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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/10/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. 2354 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
GA RE DI
AR ZE DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2354/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. ABBONA FRANCESCO
e ato il 02/02/1953 a BIANCO (RC) Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. GIODA DANIELA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) la casa coniugale sita in Bra, Strada Montepulciano n. 27, cointestata fra le parti, meglio censita al NCEU di detto Comune al Foglio 55, numero 756, categoria A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, superficie catastale 148 mq, rendita €. 511,29, verrà così suddivisa nell'uso fra le parti (ferma per il resto la comproprietà): - il piano seminterrato e piano terra (rialzato) rimarranno nell'esclusiva disponibilità della sig.ra ; - il secondo piano (mansardato) rimarrà nell'esclusiva Pt_1 disponibilità del sig. che per accedervi dovrà utilizzare l'ingresso e la rampa di scale Pt_2
insistenti sul piano terra (rialzato), senza poter in alcun caso transitare od accedere al piano seminterrato. Le parti non avranno alcun accesso alle parti a loro non “assegnate”, escluso il diritto di mero passaggio del sig. sul pianerottolo del piano terra (rialzato) per accedere alla Pt_2 mansarda di sua competenza. Le bollette ed utenze tutte relative all'immobile coniugale (es. luce, acqua, gas, TARI, prova fumi della caldaia ecc.) rimarranno a carico esclusivo del sig. che Pt_2
dal canto suo si impegna a provvedervi senza ritardo alcuno, così da non ingenerare alcun nocumento alla moglie. Allo stesso modo rimarranno a carico esclusivo del sig. tutti gli Pt_2
interventi di straordinaria amministrazione;
2) il sig. quale assegno di mantenimento coniuge, si impegna a versare alla sig.ra Parte_2
a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 200,00 Parte_1
mensili, assegno rivalutabile ex indici ISTAT;
3) entro e non oltre 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione, le parti divideranno in misura eguale fra di loro le poste attive esistenti sui soli conti correnti (esclusi eventuali investimenti, titoli, polizze assicurative ecc.) a loro cointestati presso e Cassa di Risparmio Controparte_1
di Bra;
4) l'autovettura Peugeot, modello 208, tg. FR509EV, rimarrà nella piena disponibilità del sig.
che dal canto suo provvederà al pagamento integrale di tutti gli oneri ad essa inerenti (es. Pt_2
assicurazione r.c.a., tagliandi, revisioni, bollo, sanzioni per violazione del C.d.S. ecc.);
5) ad eccezione di quanto contenuto nel presente accordo, le parti dichiarano di non avere nulla più
a che pretendere l'una dall'altro e di aver già definito ogni rapporto patrimoniale fra di loro pendente. 6) spese legali integralmente compensate”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da nato Parte_1 Parte_2
a BIANCO (RC) il 02/02/1953, celebrato in BIANCO in data 24/08/1978, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 1978, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Asti, in data 15/10/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
GA RE DI
AR ZE DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2354/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. ABBONA FRANCESCO
e ato il 02/02/1953 a BIANCO (RC) Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. GIODA DANIELA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) la casa coniugale sita in Bra, Strada Montepulciano n. 27, cointestata fra le parti, meglio censita al NCEU di detto Comune al Foglio 55, numero 756, categoria A/2, classe 3, consistenza 5,5 vani, superficie catastale 148 mq, rendita €. 511,29, verrà così suddivisa nell'uso fra le parti (ferma per il resto la comproprietà): - il piano seminterrato e piano terra (rialzato) rimarranno nell'esclusiva disponibilità della sig.ra ; - il secondo piano (mansardato) rimarrà nell'esclusiva Pt_1 disponibilità del sig. che per accedervi dovrà utilizzare l'ingresso e la rampa di scale Pt_2
insistenti sul piano terra (rialzato), senza poter in alcun caso transitare od accedere al piano seminterrato. Le parti non avranno alcun accesso alle parti a loro non “assegnate”, escluso il diritto di mero passaggio del sig. sul pianerottolo del piano terra (rialzato) per accedere alla Pt_2 mansarda di sua competenza. Le bollette ed utenze tutte relative all'immobile coniugale (es. luce, acqua, gas, TARI, prova fumi della caldaia ecc.) rimarranno a carico esclusivo del sig. che Pt_2
dal canto suo si impegna a provvedervi senza ritardo alcuno, così da non ingenerare alcun nocumento alla moglie. Allo stesso modo rimarranno a carico esclusivo del sig. tutti gli Pt_2
interventi di straordinaria amministrazione;
2) il sig. quale assegno di mantenimento coniuge, si impegna a versare alla sig.ra Parte_2
a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 200,00 Parte_1
mensili, assegno rivalutabile ex indici ISTAT;
3) entro e non oltre 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione, le parti divideranno in misura eguale fra di loro le poste attive esistenti sui soli conti correnti (esclusi eventuali investimenti, titoli, polizze assicurative ecc.) a loro cointestati presso e Cassa di Risparmio Controparte_1
di Bra;
4) l'autovettura Peugeot, modello 208, tg. FR509EV, rimarrà nella piena disponibilità del sig.
che dal canto suo provvederà al pagamento integrale di tutti gli oneri ad essa inerenti (es. Pt_2
assicurazione r.c.a., tagliandi, revisioni, bollo, sanzioni per violazione del C.d.S. ecc.);
5) ad eccezione di quanto contenuto nel presente accordo, le parti dichiarano di non avere nulla più
a che pretendere l'una dall'altro e di aver già definito ogni rapporto patrimoniale fra di loro pendente. 6) spese legali integralmente compensate”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da nato Parte_1 Parte_2
a BIANCO (RC) il 02/02/1953, celebrato in BIANCO in data 24/08/1978, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 1978, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Asti, in data 15/10/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.