parte resistente costituitasi tardivamente ai sensi dell'art. 167 c.p.c.. L'eccezione è, tuttavia, infondata, dal momento che la suddetta procura risulta depositata al telematico tra gli allegati di parte attrice. L'art. 83 cpc dispone al secondo comma che “la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della Giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”. pagina 3 di 7 Nel caso di specie, la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo con atto separato e il difensore si è costituito telematicamente, depositando contestualmente la suddetta procura cartacea firmata digitalmente. La mancata congiunzione materiale della procura all'atto di citazione notificato non determina quindi nullità dell'atto di citazione. Parimenti infondata, ancorché ammissibile, è l'eccezione proposta dalla stessa parte convenuta circa la propria carenza di legittimazione passiva. I convenuti sostengono nei propri atti che dovesse essere citata in giudizio il CP_5
quale proprietario/custode della strada avente l'obbligo di adottare tutte le
[...] misure idonee ed adeguate per escludere ogni ipotesi di pericolo, ivi incluse le recinzioni per evitare l'invasione della carreggiata da parte degli animali. Invero, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per danno causato da un animale in custodia potrebbe essere ascritta all'Ente pubblico al quale viene affidato il controllo del territorio su cui la fiera si muove allorquando si tratti di un animale randagio;
nell'ipotesi, invece, in cui il danno sia provocato da un animale domestico, come nella fattispecie in esame, la responsabilità è imputabile al proprietario o al custode della bestia. In ogni caso, anche qualora non fosse accertato che si tratti di un animale domestico, la Corte di Cassazione, consolidando un orientamento già in precedenza espresso, ha recentemente chiarito che in ipotesi di incidenti avvenuti su strade diverse dalle
è impossibile ascrivere l'evento dannoso ad una responsabilità riconducibile Org_1 al novero della custodia ex art 2051c.c., perché configurare un potere di controllo dell'Ente così vasto da garantire che la possibilità di un “attraversamento” animale non possa prodursi, non è praticabile nella realtà concreta (Cass. civ., Sez. III, sentenza n.
12112/2020). L'eccezione di carenza di legittimazione passiva dei convenuti deve, pertanto, essere rigettata. Nel merito, si osserva che l'estinzione del reato in sede penale per morte del reo, intervenuta prima dell'irrevocabilità della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale (Cass. Pen, Sez. III, sentenza n. 20864/2017). L'anzidetta estinzione del reato, tuttavia, non coinvolge le obbligazioni civili relative al risarcimento del danno, il pagamento delle spese processuali e l'esecuzione della confisca, dal momento che si riferiscono non tanto al reo quanto al suo patrimonio, restando ferma, pertanto, la possibilità per la persona danneggiata dal reato di agire in sede civile nei confronti degli eredi legittimi del defunto per ottenere il risarcimento del danno conseguente al reato, ancorché estinto. Come detto in precedenza, l'azione proposta è qualificabile come azione di risarcimento del danno causato da animali, disciplinata all'art. 2051 c.c. ed è alla luce di quanto sopra detto ammissibile. Il proprietario o colui che detiene l'animale ha un obbligo di custodia dello stesso, dovendo sorvegliare affinché non provochi danni a terzi.
pagina 4 di 7 Nel caso in cui quindi l'animale, sfuggendo dalla sorveglianza, provochi un incidente stradale, la responsabilità ricade, qualora si tratti di un animale domestico, sul proprietario o su colui che lo detiene al momento dell'occorso. La responsabilità prescritta dall'art. 2051 c.c. è una responsabilità oggettiva, in quanto, facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (Cass. civ., Sez. III, n. 10402/2016). In tal caso si viene quindi a determinare un'inversione dell'onere probatorio. L'attore deve infatti offrire la prova del nesso causale fra l'animale e l'evento lesivo, nonché la proprietà o la detenzione dell'animale, non anche della responsabilità del proprietario o detentore, che è presunta. Il convenuto, invece, può superare la presunzione di responsabilità solo dimostrando l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito. Nel caso in esame, relativamente alla proprietà dell'animale, il veterinario accorso sul luogo dell'incidente, Dott. ha accertato l'assenza di microchip, Persona_3 essendone l'animale sprovvisto (così si legge nel Verbale di accertamento dei luoghi e dei fatti redatto dalla Stazione dei Carabinieri di Floresta, allegato al fascicolo di parte convenuta). Per provare che l'asino fosse di proprietà di , parte attrice ha Persona_1 allegato le Sit della Stazione dei Carabinieri di Floresta, nonché i verbali di udienza del giudizio penale di primo grado, svolto presso il Gdp di Sant'Angelo di Brolo, Sezione penale, contenenti le dichiarazioni rese dai testi escussi. Sono stati in particolare chiamati a testimoniare in tale giudizio , Parte_1 odierno attore, , fidanzata dell'attore e anch'ella coinvolta Controparte_4 nell'incidente, e , rispettivamente madre e padre di Persona_4 Persona_5
. CP_4
Sulla utilizzabilità in sede civile di tali dichiarazioni, la giurisprudenza ritiene, ormai in modo pressoché unanime, che, mancando nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 22580 /2018; Cass. civ., Sez. 2
- , Sentenza n. 1593/2017). L'apprezzamento del rilievo probatorio conferito alle dichiarazioni assunte in sede penale avviene legittimamente a conclusione del giudizio civile, se questo si è svolto nel regolare contraddittorio delle parti: il giudice di merito può rivalutare l'intero quadro probatorio, senza limitarsi a recepire le conclusioni del giudice penale e senza neppure pagina 5 di 7 attribuire un peso decisivo (o prevalente) alle dichiarazioni degli informatori, dovendone vagliare la rilevanza nel raffronto con le restanti risultanze probatorie (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 18025/2019).
Gli atti relativi alla fase delle indagini preliminari, nonché i verbali di prova in sede penale costituiscono dunque nel processo civile delle prove c.d. atipiche, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o di argomenti di prova. Anche il presente giudizio è stato istruito mediante interrogatorio formale e prova testimoniale e sono stati escussi testimoni sia di parte attrice che di parte convenuta. Si provvederà pertanto ad esaminare nel complesso tutte le risultanze istruttorie. Non sono emersi elementi di prova tali da ritenere accertata la proprietà dell'asino in capo al de cuius degli odierni convenuti. In particolare, sono stati chiamati a testimoniare nel presente giudizio, per la parte attrice
, fidanzata dell'attore e anch'ella coinvolta nell'incidente, Controparte_4 CP_6
e , rispettivamente fratello e padre di , e
[...] Controparte_7 CP_4 [...]
; per la parte convenuta sono stati escussi quali testimoni CP_8 Persona_3
, , , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
. Testimone_5
E' emersa una evidente contraddittorietà tra le varie deposizioni rese dai testimoni escussi, alla luce delle quali non può dirsi raggiunta la prova in merito alla proprietà e/o custodia dell'animale che ha causato il sinistro. In particolare, il testimone escusso all'udienza del 19.5.2023, ha CP_6 espressamente riferito che: “Vera la circostanza di cui alla lettera Q. Quando è arrivato il sig. ha confermato che l'asino gli apparteneva ma non ha detto Persona_1 che il predetto animale lo teneva semplicemente in custodia. Ciò ho sentito con le mie orecchie”. Senonchè, il testimone , escusso all'udienza del 16.6.2023, Testimone_6 [...] all'epoca dei fatti in servizio alla stazione dei Carabinieri di Floresta, ha Tes_7 espressamente riferito che: “Sono giunto sul posto alle ore 3.00 e già vi era l'ambulanza… è arrivato sul posto intorno alle 4.00 e non so da Parte_2 chi sia stato chiamato. Il sig. ci ha dichiarato di non essere il Persona_1 proprietario ma di esser disposto a prendersene cura e a custodirlo in luogo di sua proprietà…”. Inoltre, anche dalle altre testimonianze rese in giudizio da altri testimoni escussi è emersa l'assoluta incertezza in merito all'effettiva proprietà dell'asino. Il testimone escusso all'udienza del 16.6.2023, ha Testimone_1 espressamente dichiarato che: “Il sig. aveva due fondi, uno in c/da (basso) CP_1 Per_6 dove c'era solo un cane e un altro in c/da (alto) dove custodiva un'asina”. Ed Per_7 ancora ha espressamente riferito che: “I giorni prima del sinistro il sig. Persona_1 aveva solamente il suo asino. Il sig. ha sempre avuto un solo Persona_1 asino, solo dopo l'incidente gli è stato dato in custodia un asino non suo, di razza uguale al suo e si diversificava dal suo solo perchè ammaccato sul volto”.
