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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/12/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 284/2020
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 284/2020 RGAC vertente tra:
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Alessandro Tamiro Parte_2
APPELLANTE
E
( ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Grandinetti
APPELLATA
1 OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Palmi, pubblicata il 06.05.2020 nel giudizio iscritto al n. RG. 528/2017
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 29.05.2025
1.1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha citato in giudizio Parte_3 [...] al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto ad ottenere Controparte_1
l'indennizzo dovuto in forza della polizza ” n. 102714619, stipulata Controparte_2 con la società convenuta, per il danno subito all'esercizio commerciale di sua proprietà in conseguenza di due incendi e, per l'effetto, la condanna della società al pagamento CP_1 del suddetto indennizzo nella misura determinata dal c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo espletato a seguito di ricorso promosso dalla convenuta.
A sostegno della propria domanda ha dedotto che:
- in data 21.08.2014, il locale adibito a deposito di abbigliamento della società Parte_1
sito in Laureana di Borrello alla via Iannuzzi n. 25, era stato colpito da un vasto incendio
[...] che aveva danneggiato sia l'edificio sia la merce contenuta all'interno;
- i Vigili del Fuoco della Stazione di Polistena avevano provveduto immediatamente a sedare l'incendio, ascrivendo le origini dello stesso a “cause elettriche in genere”;
- essa, avendo stipulato un contratto con la società - denominato Controparte_1
, recante numero di polizza 102714619, per la copertura Controparte_3 assicurativa di rischi diversi, tra i quali l'incendio - aveva avvisato tempestivamente il proprio assicuratore ed era stato perciò aperto il sinistro n. 12014B631500102, con conseguente avvio delle operazioni di accertamento;
- la società con ricorso ex 696 c.p.c. per accertamento tecnico preventivo del CP_1
17.11.2014, aveva adito il Tribunale di Pami al fine di accertare le cause dell'incendio e di quantificare l'indennizzo;
- nelle more del procedimento di a.t.p., in data 23.04.2015, il locale era stato interessato da un ulteriore incendio, sicché il Tribunale aveva esteso le verifiche, già demandate al consulente, anche al secondo evento;
2 - il consulente, ritenuta la natura dolosa del secondo incendio, ha concluso per un danno contrattuale complessivo, in relazione al primo incendio, al netto di franchigie e scoperti, pari ad € 566.830,00, con valutazione assentita da entrambi i consulenti di parte;
- la società assicuratrice non aveva corrisposto l'indennizzo dovuto e quantificato dal c.t.u., limitandosi ad offrire in via transattiva e senza riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea l'importo di € 150.000, 00 che non veniva accettato;
- essa ricorrente aveva attivato il procedimento di mediazione con domanda depositata in data
17.05.2016, conclusosi in data 19.10.2016 con esito negativo, attesa, tra l'altro, la mancata presentazione della convenuta nonostante la regolare comunicazione.
Pertanto, la società ha chiesto, previo accertamento dell'inadempimento Parte_1 contrattuale, la condanna di alla corresponsione Controparte_1 dell'indennizzo nella misura determinata in sede di accertamento tecnico preventivo ovvero in quella differente stabilita in corso di causa.
costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità del procedimento di cui agli artt. 702 bis e seguenti c.p.c., chiedendo contestualmente il mutamento del rito, con concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., al fine di verificare e dimostrare, attraverso una più scrupolosa attività istruttoria, la natura dolosa anche del primo incendio e l'eventuale dolo dell'assicurato. Nel merito, ha dedotto che dalla documentazione in atti emergono plurimi elementi a sostegno della natura dolosa anche del primo incendio e a favore dell'esagerazione dolosa nella quantificazione del danno, atteso che la società attrice ha domandato un indennizzo di oltre € 927.000,00, il doppio rispetto a quello liquidato dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo.
Ad avviso della convenuta, pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 69 della polizza con conseguenze inoperatività della stessa e perdita totale del diritto all'indennizzo.
Eccepita l'erroneità della consulenza nella quantificazione del danno, in particolare in ordine al criterio applicato per determinare il pregiudizio conseguente al secondo incendio, contestati altresì il modesto valore della svalutazione commerciale applicata (solo il 15%) nonostante si trattasse di beni in stock, appesi o sfusi, nonché l'errato riconoscimento dell'indennità a diaria di cui all'art. 28 della polizza, posto che essa spetta solo per il tempo necessario per il ripristino dell'attività e non anche laddove l'attività non sia affatto ripresa, ha censurato infine il criterio applicato per il calcolo dell'indennità per rimozione e sgombero, stante
3 l'impossibilità di verificare le quantità prese a riferimento, in difetto di peso delle polveri dell'incendio e di analisi delle medesime.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti ritualmente depositati, è stata decisa con ordinanza n.391/2020, pubblicata in data 06.05.2020, con la quale è stata accolta la domanda di e, per l'effetto, condannata al pagamento Parte_1 Controparte_1 dell'indennizzo in misura pari ad € 168.137,54 e al versamento della somma di € 843,00 per l'ingiustificata mancata partecipazione della convenuta al procedimento obbligatorio di mediazione;
in punto di spese processuali, il giudice di prime cure, operata la compensazione per 1/3, ha posto la restante parte delle spese di lite a carico di Controparte_1 liquidandole nella complessiva somma di € 5.353,33.
1.2 Avverso l'intervenuta ordinanza ha proposto appello per i seguenti Parte_1 motivi:
I - Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 183 e 702 ter c.p.c. per contraddittorietà della motivazione laddove il primo giudicante, dopo aver considerato ammissibile nel giudizio di merito la c.t.u. espletata nel procedimento instaurato ex art. 696
c.p.c., ha ritenuto utilizzabile esclusivamente quelle parti della relazione che nella “lettura e comprensione, non facciano rinvio a documentazione materialmente non consultabile ovvero agli allegati redatti dallo stesso consulente, spesso contenenti lo sviluppo dei calcoli eseguiti per la determinazione delle diverse voci indennizzabili, risultando anch'essi oggettivamente mancanti al fascicolo”. Ad avviso dell'appellante, dunque, il primo giudice ha errato perché, ritenuto di non poter decidere sulla base di un'istruttoria sommaria e, segnatamente, della sola relazione prodotta dal ricorrente, avrebbe potuto e dovuto mutare il rito, fissare l'udienza ex art. 183 c.p.c. ed assegnare i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., come peraltro domandato reiteratamente dalla società consentendo così alle parti di produrre CP_1
l'integrale relazione ed avanzare istanze istruttorie.
Inoltre, ad avviso dell'appellante, il Tribunale ha omesso di considerare che la consulenza nel procedimento di a.t.p. si è svolta con la condivisione e con l'assenso espresso di entrambi i consulenti tecnici di parte circa metodologie, criteri, classificazioni e quantificazioni, come evidenziato dal medesimo ausiliario in assenza di osservazioni di alcuna parte, sicché le conclusioni dell'elaborato peritale avrebbero dovuto essere interamente condivise dal giudicante.
4 II. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.”, nella parte in cui il primo giudice sia con riferimento al fabbricato sia quanto alla merce depositata ha escluso le ulteriori voci per spese di demolizione, sgombero e progettazione liquidate in sede di accertamento preventivo,
“richiedendo il regolamento contrattuale la prova dell'effettivo esborso delle stesse da parte dell'assicurato, dato questo rimasto del tutto indimostrato nel corso del presente giudizio al pari dei criteri utilizzati dal consulente per la determinazione del quantitativo del materiale da smaltire (profilo questo specificamente contestato dalla resistente)”. Ad avviso dell'appellante, il giudice avrebbe errato ad escludere dette spese sia perché la contestazione della convenuta riguardava solo il quantum e non l'an, sia poiché la determinazione operata dal c.t.u. è avvenuta con l'assenso di tutti i consulenti tecnici di parte.
- “Errata dosimetria delle spese legali- Violazione del DM 55-2014”, nella parte in cui, nonostante non sia stata dichiarata la soccombenza reciproca, il Tribunale ha compensato le spese di lite per 1/3 ed è stata condannata la convenuta solo per i residui 2/3, determinati ben al di sotto dei parametri medi che il giudicante ha affermato di adoperare nella liquidazione.
Pertanto ha rassegnato le seguenti conclusioni:“ A) confermare l'ordinanza impugnata nella parte in cui accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di con riforma parziale della diversa e maggiore cifra Parte_3 di cui alla relazione della CTU depositata nel primo grado di giudizio fino ad euro
566.830,00; B) confermare la condanna di al versamento in Controparte_1 favore dell'Erario, della somma di euro 843,00 pari all'importo del contributo unificato per procedimento di primo grado, in conseguenza della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione. C) riformare la sentenza nella parte afferente la liquidazione delle spese legali. In conseguenza dell'accoglimento dell'appello, la Corte
Ecc.ma vorrà congruamente adeguare la liquidazione delle spese di lite di primo grado secondo i parametri di cui all'art. 4 commi 1-2 D.M. n.55/2014 ed allegate tabelle;
D) con vittoria di spese ed onorario del secondo grado di giudizio di cui si chiede la distrazione”.
In via istruttoria, ha domandato l'acquisizione integrale del fascicolo di laddove ritenuto CP_4 rilevante ai fini della decisione.
