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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/05/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2008/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Angelo Scarpati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2008/2024 R.G., avente ad oggetto: azione di accertamento della qualità di erede
TRA
e per essa quale mandataria, la , in Parte_1 Parte_2 pers. del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliate in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 20, presso lo studio dell'avvocato Antonella Arpaia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
RICORRENTI
E
, nato a [...] il [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: accertamento della qualità di erede.
Conclusioni: come da documentazione depositata in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la e per essa quale Parte_1 mandataria, la società , in persona del Parte_2 procuratore speciale, convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, e CP_1
, nella qualità di possessori del cespite immobiliare sito in Boscoreale (NA), CP_2 alla Via Settetermini n. 60, al fine di accertarne la qualità di eredi di , Persona_1 nato a [...] il [...], e nata a [...] il 15- Persona_2
10-1948, deceduti rispettivamente nelle date 27-12-2012 e 28-03-2014.
A tal fine, premettevano che: con atto del 14-09-1993, l'Istituto Nazionale di Credito
Edilizio S.p.A. concedeva ai signori e , entrambi residenti in Persona_1 Persona_2
Boscoreale, alla Via Settetermini n. 41 (ex 60), un mutuo fondiario della durata di anni dieci, del valore pari ad euro 36.151,98 (vecchie lire 70.000.000) (cfr. doc. sub. 7). A garanzia di tale credito veniva iscritta ipoteca, con atto del 15-09-1993, presso la
Conservatoria RRII di NAPOLI/2 (cfr. doc. sub. 8), numeri 28424/3179, ritualmente rinnovata in data 11-04-2013 (cfr. doc. sub. 9), sul bene immobile di proprietà dei mutuatari, sito in Boscoreale alla Via Settetermini n. 41 (ex 60). Con atto di erogazione a saldo e quietanza del 20-12-1993, i mutuatari dichiaravano di riscuotere la somma di lire
70.000.000, rep. 3268 racc. 623 (cfr. doc. sub. 10).
Ebbene, il Banco BPM S.P.A. ha ceduto pro-soluto, in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 28 dicembre 2018, alla società i crediti individuabili in base ai Parte_1 criteri indicati nel contratto stesso;
con atto per Notar Notaio in Persona_3
Roma, in data 22 marzo 2023, rep. n. 20088/9857, la conferiva Parte_1 procura speciale alla ”, società soggetta Parte_2 all'attività di direzione e coordinamento di appartenente al “Gruppo Parte_2
Gardant” ed autorizzata a svolgere l'attività di recupero crediti.
Tutto ciò premesso, l'istante, in forza di tale contratto di mutuo, precisava di aver intrapreso procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, recante il numero
245/1998, nei confronti di e con domanda che veniva Persona_1 Persona_2 dichiarata improcedibile, con provvedimento del 20-10-2015; che il 27-12-2012 e il 28-03-
2014 decedevano rispettivamente , nato a [...] il 19-12- Persona_1
1942, e , nata a [...] il [...] (cfr. doc. sub. 15 – Persona_2
2 certificati di morte). Per questo, la ricorrente chiariva che dalle ispezioni ipotecarie di aggiornamento, depositate in atti (cfr. doc. sub. 13 e 14), non emergeva alcuna denuncia di successione, e quindi il bene immobile sito nel Comune di Boscoreale, alla Via
Settetermini n. 41 (ex 60) –censito al foglio 15 particella 29 sub 1 – cat. A/3 – cl. 3 – vani
6 – mq 116 – RC € 356,36, risultava ancora intestato ai mutuatari deceduti. Orbene, attraverso l'estratto integrale di famiglia (doc. sub. 15 bis) l'istante risaliva al nucleo familiare di origine dei mutuatari, costituito dagli stessi e dai figli , nata a Persona_4
CA di AB (NA) il 6/09/1984 e residente in [...]; , nato a [...] il [...] e CP_3 residente in [...]; , nato Controparte_4
a Torre Annunziata (NA), il 5/03/1971 e residente in [...] – Int. 1; , nato a [...] il Controparte_5
17/04/1976 e residente in [...]; , nato a CP_1
CA Di AB (NA) il 15/08/1980 e residente in [...]; nato a [...] il [...] e residente CP_2 in Boscoreale (NA) alla Via Settetermini n. 60.
La ricorrente, quindi, dichiarava che tra gli stessi eredi, almeno fino alle date del 15-
16/04/2024 (giorni in cui venivano rilasciati i relativi certificati), soltanto e CP_1
si trovavano nel possesso del bene ipotecato in quanto ancora residenti in CP_2
Boscoreale alla Via Settetermini n. 60 - ora 41 (cfr. doc. sub. 16 – residenze e sub. 16 Bis stato di famiglia); dallo stato di famiglia, infatti, emergeva come essi fossero già ivi conviventi con i genitori.
Per queste ragioni, al fine di instaurare una procedura esecutiva, e munirsi di un titolo esecutivo idoneo alla trascrizione ex art. 2648 c.c., nonché colmare tutte le lacune nella continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c., l'istante chiedeva accertare la qualità di eredi di e , entrambi conviventi e residenti in [...] alla CP_1 CP_2
Via Settetermini n. 60 (ora 41), al fine di far dichiarare l'avvenuta accettazione da parte di questi ultimi dell'eredità di e a propria volta mutuatari ed ex Persona_1 Persona_2 proprietari del descritto immobile concesso in garanzia.
Il giudicante, vista la documentazione depositata in atti in data 06-06-2024, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti, e CP_1
, ne dichiarava la contumacia. CP_2
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 22-04-2025, il giudice riservava la causa in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
2. Nel merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito precisati.
Va premesso che, ad avviso dello scrivente, deve considerarsi legittimato ad agire in giudizio, per l'accertamento della qualità di erede, il creditore del de cuius che abbia interesse ad intraprendere, come in questo caso, procedura espropriativa immobiliare
3 avverso il cespite caduto in successione, e sul quale grava la causa legittima di prelazione ipotecaria (iscritta al momento della conclusione del contratto di mutuo, intercorso tra la società mutuante e e ). Persona_1 Persona_2
In ordine al riparto dell'onere della prova concernente l'azione di accertamento della qualità di erede, la Suprema Corte ha più volte ribadito che spetta a colui che agisce in giudizio nei confronti del preteso erede, per debiti del de cuius, l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede (cfr. Cass. ordinanza n. 13550 del 29 aprile 2022).
A tal fine, si evidenzia come l'apertura della successione, pur rappresentando un presupposto, non è sufficiente all'acquisto della qualità di erede, poiché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione espressa o tacita dell'eredità, che rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella qualità di erede (cfr. Cass. n.13639/2018 e Cass. n. 8053/2017).
Pertanto, nel presente giudizio, grava sulla la prova dei fatti Parte_1 costituitivi del proprio diritto, ossia dell'avvenuta accettazione espressa o tacita, da parte dei convenuti, dell'eredità dei de cuius e , nonché l'acquisto da Persona_1 Persona_2 parte dei primi della qualità di eredi.
Al fine di provare il proprio diritto, l'attrice depositava in atti: i certificati di morte di e (cfr. doc. sub. 15 – certificati di morte); il certificato Persona_1 Persona_2 anagrafico dello stato di famiglia, comprovante l'esistenza del rapporto di filiazione tra
, e i convenuti (sub. 16 Bis stato di famiglia); nonché, il Persona_1 Persona_2 certificato di residenza (cfr. doc. sub. 16) di e , fissata da CP_1 CP_2 entrambi nel comune di Boscoreale presso l'immobile sito alla Via Settetermini n. 60 (ora
41).
Tutto ciò premesso, deve dirsi che, nel caso di specie l'art. 566 c.c., in tema di successione legittima, detta una disciplina specifica secondo la quale i figli succedono al padre e alla madre in parti uguali. e , dunque, essendo figli dei CP_1 CP_2 defunti proprietari dell'immobile sito in Boscoreale, in assenza di testamento, sono chiamati all'eredità ex lege; orbene, la mancanza di prova dell'accettazione espressa dell'eredità, non osta al riconoscimento in capo ad essi della qualità di eredi, a maggior ragione se al momento della morte dei de cuius si trovavano nel possesso del bene ereditario.
Sul punto, giova ricordare come l'eredità si acquista con l'accettazione ex art. 459 c.c., e retroagisce al momento dell'apertura della successione che coincide con la morte del de cuius. L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio di inventario, ex art. 470 c.c., e può essere espressa o tacita ex art. 474 c.c.. Orbene,
l'accettazione può considerarsi tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art.476 c.c.). Il Codice civile non conferisce una definizione
4 specifica degli atti dai quali possa emergere univocamente la volontà di accettare tacitamente l'eredità, ma viene comunque recuperata in via interpretativa attraverso diverse pronunce giurisprudenziali. In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato, come “integrano accettazione tacita di eredità gli atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, mentre sono privi di rilevanza gli atti che, ammettendo come possibili altre interpretazioni, non denotano in maniera univoca una effettiva assunzione della qualità di erede, spetta al giudice di merito il relativo accertamento” (Cass. Ordinanza n. 10544/2024). Sul punto, la
Corte di legittimità ha stabilito che: "l'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476
c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede" (Cass. civ. sez.
6-2 del
1A.03.2021 n. 5569); e per di più che: "l'accettazione tacita di eredità, si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede;
può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile" (Cass. civ. sez. 2 n. 10796 dell'11.05.2009; conf.: Cass. civ. sez.
6-2 n. 22317 del 21.10.2014; Cass. civ. sez.
6-2 n.
11478 del 30.04.2021).
In merito all'iscrizione della residenza da parte dei figli presso l'unità immobiliare di proprietà dei genitori ormai defunti, deve ricordarsi come la Suprema Corte abbia pacificamente stabilito che tale circostanza “rileva quale accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 474 c.c.” (Corte di Cassazione Sez. II Civile, ordinanza n. 15301 del
17.07.2020). A tal proposito, infatti, si evidenzia come la Corte, in una successiva pronuncia, ha rafforzato tale considerazione, stabilendo che ai fini della prova dell'accettazione tacita dell'eredità assume rilevanza il dato oggettivo dell'essere stato il chiamato all'eredità rinvenuto, in diverse occasioni, all'interno dell'abitazione del de cuius
(senza che neppure si renda necessario fissarvi la residenza, atto sicuramente estrinsecante una manifestazione di volontà, seppure indiretta), nella sola consapevolezza che trattavasi di bene ereditario (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 21898 del 02/08/2024).
Dunque, provata la residenza dei convenuti presso il suddetto immobile, dall'estratto integrale dello stato di famiglia (doc. sub. 15 bis), è emerso, altresì, che e CP_1 erano, come precisato dall'attrice, conviventi con i genitori presso il CP_2 medesimo immobile e quindi, ad avviso di chi scrive, dovevano trovarsi nel possesso del bene già al momento della morte. A tal proposito, assume rilevanza anche la previsione normativa, ex art. 485 c.c., in virtù della quale “il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal giudice
5 di pace del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
In ogni caso, deve considerarsi sufficiente, ai fini della prova dell'accettazione tacita dell'eredità, l'atto volontario di fissazione della propria residenza presso l'ufficio anagrafe del Comune in cui è ubicato il bene immobile oggetto della successione.
Per queste ragioni, deve riconoscersi la qualità di eredi in capo a e CP_1 CP_2
ritenendosi in tale giudizio provata dall'attrice l'accettazione tacita da parte di
[...] questi ultimi dell'eredità dei genitori e , risultando l'iscrizione Persona_1 Persona_2 della residenza presso l'immobile sito in Boscoreale (NA), alla Via Settetermini n. 60 (ora
41), un comportamento concludente, tale da manifestare una chiara volontà in tal senso.
3. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai parametri minimi, tenuto conto del pregio delle difese e della natura meramente documentale della causa, secondo il criterio del disputatum (v. Cass. n. 28417/2018), con esclusione della fase istruttoria non espletata (cause di valore indeterminabile-complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, in persona del Giudice monocratico, dott. Angelo Scarpati, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
A. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara , nato a [...] il CP_1
15/08/1980, e , nato a [...] il [...], eredi, per intervenuta CP_2 accettazione tacita dell'eredità, di nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto in Boscoreale il 27-12-2012, e nata a [...] il [...] e Persona_2 deceduta in CA di AB il 28-03-2014;
B. Condanna e , in solido fra loro, al pagamento, in favore della CP_1 CP_2
e per essa quale mandataria, della , in Parte_1 Parte_2 pers. del legale rapp.te p.t., delle spese di lite che liquida in euro 545,00 per spese vive ed euro
2.906,00 per compensi, oltre rimborso generale delle spese al 15% ed oltre iva e cpa se dovuti.
Così deciso in Torre Annunziata, il 2.5.2025
Il giudice monocratico dott. Angelo Scarpati
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