pagina 6 di 7 Il testimone , escusso all'udienza del 6.10.2023, ha Tes_8 Testimone_5 espressamente dichiarato che: “Io sono intervenuto sui luoghi per motivi di servizio in quanto i miei colleghi ritenevano che potessi riconoscere l'asino atteso che ero stato fidanzato molto tempo prima con la figlia del sig. e i miei colleghi Per_8 CP_1 avevano appreso da qualcuno presente già sui luoghi della possibilità che l'asino fosse del sig. . Escludo che fosse l'asino di perché non mi ha riconosciuto invece CP_1 CP_1
l'asino di lo conoscevo da tempo e lui riconosceva me. Non mi recavo al fondo in CP_1 cui c'era l'asina da un paio di giorni nonostante io avessi interrotto il fidanzamento con la figlia da un paio di mesi. Ero rimasto in ottimi rapporti e mi recavo sul terreno spesso. Il fondo era recintato…” Alla luce della contraddittorietà per come emersa dalle risultanze istruttorie non può ritenersi raggiunta la prova in merito alla proprietà dell'asino. Peraltro, nulla esclude che l'animale che ha causato il sinistro provenisse dal maneggio che si trovava nei pressi, per come dichiarato dai testimoni escussi nel presente giudizio (cfr. deposizioni dei testi , ). Testimone_1 Testimone_2
In ogni caso, proprio la mancanza di un microchip, installato sull'animale, esclude la possibilità di raggiungere la piena prova in merito alla effettiva proprietà dell'asino. Alla luce di quanto sopra, vanno rigettate le domande per come proposte dalla parte attrice. Tenuto conto dell'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla parte convenuta, le spese si compensano per metà; la parte residua segue la soccombenza prevalente di parte attrice e si liquida in dispositivo, applicando i parametri minimi, tenuto conto della semplicità dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 28/2020 R.G., disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta le domande proposte dalla parte attrice. Dichiara compensate per metà le spese processuali;
- condanna la parte attrice al pagamento della parte residua- che liquida- già ridotta- in euro 5.500,00 per compensi, oltre accessori per legge. Così deciso in data 5.6.2024.
Il Giudice (Dr.ssa Concetta Alacqua)
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI PATTI VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO Il 05.06.2024, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa Concetta Alacqua, in funzione di Giudice monocratico – assistita nella redazione del presente verbale dal funzionario addetto UPP dott.ssa Giuseppina Cottone - viene chiamata la causa civile iscritta al n. 28/2020 R.G., promossa da:
, c.f.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/11/1986, rappresentato e difeso dall'Avv. Tino Scaffidi,
-ATTORE- CONTRO
, c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26/01/1982;
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
; C.F._3
, c.f. , nata a [...] il Controparte_3 C.F._4
03/03/1960; n.q. di eredi legittimi di , tutti rappresentati e difesi Persona_1 dall'Avv. Alvaro Riolo;
– CONVENUTI– Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams: l'avv. , per delega dell'avv. Riolo per i convenuti nonché l'avv. Scaffidi per la CP_1 parte attrice. L'avv. Scaffidi precisa che con le precedenti note depositate era stato richiesto termine per deposito di note conclusive, per cui rimette al giudice la decisine in merito ad un eventuale rinvio della causa. Il Giudice precisa che la causa viene oggi per la discussione. A questo punto l'avv. Scaffidi discute la causa, richiamando giurisprudenza della Cassazione. Precisa che è provata la proprietà dell'asino in capo a , richiamando le Persona_1 deposizioni testimoniali rese in fase istruttoria ed anche in sede penale. Insiste nelle domande, di cui all'atto introduttivo con condanna dei convenuti, quali eredi di Per_1
al risarcimento dei danni subiti dal proprio assistito.
