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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/07/2025, n. 2959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2959 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 15758/2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 15758/2015, e vertente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Cerfeda ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cassano delle Murge, Via Di Vittorio,
41; attrice e
e rappresentati e difesi dall'Avv. Cristiano Calia ed Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Altamura, Via A. Canova, 5; convenuti e
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pasquale Difonzo e Cipriano Controparte_5
Popolizio ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Altamura, Via Assisi, 7;
convenuti pagina 1 di 8 OGGETTO: Esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. dell'obbligo di concludere un contratto derivante da atto di transazione
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dell'8.1.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 22/10/2015, conveniva in Parte_1
giudizio Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e esponendo che nella
[...] Controparte_5 Parte_2 Parte_3
transazione sottoscritta il 19/4/14 le parti avevano convenuto di porre fine a due procedimenti civili tra le stesse pendenti (Trib. Matera n. 2031/11 RG e Trib. Bari sez. dist. di Altamura n. 1065/11 RG), aventi ad oggetto controversie relative alla proprietà di due fondi rustici, l'uno in agro di Ferrandina e l'altro in agro di Altamura;
che, in particolare, avrebbe ceduto in favore delle altre parti la propria Parte_1
quota di comproprietà, pari ad ¼ dell'intero, di due immobili urbani siti in Altamura
(Via Loiudice 17 e Via Tagliamento n. 4-6) e di un fondo rustico sito in Altamura alla
C.da Graviscella;
che tutte le parti intervenute nella transazione si erano obbligate a porre in essere atti pubblici di divisione di altre proprietà in comunione tra loro, in particolare sia di altri fondi rustici siti in agro di Altamura alle C.de Patrari e Fontanelle, sia dell'immobile urbano sito in agro di Altamura alla Via Meucci/Toti; che la transazione aveva previsto il versamento, da parte dei convenuti, di un conguaglio pari ad € 78.500,00; che la stipula di tutti gli atti concordati sarebbe avvenuta entro il
30/7/14; che detto termine non era stato rispettato essendo stata rilevata la presenza di alcune irregolarità urbanistiche, relative alle mansarde site nell'immobile in comproprietà ed a dividersi, ubicato in Altamura alla Via Meucci/Toti.
pagina 2 di 8 Sul presupposto dell'inadempimento delle parti convenute, chiedeva pertanto di accertare e dichiarare l'obbligo dei convenuti ad attuare l'integrale contenuto della transazione sottoscritta il 19/4/2014 tra le parti, emettendo sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., nonché per sentir condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice a causa del loro inadempimento o ritardato adempimento, in misura da determinarsi in corso di causa o secondo equità. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con comparsa depositata il 25/1/2016 si costituivano in giudizio e Parte_3
non opponendosi all'esecuzione della transazione oggetto di causa ed Parte_2
assumendo la propria incolpevolezza rispetto all'inadempimento loro contestato.
Rappresentavano che in pari data era stata sottoscritta tra i GE e gli altri Pt_1
convenuti, altra transazione (denominata transazione bis), con cui i GE CP_1
si erano obbligati a cedere i diritti in comproprietà, nella misura di 1/3, in favore di e e, nella misura di 1/3, in favore dei GE Parte_3 Parte_2
in relazione ad alcuni fondi agricoli siti in agro di Ferrandina alla c.da “Piana di CP_4
Buono” o “Cretagna”; che dette transazioni erano collegate stante la contestuale rinuncia dell'attrice ai suoi diritti relativi ai fondi siti in Ferrandina, con obbligo dei GE
e di versare in suo favore la somma di €78.500,00. Pt_1 CP_1
Spiegavano quindi domanda riconvenzionale nei confronti dei convenuti CP_1
e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
gli ultimi due nella loro qualità di eredi di al fine di ottenere
[...] Persona_1
l'adempimento in forma specifica del trasferimento dei fondi di cui ad altra e diversa transazione.
Concludevano, previa dichiarazione di disponibilità a corrispondere la somma di
€78.500,00 in favore dell'attrice, aderendo alla domanda di trasferimento e divisione dalla stessa formulata;
chiedevano l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta. Il tutto con il favore delle spese del giudizio.
pagina 3 di 8 Con comparsa di risposta depositata in data 8/2/2016 si costituivano i convenuti e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
escludendo l'imputabilità dell'inadempimento loro contestato, Controparte_5
causato dal rifiuto dell'attrice di concorrere alle spese necessarie per avviare l'iter amministrativo per la sanatoria delle irregolarità urbanistiche ravvisate sugli immobili oggetto di divisione, e l'inutilizzabilità del rimedio ex art 2932 c.c. avendo il contratto già prodotto i suoi effetti tra le parti con l'attribuzione dei beni, non residuando altro obbligo a carico dei condividendi, se non quello di stipulare un atto ricognitivo della situazione sostanziale già realizzatasi, ai fini della trascrizione.
Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda attorea, col favore delle spese di lite.
Espletata l'attività istruttoria ammessa, la causa veniva rinviata all'udienza dell'8/1/25 per la precisazione delle conclusioni e, rassegnate le stesse, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
La domanda attorea è infondata.
L'attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., che tenga luogo del contratto definitivo non concluso, sulla base di un atto di transazione stipulato in data 19/4/2014, contenente obblighi, gravanti su ciascuna parte, di trasferire alle altre, determinate porzioni di beni immobili.
All'accoglimento di tale domanda, invero, non si sono opposti i convenuti
[...]
e Pt_3 Parte_2
Seppure la previsione di cui all'art. 2932 c.c. sia applicabile anche agli obblighi di trasferimento contenuti in una transazione, ciò è possibile solo quando questa presenti tutti gli elementi essenziali di un contratto preliminare, cioè quando da essa emerga un impegno chiaro e specifico a concludere un contratto definitivo avente ad oggetto il trasferimento di un bene determinato o determinabile.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, affermando che l'art. 2932 è applicabile anche ad un contratto di transazione, qualora questo contenga un impegno inequivoco e pagina 4 di 8 sufficientemente determinato alla conclusione di un contratto con effetti reali (es. compravendita immobiliare), purché siano indicati oggetto, condizioni essenziali e volontà traslativa. “La sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. può essere pronunciata anche in relazione ad una transazione, quando questa contenga l'obbligo di concludere un contratto con effetti reali, risultando tale obbligazione sufficientemente determinata nei suoi elementi essenziali” (Cass. civ., Sez. II, n. 2053/2009) e che “L'atto di transazione può essere fonte di un obbligo suscettibile di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c., ove esso contenga un impegno inequivoco alla conclusione di un contratto avente effetti traslativi, con indicazione dell'oggetto e delle condizioni essenziali” (Cass. civ., Sez. II, n. 18831/2011).
Tali condizioni essenziali difettano tuttavia nel caso di specie.
Invero con l'atto transattivo del 19/4/2014, prodotto in atti, sono stati previsti obblighi di natura diversa in capo alle parti che lo hanno sottoscritto;
in particolare:
a) si obbligava a cedere in favore delle altre parti ( Parte_1 CP_1
e per 1/3, e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
per 1/3 e per 1/3) la propria quota di comproprietà, pari Parte_2 Persona_1
ad ¼ dell'intero, di due immobili urbani siti in Altamura (Via P.le Loiudice n. 17 e Via
Tagliamento n. 4-6) e di un fondo rustico sito in Altamura alla C.da Graviscella;
b) tutte le parti si impegnavano a comparire dinanzi ad un Notaio per la stipula dell'atto pubblico di divisione, ricognitivo dell'atto di divisione per scrittura privata intercorso in data 11.9.1992 in relazione ad alcuni fondi rustici siti in Altamura alla c.da Ceraso, con le attribuzioni così come riportate nella scrittura;
c) le parti si impegnavano a comparire dinanzi ad un Notaio per la stipula dell'atto pubblico di divisione dei fondi rustici siti in agro di Altamura alla c.da “Patrari” secondo le quote specificate e previo frazionamento;
d) le parti si impegnavano altresì a comparire dinanzi ad un Notaio per la stipula dell'atto pubblico di divisione dell'immobile urbano sito in Altamura alla Via
pagina 5 di 8 prevedendo variazioni catastali, frazionamenti, divisioni ed Parte_4
ampliamenti delle mansarde al piano terzo;
e) si impegnava a cedere in favore di il fondo Parte_1 Persona_1
rustico in agro di Ferrandina alla c.da ; CP_6
Per tali cessioni e per le rinunce era stato previsto il pagamento del corrispettivo di
€78.500,00 in favore di a cura di tutte le altre parti e la Parte_5
conclusione degli atti pubblici entro il 30/7/14.
Orbene, a fronte delle cessioni sub a) ed e), che individuano beni specifici da cedere, le ulteriori previsioni fanno riferimento all'obbligo di presentarsi dinanzi al Notaio per riprodurre il contenuto della scrittura di divisione intervenuta tra le parti.
Per la divisione sub b), l'impegno assunto è quello di recarsi dinanzi ad un Notaio per trasfondere in atto pubblico un atto che non può definirsi preliminare, in quanto già completo in tutti i suoi elementi e riproduttivo della divisione di cui alla scrittura privata dell'11.9.1992 e per la quale le parti – in difetto di conclusione dell'atto pubblico – avrebbero potuto esperire il procedimento di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni.
In relazione, poi, a beni immobili di cui alle operazioni sub c) e d), deve rilevarsi come si tratti di beni non meglio identificati, essendo necessari, ai fini della loro esatta individuazione, frazionamenti e variazioni catastali.
Si tratta di obblighi in relazioni ai quali non possono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 2932 c.c. non essendo stato individuato il bene in maniera specifica di cui al promesso trasferimento.
E ciò senza tener conto che proprio l'immobile di cui alla lett. d), come emerso dalla consulenza tecnica disposta in corso di causa, presenta problemi di abusività non essendo conforme alle vigenti norme urbanistico-edilizie e alla normativa delle opere strutturali in c.a. per mancata denuncia e deposito della documentazione relativa alle strutture dopo la realizzazione dei sottotetti;
il c.t.u. ha rilevato anche che non vi è
pagina 6 di 8 conformità catastale e che non sono stati dichiarati gli aggiornamenti derivanti dal progetto di cui alla concessione del 1989 nonché alcune modifiche di opere interne.
Si tratta di una condizione ostativa alla divisione, unitamente alla situazione indivisa del locale autorimessa al piano terra – per il quale il consulente aveva prospettato una soluzione “di divisione equilibrata” – e che richiede, in ogni caso, una sanatoria per le difformità rilevata.
La complessa condizione così rilevata, tenuto conto del tenore della domanda, diretta ad ottenere una sentenza costitutiva che tenga luogo di tutti gli accordi contenuti nella transazione del 19.4.2014, impedisce la pronuncia invocata.
Non può infatti procedersi a distinguere i relativi impegni assunti nella transazione stante l'interesse – espressamente manifestato – ad ottenere l'esecuzione complessiva e contestuale di tutti gli accordi transattivi.
Deve pertanto essere respinta la domanda attorea, essendo assorbita dal rigetto anche l'istanza diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente patito.
Venendo alla domanda riconvenzionale deve osservarsi quanto di seguito.
Detta domanda deve ritenersi ammissibile ex art. 36 c.p.c. essendo fondata su un titolo che presenta ragioni di connessione con quello dedotto in giudizio dall'attrice e che ne impongono la delibazione in un simultaneus processus trattandosi di transazioni stipulate contestualmente e connotate da un unico regolamento negoziale complessivo.
Rispetto a detta domanda, deve in primo luogo rilevarsi la circostanza, riportata dal c.t.u., in base alla quale i procuratori dei convenuti avrebbero chiesto al consulente di dare atto dell'intervenuto accordo in ordine alla divisione di terreni siti in Ferrandina per i quali non risulta interessata l'attrice, trasmettendo il verbale di divisione dei terreni in agro di Ferrandina e quello di accettazione delle quote di divisione, sottoscritti dai GE dai GE e dai GE , con cui dette parti Pt_1 CP_4 CP_1
hanno proceduto a frazionare i terreni di cui alla "transazione bis" e hanno concordato la divisione con accettazione delle quote assegnate.
pagina 7 di 8 Tale verbale, unitamente all'atto di accettazione delle quote, risulta depositato in atti, ma ciò non consente di ritenere che possa pronunciarsi una sentenza ex art. 2932 c.c. in relazione ai terreni in questione in mancanza di accoglimento della domanda di cui alla prima transazione, cui la seconda, per espressa volontà delle parti è collegata.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti e le spese di c.t.u. devono porsi definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da e Parte_3 [...]
Pt_2
3) compensa tra le parti le spese del giudizio;
4) pone definitivamente a carico di tutte le parti le spese di c.t.u. liquidate come da decreto in atti.
Bari, 24.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 15758/2015, e vertente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Cerfeda ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cassano delle Murge, Via Di Vittorio,
41; attrice e
e rappresentati e difesi dall'Avv. Cristiano Calia ed Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Altamura, Via A. Canova, 5; convenuti e
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pasquale Difonzo e Cipriano Controparte_5
Popolizio ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Altamura, Via Assisi, 7;
convenuti pagina 1 di 8 OGGETTO: Esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. dell'obbligo di concludere un contratto derivante da atto di transazione
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dell'8.1.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 22/10/2015, conveniva in Parte_1
giudizio Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e esponendo che nella
[...] Controparte_5 Parte_2 Parte_3
transazione sottoscritta il 19/4/14 le parti avevano convenuto di porre fine a due procedimenti civili tra le stesse pendenti (Trib. Matera n. 2031/11 RG e Trib. Bari sez. dist. di Altamura n. 1065/11 RG), aventi ad oggetto controversie relative alla proprietà di due fondi rustici, l'uno in agro di Ferrandina e l'altro in agro di Altamura;
che, in particolare, avrebbe ceduto in favore delle altre parti la propria Parte_1
quota di comproprietà, pari ad ¼ dell'intero, di due immobili urbani siti in Altamura
(Via Loiudice 17 e Via Tagliamento n. 4-6) e di un fondo rustico sito in Altamura alla
C.da Graviscella;
che tutte le parti intervenute nella transazione si erano obbligate a porre in essere atti pubblici di divisione di altre proprietà in comunione tra loro, in particolare sia di altri fondi rustici siti in agro di Altamura alle C.de Patrari e Fontanelle, sia dell'immobile urbano sito in agro di Altamura alla Via Meucci/Toti; che la transazione aveva previsto il versamento, da parte dei convenuti, di un conguaglio pari ad € 78.500,00; che la stipula di tutti gli atti concordati sarebbe avvenuta entro il
30/7/14; che detto termine non era stato rispettato essendo stata rilevata la presenza di alcune irregolarità urbanistiche, relative alle mansarde site nell'immobile in comproprietà ed a dividersi, ubicato in Altamura alla Via Meucci/Toti.
pagina 2 di 8 Sul presupposto dell'inadempimento delle parti convenute, chiedeva pertanto di accertare e dichiarare l'obbligo dei convenuti ad attuare l'integrale contenuto della transazione sottoscritta il 19/4/2014 tra le parti, emettendo sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., nonché per sentir condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice a causa del loro inadempimento o ritardato adempimento, in misura da determinarsi in corso di causa o secondo equità. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con comparsa depositata il 25/1/2016 si costituivano in giudizio e Parte_3
non opponendosi all'esecuzione della transazione oggetto di causa ed Parte_2
assumendo la propria incolpevolezza rispetto all'inadempimento loro contestato.
Rappresentavano che in pari data era stata sottoscritta tra i GE e gli altri Pt_1
convenuti, altra transazione (denominata transazione bis), con cui i GE CP_1
si erano obbligati a cedere i diritti in comproprietà, nella misura di 1/3, in favore di e e, nella misura di 1/3, in favore dei GE Parte_3 Parte_2
in relazione ad alcuni fondi agricoli siti in agro di Ferrandina alla c.da “Piana di CP_4
Buono” o “Cretagna”; che dette transazioni erano collegate stante la contestuale rinuncia dell'attrice ai suoi diritti relativi ai fondi siti in Ferrandina, con obbligo dei GE
e di versare in suo favore la somma di €78.500,00. Pt_1 CP_1
Spiegavano quindi domanda riconvenzionale nei confronti dei convenuti CP_1
e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
gli ultimi due nella loro qualità di eredi di al fine di ottenere
[...] Persona_1
l'adempimento in forma specifica del trasferimento dei fondi di cui ad altra e diversa transazione.
Concludevano, previa dichiarazione di disponibilità a corrispondere la somma di
€78.500,00 in favore dell'attrice, aderendo alla domanda di trasferimento e divisione dalla stessa formulata;
chiedevano l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta. Il tutto con il favore delle spese del giudizio.
pagina 3 di 8 Con comparsa di risposta depositata in data 8/2/2016 si costituivano i convenuti e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
escludendo l'imputabilità dell'inadempimento loro contestato, Controparte_5
causato dal rifiuto dell'attrice di concorrere alle spese necessarie per avviare l'iter amministrativo per la sanatoria delle irregolarità urbanistiche ravvisate sugli immobili oggetto di divisione, e l'inutilizzabilità del rimedio ex art 2932 c.c. avendo il contratto già prodotto i suoi effetti tra le parti con l'attribuzione dei beni, non residuando altro obbligo a carico dei condividendi, se non quello di stipulare un atto ricognitivo della situazione sostanziale già realizzatasi, ai fini della trascrizione.
Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda attorea, col favore delle spese di lite.
Espletata l'attività istruttoria ammessa, la causa veniva rinviata all'udienza dell'8/1/25 per la precisazione delle conclusioni e, rassegnate le stesse, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
La domanda attorea è infondata.
L'attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., che tenga luogo del contratto definitivo non concluso, sulla base di un atto di transazione stipulato in data 19/4/2014, contenente obblighi, gravanti su ciascuna parte, di trasferire alle altre, determinate porzioni di beni immobili.
All'accoglimento di tale domanda, invero, non si sono opposti i convenuti
[...]
e Pt_3 Parte_2
Seppure la previsione di cui all'art. 2932 c.c. sia applicabile anche agli obblighi di trasferimento contenuti in una transazione, ciò è possibile solo quando questa presenti tutti gli elementi essenziali di un contratto preliminare, cioè quando da essa emerga un impegno chiaro e specifico a concludere un contratto definitivo avente ad oggetto il trasferimento di un bene determinato o determinabile.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, affermando che l'art. 2932 è applicabile anche ad un contratto di transazione, qualora questo contenga un impegno inequivoco e pagina 4 di 8 sufficientemente determinato alla conclusione di un contratto con effetti reali (es. compravendita immobiliare), purché siano indicati oggetto, condizioni essenziali e volontà traslativa. “La sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. può essere pronunciata anche in relazione ad una transazione, quando questa contenga l'obbligo di concludere un contratto con effetti reali, risultando tale obbligazione sufficientemente determinata nei suoi elementi essenziali” (Cass. civ., Sez. II, n. 2053/2009) e che “L'atto di transazione può essere fonte di un obbligo suscettibile di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c., ove esso contenga un impegno inequivoco alla conclusione di un contratto avente effetti traslativi, con indicazione dell'oggetto e delle condizioni essenziali” (Cass. civ., Sez. II, n. 18831/2011).
Tali condizioni essenziali difettano tuttavia nel caso di specie.
Invero con l'atto transattivo del 19/4/2014, prodotto in atti, sono stati previsti obblighi di natura diversa in capo alle parti che lo hanno sottoscritto;
in particolare:
a) si obbligava a cedere in favore delle altre parti ( Parte_1 CP_1
e per 1/3, e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Parte_3
per 1/3 e per 1/3) la propria quota di comproprietà, pari Parte_2 Persona_1
ad ¼ dell'intero, di due immobili urbani siti in Altamura (Via P.le Loiudice n. 17 e Via
Tagliamento n. 4-6) e di un fondo rustico sito in Altamura alla C.da Graviscella;
b) tutte le parti si impegnavano a comparire dinanzi ad un Notaio per la stipula dell'atto pubblico di divisione, ricognitivo dell'atto di divisione per scrittura privata intercorso in data 11.9.1992 in relazione ad alcuni fondi rustici siti in Altamura alla c.da Ceraso, con le attribuzioni così come riportate nella scrittura;
c) le parti si impegnavano a comparire dinanzi ad un Notaio per la stipula dell'atto pubblico di divisione dei fondi rustici siti in agro di Altamura alla c.da “Patrari” secondo le quote specificate e previo frazionamento;
d) le parti si impegnavano altresì a comparire dinanzi ad un Notaio per la stipula dell'atto pubblico di divisione dell'immobile urbano sito in Altamura alla Via
pagina 5 di 8 prevedendo variazioni catastali, frazionamenti, divisioni ed Parte_4
ampliamenti delle mansarde al piano terzo;
e) si impegnava a cedere in favore di il fondo Parte_1 Persona_1
rustico in agro di Ferrandina alla c.da ; CP_6
Per tali cessioni e per le rinunce era stato previsto il pagamento del corrispettivo di
€78.500,00 in favore di a cura di tutte le altre parti e la Parte_5
conclusione degli atti pubblici entro il 30/7/14.
