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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/06/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Arturo Pizzella Consigliere
3. dr. Mariagrazia Pisapia Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, in data 09/06/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, 436 bis e
350, 3 co, cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 323/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa come in atti Pt_1 dall'Avv. Lelio Maritato, con domicilio eletto in Salerno, C.so Garibaldi n.38;
PARTE APPELLANTE
E
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Tamara Liguori, CP_1
con domicilio eletto in Salerno, al C.so V. Emanuele nr. 58;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1219/2024, resa dal Tribunale di Salerno, in funzione di G. L., in data 03/06/2024
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/1981, proponeva opposizione CP_1 avverso n. 2 ordinanze-ingiunzioni, notificate dall' il 19.2.2022, relative a prodromici Pt_1 avvisi di accertamento notificati al ricorrente per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite agli anni 2015 e 2016.
1 Il ricorrente, in particolare, deduceva la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81, l'omessa notifica degli atti di accertamento e la tardività della contestazione, ai sensi dell'art. 14 L.
689/81, secondo cui va effettuata immediatamente, e comunque non oltre i 90 giorni dall'eventuale commissione della stessa.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto il quale Pt_1 impugnava l'avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, e ne chiedeva il rigetto.
3. Il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava l'annullamento delle ordinanze-ingiunzioni, compensando le spese di lite. Osservava, in particolare, che “Gli atti di accertamento n.
7200.10/04/2017.0119433 e 7200.06/06/2017.0178958, infatti, pur se relativi ad Pt_1 Pt_1
illeciti commessi prima della depenalizzazione, sono stati formati nel 2017 vale a dire oltre un anno dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 08/2016, quando il termine previsto dall'art. 14 l.
689/1981 era abbondantemente spirato.”
4. Avverso tale sentenza, interponeva appello l' con ricorso depositato nella Pt_1
Cancelleria di questa Corte in data 19/06/2024, dolendosi dell'esito del giudizio e concludendo pertanto come in atti, per la riforma della sentenza impugnata e la condanna delle spese secondo giustizia.
Riepilogate le vicende di causa, l'appellante deduceva, in particolare:
- l'erronea applicazione della normativa prevista dall'art. 14 L. 689/1981, in luogo della disciplina dettata dall'art. 9 del dlgs 15.01.2016, che aveva depenalizzato l'omissione contributiva al di sotto della soglia di euro 10.000;
- la decorrenza del dies a quo, per il calcolo dei 90 giorni per la contestazione dell'infrazione, dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito.
5. Si costituiva chiedendo il rigetto del gravame, con conferma CP_1 dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
6. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc l' Pt_1 dava atto di rinunciare all'appello proposto in considerazione dei recenti pronunciamenti della
Suprema Corte di Cassazione. Parte appellata, nelle note ex art. 127 ter, aderiva alla richiesta di estinzione del giudizio, esplicitando in ogni caso il permanente interesse alla regolamentazione delle spese di lite e ribadendo la richiesta di condanna dell'appellante alla rifusione delle stesse in suo favore.
****
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
2 La rinuncia all'appello deve intendersi come rinuncia all'azione per la quale, diversamente dalla rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., non occorre l'accettazione della controparte;
la parte appellante, d'altronde, ha chiaramente affermato di voler accettare la sentenza di primo grado, facendone esplicita acquiescenza, coerentemente con la rinuncia all'impugnazione avverso la stessa.
Trattasi, allora, di una sopravvenuta carenza di interesse all'appello, con conseguente estinzione del giudizio di impugnazione.
Come precisato da Cass. sent. n. 5250 del 6/3/2018: “Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione.”