[...]
Riguardo al quantum richiesto sottolinea che non è stato contestato dalle controparti.
Precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa ed insiste nell'accoglimento delle proprie domande, anche quelle istruttorie.
pagina 1 di 7 L'Avv. discute brevemente la causa e nega che sia stata provata la proprietà CP_1 dell'asino o la custodia in capo al de cuius. Peraltro, lo stesso , giunto sul posto solo successivamente all'arrivo dei Persona_1 carabinieri ha negato la proprietà dell'asino. Chiede pertanto il rigetto delle domande avversarie, precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa. L'avv. Scaffidi si riporta inoltre al contenuto delle note del 22.9.2022. All'odierna udienza da remoto, svolta ex art. 127-bis c.p.c., Il G.I. Pronuncia la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IN FATTO ED IN DIRITTO conveniva gli eredi legittimi di per Parte_1 Persona_1 chiedere l'accertamento della responsabilità extracontrattuale di quest'ultimo e la conseguente condanna al risarcimento del danno non patrimoniale. Rilevava:
- di essere rimasto vittima, l'11.08.2012, intorno alle 2:15, di un incidente stradale, a bordo della moto “Honda Hornet 600” di proprietà del padre insieme alla fidanzata
, sulla Via Regione Siciliana del Comune di Piraino, a seguito Controparte_4 della collisione con un asino, riversatosi improvvisamente sulla carreggiata;
- di aver riportato diverse lesioni, come documentato dal Ctp Prof. ; Persona_2 lesioni che avevano concretizzato un danno biologico temporaneo di trecento giorni (30 al 100%, 70 al 75%, 100 al 50% e 100 al 30%) e un danno lavorativo temporaneo assoluto di trecentosessanta giorni, alla fine del quale l'attore aveva anche perso il posto di lavoro;
- che, a guarigione avvenuta, era residuato un danno biologico permanente del 23% e un'invalidità lavorativa permanente del 45%;
- che l'asino era di proprietà di , come accertato poi Persona_1 successivamente anche nel corso delle indagini preliminari, aperte a seguito della querela sporta dall'attore per il reato di lesioni colpose;
- che nel corso delle indagini era stata accertata la negligenza e l'imprudenza del suddetto proprietario, il quale non aveva adottato le opportune cautele per impedire che l'animale invadesse la carreggiata stradale;
- che il processo di primo grado di fronte al Giudice di Pace di S. Angelo si era concluso con la condanna di alla pena di € 1.000,00 di multa e al Persona_1 risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite;
- che avverso tale sentenza era stato proposto appello;
- che nelle more l'imputato era deceduto e pertanto il Tribunale aveva dichiarato di non doversi procedere per estinzione del reato.
pagina 2 di 7 Chiedeva l'accertamento della proprietà dell'asino in capo a e Persona_1 della sua responsabilità e, di conseguenza, la condanna degli eredi legittimi del reo defunto, , al risarcimento di un danno globale, patrimoniale e non Persona_1 patrimoniale, di € 350.000,00. I convenuti si costituivano in giudizio, con comparsa, depositata in data 27.10.2020, eccependo, in via preliminare, la violazione degli artt. 81 e 82 c.p.c. e quindi la nullità dell'atto di citazione per mancanza della procura alle liti. Eccepivano altresì l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex D.lgs. 132/2014. Rilevavano di essere stati erroneamente citati in giudizio, dovendo piuttosto l'attore citare in giudizio il quale proprietario/custode avente l'obbligo di Controparte_5 adottare tutte le misure idonee ed adeguate per escludere ogni ipotesi di pericolo. Eccepivano ancora l'intervenuta estinzione del reato per morte dell'imputato. Contestavano l'idoneità delle prove raccolte nel corso del precedente procedimento penale e la mancanza di prova su chi avesse causato l'incidente, nonché la ricostruzione dei fatti di parte attrice. In ogni caso, rilevavano che in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un veicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorresse con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma I, cod. civ. (anche nel caso che il danneggiato non fosse un terzo ma lo stesso conducente, in quanto applicabile a tutti i soggetti che subiscono danni dalla circolazione). Chiedevano pertanto il rigetto di tutte le domande attoree.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale e ritenuta matura per la decisone veniva rinviata all'odierna odierna, svolta da remoto ai sensi dell'art. ex art. 127-bis c.p.c. e decisa con la presente sentenza.
