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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/11/2025, n. 3102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3102 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 21.11.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dall'avv. Floriana Ancona Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli avv. CP_1
NI ND, F. MÀ e R. TI
Resistente
OGGETTO: maggiorazione ex art. 38 l. 448/01 e maggiorazione sociale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 04.04.2024 la ricorrente - premesso di essere titolare di assegno di invalidità civile, di essere divorziata senza assegno di mantenimento e di aver percepito per l'anno 2023 redditi per € 5.296,00 e per l'anno 2024 l'importo di €
750,00 a titolo di ratei Naspi di gennaio e febbraio – a fronte della trasformazione dell'assegno di invalidità civile in assegno sociale con decorrenza febbraio 2024 si doleva del mancato riconoscimento dell'incremento al milione ex art. 38 l.
448/2001, richiesto all' con domanda del 30.01.2024. CP_1
L' motivava il rigetto con il superamento del limite reddituale da parte della CP_2 ricorrente.
Questa, ritenendo di possedere i requisiti di legge, anagrafici, contributivi e reddituali agiva in giudizio per ottenere l'accertamento del proprio diritto a percepire la maggiorazione al milione ex art. 38 l. 448/01 e le maggiorazioni sociali ex l. 544/88 con decorrenza dal mese successivo al compimento del 67° anno di età (febbraio 2024), con condanna dell' al relativo pagamento, oltre accessori e CP_1 spese di lite. Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, contestava quanto dedotto CP_1 da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, era discussa oralmente all'odierna udienza e, ritenuta matura per la decisione, era decisa con separata sentenza contestuale.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Sul tema si osserva che l'incremento al milione è una particolare maggiorazione sociale, introdotta dal 1° gennaio 2002, dall'articolo 38 della legge 448/2001 che spetta ai titolari di trattamenti previdenziali a qualsiasi titolo erogati dall'assicurazione generale obbligatoria e dai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi
(comprese le pensioni ai superstiti); ai titolari di prestazioni assistenziali quali l'assegno sociale, la pensione sociale (anche sostitutivi delle prestazioni di invalidità civile), nonchè agli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi civili assoluti.
Per poter accedere al beneficio in questione è necessario possedere i requisiti anagrafici, sanitari e reddituali prescritti dalla legge.
In primo luogo, per ottenere la maggiorazione è necessario, di regola, avere un'età anagrafica di almeno 70 anni anche se questo requisito può essere ridotto, dal momento che il co. 3 dell'art. 38 l. 448/01 dispone che “l'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio”.
Nel caso di specie la ricorrente, al momento della presentazione della domanda in sede amministrativa, era in possesso del requisito anagrafico per accedere al beneficio richiesto avendo compiuto il 67° anno di età. Difatti, ai sensi dell'art 38 co. 3 cit., applicando la citata riduzione di 1 anno ogni 5 anni di contribuzione, la ricorrente può beneficiare della riduzione di 3 anni del limite anagrafico di accesso al beneficio, essendo in possesso di 15 anni di contribuzione (cfr. estratto contributivo).
Con riferimento al requisito reddituale, occorre premettere che, per l'individuazione del reddito di riferimento da valutare per il superamento delle soglie di legge, l'art. 35 co. 8 e 9 d.l. 207/2008 dispone che “ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva”.
Trattandosi di riconoscimento e prima liquidazione della maggiorazione al milione il reddito di riferimento da considerare ai fini del superamento delle soglie di legge
è quello prodotto nell'anno 2024, ossia nell'anno in corso al momento della domanda e non quello relativo all'anno precedente.
Inoltre, occorrerà tener conto dei limiti reddituali previsti per i richiedenti non coniugati, essendo la ricorrente divorziata come da sent. n. 2443/2022 emessa dal
Tribunale di Taranto in data 04.10.2022 (cfr. all. ricorr.). Occorrerà, dunque, valutare, ai fini della sussistenza del requisito reddituale, il solo reddito personale della ricorrente.
Con riferimento agli specifici limiti reddituali, per ottenere la maggiorazione c.d. al milione il reddito personale annuo del richiedente per l'anno 2024 deve risultare inferiore a € 6.947,33 per avere diritto alla maggiorazione per intero e ad € 9.555,65 per conseguire la maggiorazione nell'importo ridotto. L'importo dell'aumento viene determinato in misura intera o ridotta così da non comportare il superamento dei limiti di reddito previsti della concessione del beneficio. Pertanto, se i redditi dei soggetti titolari sono tali che, se applicato per intero l'aumento dovuto, si superano i limiti di reddito previsti per avere diritto all'aumento medesimo, l'importo della maggiorazione sarà determinato dalla differenza tra l'ammontare del limite di reddito ed il reddito percepito dal richiedente diviso 13 mensilità.
Se già la somma tra i redditi posseduti e il beneficio assistenziale di invalidità civile percepito, al netto della maggiorazione richiesta, determina il superamento delle predette soglie di reddito nessuna maggiorazione potrà essere riconosciuta.