Orbene, a fronte delle cessioni sub a) ed e), che individuano beni specifici da cedere, le ulteriori previsioni fanno riferimento all'obbligo di presentarsi dinanzi al Notaio per riprodurre il contenuto della scrittura di divisione intervenuta tra le parti.
Per la divisione sub b), l'impegno assunto è quello di recarsi dinanzi ad un Notaio per trasfondere in atto pubblico un atto che non può definirsi preliminare, in quanto già completo in tutti i suoi elementi e riproduttivo della divisione di cui alla scrittura privata dell'11.9.1992 e per la quale le parti – in difetto di conclusione dell'atto pubblico – avrebbero potuto esperire il procedimento di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni.
In relazione, poi, a beni immobili di cui alle operazioni sub c) e d), deve rilevarsi come si tratti di beni non meglio identificati, essendo necessari, ai fini della loro esatta individuazione, frazionamenti e variazioni catastali.
Si tratta di obblighi in relazioni ai quali non possono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 2932 c.c. non essendo stato individuato il bene in maniera specifica di cui al promesso trasferimento.
E ciò senza tener conto che proprio l'immobile di cui alla lett. d), come emerso dalla consulenza tecnica disposta in corso di causa, presenta problemi di abusività non essendo conforme alle vigenti norme urbanistico-edilizie e alla normativa delle opere strutturali in c.a. per mancata denuncia e deposito della documentazione relativa alle strutture dopo la realizzazione dei sottotetti;
il c.t.u. ha rilevato anche che non vi è
pagina 6 di 8 conformità catastale e che non sono stati dichiarati gli aggiornamenti derivanti dal progetto di cui alla concessione del 1989 nonché alcune modifiche di opere interne.
Si tratta di una condizione ostativa alla divisione, unitamente alla situazione indivisa del locale autorimessa al piano terra – per il quale il consulente aveva prospettato una soluzione “di divisione equilibrata” – e che richiede, in ogni caso, una sanatoria per le difformità rilevata.
La complessa condizione così rilevata, tenuto conto del tenore della domanda, diretta ad ottenere una sentenza costitutiva che tenga luogo di tutti gli accordi contenuti nella transazione del 19.4.2014, impedisce la pronuncia invocata.
Non può infatti procedersi a distinguere i relativi impegni assunti nella transazione stante l'interesse – espressamente manifestato – ad ottenere l'esecuzione complessiva e contestuale di tutti gli accordi transattivi.
Deve pertanto essere respinta la domanda attorea, essendo assorbita dal rigetto anche l'istanza diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente patito.
Venendo alla domanda riconvenzionale deve osservarsi quanto di seguito.
Detta domanda deve ritenersi ammissibile ex art. 36 c.p.c. essendo fondata su un titolo che presenta ragioni di connessione con quello dedotto in giudizio dall'attrice e che ne impongono la delibazione in un simultaneus processus trattandosi di transazioni stipulate contestualmente e connotate da un unico regolamento negoziale complessivo.
Rispetto a detta domanda, deve in primo luogo rilevarsi la circostanza, riportata dal c.t.u., in base alla quale i procuratori dei convenuti avrebbero chiesto al consulente di dare atto dell'intervenuto accordo in ordine alla divisione di terreni siti in Ferrandina per i quali non risulta interessata l'attrice, trasmettendo il verbale di divisione dei terreni in agro di Ferrandina e quello di accettazione delle quote di divisione, sottoscritti dai GE dai GE e dai GE , con cui dette parti Pt_1 CP_4 CP_1
hanno proceduto a frazionare i terreni di cui alla "transazione bis" e hanno concordato la divisione con accettazione delle quote assegnate.
pagina 7 di 8 Tale verbale, unitamente all'atto di accettazione delle quote, risulta depositato in atti, ma ciò non consente di ritenere che possa pronunciarsi una sentenza ex art. 2932 c.c. in relazione ai terreni in questione in mancanza di accoglimento della domanda di cui alla prima transazione, cui la seconda, per espressa volontà delle parti è collegata.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti e le spese di c.t.u. devono porsi definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da e Parte_3 [...]
Pt_2
3) compensa tra le parti le spese del giudizio;
4) pone definitivamente a carico di tutte le parti le spese di c.t.u. liquidate come da decreto in atti.
Bari, 24.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 8 di 8