*** L'eccezione di nullità dell'atto di citazione, per mancanza della relativa procura alle liti, è ammissibile, in quanto rilevabile d'ufficio dal giudice e, pertanto, non rientrante tra le eccezioni la cui proposizione è preclusa alla parte resistente costituitasi tardivamente ai sensi dell'art. 167 c.p.c.. L'eccezione è, tuttavia, infondata, dal momento che la suddetta procura risulta depositata al telematico tra gli allegati di parte attrice. L'art. 83 cpc dispone al secondo comma che “la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della Giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”. pagina 3 di 7 Nel caso di specie, la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo con atto separato e il difensore si è costituito telematicamente, depositando contestualmente la suddetta procura cartacea firmata digitalmente. La mancata congiunzione materiale della procura all'atto di citazione notificato non determina quindi nullità dell'atto di citazione. Parimenti infondata, ancorché ammissibile, è l'eccezione proposta dalla stessa parte convenuta circa la propria carenza di legittimazione passiva. I convenuti sostengono nei propri atti che dovesse essere citata in giudizio il CP_5
quale proprietario/custode della strada avente l'obbligo di adottare tutte le
[...] misure idonee ed adeguate per escludere ogni ipotesi di pericolo, ivi incluse le recinzioni per evitare l'invasione della carreggiata da parte degli animali. Invero, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per danno causato da un animale in custodia potrebbe essere ascritta all'Ente pubblico al quale viene affidato il controllo del territorio su cui la fiera si muove allorquando si tratti di un animale randagio;
nell'ipotesi, invece, in cui il danno sia provocato da un animale domestico, come nella fattispecie in esame, la responsabilità è imputabile al proprietario o al custode della bestia. In ogni caso, anche qualora non fosse accertato che si tratti di un animale domestico, la Corte di Cassazione, consolidando un orientamento già in precedenza espresso, ha recentemente chiarito che in ipotesi di incidenti avvenuti su strade diverse dalle
è impossibile ascrivere l'evento dannoso ad una responsabilità riconducibile Org_1 al novero della custodia ex art 2051c.c., perché configurare un potere di controllo dell'Ente così vasto da garantire che la possibilità di un “attraversamento” animale non possa prodursi, non è praticabile nella realtà concreta (Cass. civ., Sez. III, sentenza n.
12112/2020). L'eccezione di carenza di legittimazione passiva dei convenuti deve, pertanto, essere rigettata. Nel merito, si osserva che l'estinzione del reato in sede penale per morte del reo, intervenuta prima dell'irrevocabilità della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale (Cass. Pen, Sez. III, sentenza n. 20864/2017). L'anzidetta estinzione del reato, tuttavia, non coinvolge le obbligazioni civili relative al risarcimento del danno, il pagamento delle spese processuali e l'esecuzione della confisca, dal momento che si riferiscono non tanto al reo quanto al suo patrimonio, restando ferma, pertanto, la possibilità per la persona danneggiata dal reato di agire in sede civile nei confronti degli eredi legittimi del defunto per ottenere il risarcimento del danno conseguente al reato, ancorché estinto. Come detto in precedenza, l'azione proposta è qualificabile come azione di risarcimento del danno causato da animali, disciplinata all'art. 2051 c.c. ed è alla luce di quanto sopra detto ammissibile. Il proprietario o colui che detiene l'animale ha un obbligo di custodia dello stesso, dovendo sorvegliare affinché non provochi danni a terzi.