Infatti, ai fini della concessione dell'incremento al milione, bisogna prendere in considerazione i redditi di qualsiasi natura (anche quelli esenti da Irpef) con l'esclusione del reddito della casa di abitazione di cui è proprietario il pensionato o il coniuge, delle pensioni di guerra, dell'indennità di accompagnamento, dell'importo aggiuntivo, dei trattamenti di famiglia (cfr: Circolare Inps 17/2002).
Ciò comporta, appunto, che se la somma dei redditi posseduti dal richiedente, comprensivi della prestazione assistenziale percepita (nel caso di specie: assegno sociale), supera i limiti di reddito personale previsti per legge, alcun incremento potrà essere riconosciuto. Qualora, invece, i redditi posseduti (sempre comprensivi della prestazione assistenziale) non superano i limiti di reddito prescritti,
l'incremento sarà riconosciuto in misura piena o ridotta fino a raggiungimento del limite di reddito.
Ebbene, nel caso di specie, si osserva che la ricorrente ha percepito, con decorrenza febbraio 2024, l'assegno sociale nella misura di € 534,41 come affermato dall' CP_1 in memoria.
Peraltro, come affermato dalla stessa ricorrente, questa risulta aver percepito nell'anno 2024 il pagamento dei ratei di Naspi relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 per un complessivo importo di € 982,67 (cfr. all. cassetto CP_1 previdenziale da cui si evince il pagamento di € 493,07 ed € 489,60 a titolo di ratei
Naspi di gennaio e febbraio 2024).
Ne deriva che per l'anno 2024 la ricorrente ha percepito un reddito complessivo superiore rispetto alla soglia di € 6.947,33 per avere diritto alla maggiorazione ex art. 38 l. 448/01 in misura piena (reddito complessivo di € 6.947,33 (assegno sociale € 534,41 x13) + € 982,67 ratei Naspi = € 7.930).
Il reddito della tuttavia, risulta inferiore alla soglia reddituale di € 9.555,65 Pt_1 per avere diritto alla maggiorazione in misura ridotta, con la conseguenza che la stessa ha diritto alla maggiorazione in questione in misura ridotta corrispondente alla differenza tra l'ammontare del limite di reddito ed il reddito percepito dal richiedente diviso 13 mensilità.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese del presente giudizio sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1.Accoglie il ricorso e condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, della CP_1 maggiorazione ex art. 38 l. 448/01 con decorrenza da febbraio 2024 in misura ridotta corrispondente alla differenza tra l'ammontare del limite di reddito ed il reddito percepito dal richiedente diviso 13 mensilità;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 900,00, CP_1 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione;
Taranto, 21.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 21.11.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dall'avv. Floriana Ancona Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli avv. CP_1
NI ND, F. MÀ e R. TI
Resistente
OGGETTO: maggiorazione ex art. 38 l. 448/01 e maggiorazione sociale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 04.04.2024 la ricorrente - premesso di essere titolare di assegno di invalidità civile, di essere divorziata senza assegno di mantenimento e di aver percepito per l'anno 2023 redditi per € 5.296,00 e per l'anno 2024 l'importo di €
750,00 a titolo di ratei Naspi di gennaio e febbraio – a fronte della trasformazione dell'assegno di invalidità civile in assegno sociale con decorrenza febbraio 2024 si doleva del mancato riconoscimento dell'incremento al milione ex art. 38 l.
448/2001, richiesto all' con domanda del 30.01.2024. CP_1
L' motivava il rigetto con il superamento del limite reddituale da parte della CP_2 ricorrente.
Questa, ritenendo di possedere i requisiti di legge, anagrafici, contributivi e reddituali agiva in giudizio per ottenere l'accertamento del proprio diritto a percepire la maggiorazione al milione ex art. 38 l. 448/01 e le maggiorazioni sociali ex l. 544/88 con decorrenza dal mese successivo al compimento del 67° anno di età (febbraio 2024), con condanna dell' al relativo pagamento, oltre accessori e CP_1 spese di lite. Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, contestava quanto dedotto CP_1 da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, era discussa oralmente all'odierna udienza e, ritenuta matura per la decisione, era decisa con separata sentenza contestuale.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Sul tema si osserva che l'incremento al milione è una particolare maggiorazione sociale, introdotta dal 1° gennaio 2002, dall'articolo 38 della legge 448/2001 che spetta ai titolari di trattamenti previdenziali a qualsiasi titolo erogati dall'assicurazione generale obbligatoria e dai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi
(comprese le pensioni ai superstiti); ai titolari di prestazioni assistenziali quali l'assegno sociale, la pensione sociale (anche sostitutivi delle prestazioni di invalidità civile), nonchè agli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi civili assoluti.
Per poter accedere al beneficio in questione è necessario possedere i requisiti anagrafici, sanitari e reddituali prescritti dalla legge.
In primo luogo, per ottenere la maggiorazione è necessario, di regola, avere un'età anagrafica di almeno 70 anni anche se questo requisito può essere ridotto, dal momento che il co. 3 dell'art. 38 l. 448/01 dispone che “l'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio”.