costituitasi in giudizio e contestata la difesa avversaria, ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato. Nel dettaglio ha rappresentato che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il giudice di prime cure ha fatto corretta
5 applicazione dei principi in tema di onere della prova, in particolare dell'art. 696 bis c.p.c. che esige, ai fini dell'acquisizione del fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo, l'istanza di parte, con la conseguenza che non è previsto alcun obbligo per il giudice di mutare il rito laddove ritenga di non avere elementi probatori sufficienti per la decisione. Ha evidenziato che le conclusioni raggiunte dal consulente in sede di ATP non sono vincolanti per il giudice, soprattutto quando la consulenza non sia stata esperita in corso di causa;
ad avviso dell'appellata, le ragioni che hanno correttamente indotto il Giudice a discostarsi dalle risultanze della relazione del consulente sono rappresentate dalla contestazioni della società convenuta e dalla “oggettiva impossibilità, in assenza di documentazione contenuta nel fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo
(e segnatamente degli allegati alla consulenza e dei documenti prodotti da in tale Parte_1 sede) di operare l'indispensabile e irrinunciabile controllo logico sulla consequenzialità tra gli elementi e i dati a disposizione e le valutazioni che l'ausiliario ne ha tratto”. Ha precisato, inoltre, che giustamente il primo giudice non ha riconosciuto “le spese di demolizione e di sgombero” e “le spese di progettazione”, atteso che l'odierno appellante non ha dato prova dell'effettivo esborso delle stesse come previsto dal regolamento contrattuale. Con riguardo alle spese di lite, ha dedotto la correttezza della compensazione nella misura di 1/3 atteso che la domanda è stata accolta solo in parte e che il compenso riconosciuto risulta pienamente rispettoso dei parametri previsti dal DM 55/2014.
Con ordinanza del 31.03.2021, il Collegio, rigettata la richiesta di acquisizione del fascicolo integrale dell'accertamento tecnico preventivo (R.G. n. 1698/2014 del Tribunale di Palmi), avanzata dall'appellante anche eventualmente ai sensi dell'art. 213 c. p. c., in quanto formulata per la prima volta nel presente grado e quindi inammissibile ex art. 345 c. p. c., oltre che, comunque, inconducente in rapporto alle ragioni di critica esplicitate nell'atto di appello, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con successiva ordinanza collegiale del 17.07.2025, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il primo motivo di appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Ai sensi dell'art. 698 c.p.c., “l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.
6 I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia nel giudizio di merito prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso”.
Il Tribunale, valutata l'ammissibilità e ritualità dell'acquisizione della relazione redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo espletato ante causam, ha correttamente fatto applicazione dell'univoco orientamento secondo cui l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione. Distinto dal profilo concernente l'ammissibilità
è quello della valutazione circa l'utilizzabilità delle risultanze dell'accertamento peritale ai fini della decisione nel merito, restando fermo il principio del libero convincimento in virtù del quale ricorre la facoltà del giudice di apprezzare in piena autonomia quanto esaminato dal consulente tecnico (Cass. civ. 5658/2010).
Pertanto, va esclusa la contraddittorietà della motivazione del Tribunale lamentata dall'appellante, occorrendo tenere distinti gli aspetti inerenti l' ammissibilità e l'utilizzabilità della consulenza ai fini del decidere, in relazione ai quali pienamente condivisibile è la valutazione del giudicante.
Ciò posto, va altresì osservato che l'opzione di mutare il rito scelto dalla parte, ossia il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e 702 ter c.p.c., rientra nella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a verificare, in relazione al complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria semplificata, ma non ha alcun onere di mutare il rito con la finalità di acquisire ulteriori mezzi di prova per valutare la fondatezza della pretesa. Va pertanto disattesa la difesa attorea secondo cui omettendo di mutare il rito il giudicante ha violato l'art. 709 ter c.p.c. e leso il diritto della parte di produrre l'integrale documentazione.
Giova altresì osservare che l'art. 696 bis c.p.c. espressamente prevede che se la conciliazione non riesce "ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito" escludendo, quindi, un potere di acquisizione d'ufficio da parte del giudice.
Ancora in ordine al primo motivo di appello, va osservato che se è vero che il c.t.u. ha più volte dato atto nella propria relazione di aver eseguito l'indagine con l'accordo dei due
7 consulenti di parte, nondimeno è vero che detto accordo non produce effetti vincolanti per il giudice. Sul punto va richiamato l'indirizzo della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I, 17/01/2024, n.1763), condiviso dal Collegio, secondo cui “i consulenti tecnici di parte, siccome chiamati ad esprimere manifestazioni non di volontà, ma di scienza, ove raggiungano un accordo nelle rispettive conclusioni, non pongono in essere alcun atto transattivo in ordine al diritto controverso, né vincolano il giudice a recepire le conclusioni stesse (cfr. Cass. n. 245 del 1983). Ragion per cui le affermazioni del c.t.p. e le dichiarazioni riportate in verbali di operazioni o contenute nel proprio elaborato, ammissive di fatti sfavorevoli al proprio assistito, non hanno valore confessorio, non essendo vincolanti per la parte rappresentata (cfr., in motivazione, Cass. n. 22117 del 2015, secondo cui "Non c'è dubbio alcuno che quanto affermato da un consulente di parte "non assume valore di confessione, la quale è atto della parte e va espressa in relazione ad un fatto in essa esplicitato, non rilevando, a tal fine, la mera inferenza logica di un'ammissione del consulente" (Cass., sez. 2, 24 settembre 2013, n. 21827)".
Dunque, facendo applicazione dei principi sopra esposti alla fattispecie in esame, va affermata la correttezza della motivazione dell'ordinanza: accogliendo le contestazioni della difesa della società appellata, il giudice ha motivatamente disatteso la c.t.u. nonostante l'accordo dei consulenti di parte sul metodo seguito e sulle risultanze cui è pervenuto l'ausiliario, nella parte in cui quest'ultimo ha quantificato la merce presente nel deposito successivamente al primo incendio in forza di un calcolo presuntivo (non verificabile in assenza della produzione della documentazione e dei calcoli sviluppati negli allegati alla c.t.u. non prodotti dal ricorrente) e ha determinato l'indennizzo tenendo conto anche delle “spese di demolizione e sgombero” e
“di progettazione” benchè non documentate.
Le considerazioni appena svolte consentono di escludere anche la fondatezza del secondo motivo di appello: l'art. 13 lett. R delle condizioni della polizza stipulata tra le parti prevede che la società indennizza, nei limiti delle somme assicurate, le spese “ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare presso idonea discarica autorizzata i residui del sinistro”, con ciò presupponendo l'effettivo esborso da parte dell'assicurato a tale titolo. Analogamente deve opinarsi in relazione alle spese di progettazione di cui all'art. 34 lett. E delle condizioni contrattuali secondo cui “La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese effettivamente
8 sostenute per onorario di progettisti e consulenti relative alle prestazioni da loro fornite per la ricostruzione o il ripristino del fabbricato, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria”. Sul punto, l'appellante censura la pronuncia impugnata per aver escluso tali voci dalla quantificazione dell'indennizzo nonostante l'accordo dei consulenti - non vincolante per quanto anzidetto - senza tuttavia menzionare l'eventuale sussistenza della necessaria documentazione di supporto e senza considerare le puntuali contestazioni mosse dalla difesa della compagnia di assicurazione, sicché va respinto pure il secondo motivo di appello, con conseguente conferma dell'ordinanza appellata anche in merito a tale aspetto.
3. Va invece parzialmente accolto il terzo motivo di appello concernente la condanna alle spese processuali poste dal giudice di primo grado a carico della società resistente in misura pari a 2/3, con compensazione di 1/3, “stante l'accoglimento della domanda in misura ben più contenuta di quanto richiesto”. Premesso che la motivazione adottata dal giudicante in merito alla parziale compensazione è conforme all'orientamento giurisprudenziale sul punto (cfr. SU
32061/2022) e va quindi disattesa la censura dell'appellante in ordine all'assenza dei presupposti per la compensazione in difetto di reciproca soccombenza, in ordine alla quantificazione delle spese si ravvisa un contrasto tra motivazione e dispositivo. Difatti, il
Tribunale, in parte motivazionale ha affermato di liquidare le spese in applicazione del DM
55/2014, “parametri medi, tenuto conto del valore della controversia (determinato in base al decisum), delle attività effettivamente svolte e della natura delle questioni affrontate”, ma ha quantificato le stesse, già nella misura di 2/3 del totale, in euro 5.353,33, applicando cioè i valori minimi, anziché in euro 8.953,33 (corrispondente a 2/3 di 13.430,00, secondo i valori medi delle tabelle di cui al DM/55/214 al tempo vigenti).
L'errore materiale va dunque risolto a favore della prevalenza della motivazione, ove sono disposte le ragioni del ricorso ai parametri medi nella liquidazione delle spese processuali
(Cass. civ. 26236/2019). Occorre dunque riformare il capo delle spese di lite dell'ordinanza gravata e, ferma restando la compensazione di 1/3, condannare al pagamento Controparte_1 della restante parte in misura pari ad euro 8.953,33 per compensi.
4. Nella regolamentazione delle spese processuali del presente grado occorre tenere conto del rigetto dei primi due motivi di gravame concernenti il merito della pretesa e del modesto importo riconosciuto per le spese legali del primo grado (euro 3.600,00 in aggiunta a quanto già ottenuto) rispetto a quello complessivamente domandato a titolo di indennizzo (euro
9 398.692,46 in via ulteriore rispetto a quanto accordato dal Tribunale), sicchè sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione parziale, nella misura ritenuta congrua di ¼ , ponendo la residua parte a carico dell'appellante soccombente.
Le spese a carico della parte soccombente del presente grado vanno liquidate sulla base del
D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, parametri minimi in ragione della bassa complessità delle questioni oggetto di gravame, tenendo conto, in punto di individuazione del valore del giudizio, dello scaglione da 260.000,01 a 520.000,00 in ossequio al seguente principio di diritto: “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto
(Cass. civ. 30/11/2022, n. 35195).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- in parziale riforma del capo delle spese di lite dell'ordinanza impugnata, compensa tra le parti in ragione di 1/3 le spese processuali e condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, la restante parte che liquida in complessivi euro 8.953,33 per compensi ed € 562,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessandro Tamiro dichiaratosi antistatario;
- rigetta nel resto l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, Parte_1 in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio in misura pari a 3/4 che liquida, già nella predetta misura, in € 7.545,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese del presente grado di giudizio in misura pari ad ¼.
10 Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 3 dicembre 2025
La consigliera est. Il presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dr. Natalino Sapone
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 284/2020 RGAC vertente tra:
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Alessandro Tamiro Parte_2
APPELLANTE
E
( ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Grandinetti
APPELLATA
1 OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Palmi, pubblicata il 06.05.2020 nel giudizio iscritto al n. RG. 528/2017
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 29.05.2025
1.1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha citato in giudizio Parte_3 [...] al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto ad ottenere Controparte_1
l'indennizzo dovuto in forza della polizza ” n. 102714619, stipulata Controparte_2 con la società convenuta, per il danno subito all'esercizio commerciale di sua proprietà in conseguenza di due incendi e, per l'effetto, la condanna della società al pagamento CP_1 del suddetto indennizzo nella misura determinata dal c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo espletato a seguito di ricorso promosso dalla convenuta.
A sostegno della propria domanda ha dedotto che:
- in data 21.08.2014, il locale adibito a deposito di abbigliamento della società Parte_1
sito in Laureana di Borrello alla via Iannuzzi n. 25, era stato colpito da un vasto incendio
[...] che aveva danneggiato sia l'edificio sia la merce contenuta all'interno;
- i Vigili del Fuoco della Stazione di Polistena avevano provveduto immediatamente a sedare l'incendio, ascrivendo le origini dello stesso a “cause elettriche in genere”;
- essa, avendo stipulato un contratto con la società - denominato Controparte_1
, recante numero di polizza 102714619, per la copertura Controparte_3 assicurativa di rischi diversi, tra i quali l'incendio - aveva avvisato tempestivamente il proprio assicuratore ed era stato perciò aperto il sinistro n. 12014B631500102, con conseguente avvio delle operazioni di accertamento;
- la società con ricorso ex 696 c.p.c. per accertamento tecnico preventivo del CP_1
17.11.2014, aveva adito il Tribunale di Pami al fine di accertare le cause dell'incendio e di quantificare l'indennizzo;
- nelle more del procedimento di a.t.p., in data 23.04.2015, il locale era stato interessato da un ulteriore incendio, sicché il Tribunale aveva esteso le verifiche, già demandate al consulente, anche al secondo evento;
2 - il consulente, ritenuta la natura dolosa del secondo incendio, ha concluso per un danno contrattuale complessivo, in relazione al primo incendio, al netto di franchigie e scoperti, pari ad € 566.830,00, con valutazione assentita da entrambi i consulenti di parte;
- la società assicuratrice non aveva corrisposto l'indennizzo dovuto e quantificato dal c.t.u., limitandosi ad offrire in via transattiva e senza riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea l'importo di € 150.000, 00 che non veniva accettato;
- essa ricorrente aveva attivato il procedimento di mediazione con domanda depositata in data
17.05.2016, conclusosi in data 19.10.2016 con esito negativo, attesa, tra l'altro, la mancata presentazione della convenuta nonostante la regolare comunicazione.
Pertanto, la società ha chiesto, previo accertamento dell'inadempimento Parte_1 contrattuale, la condanna di alla corresponsione Controparte_1 dell'indennizzo nella misura determinata in sede di accertamento tecnico preventivo ovvero in quella differente stabilita in corso di causa.
costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità del procedimento di cui agli artt. 702 bis e seguenti c.p.c., chiedendo contestualmente il mutamento del rito, con concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., al fine di verificare e dimostrare, attraverso una più scrupolosa attività istruttoria, la natura dolosa anche del primo incendio e l'eventuale dolo dell'assicurato. Nel merito, ha dedotto che dalla documentazione in atti emergono plurimi elementi a sostegno della natura dolosa anche del primo incendio e a favore dell'esagerazione dolosa nella quantificazione del danno, atteso che la società attrice ha domandato un indennizzo di oltre € 927.000,00, il doppio rispetto a quello liquidato dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo.
Ad avviso della convenuta, pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 69 della polizza con conseguenze inoperatività della stessa e perdita totale del diritto all'indennizzo.
Eccepita l'erroneità della consulenza nella quantificazione del danno, in particolare in ordine al criterio applicato per determinare il pregiudizio conseguente al secondo incendio, contestati altresì il modesto valore della svalutazione commerciale applicata (solo il 15%) nonostante si trattasse di beni in stock, appesi o sfusi, nonché l'errato riconoscimento dell'indennità a diaria di cui all'art. 28 della polizza, posto che essa spetta solo per il tempo necessario per il ripristino dell'attività e non anche laddove l'attività non sia affatto ripresa, ha censurato infine il criterio applicato per il calcolo dell'indennità per rimozione e sgombero, stante
3 l'impossibilità di verificare le quantità prese a riferimento, in difetto di peso delle polveri dell'incendio e di analisi delle medesime.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti ritualmente depositati, è stata decisa con ordinanza n.391/2020, pubblicata in data 06.05.2020, con la quale è stata accolta la domanda di e, per l'effetto, condannata al pagamento Parte_1 Controparte_1 dell'indennizzo in misura pari ad € 168.137,54 e al versamento della somma di € 843,00 per l'ingiustificata mancata partecipazione della convenuta al procedimento obbligatorio di mediazione;
in punto di spese processuali, il giudice di prime cure, operata la compensazione per 1/3, ha posto la restante parte delle spese di lite a carico di Controparte_1 liquidandole nella complessiva somma di € 5.353,33.
1.2 Avverso l'intervenuta ordinanza ha proposto appello per i seguenti Parte_1 motivi:
I - Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 183 e 702 ter c.p.c. per contraddittorietà della motivazione laddove il primo giudicante, dopo aver considerato ammissibile nel giudizio di merito la c.t.u. espletata nel procedimento instaurato ex art. 696
c.p.c., ha ritenuto utilizzabile esclusivamente quelle parti della relazione che nella “lettura e comprensione, non facciano rinvio a documentazione materialmente non consultabile ovvero agli allegati redatti dallo stesso consulente, spesso contenenti lo sviluppo dei calcoli eseguiti per la determinazione delle diverse voci indennizzabili, risultando anch'essi oggettivamente mancanti al fascicolo”. Ad avviso dell'appellante, dunque, il primo giudice ha errato perché, ritenuto di non poter decidere sulla base di un'istruttoria sommaria e, segnatamente, della sola relazione prodotta dal ricorrente, avrebbe potuto e dovuto mutare il rito, fissare l'udienza ex art. 183 c.p.c. ed assegnare i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., come peraltro domandato reiteratamente dalla società consentendo così alle parti di produrre CP_1
l'integrale relazione ed avanzare istanze istruttorie.
Inoltre, ad avviso dell'appellante, il Tribunale ha omesso di considerare che la consulenza nel procedimento di a.t.p. si è svolta con la condivisione e con l'assenso espresso di entrambi i consulenti tecnici di parte circa metodologie, criteri, classificazioni e quantificazioni, come evidenziato dal medesimo ausiliario in assenza di osservazioni di alcuna parte, sicché le conclusioni dell'elaborato peritale avrebbero dovuto essere interamente condivise dal giudicante.
4 II. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.”, nella parte in cui il primo giudice sia con riferimento al fabbricato sia quanto alla merce depositata ha escluso le ulteriori voci per spese di demolizione, sgombero e progettazione liquidate in sede di accertamento preventivo,
“richiedendo il regolamento contrattuale la prova dell'effettivo esborso delle stesse da parte dell'assicurato, dato questo rimasto del tutto indimostrato nel corso del presente giudizio al pari dei criteri utilizzati dal consulente per la determinazione del quantitativo del materiale da smaltire (profilo questo specificamente contestato dalla resistente)”. Ad avviso dell'appellante, il giudice avrebbe errato ad escludere dette spese sia perché la contestazione della convenuta riguardava solo il quantum e non l'an, sia poiché la determinazione operata dal c.t.u. è avvenuta con l'assenso di tutti i consulenti tecnici di parte.
- “Errata dosimetria delle spese legali- Violazione del DM 55-2014”, nella parte in cui, nonostante non sia stata dichiarata la soccombenza reciproca, il Tribunale ha compensato le spese di lite per 1/3 ed è stata condannata la convenuta solo per i residui 2/3, determinati ben al di sotto dei parametri medi che il giudicante ha affermato di adoperare nella liquidazione.
Pertanto ha rassegnato le seguenti conclusioni:“ A) confermare l'ordinanza impugnata nella parte in cui accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di con riforma parziale della diversa e maggiore cifra Parte_3 di cui alla relazione della CTU depositata nel primo grado di giudizio fino ad euro
566.830,00; B) confermare la condanna di al versamento in Controparte_1 favore dell'Erario, della somma di euro 843,00 pari all'importo del contributo unificato per procedimento di primo grado, in conseguenza della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione. C) riformare la sentenza nella parte afferente la liquidazione delle spese legali. In conseguenza dell'accoglimento dell'appello, la Corte
Ecc.ma vorrà congruamente adeguare la liquidazione delle spese di lite di primo grado secondo i parametri di cui all'art. 4 commi 1-2 D.M. n.55/2014 ed allegate tabelle;
D) con vittoria di spese ed onorario del secondo grado di giudizio di cui si chiede la distrazione”.
In via istruttoria, ha domandato l'acquisizione integrale del fascicolo di laddove ritenuto CP_4 rilevante ai fini della decisione.
costituitasi in giudizio e contestata la difesa avversaria, ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato. Nel dettaglio ha rappresentato che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il giudice di prime cure ha fatto corretta
5 applicazione dei principi in tema di onere della prova, in particolare dell'art. 696 bis c.p.c. che esige, ai fini dell'acquisizione del fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo, l'istanza di parte, con la conseguenza che non è previsto alcun obbligo per il giudice di mutare il rito laddove ritenga di non avere elementi probatori sufficienti per la decisione. Ha evidenziato che le conclusioni raggiunte dal consulente in sede di ATP non sono vincolanti per il giudice, soprattutto quando la consulenza non sia stata esperita in corso di causa;
ad avviso dell'appellata, le ragioni che hanno correttamente indotto il Giudice a discostarsi dalle risultanze della relazione del consulente sono rappresentate dalla contestazioni della società convenuta e dalla “oggettiva impossibilità, in assenza di documentazione contenuta nel fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo
(e segnatamente degli allegati alla consulenza e dei documenti prodotti da in tale Parte_1 sede) di operare l'indispensabile e irrinunciabile controllo logico sulla consequenzialità tra gli elementi e i dati a disposizione e le valutazioni che l'ausiliario ne ha tratto”. Ha precisato, inoltre, che giustamente il primo giudice non ha riconosciuto “le spese di demolizione e di sgombero” e “le spese di progettazione”, atteso che l'odierno appellante non ha dato prova dell'effettivo esborso delle stesse come previsto dal regolamento contrattuale. Con riguardo alle spese di lite, ha dedotto la correttezza della compensazione nella misura di 1/3 atteso che la domanda è stata accolta solo in parte e che il compenso riconosciuto risulta pienamente rispettoso dei parametri previsti dal DM 55/2014.
Con ordinanza del 31.03.2021, il Collegio, rigettata la richiesta di acquisizione del fascicolo integrale dell'accertamento tecnico preventivo (R.G. n. 1698/2014 del Tribunale di Palmi), avanzata dall'appellante anche eventualmente ai sensi dell'art. 213 c. p. c., in quanto formulata per la prima volta nel presente grado e quindi inammissibile ex art. 345 c. p. c., oltre che, comunque, inconducente in rapporto alle ragioni di critica esplicitate nell'atto di appello, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con successiva ordinanza collegiale del 17.07.2025, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il primo motivo di appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Ai sensi dell'art. 698 c.p.c., “l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.
6 I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia nel giudizio di merito prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso”.
Il Tribunale, valutata l'ammissibilità e ritualità dell'acquisizione della relazione redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo espletato ante causam, ha correttamente fatto applicazione dell'univoco orientamento secondo cui l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione. Distinto dal profilo concernente l'ammissibilità
è quello della valutazione circa l'utilizzabilità delle risultanze dell'accertamento peritale ai fini della decisione nel merito, restando fermo il principio del libero convincimento in virtù del quale ricorre la facoltà del giudice di apprezzare in piena autonomia quanto esaminato dal consulente tecnico (Cass. civ. 5658/2010).
Pertanto, va esclusa la contraddittorietà della motivazione del Tribunale lamentata dall'appellante, occorrendo tenere distinti gli aspetti inerenti l' ammissibilità e l'utilizzabilità della consulenza ai fini del decidere, in relazione ai quali pienamente condivisibile è la valutazione del giudicante.
Ciò posto, va altresì osservato che l'opzione di mutare il rito scelto dalla parte, ossia il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis e 702 ter c.p.c., rientra nella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a verificare, in relazione al complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria semplificata, ma non ha alcun onere di mutare il rito con la finalità di acquisire ulteriori mezzi di prova per valutare la fondatezza della pretesa. Va pertanto disattesa la difesa attorea secondo cui omettendo di mutare il rito il giudicante ha violato l'art. 709 ter c.p.c. e leso il diritto della parte di produrre l'integrale documentazione.
Giova altresì osservare che l'art. 696 bis c.p.c. espressamente prevede che se la conciliazione non riesce "ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito" escludendo, quindi, un potere di acquisizione d'ufficio da parte del giudice.
Ancora in ordine al primo motivo di appello, va osservato che se è vero che il c.t.u. ha più volte dato atto nella propria relazione di aver eseguito l'indagine con l'accordo dei due
7 consulenti di parte, nondimeno è vero che detto accordo non produce effetti vincolanti per il giudice. Sul punto va richiamato l'indirizzo della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I, 17/01/2024, n.1763), condiviso dal Collegio, secondo cui “i consulenti tecnici di parte, siccome chiamati ad esprimere manifestazioni non di volontà, ma di scienza, ove raggiungano un accordo nelle rispettive conclusioni, non pongono in essere alcun atto transattivo in ordine al diritto controverso, né vincolano il giudice a recepire le conclusioni stesse (cfr. Cass. n. 245 del 1983). Ragion per cui le affermazioni del c.t.p. e le dichiarazioni riportate in verbali di operazioni o contenute nel proprio elaborato, ammissive di fatti sfavorevoli al proprio assistito, non hanno valore confessorio, non essendo vincolanti per la parte rappresentata (cfr., in motivazione, Cass. n. 22117 del 2015, secondo cui "Non c'è dubbio alcuno che quanto affermato da un consulente di parte "non assume valore di confessione, la quale è atto della parte e va espressa in relazione ad un fatto in essa esplicitato, non rilevando, a tal fine, la mera inferenza logica di un'ammissione del consulente" (Cass., sez. 2, 24 settembre 2013, n. 21827)".
Dunque, facendo applicazione dei principi sopra esposti alla fattispecie in esame, va affermata la correttezza della motivazione dell'ordinanza: accogliendo le contestazioni della difesa della società appellata, il giudice ha motivatamente disatteso la c.t.u. nonostante l'accordo dei consulenti di parte sul metodo seguito e sulle risultanze cui è pervenuto l'ausiliario, nella parte in cui quest'ultimo ha quantificato la merce presente nel deposito successivamente al primo incendio in forza di un calcolo presuntivo (non verificabile in assenza della produzione della documentazione e dei calcoli sviluppati negli allegati alla c.t.u. non prodotti dal ricorrente) e ha determinato l'indennizzo tenendo conto anche delle “spese di demolizione e sgombero” e
“di progettazione” benchè non documentate.
Le considerazioni appena svolte consentono di escludere anche la fondatezza del secondo motivo di appello: l'art. 13 lett. R delle condizioni della polizza stipulata tra le parti prevede che la società indennizza, nei limiti delle somme assicurate, le spese “ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare presso idonea discarica autorizzata i residui del sinistro”, con ciò presupponendo l'effettivo esborso da parte dell'assicurato a tale titolo. Analogamente deve opinarsi in relazione alle spese di progettazione di cui all'art. 34 lett. E delle condizioni contrattuali secondo cui “La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese effettivamente
8 sostenute per onorario di progettisti e consulenti relative alle prestazioni da loro fornite per la ricostruzione o il ripristino del fabbricato, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria”. Sul punto, l'appellante censura la pronuncia impugnata per aver escluso tali voci dalla quantificazione dell'indennizzo nonostante l'accordo dei consulenti - non vincolante per quanto anzidetto - senza tuttavia menzionare l'eventuale sussistenza della necessaria documentazione di supporto e senza considerare le puntuali contestazioni mosse dalla difesa della compagnia di assicurazione, sicché va respinto pure il secondo motivo di appello, con conseguente conferma dell'ordinanza appellata anche in merito a tale aspetto.
3. Va invece parzialmente accolto il terzo motivo di appello concernente la condanna alle spese processuali poste dal giudice di primo grado a carico della società resistente in misura pari a 2/3, con compensazione di 1/3, “stante l'accoglimento della domanda in misura ben più contenuta di quanto richiesto”. Premesso che la motivazione adottata dal giudicante in merito alla parziale compensazione è conforme all'orientamento giurisprudenziale sul punto (cfr. SU
32061/2022) e va quindi disattesa la censura dell'appellante in ordine all'assenza dei presupposti per la compensazione in difetto di reciproca soccombenza, in ordine alla quantificazione delle spese si ravvisa un contrasto tra motivazione e dispositivo. Difatti, il
Tribunale, in parte motivazionale ha affermato di liquidare le spese in applicazione del DM
55/2014, “parametri medi, tenuto conto del valore della controversia (determinato in base al decisum), delle attività effettivamente svolte e della natura delle questioni affrontate”, ma ha quantificato le stesse, già nella misura di 2/3 del totale, in euro 5.353,33, applicando cioè i valori minimi, anziché in euro 8.953,33 (corrispondente a 2/3 di 13.430,00, secondo i valori medi delle tabelle di cui al DM/55/214 al tempo vigenti).
L'errore materiale va dunque risolto a favore della prevalenza della motivazione, ove sono disposte le ragioni del ricorso ai parametri medi nella liquidazione delle spese processuali
(Cass. civ. 26236/2019). Occorre dunque riformare il capo delle spese di lite dell'ordinanza gravata e, ferma restando la compensazione di 1/3, condannare al pagamento Controparte_1 della restante parte in misura pari ad euro 8.953,33 per compensi.
4. Nella regolamentazione delle spese processuali del presente grado occorre tenere conto del rigetto dei primi due motivi di gravame concernenti il merito della pretesa e del modesto importo riconosciuto per le spese legali del primo grado (euro 3.600,00 in aggiunta a quanto già ottenuto) rispetto a quello complessivamente domandato a titolo di indennizzo (euro
9 398.692,46 in via ulteriore rispetto a quanto accordato dal Tribunale), sicchè sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione parziale, nella misura ritenuta congrua di ¼ , ponendo la residua parte a carico dell'appellante soccombente.
Le spese a carico della parte soccombente del presente grado vanno liquidate sulla base del
D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, parametri minimi in ragione della bassa complessità delle questioni oggetto di gravame, tenendo conto, in punto di individuazione del valore del giudizio, dello scaglione da 260.000,01 a 520.000,00 in ossequio al seguente principio di diritto: “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto
(Cass. civ. 30/11/2022, n. 35195).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- in parziale riforma del capo delle spese di lite dell'ordinanza impugnata, compensa tra le parti in ragione di 1/3 le spese processuali e condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, la restante parte che liquida in complessivi euro 8.953,33 per compensi ed € 562,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessandro Tamiro dichiaratosi antistatario;
- rigetta nel resto l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, Parte_1 in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio in misura pari a 3/4 che liquida, già nella predetta misura, in € 7.545,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese del presente grado di giudizio in misura pari ad ¼.
10 Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 3 dicembre 2025
La consigliera est. Il presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dr. Natalino Sapone
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