pagina 4 di 7 Nel caso in cui quindi l'animale, sfuggendo dalla sorveglianza, provochi un incidente stradale, la responsabilità ricade, qualora si tratti di un animale domestico, sul proprietario o su colui che lo detiene al momento dell'occorso. La responsabilità prescritta dall'art. 2051 c.c. è una responsabilità oggettiva, in quanto, facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (Cass. civ., Sez. III, n. 10402/2016). In tal caso si viene quindi a determinare un'inversione dell'onere probatorio. L'attore deve infatti offrire la prova del nesso causale fra l'animale e l'evento lesivo, nonché la proprietà o la detenzione dell'animale, non anche della responsabilità del proprietario o detentore, che è presunta. Il convenuto, invece, può superare la presunzione di responsabilità solo dimostrando l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito. Nel caso in esame, relativamente alla proprietà dell'animale, il veterinario accorso sul luogo dell'incidente, Dott. ha accertato l'assenza di microchip, Persona_3 essendone l'animale sprovvisto (così si legge nel Verbale di accertamento dei luoghi e dei fatti redatto dalla Stazione dei Carabinieri di Floresta, allegato al fascicolo di parte convenuta). Per provare che l'asino fosse di proprietà di , parte attrice ha Persona_1 allegato le Sit della Stazione dei Carabinieri di Floresta, nonché i verbali di udienza del giudizio penale di primo grado, svolto presso il Gdp di Sant'Angelo di Brolo, Sezione penale, contenenti le dichiarazioni rese dai testi escussi. Sono stati in particolare chiamati a testimoniare in tale giudizio , Parte_1 odierno attore, , fidanzata dell'attore e anch'ella coinvolta Controparte_4 nell'incidente, e , rispettivamente madre e padre di Persona_4 Persona_5
. CP_4
Sulla utilizzabilità in sede civile di tali dichiarazioni, la giurisprudenza ritiene, ormai in modo pressoché unanime, che, mancando nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 22580 /2018; Cass. civ., Sez. 2
- , Sentenza n. 1593/2017). L'apprezzamento del rilievo probatorio conferito alle dichiarazioni assunte in sede penale avviene legittimamente a conclusione del giudizio civile, se questo si è svolto nel regolare contraddittorio delle parti: il giudice di merito può rivalutare l'intero quadro probatorio, senza limitarsi a recepire le conclusioni del giudice penale e senza neppure pagina 5 di 7 attribuire un peso decisivo (o prevalente) alle dichiarazioni degli informatori, dovendone vagliare la rilevanza nel raffronto con le restanti risultanze probatorie (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 18025/2019).
Gli atti relativi alla fase delle indagini preliminari, nonché i verbali di prova in sede penale costituiscono dunque nel processo civile delle prove c.d. atipiche, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o di argomenti di prova. Anche il presente giudizio è stato istruito mediante interrogatorio formale e prova testimoniale e sono stati escussi testimoni sia di parte attrice che di parte convenuta. Si provvederà pertanto ad esaminare nel complesso tutte le risultanze istruttorie. Non sono emersi elementi di prova tali da ritenere accertata la proprietà dell'asino in capo al de cuius degli odierni convenuti. In particolare, sono stati chiamati a testimoniare nel presente giudizio, per la parte attrice
, fidanzata dell'attore e anch'ella coinvolta nell'incidente, Controparte_4 CP_6
e , rispettivamente fratello e padre di , e
[...] Controparte_7 CP_4 [...]
; per la parte convenuta sono stati escussi quali testimoni CP_8 Persona_3
, , , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
. Testimone_5
E' emersa una evidente contraddittorietà tra le varie deposizioni rese dai testimoni escussi, alla luce delle quali non può dirsi raggiunta la prova in merito alla proprietà e/o custodia dell'animale che ha causato il sinistro. In particolare, il testimone escusso all'udienza del 19.5.2023, ha CP_6 espressamente riferito che: “Vera la circostanza di cui alla lettera Q. Quando è arrivato il sig. ha confermato che l'asino gli apparteneva ma non ha detto Persona_1 che il predetto animale lo teneva semplicemente in custodia. Ciò ho sentito con le mie orecchie”. Senonchè, il testimone , escusso all'udienza del 16.6.2023, Testimone_6 [...] all'epoca dei fatti in servizio alla stazione dei Carabinieri di Floresta, ha Tes_7 espressamente riferito che: “Sono giunto sul posto alle ore 3.00 e già vi era l'ambulanza… è arrivato sul posto intorno alle 4.00 e non so da Parte_2 chi sia stato chiamato. Il sig. ci ha dichiarato di non essere il Persona_1 proprietario ma di esser disposto a prendersene cura e a custodirlo in luogo di sua proprietà…”. Inoltre, anche dalle altre testimonianze rese in giudizio da altri testimoni escussi è emersa l'assoluta incertezza in merito all'effettiva proprietà dell'asino. Il testimone escusso all'udienza del 16.6.2023, ha Testimone_1 espressamente dichiarato che: “Il sig. aveva due fondi, uno in c/da (basso) CP_1 Per_6 dove c'era solo un cane e un altro in c/da (alto) dove custodiva un'asina”. Ed Per_7 ancora ha espressamente riferito che: “I giorni prima del sinistro il sig. Persona_1 aveva solamente il suo asino. Il sig. ha sempre avuto un solo Persona_1 asino, solo dopo l'incidente gli è stato dato in custodia un asino non suo, di razza uguale al suo e si diversificava dal suo solo perchè ammaccato sul volto”.
pagina 6 di 7 Il testimone , escusso all'udienza del 6.10.2023, ha Tes_8 Testimone_5 espressamente dichiarato che: “Io sono intervenuto sui luoghi per motivi di servizio in quanto i miei colleghi ritenevano che potessi riconoscere l'asino atteso che ero stato fidanzato molto tempo prima con la figlia del sig. e i miei colleghi Per_8 CP_1 avevano appreso da qualcuno presente già sui luoghi della possibilità che l'asino fosse del sig. . Escludo che fosse l'asino di perché non mi ha riconosciuto invece CP_1 CP_1
l'asino di lo conoscevo da tempo e lui riconosceva me. Non mi recavo al fondo in CP_1 cui c'era l'asina da un paio di giorni nonostante io avessi interrotto il fidanzamento con la figlia da un paio di mesi. Ero rimasto in ottimi rapporti e mi recavo sul terreno spesso. Il fondo era recintato…” Alla luce della contraddittorietà per come emersa dalle risultanze istruttorie non può ritenersi raggiunta la prova in merito alla proprietà dell'asino. Peraltro, nulla esclude che l'animale che ha causato il sinistro provenisse dal maneggio che si trovava nei pressi, per come dichiarato dai testimoni escussi nel presente giudizio (cfr. deposizioni dei testi , ). Testimone_1 Testimone_2
In ogni caso, proprio la mancanza di un microchip, installato sull'animale, esclude la possibilità di raggiungere la piena prova in merito alla effettiva proprietà dell'asino. Alla luce di quanto sopra, vanno rigettate le domande per come proposte dalla parte attrice. Tenuto conto dell'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla parte convenuta, le spese si compensano per metà; la parte residua segue la soccombenza prevalente di parte attrice e si liquida in dispositivo, applicando i parametri minimi, tenuto conto della semplicità dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 28/2020 R.G., disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta le domande proposte dalla parte attrice. Dichiara compensate per metà le spese processuali;
- condanna la parte attrice al pagamento della parte residua- che liquida- già ridotta- in euro 5.500,00 per compensi, oltre accessori per legge. Così deciso in data 5.6.2024.
Il Giudice (Dr.ssa Concetta Alacqua)
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