Nel caso di specie la ricorrente, al momento della presentazione della domanda in sede amministrativa, era in possesso del requisito anagrafico per accedere al beneficio richiesto avendo compiuto il 67° anno di età. Difatti, ai sensi dell'art 38 co. 3 cit., applicando la citata riduzione di 1 anno ogni 5 anni di contribuzione, la ricorrente può beneficiare della riduzione di 3 anni del limite anagrafico di accesso al beneficio, essendo in possesso di 15 anni di contribuzione (cfr. estratto contributivo).
Con riferimento al requisito reddituale, occorre premettere che, per l'individuazione del reddito di riferimento da valutare per il superamento delle soglie di legge, l'art. 35 co. 8 e 9 d.l. 207/2008 dispone che “ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva”.
Trattandosi di riconoscimento e prima liquidazione della maggiorazione al milione il reddito di riferimento da considerare ai fini del superamento delle soglie di legge
è quello prodotto nell'anno 2024, ossia nell'anno in corso al momento della domanda e non quello relativo all'anno precedente.
Inoltre, occorrerà tener conto dei limiti reddituali previsti per i richiedenti non coniugati, essendo la ricorrente divorziata come da sent. n. 2443/2022 emessa dal
Tribunale di Taranto in data 04.10.2022 (cfr. all. ricorr.). Occorrerà, dunque, valutare, ai fini della sussistenza del requisito reddituale, il solo reddito personale della ricorrente.
Con riferimento agli specifici limiti reddituali, per ottenere la maggiorazione c.d. al milione il reddito personale annuo del richiedente per l'anno 2024 deve risultare inferiore a € 6.947,33 per avere diritto alla maggiorazione per intero e ad € 9.555,65 per conseguire la maggiorazione nell'importo ridotto. L'importo dell'aumento viene determinato in misura intera o ridotta così da non comportare il superamento dei limiti di reddito previsti della concessione del beneficio. Pertanto, se i redditi dei soggetti titolari sono tali che, se applicato per intero l'aumento dovuto, si superano i limiti di reddito previsti per avere diritto all'aumento medesimo, l'importo della maggiorazione sarà determinato dalla differenza tra l'ammontare del limite di reddito ed il reddito percepito dal richiedente diviso 13 mensilità.
Se già la somma tra i redditi posseduti e il beneficio assistenziale di invalidità civile percepito, al netto della maggiorazione richiesta, determina il superamento delle predette soglie di reddito nessuna maggiorazione potrà essere riconosciuta.
Infatti, ai fini della concessione dell'incremento al milione, bisogna prendere in considerazione i redditi di qualsiasi natura (anche quelli esenti da Irpef) con l'esclusione del reddito della casa di abitazione di cui è proprietario il pensionato o il coniuge, delle pensioni di guerra, dell'indennità di accompagnamento, dell'importo aggiuntivo, dei trattamenti di famiglia (cfr: Circolare Inps 17/2002).
Ciò comporta, appunto, che se la somma dei redditi posseduti dal richiedente, comprensivi della prestazione assistenziale percepita (nel caso di specie: assegno sociale), supera i limiti di reddito personale previsti per legge, alcun incremento potrà essere riconosciuto. Qualora, invece, i redditi posseduti (sempre comprensivi della prestazione assistenziale) non superano i limiti di reddito prescritti,
l'incremento sarà riconosciuto in misura piena o ridotta fino a raggiungimento del limite di reddito.
Ebbene, nel caso di specie, si osserva che la ricorrente ha percepito, con decorrenza febbraio 2024, l'assegno sociale nella misura di € 534,41 come affermato dall' CP_1 in memoria.
Peraltro, come affermato dalla stessa ricorrente, questa risulta aver percepito nell'anno 2024 il pagamento dei ratei di Naspi relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2024 per un complessivo importo di € 982,67 (cfr. all. cassetto CP_1 previdenziale da cui si evince il pagamento di € 493,07 ed € 489,60 a titolo di ratei
Naspi di gennaio e febbraio 2024).
Ne deriva che per l'anno 2024 la ricorrente ha percepito un reddito complessivo superiore rispetto alla soglia di € 6.947,33 per avere diritto alla maggiorazione ex art. 38 l. 448/01 in misura piena (reddito complessivo di € 6.947,33 (assegno sociale € 534,41 x13) + € 982,67 ratei Naspi = € 7.930).
Il reddito della tuttavia, risulta inferiore alla soglia reddituale di € 9.555,65 Pt_1 per avere diritto alla maggiorazione in misura ridotta, con la conseguenza che la stessa ha diritto alla maggiorazione in questione in misura ridotta corrispondente alla differenza tra l'ammontare del limite di reddito ed il reddito percepito dal richiedente diviso 13 mensilità.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese del presente giudizio sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1.Accoglie il ricorso e condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, della CP_1 maggiorazione ex art. 38 l. 448/01 con decorrenza da febbraio 2024 in misura ridotta corrispondente alla differenza tra l'ammontare del limite di reddito ed il reddito percepito dal richiedente diviso 13 mensilità;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 900,00, CP_1 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione;
Taranto, 21.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli