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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 05/03/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. 129-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa Mariapia Parisi - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento ex artt. 41 e ss. CCII promosso da
(C.F. con sede in Austria (EE), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Helmuth Clementi ed elettivamente domiciliata in Bolzano, via Argentieri n. 2, presso lo studio di quest'ultimo;
(C.F. residente in [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Foschini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, via Dell'Aida n. 17;
(C.F. ) in qualità di titolare della ditta individuale Parte_2 C.F._3
ER Moto (C.F. con sede in Pianfei (CN) via Cuneo n. 103 e in qualità di socio P.IVA_1 amministratore della (C.F. ) con sede Controparte_2 P.IVA_2 in Pianfei (CN) via Cuneo n. 81/C, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Galvagno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cuneo, corso Alighieri n. 37
Contro
(C.F. ) con sede legale in Ravenna (RA) via Controparte_3 P.IVA_3 Faentina n. 121 CAP 48123, con il patrocinio dell'avv. Andrea Rossi ed elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), via Della Lirica n. 61, presso lo studio del presente difensore
***** visto il ricorso con cui , e hanno chiesto Parte_1 CP_1 Parte_2 pagina 1 di 5 l'apertura della liquidazione giudiziale di deducendo la Controparte_3 sussistenza di posizioni creditorie, rispettivamente, di € 33.821,49 (atto di precetto seguito all'emissione del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo n. 422/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 10.05.2024), € 6.500,08 (atto di precetto seguito all'emissione della sentenza n. 483/2023 del Giudice di
Pace di Ravenna in data 20.06.2023), ed € 25.404,30 (atto di precetto seguito all'emissione dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Cuneo r.g. 1460/2022 e 1436/2022); rilevato che il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la rituale costituzione della parte resistente, con memoria in data14.01.2025, con la quale la debitrice, previa la concessione di un termine a difesa, non ha formulato contestazioni o eccezioni relativamente alle altrui istanze;
vista, allora, la documentazione allegata ai ricorsi e letti gli atti dell'istruttoria ufficiosa;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento delle domande proposte, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, dato che la sede legale del debitore è sita in Ravenna, via Faentina n. 121 e non sussistono ragioni per collocare altrove la sede effettiva della società;
B) il debitore è imprenditore commerciale che esercitava attività di commercio al dettaglio di accessori per motocicli;
dalla visura in atti risulta la cancellazione dell'impresa individuale dal R.I. in data
19.08.2024 e permangono, quindi, le condizioni soggettive per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2, 33 e 121 CCII;
inoltre, in quanto specificamente onerata in forza del menzionato art. 121 CCII, la debitrice non ha fornito prova del possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
né è dato, in forza della documentazione contabile o fiscale presente al fascicolo, rilevare aliunde l'acquisizione di un tale riscontro dimensionale;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI ed avendo altresì svolto attività difensiva;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
all'uopo può rilevarsi come la totalità dei debiti erariali già avviati all'esattoria per la riscossione coattiva ammonti ad € 263.361,61, mentre il debito nei confronti delle parti ricorrenti risulta pari a complessivi € 65.725,87, così per un totale di € 329.087,48;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII. A tal proposito, può essere utile rilevare come la definizione contenuta all'art. 2 c. 1 lett. b) CCII (“lo stato del debitore che si manifesti con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”) ricalchi sostanzialmente quella elaborata sulla scorta dell'abrogato art. 5 l. fall., sicché può ribadirsi che l'insolvenza si realizzi in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. Cass. 7252/2014 “(…) il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre
pagina 2 di 5 beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte
l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio”).
Ciò precisato, è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile, oltre da quanto rappresentato dal ricorrente in punto di inadempimento della propria posizione creditoria, dai seguenti fatti esteriori:
- dalla sussistenza di una debitoria erariale iscritta a ruolo pari ad € € 263.361,61, dei quali €
58.098,56 relativi a contributi non versati ed € 26.579,61 ancora in fase amministrativa;
- dalla sussistenza di n. 2 procedimenti espropriativi mobiliari presso terzi promossi contro la debitrice da creditore diverso dagli odierni ricorrenti (si veda RGE 385/2022 in attesa di udienza l'8.04.2025 e RGE 574/2023 definito con la vendita di beni mobili il 3.07.2024) il che appare sintomo di una diffusa e non circoscritta incapacità, della debitrice, di adempiere alle proprie obbligazioni;
- dalle dichiarazioni sostanzialmente negative rese dagli istituti di credito, prodotte da parte ricorrente , che testimoniano l'assenza attuale di disponibilità finanziarie in capo alla CP_1 resistente (vd. docc. 5 e 10 ricorso ); CP_1
- dalla documentazione attestante l'esito del pignoramento tentato da parte ricorrente presso CP_1 la sede legale di e l'abitazione della titolare (vd. docc. 7 e 8 ricorso CP_3 CP_3
che testimonia la mancanza di beni utilmente pignorabili in relazione all'entità del CP_1 credito;
- dalla circostanza che la stessa debitrice non si oppone alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale formulata in suo danno;
Ritiene il Collegio doversi, dunque, dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della debitrice, anche al fine di preservare il patrimonio della debitrice da aggressioni individuali tali da compromettere la par condicio creditorum.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
L' GIUDIZIALE DI Controparte_4
MOTOSPEED (C.F. Controparte_3 P.IVA_3 con sede legale in Ravenna (RA) via Faentina n. 121 CAP 48123
NOMINA giudice delegato il dott. Paolo Gilotta
NOMINA curatore il dott. ) Persona_1 C.F._4 che è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore a) il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice pagina 3 di 5 civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; b) la presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, a norma dell'art. 198 c. 2 CCII;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore. Ordina, altresì, al curatore di apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39
CCII, compreso il bilancio dell'ultimo esercizio presentato dal debitore successivamente alla pubblicazione della presente sentenza. Ove il debitore ometta la presentazione e il deposito di tale ultimo bilancio, dovrà provvedervi il curatore a norma dell'art. 198 c. 2 CCII.
FISSA in data 18.06.2025 ore 10:00 e ss.
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà luogo presso il Tribunale di Ravenna, nell'aula 16 del predetto Tribunale (o nella diversa aula che verrà indicata, nel giorno prefissato, nel tabellone digitale posto all'ingresso del Palazzo di Giustizia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in proprietà o in possesso del debitore, compresi nella liquidazione giudiziale, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande previste ex art. 201 co. 1 CCII e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
pagina 4 di 5 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.
AUTORIZZA fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva e di un gestionale scelto dal curatore per tutta la durata della procedura, invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Ravenna, camera di consiglio del 21.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Paolo Gilotta dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa Mariapia Parisi - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento ex artt. 41 e ss. CCII promosso da
(C.F. con sede in Austria (EE), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Helmuth Clementi ed elettivamente domiciliata in Bolzano, via Argentieri n. 2, presso lo studio di quest'ultimo;
(C.F. residente in [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Foschini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, via Dell'Aida n. 17;
(C.F. ) in qualità di titolare della ditta individuale Parte_2 C.F._3
ER Moto (C.F. con sede in Pianfei (CN) via Cuneo n. 103 e in qualità di socio P.IVA_1 amministratore della (C.F. ) con sede Controparte_2 P.IVA_2 in Pianfei (CN) via Cuneo n. 81/C, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Galvagno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cuneo, corso Alighieri n. 37
Contro
(C.F. ) con sede legale in Ravenna (RA) via Controparte_3 P.IVA_3 Faentina n. 121 CAP 48123, con il patrocinio dell'avv. Andrea Rossi ed elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), via Della Lirica n. 61, presso lo studio del presente difensore
***** visto il ricorso con cui , e hanno chiesto Parte_1 CP_1 Parte_2 pagina 1 di 5 l'apertura della liquidazione giudiziale di deducendo la Controparte_3 sussistenza di posizioni creditorie, rispettivamente, di € 33.821,49 (atto di precetto seguito all'emissione del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo n. 422/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 10.05.2024), € 6.500,08 (atto di precetto seguito all'emissione della sentenza n. 483/2023 del Giudice di
Pace di Ravenna in data 20.06.2023), ed € 25.404,30 (atto di precetto seguito all'emissione dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Cuneo r.g. 1460/2022 e 1436/2022); rilevato che il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la rituale costituzione della parte resistente, con memoria in data14.01.2025, con la quale la debitrice, previa la concessione di un termine a difesa, non ha formulato contestazioni o eccezioni relativamente alle altrui istanze;
vista, allora, la documentazione allegata ai ricorsi e letti gli atti dell'istruttoria ufficiosa;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento delle domande proposte, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, dato che la sede legale del debitore è sita in Ravenna, via Faentina n. 121 e non sussistono ragioni per collocare altrove la sede effettiva della società;
B) il debitore è imprenditore commerciale che esercitava attività di commercio al dettaglio di accessori per motocicli;
dalla visura in atti risulta la cancellazione dell'impresa individuale dal R.I. in data
19.08.2024 e permangono, quindi, le condizioni soggettive per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2, 33 e 121 CCII;
inoltre, in quanto specificamente onerata in forza del menzionato art. 121 CCII, la debitrice non ha fornito prova del possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
né è dato, in forza della documentazione contabile o fiscale presente al fascicolo, rilevare aliunde l'acquisizione di un tale riscontro dimensionale;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI ed avendo altresì svolto attività difensiva;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
all'uopo può rilevarsi come la totalità dei debiti erariali già avviati all'esattoria per la riscossione coattiva ammonti ad € 263.361,61, mentre il debito nei confronti delle parti ricorrenti risulta pari a complessivi € 65.725,87, così per un totale di € 329.087,48;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII. A tal proposito, può essere utile rilevare come la definizione contenuta all'art. 2 c. 1 lett. b) CCII (“lo stato del debitore che si manifesti con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”) ricalchi sostanzialmente quella elaborata sulla scorta dell'abrogato art. 5 l. fall., sicché può ribadirsi che l'insolvenza si realizzi in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. Cass. 7252/2014 “(…) il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre
pagina 2 di 5 beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte
l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio”).
Ciò precisato, è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile, oltre da quanto rappresentato dal ricorrente in punto di inadempimento della propria posizione creditoria, dai seguenti fatti esteriori:
- dalla sussistenza di una debitoria erariale iscritta a ruolo pari ad € € 263.361,61, dei quali €
58.098,56 relativi a contributi non versati ed € 26.579,61 ancora in fase amministrativa;
- dalla sussistenza di n. 2 procedimenti espropriativi mobiliari presso terzi promossi contro la debitrice da creditore diverso dagli odierni ricorrenti (si veda RGE 385/2022 in attesa di udienza l'8.04.2025 e RGE 574/2023 definito con la vendita di beni mobili il 3.07.2024) il che appare sintomo di una diffusa e non circoscritta incapacità, della debitrice, di adempiere alle proprie obbligazioni;
- dalle dichiarazioni sostanzialmente negative rese dagli istituti di credito, prodotte da parte ricorrente , che testimoniano l'assenza attuale di disponibilità finanziarie in capo alla CP_1 resistente (vd. docc. 5 e 10 ricorso ); CP_1
- dalla documentazione attestante l'esito del pignoramento tentato da parte ricorrente presso CP_1 la sede legale di e l'abitazione della titolare (vd. docc. 7 e 8 ricorso CP_3 CP_3
che testimonia la mancanza di beni utilmente pignorabili in relazione all'entità del CP_1 credito;
- dalla circostanza che la stessa debitrice non si oppone alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale formulata in suo danno;
Ritiene il Collegio doversi, dunque, dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della debitrice, anche al fine di preservare il patrimonio della debitrice da aggressioni individuali tali da compromettere la par condicio creditorum.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
L' GIUDIZIALE DI Controparte_4
MOTOSPEED (C.F. Controparte_3 P.IVA_3 con sede legale in Ravenna (RA) via Faentina n. 121 CAP 48123
NOMINA giudice delegato il dott. Paolo Gilotta
NOMINA curatore il dott. ) Persona_1 C.F._4 che è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore a) il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice pagina 3 di 5 civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; b) la presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, a norma dell'art. 198 c. 2 CCII;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore. Ordina, altresì, al curatore di apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39
CCII, compreso il bilancio dell'ultimo esercizio presentato dal debitore successivamente alla pubblicazione della presente sentenza. Ove il debitore ometta la presentazione e il deposito di tale ultimo bilancio, dovrà provvedervi il curatore a norma dell'art. 198 c. 2 CCII.
FISSA in data 18.06.2025 ore 10:00 e ss.
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà luogo presso il Tribunale di Ravenna, nell'aula 16 del predetto Tribunale (o nella diversa aula che verrà indicata, nel giorno prefissato, nel tabellone digitale posto all'ingresso del Palazzo di Giustizia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in proprietà o in possesso del debitore, compresi nella liquidazione giudiziale, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande previste ex art. 201 co. 1 CCII e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
pagina 4 di 5 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.
AUTORIZZA fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva e di un gestionale scelto dal curatore per tutta la durata della procedura, invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Ravenna, camera di consiglio del 21.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Paolo Gilotta dott.ssa Mariapia Parisi
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