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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/07/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 438/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 438/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. E_ C.F._1
TAGLIARENI MARIO,
APPELLANTE contro
(C.F. ), TE P.IVA_1
APPELLATA NON COSTITUITA
(C.F ), quale mandataria di Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEROLI CP_3 P.IVA_3
ANDREA,
APPELLATA
avverso la sentenza n. 1553/2022 emessa dal Tribunale di PISA pubblicata il pagina 1 di 17 09/12/2022
CONCLUSIONI
In data 10.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, emessa a conclusione del processo di 1° grado, tenutosi dinanzi al Tribunale Civile di Pisa, In via cautelare – Istanza di sospensione ex art. 283 – 351 cpc (domanda non più attuale perché relativa ad evento già verificatosi) In ordine all'appello incidentale Nel merito Rigettare i motivi di appello posti in via incidentale e, per l'effetto ed in relazione a detti motivi di censura, confermare la sentenza di 1° grado In ordine all'appello principale Nel merito Dichiarare l'inammissibilità dell'intervento effettuato da
[...]
nel corso del 1° grado, con tutte le conseguenze CP_4
Dichiarare, per le ragioni esposte in atto, liberato il fidejussore appellante dal vincolo di garanzia e, per l'effetto, dichiarare che la banca, o comunque chi dei soggetti si ritenesse legittimato, nulla può pretendere dal fidejussore stesso. In merito alle risultanze della CTU Dichiarare la nullità integrale della CTU svolta in 1° grado. In via istruttoria Se ritenuto, disporre la rinnovazione della CTU secondo i parametri espressi in sede di terzo motivo di appello. Condannare la appellata al pagamento di spese e competenze del giudizio di 1° grado e del presente giudizio di appello, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettario, come per legge, con distrazione ex art 93 cpc in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte appellata : Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, pagina 2 di 17 in via definitiva e nel merito, in accoglimento dei nostri motivi di appello incidentale:
1. accertare e dichiarare la legittimità degli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione e, per l'effetto, riformare il capo della sentenza che ha dichiarato “la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione stipato dalle parti”;
2. accertare e dichiarare la legittimità delle quote di interessi passivi dichiarati usurai dal Tribunale e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, contestualmente, riformare il capo della sentenza che ha revocato “parzialmente il decreto ingiuntivo n.366/2012 e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento in favore della società opposta della somma di
€125.688,90”. Ancora in via definitiva e nel merito, respingere l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per motivi dedotti al punto B del presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei E_ suoi confronti dal Tribunale di Pisa, Sez. distaccata di Pontedera, su ricorso della , quale procuratrice di Cassa di Risparmio TE di Firenze SPA, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di euro
129.168,48 in forza di una fideiussore omnibus ed a copertura del debito nascente dal conto corrente con apertura di credito intestato alla soc.
n.1267/00 presso la CR di Firenze. CP_5
Contestava l'attore in opposizione l'applicazione di interessi anatocistici e usurari, tassi ultralegali, la nullità della CMS oltre alla nullità della fideiussione per conformità al c.d. “modello ABI”; domandava altresì di voler dichiarare l'inefficacia del d.i. per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto fideiussorio, oltre che la nullità per mancanza di sottoscrizione.
Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda e la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 17 Interveniva nel giudizio in forza di Controparte_4 cessione del credito, aderendo alla domanda già di , della CP_1 quale chiedeva l'estromissione.
L'opponente contestava la legittimazione processuale dell'interveniente.
La causa veniva istruita a mezzo di una consulenza tecnica, della quale l'opponente contestava le risultanze perché conseguenti all'acquisizione di documenti forniti con modalità asseritamente irrituali e tardive.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 1553/2022 pubblicata il 09/12/2022 il Tribunale di
PISA così statuiva:
“Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
1) dichiara la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione stipato dalle parti;
2) revoca parzialmente il decreto ingiuntivo n.366/2012 e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento in favore della società opposta della somma di €125.688,90;
3) compensa le spese di lite;
4) pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio definitivamente per metà in capo a parte opponente, e, per l'altra metà, in capo a parte opposta”.
Il giudice anzitutto rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione di
[...]
in quanto la cessione appariva sufficientemente Controparte_4 dimostrata e correttamente comunicata al debitore ceduto.
Nel merito il decidente dichiarava la nullità delle clausole 2,6 e 8 della fideiussione oggetto di causa in quanto identiche alle clausole predisposte dal c.d. “modello ABI”. Come effetto di questa declaratoria, riteneva non applicabile la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., ma, pagina 4 di 17 ritenendo questa un'eccezione in senso stretto, evidenziava che la stessa era stata introdotta solo tardivamente, non essendo stata proposta dal fideiussore con la prima difesa, e cioè l'atto di Pt_1 citazione.
Veniva rigettata altresì la domanda di nullità per mancanza delle sottoscrizioni.
Il giudice accoglieva invece la domanda con riferimento all'usura, avendo il CTU rilevato il superamento del tasso-soglia in quattro trimestri, mentre rigettava tutte le altre questioni su anatocismo, CMS, interessi ultralegali e oneri vari.
Il debito veniva quindi rideterminato, sulla base delle indicazioni del consulente tecnico, nella somma di euro 125.688,90, con compensazione delle spese di lite.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di E_ seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio presso questa Corte di
Appello e (di seguito anche TE Controparte_2
APPELLATE) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Errata valutazione dell'eccezione di carenza di titolarità del credito in capo alla parte intervenuta. Errata e contraddittoria lettura e valutazione degli atti e dei documenti di causa. Erronea e/o parziale lettura e/o valutazione della giurisprudenza offerta a supporto. Motivazione parziale e contraddittoria.
2) Erroneità della sentenza riguardo alla tardività dell'eccezione ex art. 1957 c.c.
3) Erronea e/o parziale lettura degli atti e dei documenti prodotti in giudizio. Erronea e/o parziale lettura e/o valutazione della pagina 5 di 17 giurisprudenza offerta a supporto. Omessa motivazione sulla adesione alla CTU.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
La parte appellata non si costituiva in giudizio. CP_1
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la parte appellata contestava, perché infondate, le censure mosse Controparte_4 da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata.
Parte appellata formulava altresì i seguenti motivi di appello incidentale:
1) Errata dichiarazione di nullità parziale della garanzia per violazione della legge antitrust;
2) Errata declaratoria di usurarietà degli interessi passivi del fido rilevati dal CTU;
3) Errata disposizione sulla compensazione delle spese.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e va respinto;
l'appello incidentale è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'appello principale, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
L'appellante reitera l'eccezione di carenza di titolarità del credito in capo alla parte intervenuta Controparte_2
pagina 6 di 17 Afferma il che il giudice avrebbe errato nel basarsi sulla Pt_1 dichiarazione della banca cedente prodotta unitamente alla comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., in quanto sarebbe stata necessaria una valutazione complessiva, che avrebbe condotto a ritenere non provata la titolarità, in capo alla cessionaria, del rapporto oggetto di causa. Ciò in quanto il documento in questione (all. 3 di “appare come un CP_2 documento creato appositamente alla bisogna, privo di quella valenza richiesta dal regime delle prove del processo, non idoneo a provare la conformità circa i contenuti di un contratto stipulato secondo la normativa” (app., p. 8); “anche qualora controparte volesse sostenere che la titolarità è provata per il tramite di una dichiarazione della banca cedente […] è palese ed evidente […] che tale documento rappresenterebbe una mera dichiarazione di parte, creata ad hoc per
l'occasione e priva di ogni effetto probatorio” (app., p. 10).
Quanto poi al riferimento numerico menzionato nella lettera, si tratterebbe di un dato mai comunicato prima.
Il motivo è infondato.
pagina 7 di 17 Ai sensi dell'art. 58 del decreto 385/1993 (TUB), della cessione in blocco di rapporti giuridici viene data notizia mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella G.U., e questo adempimento soddisfa il diritto dei debitori ceduti ad essere notiziati della cessione del credito ai sensi dell'art. 1264 c.c. Conseguentemente, il contratto di cessione rappresenta lo strumento di prova principale, ma non esclusivo, della qualità di cessionario c.d. in blocco, che può essere dimostrata anche mediante la produzione in giudizio dell'estratto di cessione, pubblicato in G.U., allorché questo indichi tutti i requisiti di individuazione dei crediti ceduti ed emerga che il credito controverso li soddisfi tutti. Risulta ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del cit., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (così
Cass. n. 17110 del 2019).
Se è vero, poi, che parte della giurisprudenza richiede una valutazione complessiva della vicenda, riservando alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell'avviso una valenza meramente indiziaria, è anche vero che la dichiarazione del credente assume una rilevanza decisiva anche nella valutazione del quadro indiziario, essendo un indice univoco dell'esistenza del contratto di cessione, provenendo dalla controparte contrattuale rispetto alla parte che ci afferma titolare del credito.
Nel caso presente, poi, l'appellante, più che contestare l'avvenuta cessione o la ritualità della comunicazione, in realtà assume che non pagina 8 di 17 sarebbe dimostrato che il credito per cui si agisce sia incluso tra quelli di cui è stata comunicata la cessione. In altri termini, non vi sarebbe modo per il debitore ceduto di risalire a quale credito si riferiscano i codici indicati nella lettera di cessione, e richiamati anche nell'avviso di cessione.
Si tratta di un rilievo infondato nel merito, e inconferente a livello processuale.
La comunicazione infatti è sufficientemente chiara, perché si sottintende che la banca abbia ceduto le proprie posizioni debitorie nei confronti dello stesso debitore descritte nell'atto; in questo senso, l'indicazione dei codici personalizzati è funzionale proprio a individuare la corrispondenza del proprio debito nelle tabelle dell'avviso di cessione. Dal momento che non viene evidenziata l'esistenza di posizioni debitorie diverse da quelle oggetto di giudizio, può presumersi che i crediti indicati nella comunicazione di cui all' allegato 3 siano proprio quelli e tutti quelli che la banca detiene nei confronti dello stesso debitore.
Il rilievo sarebbe comunque privo di conseguenze, quand'anche venisse accolto. Infatti, nel giudizio di primo grado la parte cedente, ossia
, era validamente costituita e pertanto, nel caso il giudice CP_1 avesse accolto l'eccezione di difetto di legittimazione della parte intervenuta, la sentenza avrebbe comunque avuto effetto per l'opposto originario, e, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., anche nei confronti del successore a titolo particolare, a prescindere dalla sua presenza nel processo. Altrettanto avverrebbe in grado di appello.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
L'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ritiene tardiva l'eccezione ex art. 1957 c.c., in quanto sollevata per la prima volta nella memoria conclusionale 190 c.p.c. e non rilevabile d'ufficio pagina 9 di 17 Contesta tale ricostruzione l'appellante, il quale sostiene che in realtà aveva sollevato la questione già nell'atto di citazione, malgrado non avesse formulato expressis verbis l'eccezione di decadenza sul termine dell'art. 1957 c.c.
Il rilievo era riferito più che altro alla violazione dei principi di correttezza e buona fede:
“Preliminarmente si fa espressa riserva di argomentare in particolar modo circa la validità della fideiussione rilasciata dall'odierno opponente che, quindi, ne contesta integralmente la validità e ne contesta la legittima escussione. Nel merito processuale, invece, abbiamo visto come al momento la CP_6 ricorrente abbia attivato, notificandolo, il titolo monitorio nei confronti del solo fideiussore qui opponente, omettendo di richiedere il vantato credito nei confronti del debitore principale, o almeno asserito tale. Mentre in punto di diritto nulla osta alla riconosciuta legittimità della scelta del creditore riguardante l'attivazione del titolo nei confronti di un solo fideiussore tra due o tanti, resta da vedere se, stante l'omessa attivazione del titolo nei confronti del debitore principale, possa ritenersi legittimo l'azionamento del medesimo titolo nei confronti del fideiussore. In altri termini, è legittimo che il creditore ometta/rinunci ad agire contro il debitore principale ed invece agisca solo nei confronti del fideiussore? La questione non si presenta di facile soluzione e va ricondotta alla qualificazione giuridica che può essere attribuita, nel caso specifico, alla fidejussione: contratto di garanzia autonomo oppure, come si ritiene, garanzia accessoria al rapporto principale? Dottrina e giurisprudenza consolidata ritengono che alla fideiussione omnibus, prevalentemente rilasciata in ambito bancario, sia da attribuire carattere accessorio. È solo l'assenza del carattere di accessorietà che consente la possibilità di escussione a prescindere dalle vicende del rapporto principale, salvo il limite dell'exceptio doli generalis. Ma nel nostro caso si deve convenire come il garante abbia le stesse possibilità di eccezione che competono al debitore garantito e l'esistenza di clausole con formule “a prima richiesta” e similari non vale ad attribuire carattere autonomo alla garanzia fidejussoria omnibus. Anche la rinuncia all'eccezione ex art. 1957 cc, pratica invalsa nella prassi bancaria, per se stessa conferma il carattere di accessorietà della fideiussione omnibus e non esime il creditore, nell'esecuzione del contratto fidejussorio, dal dovere generale di correttezza e buona fede ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cc.
Principi di correttezza e buona fede ai quali va sempre ricondotto il rapporto tra garante e creditore per cui, anche quando il creditore si riservi il diritto di
pagina 10 di 17 escutere a prima richiesta e senza eccezioni la garanzia fidejussoria, ciò non implica la possibilità di trascurare gli interessi del garante. L'eccezione di mancata attivazione del D.I. nei confronti di stante CP_5 le considerazioni fin qui svolte, consente di formulare l'ecce in via preliminare, di illegittimità e in subordine di inefficacia del D.I. n. 366/2012 emesso dal Tribunale di Pisa – Sez. dist. di Pontedera, nei confronti di tutti i fideiussori – ed in ogni caso del fidejussore opponente – per violazione dei principi di correttezza ex art. 1175 cc nonché di buona fede ex art. 1375 cc, nell'esecuzione del contratto fidejussorio da parte del vantato creditore ricorrente” (atto di appello, p. 34 ss., a sua volta ripreso dall'atto di citazione del 2012; sottolineatura aggiunta dallo scrivente). Rileva poi l'appellante che controparte, al punto 3 della memoria conclusionale ex art. 190 cpc, avrebbe dato atto della presenza dell'eccezione e dunque non ne avrebbe mai contestato la tardività.
Infine, si potrebbe altresì dubitare che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sia una vera eccezione in senso stretto, e non piuttosto una mera difesa, non soggetta a termini di decadenza processuali.
Le argomentazioni sono infondate.
Anzitutto, nonostante la menzione fatta dall'attore in opposizione dell'art. 1957 c.c., dal complesso della difesa non si evince affatto che intendesse eccepire la decadenza della creditrice per la mancata osservanza del termine semestrale. Infatti, ai fini della formulazione di una eccezione non è sufficiente il mero richiamo di una disposizione normativa, dovendo essere indicati i fatti modificativi, impeditivi o estintivi che ostano al diritto fatto valere da controparte. La mera indicazione dell'art. 1957 c.c., quindi, non ha affatto implicato che l'attore sollevasse l'eccezione, non avendo mai allegato in fatto che il creditore aveva mancato di formulare entro sei mesi le proprie istanze contro il debitore principale e di continuarle con diligenza, così incappando nella decadenza dalla possibilità di escutere il garante.
L'argomentazione difensiva riguardava esclusivamente la qualificazione come contratto autonomo della garanzia prestata e solo in quest'ottica veniva fatto riferimento alla accessorietà della fideiussione omnibus ed pagina 11 di 17 all'art. 1957 c.c., né hai è stato richiesto il riconoscimento della decadenza.
Irrilevante è poi, d'altro canto, il fatto che controparte non abbia rilevato la tardività dell'eccezione 1957 c.c. nella comparsa conclusionale, posto che la decadenza da una eccezione non può essere sanata dall'acquiescenza di controparte, e tantomeno dal mancato rilievo della stessa.
Infine, non vi è dubbio che quella di decadenza sia un'eccezione in senso stretto, e non una mera difesa, in quanto il termine semestrale per proporre l'azione attiene a diritti disponibili, per cui il fideiussore può rinunciarvi, non eccependo la decadenza nel corso del giudizio di merito entro i termini previsti per l'individuazione del thema decidendum.
Così si esprime sul punto la Suprema Corte: “L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito” (Cass.
Sez. 3, 13/01/2025, n. 835; conforme, Sez. 3, Ord. 8023 del
25/03/2024).
III. La terza censura alla sentenza impugnata è inammissibile.
L'appellante così si esprime:
In relazione alla parte della sentenza (cfr. par. 5 pag.
5-6 sentenza) questa difesa ribadisce la integrale nullità della CTU effettuata nel giudizio di 1° grado e ne riporta integralmente le ragioni svolte in sede di memorie depositate in atti che si allegano al presente atto di citazione. In subordine, qualora la Ecc.ma Corte ritenesse opportuno rinnovare la fase istruttoria e disporre una nuova perizia d'ufficio, questa difesa chiede che la determinazione del TEG ai fini del superamento del tasso soglia usura si tenga conto di: quanto all'usura, accertando secondo i D.M. via via intervenuti, se sia stato superato il tasso soglia nelle seguenti occasioni: a) al momento della pattuizione degli interessi;
b)al momento in cui la abbia esercitato lo ius variandi, modificando i CP_6 tassi di interesse in senso peggiorativo rispetto alle originarie pagina 12 di 17 pattuizioni; c) al momento della stipulazione di contratti accessori al conto corrente (ad es. apertura di credito). Qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG, calcolato seguendo le istruzioni della CA d'TA) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118 TUB nei contratti oggetto di causa, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, provveda il CTU ad eliminare gli interessi passivi per il periodo intercorrente tra la suddetta pattuizione sopra soglia ed il momento in cui sia stata effettuata una nuova pattuizione del tasso di interesse (anche a seguito dell'esercizio dello ius variandi) inferiore al tasso soglia: tasso che andrà applicato al periodo successivo. Nel risponder a quest'ultimo quesito si attenga altresì al principio per cui
“In tema di usura, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi - legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 - deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia", poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso “(Cass. 33964/22)” (appello, p. 39-40; sottolineature dello scrivente) Il motivo di appello così formulato è inammissibile ex art. 342 c.p.c., in quanto privo della necessaria specificità. Si afferma infatti che la consulenza tecnica sarebbe integralmente nulla, senza però precisarne i motivi, non consentendo così al giudicante di apprezzare l'invalidità della consulenza tecnica nel merito. Non soccorrono a tal proposito le richieste di rinnovazione della CTU, anzitutto perché formulate in subordine, e in secondo luogo perché non necessariamente le richieste istruttorie coincidono con motivi di nullità della CTU.
La richiesta di rinnovazione delle operazioni, poi, è formulata in via di mera ipotesi, senza indicare le ragioni giuridiche per cui potrebbe essere necessaria, indicando esclusivamente i criteri che il consulente dovrebbe seguire nel caso in cui la Corte intendesse affidare un nuovo incarico peritale.
IV. Passando all'esame dell'appello incidentale si osserva quanto segue.
V. Con il primo motivo viene impugnata la dichiarazione di nullità parziale della garanzia per violazione della normativa antitrust.
pagina 13 di 17 Sostiene al riguardo l'appellante incidentale che il Tribunale di CP_2
Pisa avrebbe erroneamente dichiarato la nullità dell'art. 6 della fideiussione perché al modello ABI, in quanto la garanzia era stata rilasciata nel 2007, in epoca successiva al provvedimento sanzionatorio della CA d'TA (che è del 2005). Secondo l'impostazione dell'appellante, quindi, il richiamo al provvedimento sanzionatorio non consentirebbe da solo di provare l'intesa anticoncorrenziale, e conseguentemente la nullità delle clausole, dovendo quest'ultima essere dimostrata specificamente.
Al riguardo si osserva che l'appellate non ha interesse ad impugnare la sentenza, in quanto la questione della nullità è risultata in concreto irrilevante, non essendo stata tempestivamente sollevata l'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. e non avendo avuto applicazione neppure le altre clausole dichiarate nulle.
VI. Il secondo motivo di appello incidentale è relativo alla errata declaratoria di usurarietà degli interessi passivi del fido.
Sottolinea che la CTU sarebbe viziata (e con essa, la sentenza CP_2 nella parte in cui vi aderisce), dal momento che al momento della concessione del fido (secondo trimestre 2007) il TEG era al di sotto del
Tasso soglia, e non doveva essere considerata rilevante la c.d. “usura sopravvenuta”. In conseguenza di ciò, gli addebiti dovrebbero essere considerati legittimi, e pertanto il credito dovrebbe essere confermato nella misura originaria, ossia pari a euro 129.168,48.
Il motivo merita accoglimento.
Come risulta dalla consulenza, i trimestri in cui si è verificato il superamento dei valori soglia sono quattro: quarto trimestre 2008 e primo trimestre 2009 (TEG e CMS); terzo trimestre 2009 (TEG); terzo trimestre 2008 (CMS). Il contratto però risale al 28.3.2007 e non pagina 14 di 17 risultano nuove pattuizioni da allora, per cui si è realizzata un'ipotesi di
“usura sopravvenuta”, che non determina la nullità della pattuizione.
Stante l'affinità della materia, i principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24675/2017 possono trovare applicazione anche in materia di contratti bancari. Dal momento che l'art. 644 c.p. pone la sua attenzione sul concetto di “pattuizione” degli interessi usurari, è evidente che l'accordo illecito può sorgere esclusivamente nel momento in cui interviene l'accordo sulla misura degli interessi. Diversamente, qualora l'accordo originario sia conforme allo schema normativo, non venendo superata la soglia di usura, ma il superamento si verifica esclusivamente quale conseguenza della mutazione nel tempo della soglia di riferimento, non può parlarsi di pattuizione di interessi usurari, per cui si è al di fuori del perimetro applicativo della norma.
In tali ipotesi la giurisprudenza discute esclusivamente sulla possibilità di considerare contraria a buona fede la pretesa della banca di incassare interessi superiori alla soglia di usura.
Se la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamate esclude in linea generale tale possibilità, tale principio è stato espresso dalla Terza
Sezione con l'ordinanza n. 27545 del 28/09/2023.
Va comunque evidenziato che la violazione del principio di buona fede può essere ravvisata esclusivamente nel caso in cui vi sia una pretesa prolungata nel tempo e sul presupposto che la banca potesse accorgersi dell'intervenuto superamento della soglia usuraria.
Nel caso in cui, come nella fattispecie, vi siano sforamenti isolati e distanziati tra loro, non può presumersi che la banca avesse la possibilità di accorgersi dell'accaduto, riconducendo gli interessi entro i limiti della legalità.
In un tale contesto, quindi, non è ravvisabile neppure in astratto la violazione dei principi di buona fede. pagina 15 di 17 La decisione di rideterminare il debito in euro 125.688,90, quindi, non appare corretta, e, in mancanza di altre e più fondate contestazioni, deve ritenersi corretta la quantificazione effettuata in origine con il decreto ingiuntivo in misura di euro 129.168,48.
VII. Il terzo motivo di appello incidentale, riguardante le spese di lite, è assorbito dal parziale accoglimento dell'appello incidentale, che impone in ogni caso la rivalutazione d'ufficio per entrambi i gradi.
VIII. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa l'appellante incidentale
) le spese processuali di entrambi i gradi del Controparte_2 giudizio devono essere poste a carico di nella misura E_ liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di e di E_ TE
, avverso la sentenza n. 1553/2022 emessa Controparte_2 dal Tribunale di PISA e pubblicata il 09/12/2022, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
TE
2. Rigetta l'appello principale;
3. Accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna Pt_1 al pagamento di euro 129.168,48 oltre interessi fino a
[...] completo adempimento;
pagina 16 di 17 4. Condanna l'appellante principale a rifondere le E_ spese legali del giudizio di primo grado a e TE
, che liquida in complessivi euro Controparte_2
7.052,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge;
5. Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio di primo grado a carico di;
E_
6. Condanna l'appellante principale a rifondere le E_ spese legali del presente grado di giudizio a
[...]
, che liquida in complessivi euro 4.997,00 per CP_2 compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al
15%, Iva e CPA, come per legge;
7. Dichiara l'appellante principale tenuto a E_ corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n.228 del 24.12.2012.
Firenze, camera di consiglio del 23 luglio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 438/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. E_ C.F._1
TAGLIARENI MARIO,
APPELLANTE contro
(C.F. ), TE P.IVA_1
APPELLATA NON COSTITUITA
(C.F ), quale mandataria di Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEROLI CP_3 P.IVA_3
ANDREA,
APPELLATA
avverso la sentenza n. 1553/2022 emessa dal Tribunale di PISA pubblicata il pagina 1 di 17 09/12/2022
CONCLUSIONI
In data 10.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, emessa a conclusione del processo di 1° grado, tenutosi dinanzi al Tribunale Civile di Pisa, In via cautelare – Istanza di sospensione ex art. 283 – 351 cpc (domanda non più attuale perché relativa ad evento già verificatosi) In ordine all'appello incidentale Nel merito Rigettare i motivi di appello posti in via incidentale e, per l'effetto ed in relazione a detti motivi di censura, confermare la sentenza di 1° grado In ordine all'appello principale Nel merito Dichiarare l'inammissibilità dell'intervento effettuato da
[...]
nel corso del 1° grado, con tutte le conseguenze CP_4
Dichiarare, per le ragioni esposte in atto, liberato il fidejussore appellante dal vincolo di garanzia e, per l'effetto, dichiarare che la banca, o comunque chi dei soggetti si ritenesse legittimato, nulla può pretendere dal fidejussore stesso. In merito alle risultanze della CTU Dichiarare la nullità integrale della CTU svolta in 1° grado. In via istruttoria Se ritenuto, disporre la rinnovazione della CTU secondo i parametri espressi in sede di terzo motivo di appello. Condannare la appellata al pagamento di spese e competenze del giudizio di 1° grado e del presente giudizio di appello, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettario, come per legge, con distrazione ex art 93 cpc in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte appellata : Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, pagina 2 di 17 in via definitiva e nel merito, in accoglimento dei nostri motivi di appello incidentale:
1. accertare e dichiarare la legittimità degli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione e, per l'effetto, riformare il capo della sentenza che ha dichiarato “la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione stipato dalle parti”;
2. accertare e dichiarare la legittimità delle quote di interessi passivi dichiarati usurai dal Tribunale e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, contestualmente, riformare il capo della sentenza che ha revocato “parzialmente il decreto ingiuntivo n.366/2012 e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento in favore della società opposta della somma di
€125.688,90”. Ancora in via definitiva e nel merito, respingere l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per motivi dedotti al punto B del presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei E_ suoi confronti dal Tribunale di Pisa, Sez. distaccata di Pontedera, su ricorso della , quale procuratrice di Cassa di Risparmio TE di Firenze SPA, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di euro
129.168,48 in forza di una fideiussore omnibus ed a copertura del debito nascente dal conto corrente con apertura di credito intestato alla soc.
n.1267/00 presso la CR di Firenze. CP_5
Contestava l'attore in opposizione l'applicazione di interessi anatocistici e usurari, tassi ultralegali, la nullità della CMS oltre alla nullità della fideiussione per conformità al c.d. “modello ABI”; domandava altresì di voler dichiarare l'inefficacia del d.i. per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto fideiussorio, oltre che la nullità per mancanza di sottoscrizione.
Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda e la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 17 Interveniva nel giudizio in forza di Controparte_4 cessione del credito, aderendo alla domanda già di , della CP_1 quale chiedeva l'estromissione.
L'opponente contestava la legittimazione processuale dell'interveniente.
La causa veniva istruita a mezzo di una consulenza tecnica, della quale l'opponente contestava le risultanze perché conseguenti all'acquisizione di documenti forniti con modalità asseritamente irrituali e tardive.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 1553/2022 pubblicata il 09/12/2022 il Tribunale di
PISA così statuiva:
“Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
1) dichiara la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione stipato dalle parti;
2) revoca parzialmente il decreto ingiuntivo n.366/2012 e, per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento in favore della società opposta della somma di €125.688,90;
3) compensa le spese di lite;
4) pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio definitivamente per metà in capo a parte opponente, e, per l'altra metà, in capo a parte opposta”.
Il giudice anzitutto rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione di
[...]
in quanto la cessione appariva sufficientemente Controparte_4 dimostrata e correttamente comunicata al debitore ceduto.
Nel merito il decidente dichiarava la nullità delle clausole 2,6 e 8 della fideiussione oggetto di causa in quanto identiche alle clausole predisposte dal c.d. “modello ABI”. Come effetto di questa declaratoria, riteneva non applicabile la deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., ma, pagina 4 di 17 ritenendo questa un'eccezione in senso stretto, evidenziava che la stessa era stata introdotta solo tardivamente, non essendo stata proposta dal fideiussore con la prima difesa, e cioè l'atto di Pt_1 citazione.
Veniva rigettata altresì la domanda di nullità per mancanza delle sottoscrizioni.
Il giudice accoglieva invece la domanda con riferimento all'usura, avendo il CTU rilevato il superamento del tasso-soglia in quattro trimestri, mentre rigettava tutte le altre questioni su anatocismo, CMS, interessi ultralegali e oneri vari.
Il debito veniva quindi rideterminato, sulla base delle indicazioni del consulente tecnico, nella somma di euro 125.688,90, con compensazione delle spese di lite.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di E_ seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio presso questa Corte di
Appello e (di seguito anche TE Controparte_2
APPELLATE) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Errata valutazione dell'eccezione di carenza di titolarità del credito in capo alla parte intervenuta. Errata e contraddittoria lettura e valutazione degli atti e dei documenti di causa. Erronea e/o parziale lettura e/o valutazione della giurisprudenza offerta a supporto. Motivazione parziale e contraddittoria.
2) Erroneità della sentenza riguardo alla tardività dell'eccezione ex art. 1957 c.c.
3) Erronea e/o parziale lettura degli atti e dei documenti prodotti in giudizio. Erronea e/o parziale lettura e/o valutazione della pagina 5 di 17 giurisprudenza offerta a supporto. Omessa motivazione sulla adesione alla CTU.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
La parte appellata non si costituiva in giudizio. CP_1
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la parte appellata contestava, perché infondate, le censure mosse Controparte_4 da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata.
Parte appellata formulava altresì i seguenti motivi di appello incidentale:
1) Errata dichiarazione di nullità parziale della garanzia per violazione della legge antitrust;
2) Errata declaratoria di usurarietà degli interessi passivi del fido rilevati dal CTU;
3) Errata disposizione sulla compensazione delle spese.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e va respinto;
l'appello incidentale è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'appello principale, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
L'appellante reitera l'eccezione di carenza di titolarità del credito in capo alla parte intervenuta Controparte_2
pagina 6 di 17 Afferma il che il giudice avrebbe errato nel basarsi sulla Pt_1 dichiarazione della banca cedente prodotta unitamente alla comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., in quanto sarebbe stata necessaria una valutazione complessiva, che avrebbe condotto a ritenere non provata la titolarità, in capo alla cessionaria, del rapporto oggetto di causa. Ciò in quanto il documento in questione (all. 3 di “appare come un CP_2 documento creato appositamente alla bisogna, privo di quella valenza richiesta dal regime delle prove del processo, non idoneo a provare la conformità circa i contenuti di un contratto stipulato secondo la normativa” (app., p. 8); “anche qualora controparte volesse sostenere che la titolarità è provata per il tramite di una dichiarazione della banca cedente […] è palese ed evidente […] che tale documento rappresenterebbe una mera dichiarazione di parte, creata ad hoc per
l'occasione e priva di ogni effetto probatorio” (app., p. 10).
Quanto poi al riferimento numerico menzionato nella lettera, si tratterebbe di un dato mai comunicato prima.
Il motivo è infondato.
pagina 7 di 17 Ai sensi dell'art. 58 del decreto 385/1993 (TUB), della cessione in blocco di rapporti giuridici viene data notizia mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella G.U., e questo adempimento soddisfa il diritto dei debitori ceduti ad essere notiziati della cessione del credito ai sensi dell'art. 1264 c.c. Conseguentemente, il contratto di cessione rappresenta lo strumento di prova principale, ma non esclusivo, della qualità di cessionario c.d. in blocco, che può essere dimostrata anche mediante la produzione in giudizio dell'estratto di cessione, pubblicato in G.U., allorché questo indichi tutti i requisiti di individuazione dei crediti ceduti ed emerga che il credito controverso li soddisfi tutti. Risulta ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del cit., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (così
Cass. n. 17110 del 2019).
Se è vero, poi, che parte della giurisprudenza richiede una valutazione complessiva della vicenda, riservando alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell'avviso una valenza meramente indiziaria, è anche vero che la dichiarazione del credente assume una rilevanza decisiva anche nella valutazione del quadro indiziario, essendo un indice univoco dell'esistenza del contratto di cessione, provenendo dalla controparte contrattuale rispetto alla parte che ci afferma titolare del credito.
Nel caso presente, poi, l'appellante, più che contestare l'avvenuta cessione o la ritualità della comunicazione, in realtà assume che non pagina 8 di 17 sarebbe dimostrato che il credito per cui si agisce sia incluso tra quelli di cui è stata comunicata la cessione. In altri termini, non vi sarebbe modo per il debitore ceduto di risalire a quale credito si riferiscano i codici indicati nella lettera di cessione, e richiamati anche nell'avviso di cessione.
Si tratta di un rilievo infondato nel merito, e inconferente a livello processuale.
La comunicazione infatti è sufficientemente chiara, perché si sottintende che la banca abbia ceduto le proprie posizioni debitorie nei confronti dello stesso debitore descritte nell'atto; in questo senso, l'indicazione dei codici personalizzati è funzionale proprio a individuare la corrispondenza del proprio debito nelle tabelle dell'avviso di cessione. Dal momento che non viene evidenziata l'esistenza di posizioni debitorie diverse da quelle oggetto di giudizio, può presumersi che i crediti indicati nella comunicazione di cui all' allegato 3 siano proprio quelli e tutti quelli che la banca detiene nei confronti dello stesso debitore.
Il rilievo sarebbe comunque privo di conseguenze, quand'anche venisse accolto. Infatti, nel giudizio di primo grado la parte cedente, ossia
, era validamente costituita e pertanto, nel caso il giudice CP_1 avesse accolto l'eccezione di difetto di legittimazione della parte intervenuta, la sentenza avrebbe comunque avuto effetto per l'opposto originario, e, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., anche nei confronti del successore a titolo particolare, a prescindere dalla sua presenza nel processo. Altrettanto avverrebbe in grado di appello.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
L'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ritiene tardiva l'eccezione ex art. 1957 c.c., in quanto sollevata per la prima volta nella memoria conclusionale 190 c.p.c. e non rilevabile d'ufficio pagina 9 di 17 Contesta tale ricostruzione l'appellante, il quale sostiene che in realtà aveva sollevato la questione già nell'atto di citazione, malgrado non avesse formulato expressis verbis l'eccezione di decadenza sul termine dell'art. 1957 c.c.
Il rilievo era riferito più che altro alla violazione dei principi di correttezza e buona fede:
“Preliminarmente si fa espressa riserva di argomentare in particolar modo circa la validità della fideiussione rilasciata dall'odierno opponente che, quindi, ne contesta integralmente la validità e ne contesta la legittima escussione. Nel merito processuale, invece, abbiamo visto come al momento la CP_6 ricorrente abbia attivato, notificandolo, il titolo monitorio nei confronti del solo fideiussore qui opponente, omettendo di richiedere il vantato credito nei confronti del debitore principale, o almeno asserito tale. Mentre in punto di diritto nulla osta alla riconosciuta legittimità della scelta del creditore riguardante l'attivazione del titolo nei confronti di un solo fideiussore tra due o tanti, resta da vedere se, stante l'omessa attivazione del titolo nei confronti del debitore principale, possa ritenersi legittimo l'azionamento del medesimo titolo nei confronti del fideiussore. In altri termini, è legittimo che il creditore ometta/rinunci ad agire contro il debitore principale ed invece agisca solo nei confronti del fideiussore? La questione non si presenta di facile soluzione e va ricondotta alla qualificazione giuridica che può essere attribuita, nel caso specifico, alla fidejussione: contratto di garanzia autonomo oppure, come si ritiene, garanzia accessoria al rapporto principale? Dottrina e giurisprudenza consolidata ritengono che alla fideiussione omnibus, prevalentemente rilasciata in ambito bancario, sia da attribuire carattere accessorio. È solo l'assenza del carattere di accessorietà che consente la possibilità di escussione a prescindere dalle vicende del rapporto principale, salvo il limite dell'exceptio doli generalis. Ma nel nostro caso si deve convenire come il garante abbia le stesse possibilità di eccezione che competono al debitore garantito e l'esistenza di clausole con formule “a prima richiesta” e similari non vale ad attribuire carattere autonomo alla garanzia fidejussoria omnibus. Anche la rinuncia all'eccezione ex art. 1957 cc, pratica invalsa nella prassi bancaria, per se stessa conferma il carattere di accessorietà della fideiussione omnibus e non esime il creditore, nell'esecuzione del contratto fidejussorio, dal dovere generale di correttezza e buona fede ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cc.
Principi di correttezza e buona fede ai quali va sempre ricondotto il rapporto tra garante e creditore per cui, anche quando il creditore si riservi il diritto di
pagina 10 di 17 escutere a prima richiesta e senza eccezioni la garanzia fidejussoria, ciò non implica la possibilità di trascurare gli interessi del garante. L'eccezione di mancata attivazione del D.I. nei confronti di stante CP_5 le considerazioni fin qui svolte, consente di formulare l'ecce in via preliminare, di illegittimità e in subordine di inefficacia del D.I. n. 366/2012 emesso dal Tribunale di Pisa – Sez. dist. di Pontedera, nei confronti di tutti i fideiussori – ed in ogni caso del fidejussore opponente – per violazione dei principi di correttezza ex art. 1175 cc nonché di buona fede ex art. 1375 cc, nell'esecuzione del contratto fidejussorio da parte del vantato creditore ricorrente” (atto di appello, p. 34 ss., a sua volta ripreso dall'atto di citazione del 2012; sottolineatura aggiunta dallo scrivente). Rileva poi l'appellante che controparte, al punto 3 della memoria conclusionale ex art. 190 cpc, avrebbe dato atto della presenza dell'eccezione e dunque non ne avrebbe mai contestato la tardività.
Infine, si potrebbe altresì dubitare che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sia una vera eccezione in senso stretto, e non piuttosto una mera difesa, non soggetta a termini di decadenza processuali.
Le argomentazioni sono infondate.
Anzitutto, nonostante la menzione fatta dall'attore in opposizione dell'art. 1957 c.c., dal complesso della difesa non si evince affatto che intendesse eccepire la decadenza della creditrice per la mancata osservanza del termine semestrale. Infatti, ai fini della formulazione di una eccezione non è sufficiente il mero richiamo di una disposizione normativa, dovendo essere indicati i fatti modificativi, impeditivi o estintivi che ostano al diritto fatto valere da controparte. La mera indicazione dell'art. 1957 c.c., quindi, non ha affatto implicato che l'attore sollevasse l'eccezione, non avendo mai allegato in fatto che il creditore aveva mancato di formulare entro sei mesi le proprie istanze contro il debitore principale e di continuarle con diligenza, così incappando nella decadenza dalla possibilità di escutere il garante.
L'argomentazione difensiva riguardava esclusivamente la qualificazione come contratto autonomo della garanzia prestata e solo in quest'ottica veniva fatto riferimento alla accessorietà della fideiussione omnibus ed pagina 11 di 17 all'art. 1957 c.c., né hai è stato richiesto il riconoscimento della decadenza.
Irrilevante è poi, d'altro canto, il fatto che controparte non abbia rilevato la tardività dell'eccezione 1957 c.c. nella comparsa conclusionale, posto che la decadenza da una eccezione non può essere sanata dall'acquiescenza di controparte, e tantomeno dal mancato rilievo della stessa.
Infine, non vi è dubbio che quella di decadenza sia un'eccezione in senso stretto, e non una mera difesa, in quanto il termine semestrale per proporre l'azione attiene a diritti disponibili, per cui il fideiussore può rinunciarvi, non eccependo la decadenza nel corso del giudizio di merito entro i termini previsti per l'individuazione del thema decidendum.
Così si esprime sul punto la Suprema Corte: “L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito” (Cass.
Sez. 3, 13/01/2025, n. 835; conforme, Sez. 3, Ord. 8023 del
25/03/2024).
III. La terza censura alla sentenza impugnata è inammissibile.
L'appellante così si esprime:
In relazione alla parte della sentenza (cfr. par. 5 pag.
5-6 sentenza) questa difesa ribadisce la integrale nullità della CTU effettuata nel giudizio di 1° grado e ne riporta integralmente le ragioni svolte in sede di memorie depositate in atti che si allegano al presente atto di citazione. In subordine, qualora la Ecc.ma Corte ritenesse opportuno rinnovare la fase istruttoria e disporre una nuova perizia d'ufficio, questa difesa chiede che la determinazione del TEG ai fini del superamento del tasso soglia usura si tenga conto di: quanto all'usura, accertando secondo i D.M. via via intervenuti, se sia stato superato il tasso soglia nelle seguenti occasioni: a) al momento della pattuizione degli interessi;
b)al momento in cui la abbia esercitato lo ius variandi, modificando i CP_6 tassi di interesse in senso peggiorativo rispetto alle originarie pagina 12 di 17 pattuizioni; c) al momento della stipulazione di contratti accessori al conto corrente (ad es. apertura di credito). Qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG, calcolato seguendo le istruzioni della CA d'TA) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118 TUB nei contratti oggetto di causa, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, provveda il CTU ad eliminare gli interessi passivi per il periodo intercorrente tra la suddetta pattuizione sopra soglia ed il momento in cui sia stata effettuata una nuova pattuizione del tasso di interesse (anche a seguito dell'esercizio dello ius variandi) inferiore al tasso soglia: tasso che andrà applicato al periodo successivo. Nel risponder a quest'ultimo quesito si attenga altresì al principio per cui
“In tema di usura, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi - legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 - deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia", poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso “(Cass. 33964/22)” (appello, p. 39-40; sottolineature dello scrivente) Il motivo di appello così formulato è inammissibile ex art. 342 c.p.c., in quanto privo della necessaria specificità. Si afferma infatti che la consulenza tecnica sarebbe integralmente nulla, senza però precisarne i motivi, non consentendo così al giudicante di apprezzare l'invalidità della consulenza tecnica nel merito. Non soccorrono a tal proposito le richieste di rinnovazione della CTU, anzitutto perché formulate in subordine, e in secondo luogo perché non necessariamente le richieste istruttorie coincidono con motivi di nullità della CTU.
La richiesta di rinnovazione delle operazioni, poi, è formulata in via di mera ipotesi, senza indicare le ragioni giuridiche per cui potrebbe essere necessaria, indicando esclusivamente i criteri che il consulente dovrebbe seguire nel caso in cui la Corte intendesse affidare un nuovo incarico peritale.
IV. Passando all'esame dell'appello incidentale si osserva quanto segue.
V. Con il primo motivo viene impugnata la dichiarazione di nullità parziale della garanzia per violazione della normativa antitrust.
pagina 13 di 17 Sostiene al riguardo l'appellante incidentale che il Tribunale di CP_2
Pisa avrebbe erroneamente dichiarato la nullità dell'art. 6 della fideiussione perché al modello ABI, in quanto la garanzia era stata rilasciata nel 2007, in epoca successiva al provvedimento sanzionatorio della CA d'TA (che è del 2005). Secondo l'impostazione dell'appellante, quindi, il richiamo al provvedimento sanzionatorio non consentirebbe da solo di provare l'intesa anticoncorrenziale, e conseguentemente la nullità delle clausole, dovendo quest'ultima essere dimostrata specificamente.
Al riguardo si osserva che l'appellate non ha interesse ad impugnare la sentenza, in quanto la questione della nullità è risultata in concreto irrilevante, non essendo stata tempestivamente sollevata l'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. e non avendo avuto applicazione neppure le altre clausole dichiarate nulle.
VI. Il secondo motivo di appello incidentale è relativo alla errata declaratoria di usurarietà degli interessi passivi del fido.
Sottolinea che la CTU sarebbe viziata (e con essa, la sentenza CP_2 nella parte in cui vi aderisce), dal momento che al momento della concessione del fido (secondo trimestre 2007) il TEG era al di sotto del
Tasso soglia, e non doveva essere considerata rilevante la c.d. “usura sopravvenuta”. In conseguenza di ciò, gli addebiti dovrebbero essere considerati legittimi, e pertanto il credito dovrebbe essere confermato nella misura originaria, ossia pari a euro 129.168,48.
Il motivo merita accoglimento.
Come risulta dalla consulenza, i trimestri in cui si è verificato il superamento dei valori soglia sono quattro: quarto trimestre 2008 e primo trimestre 2009 (TEG e CMS); terzo trimestre 2009 (TEG); terzo trimestre 2008 (CMS). Il contratto però risale al 28.3.2007 e non pagina 14 di 17 risultano nuove pattuizioni da allora, per cui si è realizzata un'ipotesi di
“usura sopravvenuta”, che non determina la nullità della pattuizione.
Stante l'affinità della materia, i principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24675/2017 possono trovare applicazione anche in materia di contratti bancari. Dal momento che l'art. 644 c.p. pone la sua attenzione sul concetto di “pattuizione” degli interessi usurari, è evidente che l'accordo illecito può sorgere esclusivamente nel momento in cui interviene l'accordo sulla misura degli interessi. Diversamente, qualora l'accordo originario sia conforme allo schema normativo, non venendo superata la soglia di usura, ma il superamento si verifica esclusivamente quale conseguenza della mutazione nel tempo della soglia di riferimento, non può parlarsi di pattuizione di interessi usurari, per cui si è al di fuori del perimetro applicativo della norma.
In tali ipotesi la giurisprudenza discute esclusivamente sulla possibilità di considerare contraria a buona fede la pretesa della banca di incassare interessi superiori alla soglia di usura.
Se la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamate esclude in linea generale tale possibilità, tale principio è stato espresso dalla Terza
Sezione con l'ordinanza n. 27545 del 28/09/2023.
Va comunque evidenziato che la violazione del principio di buona fede può essere ravvisata esclusivamente nel caso in cui vi sia una pretesa prolungata nel tempo e sul presupposto che la banca potesse accorgersi dell'intervenuto superamento della soglia usuraria.
Nel caso in cui, come nella fattispecie, vi siano sforamenti isolati e distanziati tra loro, non può presumersi che la banca avesse la possibilità di accorgersi dell'accaduto, riconducendo gli interessi entro i limiti della legalità.
In un tale contesto, quindi, non è ravvisabile neppure in astratto la violazione dei principi di buona fede. pagina 15 di 17 La decisione di rideterminare il debito in euro 125.688,90, quindi, non appare corretta, e, in mancanza di altre e più fondate contestazioni, deve ritenersi corretta la quantificazione effettuata in origine con il decreto ingiuntivo in misura di euro 129.168,48.
VII. Il terzo motivo di appello incidentale, riguardante le spese di lite, è assorbito dal parziale accoglimento dell'appello incidentale, che impone in ogni caso la rivalutazione d'ufficio per entrambi i gradi.
VIII. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa l'appellante incidentale
) le spese processuali di entrambi i gradi del Controparte_2 giudizio devono essere poste a carico di nella misura E_ liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di e di E_ TE
, avverso la sentenza n. 1553/2022 emessa Controparte_2 dal Tribunale di PISA e pubblicata il 09/12/2022, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
TE
2. Rigetta l'appello principale;
3. Accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna Pt_1 al pagamento di euro 129.168,48 oltre interessi fino a
[...] completo adempimento;
pagina 16 di 17 4. Condanna l'appellante principale a rifondere le E_ spese legali del giudizio di primo grado a e TE
, che liquida in complessivi euro Controparte_2
7.052,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge;
5. Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio di primo grado a carico di;
E_
6. Condanna l'appellante principale a rifondere le E_ spese legali del presente grado di giudizio a
[...]
, che liquida in complessivi euro 4.997,00 per CP_2 compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al
15%, Iva e CPA, come per legge;
7. Dichiara l'appellante principale tenuto a E_ corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n.228 del 24.12.2012.
Firenze, camera di consiglio del 23 luglio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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