Come chiarito in motivazione dalla pronuncia poc'anzi richiamata, l'identità dell'effetto (il passaggio in giudicato della sentenza impugnata) tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione implica che, nonostante le differenze tra i due istituti (in primis, il diverso rilievo che nei medesimi va assegnato all'accettazione dell'appellato), “ad entrambi deve applicarsi la regola dettata dall'art. 306 c.p.c., u.c. per la quale "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti"; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. 21707/06: "L'art. 306 c.p.c., comma 4, secondo periodo, attribuisce al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, comma 1 medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella, che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nell'art. 92 c.p.c., commi 1 e 2 che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi”.
Per quanto riguarda il provvedimento con cui si pronuncia l'estinzione, esso è senz'altro una sentenza, ed invero tutti i provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione
3 pregiudiziale attinente al processo -ad es. l'estinzione- devono essere decisi con sentenza, che deve anche contenere la pronunzia sulle spese (cfr. Cass. n. 12636/2004) ed è a sua volta ricorribile in cassazione (cfr. Cass. n. 5610/2001).
Tenuto conto di ciò, la liquidazione delle spese di lite costituisce l'unica statuizione decisoria della presente sentenza e, con riferimento alla stessa, va rimarcato come, preso atto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e della posizione processuale assunta dalla parte appellata in merito, in particolare, al mancato consenso alla compensazione delle predette spese, l'estinzione del giudizio per rinuncia all'azione (nel caso di specie all'impugnazione) comporti che, non sussistendo adesione dell'appellato alla richiesta dell'impugnante di compensare le competenze professionali del presente grado, queste ultime siano poste a carico della parte che ha dato causa al contenzioso poi oggetto di rinuncia.
La liquidazione delle spese è compiuta applicando le tariffe professionali vigenti ex D.M.
47/2022, in ragione del valore di causa per le fasi introduttiva, di studio ed istruttoria in appello.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Pt_1
la sentenza n. 1219/2024, emessa dal Tribunale di Salerno-sez. lavoro in data 03/06/2024, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
a) Dichiara estinto il processo per rinuncia all'appello;
b) Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellata nel presente grado, liquidate in € 2.906,00 oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge.
Salerno, 09/06/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Mariagrazia Pisapia Dr. Maura Stassano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Arturo Pizzella Consigliere
3. dr. Mariagrazia Pisapia Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, in data 09/06/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, 436 bis e
350, 3 co, cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 323/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa come in atti Pt_1 dall'Avv. Lelio Maritato, con domicilio eletto in Salerno, C.so Garibaldi n.38;
PARTE APPELLANTE
E
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Tamara Liguori, CP_1
con domicilio eletto in Salerno, al C.so V. Emanuele nr. 58;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1219/2024, resa dal Tribunale di Salerno, in funzione di G. L., in data 03/06/2024
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/1981, proponeva opposizione CP_1 avverso n. 2 ordinanze-ingiunzioni, notificate dall' il 19.2.2022, relative a prodromici Pt_1 avvisi di accertamento notificati al ricorrente per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite agli anni 2015 e 2016.
1 Il ricorrente, in particolare, deduceva la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81, l'omessa notifica degli atti di accertamento e la tardività della contestazione, ai sensi dell'art. 14 L.
689/81, secondo cui va effettuata immediatamente, e comunque non oltre i 90 giorni dall'eventuale commissione della stessa.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto il quale Pt_1 impugnava l'avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, e ne chiedeva il rigetto.
3. Il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava l'annullamento delle ordinanze-ingiunzioni, compensando le spese di lite. Osservava, in particolare, che “Gli atti di accertamento n.
7200.10/04/2017.0119433 e 7200.06/06/2017.0178958, infatti, pur se relativi ad Pt_1 Pt_1
illeciti commessi prima della depenalizzazione, sono stati formati nel 2017 vale a dire oltre un anno dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 08/2016, quando il termine previsto dall'art. 14 l.
689/1981 era abbondantemente spirato.”
4. Avverso tale sentenza, interponeva appello l' con ricorso depositato nella Pt_1
Cancelleria di questa Corte in data 19/06/2024, dolendosi dell'esito del giudizio e concludendo pertanto come in atti, per la riforma della sentenza impugnata e la condanna delle spese secondo giustizia.
Riepilogate le vicende di causa, l'appellante deduceva, in particolare:
- l'erronea applicazione della normativa prevista dall'art. 14 L. 689/1981, in luogo della disciplina dettata dall'art. 9 del dlgs 15.01.2016, che aveva depenalizzato l'omissione contributiva al di sotto della soglia di euro 10.000;
- la decorrenza del dies a quo, per il calcolo dei 90 giorni per la contestazione dell'infrazione, dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito.
5. Si costituiva chiedendo il rigetto del gravame, con conferma CP_1 dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
6. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc l' Pt_1 dava atto di rinunciare all'appello proposto in considerazione dei recenti pronunciamenti della
Suprema Corte di Cassazione. Parte appellata, nelle note ex art. 127 ter, aderiva alla richiesta di estinzione del giudizio, esplicitando in ogni caso il permanente interesse alla regolamentazione delle spese di lite e ribadendo la richiesta di condanna dell'appellante alla rifusione delle stesse in suo favore.
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Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
2 La rinuncia all'appello deve intendersi come rinuncia all'azione per la quale, diversamente dalla rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., non occorre l'accettazione della controparte;
la parte appellante, d'altronde, ha chiaramente affermato di voler accettare la sentenza di primo grado, facendone esplicita acquiescenza, coerentemente con la rinuncia all'impugnazione avverso la stessa.
Trattasi, allora, di una sopravvenuta carenza di interesse all'appello, con conseguente estinzione del giudizio di impugnazione.
Come precisato da Cass. sent. n. 5250 del 6/3/2018: “Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione.”
Come chiarito in motivazione dalla pronuncia poc'anzi richiamata, l'identità dell'effetto (il passaggio in giudicato della sentenza impugnata) tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione implica che, nonostante le differenze tra i due istituti (in primis, il diverso rilievo che nei medesimi va assegnato all'accettazione dell'appellato), “ad entrambi deve applicarsi la regola dettata dall'art. 306 c.p.c., u.c. per la quale "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti"; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. 21707/06: "L'art. 306 c.p.c., comma 4, secondo periodo, attribuisce al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, comma 1 medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella, che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nell'art. 92 c.p.c., commi 1 e 2 che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi”.
Per quanto riguarda il provvedimento con cui si pronuncia l'estinzione, esso è senz'altro una sentenza, ed invero tutti i provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione
3 pregiudiziale attinente al processo -ad es. l'estinzione- devono essere decisi con sentenza, che deve anche contenere la pronunzia sulle spese (cfr. Cass. n. 12636/2004) ed è a sua volta ricorribile in cassazione (cfr. Cass. n. 5610/2001).
Tenuto conto di ciò, la liquidazione delle spese di lite costituisce l'unica statuizione decisoria della presente sentenza e, con riferimento alla stessa, va rimarcato come, preso atto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e della posizione processuale assunta dalla parte appellata in merito, in particolare, al mancato consenso alla compensazione delle predette spese, l'estinzione del giudizio per rinuncia all'azione (nel caso di specie all'impugnazione) comporti che, non sussistendo adesione dell'appellato alla richiesta dell'impugnante di compensare le competenze professionali del presente grado, queste ultime siano poste a carico della parte che ha dato causa al contenzioso poi oggetto di rinuncia.
La liquidazione delle spese è compiuta applicando le tariffe professionali vigenti ex D.M.
47/2022, in ragione del valore di causa per le fasi introduttiva, di studio ed istruttoria in appello.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Pt_1
la sentenza n. 1219/2024, emessa dal Tribunale di Salerno-sez. lavoro in data 03/06/2024, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
a) Dichiara estinto il processo per rinuncia all'appello;
b) Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellata nel presente grado, liquidate in € 2.906,00 oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge.
Salerno, 09/06/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Mariagrazia Pisapia Dr. Maura Stassano
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