Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 11/03/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00873/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01404/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1404 del 2021, proposto da
Cof Lanzo Hospital S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli e Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del Presidente della g.r. pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Emilia Moretti e Marinella Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ats Insubria, non costituita in giudizio;
nei confronti
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
in parte qua , della D.G.R. della Lombardia XI/4773/2021 (“ Determinazioni in ordine alla negoziazione 2021 e ulteriori determinazioni in ambito sanitario e sociosanitario ”) recante le regole per l'assegnazione delle risorse finanziarie agli erogatori pubblici e privati accreditati per le prestazioni di ricovero e ambulatoriali per l'anno 2021;
degli atti presupposti, connessi, preordinati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 21 febbraio 2025, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
1. La società ricorrente, titolare dell’omonima struttura sanitaria, sita in Alta Valle Intelvi, in provincia di Como, e accreditata con il Servizio Sanitario Regionale della Lombardia, da molti anni a contratto con l’ATS dell’Insubria per l’erogazione in regime di gratuità di prestazioni sanitarie sia di ricovero e cura che di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, ha impugnato, articolando plurime censure, alcune previsioni della D.G.R. della Lombardia XI/4773/2021 (“ Determinazioni in ordine alla negoziazione 2021 e ulteriori determinazioni in ambito sanitario e sociosanitario ”) recante le regole per l'assegnazione delle risorse finanziarie agli erogatori pubblici e privati accreditati per le prestazioni di ricovero e ambulatoriali per l'anno 2021.
1.1. La ricorrente ha esteso l'impugnazione alla delibera della ATS dell’Insubria di approvazione del contratto sanitario relativo all’esercizio 2021, nonché al contratto medesimo, sottoscritto con la predetta ATS, nella parte in cui tali atti recepiscono, ai fini dello stanziamento del budget individuale della ricorrente, le censurate previsioni della DGR XI/4773/2021.
2. Ha resistito al gravame la Regione Lombardia, mentre l'ATS non si è costituita in giudizio.
3. Con memoria depositata in vista dell’udienza di merito (ovvero in data 15 gennaio 2025), parte ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi di ricorso, salvo che per il secondo e terzo mezzo, per i quali ha rimarcato la cessazione della materia del contendere.
4. All’udienza straordinaria del 21 febbraio 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
5. L’intero ricorso può essere dichiarato improcedibile.
5.1. A riguardo, il Collegio osserva che:
- per costante giurisprudenza, la pronuncia di cessazione della materia del contendere, di cui all'art. 34, comma 5, c.p.a., definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio, allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato;
- detta pronuncia presuppone, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, mentre la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse segue al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, di carattere non satisfattivo ma tale da rendere comunque inutile l'annullamento dell'atto impugnato (cfr., ex multis , T.A.R Lombardia, Milano, sez. V, 14 dicembre 2023, n. 3041; Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2023, n. 302);
- l'elisione di uno solo ovvero di alcuni profili di illegittimità della delibera impugnata non può condurre alla declaratoria di "parziale" cessazione della materia del contendere, in quanto il provvedimento avversato è rimasto, per altro aspetto, lesivo per la ricorrente, sicché l'interesse legittimo fatto valere con il ricorso non è stato pienamente soddisfatto (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. V, 21 novembre 2023, n. 2747, id. 14 dicembre 2023, n. 3041).
6. Così stando le cose, il Collegio ritiene che nel complesso, sia per effetto delle sopravvenienze processuali, sia per via della dichiarazione della ricorrente di non aver più interesse alla coltivazione di alcune censure, il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse ex art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a..
7. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione dell’evoluzione della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO